causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?

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Enrico Gorini

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Sep 23, 2016, 6:20:59 AM9/23/16
to civilit

Devo recuperare canoni arretrati di un inquilino che ha già rilasciato l’immobile.

Ho fatto un decreto ingiuntivo al GdP  ratione valoris  (sotto i 5000 euro).

Controparte mi si oppone deducendo che per l’art.447 bis c.p.c. la competenza funzionale è del Tribunale. In effetti mi pare che sia proprio così, anche se la questione riguarda unicamente il quantum, cioè è meramente documentale, e anche banale.

A questo punto credo che dovrei fare un’istanza al giudice per la translatio judicii ex art.428 c.2 c.p.c. al Tribunale, presso il quale adopererei le forme del rito locatizio.  Vi sembra corretto?

(Ma siamo sicuri va valga la competenza funzionale del tribunale ex art.447 bis, anche quando si introduce una mera questione di prova dei pagamenti ?...)

 

avv.Enrico Gorini

p.tta Zavagli 1

47921 Rimini

0541-388270

339-2121674

enrico...@libero.it

 

 

Andrea BULGARELLI

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Sep 23, 2016, 6:28:16 AM9/23/16
to leg...@googlegroups.com
temo di no
la causa va decisa con sentenza e pronuncia sulle spese, ahimè

venerdì 23 settembre 2016 12:20
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Gmail

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Sep 23, 2016, 6:31:52 AM9/23/16
to leg...@googlegroups.com
Concordo sulla competenza funzionale del tribunale e sulla istanza ex 428 cpc

Inviato da iPhone
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Avv. Pietro Lavezzari

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Sep 23, 2016, 6:56:57 AM9/23/16
to leg...@googlegroups.com
concordo con Bulgarelli
Pietro

----Messaggio originale----
Da: "Gmail" <pend...@gmail.com>
Data: 23/09/2016 12.31
A: "leg...@googlegroups.com"<leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit:42387] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?

Studio Legale Eccellente

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Sep 23, 2016, 7:07:22 AM9/23/16
to leg...@googlegroups.com

aderisci all'eccezione, dovrebbe compensarti le spese

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Cordialita'
Salvatore Eccellente

Avv. Salvatore Eccellente
Studio Legale Eccellente
via della Costituente n. 113
71017 Torremaggiore (FG)
tel / fax: 0882.392744
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e-mail: avvo...@eccellente.net
P.E.C.: eccel...@pec.it

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Giovanni Cataldi

unread,
Sep 23, 2016, 9:59:36 AM9/23/16
to leg...@googlegroups.com

Ha ragione Bulgarelli, in tutto.

Oddio, vi sono diverse sentenze, ed anche una circolare del tribunale di Cremona (che ho reperito in rete in fase di studio della competenza in subiecta materia) che propendono per la competenza ratione valore.

Proprio scontata la competenza del tribunale ratione materie non è anche se la giurisprudenza maggioritaria propende per quella.

Ciò dovrebbe essere sufficiente alla compensazione delle spese.

Quanto alla riassunzione, essendo il giudizio stato introdotto con d.i., dovrà necessariamente deciso con sentenza non potendo, evidentemente, il giudice del rinvio confermare un d.i emesso da altro giudice.

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Eccellente
Inviato: venerdì 23 settembre 2016 13:07
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42389] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?




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Enrico Gorini

unread,
Sep 24, 2016, 4:30:53 AM9/24/16
to leg...@googlegroups.com

Premesso che l’errore l’ho fatto, a mio parere è un mero errore processuale emendabile all’interno dello stesso processo per viadi translatio judicii. Mi spiego.

Quando la materia locatizia è introdotta presso giudice incompetente, se c’è adesione, si attua la semplice translatio tramite “riassunzione” comandata dal giudice (art.428 c.2): e questo non è un “nuovo” giudizio (benchè prenda una nuova numerazione di registro) è pur sempre il medesimo identico “rapporto processuale”.

Quando la materia è introdotta nelle forme ordinarie anziché lavoristico-locatizie, si attua il mero “passaggio” formale (art. 426).

Sono due strumenti correttivi per così dire endoprocessuali.

Nel caso l’errore sia duplice, si possono cumulare i due rimedi citati (artt.428 c.2 e 426) senza alcun problema, e non v’è ragione che si debba introdurre un “nuovo” giudizio; ergo la condanna alle spese dovrebbe essere finale, e riguardare un unico giudizio.

Attendo ulteriori vostri commenti.

Enrico Gorini

 

 

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi
Inviato: venerdì 23 settembre 2016 16:00
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42390] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?

avv. cosentino

unread,
Sep 24, 2016, 4:53:44 AM9/24/16
to leg...@googlegroups.com

La causa da riassumereche è quella di opposizione. Il d.i. dovrà essere revocato in quanto vi è la competenza funzionale del giudice che lo ha emesso.
Avv. Michele Cosentino
Via dei greci 12
Barletta


Il 24/set/2016 10:30, "'Enrico Gorini' via legalit" <leg...@googlegroups.com> ha scritto:

Premesso che l’errore l’ho fatto, a mio parere è un mero errore processuale emendabile all’interno dello stesso processo per viadi translatio judicii. Mi spiego.

Quando la materia locatizia è introdotta presso giudice incompetente, se c’è adesione, si attua la semplice translatio tramite “riassunzione” comandata dal giudice (art.428 c.2): e questo non è un “nuovo” giudizio (benchè prenda una nuova numerazione di registro) è pur sempre il medesimo identico “rapporto processuale”.

Quando la materia è introdotta nelle forme ordinarie anziché lavoristico-locatizie, si attua il mero “passaggio” formale (art. 426).

Sono due strumenti correttivi per così dire endoprocessuali.

Nel caso l’errore sia duplice, si possono cumulare i due rimedi citati (artt.428 c.2 e 426) senza alcun problema, e non v’è ragione che si debba introdurre un “nuovo” giudizio; ergo la condanna alle spese dovrebbe essere finale, e riguardare un unico giudizio.

Attendo ulteriori vostri commenti.

Enrico Gorini

 

 

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:legalit@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi


Inviato: venerdì 23 settembre 2016 16:00
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42390] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?

 

Ha ragione Bulgarelli, in tutto.

Oddio, vi sono diverse sentenze, ed anche una circolare del tribunale di Cremona (che ho reperito in rete in fase di studio della competenza in subiecta materia) che propendono per la competenza ratione valore.

Proprio scontata la competenza del tribunale ratione materie non è anche se la giurisprudenza maggioritaria propende per quella.

Ciò dovrebbe essere sufficiente alla compensazione delle spese.

Quanto alla riassunzione, essendo il giudizio stato introdotto con d.i., dovrà necessariamente deciso con sentenza non potendo, evidentemente, il giudice del rinvio confermare un d.i emesso da altro giudice.

Gianni Cataldi

 

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Inviato: venerdì 23 settembre 2016 13:07
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42389] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?

 

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Il 23/09/2016 12:28, Andrea BULGARELLI ha scritto:

temo di no
la causa va decisa con sentenza e pronuncia sulle spese, ahimè

venerdì 23 settembre 2016 12:20

Devo recuperare canoni arretrati di un inquilino che ha già rilasciato l’immobile.

Ho fatto un decreto ingiuntivo al GdP  ratione valoris  (sotto i 5000 euro).

Controparte mi si oppone deducendo che per l’art.447 bis c.p.c. la competenza funzionale è del Tribunale. In effetti mi pare che sia proprio così, anche se la questione riguarda unicamente il quantum, cioè è meramente documentale, e anche banale.

A questo punto credo che dovrei fare un’istanza al giudice per la translatio judicii ex art.428 c.2 c.p.c. al Tribunale, presso il quale adopererei le forme del rito locatizio.  Vi sembra corretto?

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Giovanni Cataldi

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Sep 24, 2016, 6:27:27 AM9/24/16
to leg...@googlegroups.com

È sbagliato parlare anche di riassunzione.

Riassumere significa proseguire……… ed un altro giudice non può statuire sul d.i. emesso da altro giudice.

La riassunzione di cui parli tu, Enrico, in verità sarebbe un giudizio ex novo.

Ciò comporta che il primo giudizio è stato integralmente definito e la definizione di un giudizio statuisce anche sulle spese.

Questo in punto di diritto. Nella pratica, ognuno fa ciò che vuole (e dal tenore delle massime sotto riportate direi che sia diffusa la prassi di ordinare la riassunzione)  

 

 

Cassazione civile sez. III  11 giugno 2014 n. 13242  

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto - determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice ad quem è tenuto a interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta a investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte.

 

Tribunale Pescara  04 maggio 2012 n. 615  

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c., determina in ogni caso la caducazione del decreto, sicché l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore.

 

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. cosentino
Inviato: sabato 24 settembre 2016 10:54
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Oggetto: Re: R: [legalit:42394] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?

 

La causa da riassumereche è quella di opposizione. Il d.i. dovrà essere revocato in quanto vi è la competenza funzionale del giudice che lo ha emesso.
Avv. Michele Cosentino
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Il 24/set/2016 10:30, "'Enrico Gorini' via legalit" <leg...@googlegroups.com> ha scritto:

Premesso che l’errore l’ho fatto, a mio parere è un mero errore processuale emendabile all’interno dello stesso processo per viadi translatio judicii. Mi spiego.

Quando la materia locatizia è introdotta presso giudice incompetente, se c’è adesione, si attua la semplice translatio tramite “riassunzione” comandata dal giudice (art.428 c.2): e questo non è un “nuovo” giudizio (benchè prenda una nuova numerazione di registro) è pur sempre il medesimo identico “rapporto processuale”.

Quando la materia è introdotta nelle forme ordinarie anziché lavoristico-locatizie, si attua il mero “passaggio” formale (art. 426).

Sono due strumenti correttivi per così dire endoprocessuali.

Nel caso l’errore sia duplice, si possono cumulare i due rimedi citati (artt.428 c.2 e 426) senza alcun problema, e non v’è ragione che si debba introdurre un “nuovo” giudizio; ergo la condanna alle spese dovrebbe essere finale, e riguardare un unico giudizio.

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Enrico Gorini

 

 

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi


Inviato: venerdì 23 settembre 2016 16:00
A: leg...@googlegroups.com
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Ha ragione Bulgarelli, in tutto.

Oddio, vi sono diverse sentenze, ed anche una circolare del tribunale di Cremona (che ho reperito in rete in fase di studio della competenza in subiecta materia) che propendono per la competenza ratione valore.

Proprio scontata la competenza del tribunale ratione materie non è anche se la giurisprudenza maggioritaria propende per quella.

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Quanto alla riassunzione, essendo il giudizio stato introdotto con d.i., dovrà necessariamente deciso con sentenza non potendo, evidentemente, il giudice del rinvio confermare un d.i emesso da altro giudice.

Gianni Cataldi

 

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Inviato: venerdì 23 settembre 2016 13:07
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Oggetto: Re: [legalit:42389] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?

 

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Il 23/09/2016 12:28, Andrea BULGARELLI ha scritto:

temo di no
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venerdì 23 settembre 2016 12:20

Devo recuperare canoni arretrati di un inquilino che ha già rilasciato l’immobile.

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Alessandro Pedone

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Sep 24, 2016, 7:49:58 AM9/24/16
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Secondo me dovresti chiedere in Tribunale per capire se aderiscono alla tesi della gran parte dei Tribunali che ritengono che la competenza sia per valore del giudice di pace. A Milano è così. Anche perché la gran parte dei decreti ingiuntivi sono introdotti unitamente allo sfratto e quindi davanti al Tribunale. Quei pochi che si trovano, come te, a recuperare canoni per contratti già risolti oppure che vogliono mantenere in vita il contratto chiedono l'ingiunzione al giudice di pace.

Giovanni Cataldi

unread,
Sep 24, 2016, 12:51:48 PM9/24/16
to leg...@googlegroups.com

Bari non aderisci a questa tesi ed anche per € 10,00 bisogna andare in Tribunale.

Qualche mese fa ho fatto una ricerca e direi che anche la Cassazione è favorevole a questo modus operandi.

Tuttavia, come dice Alessandro, vi sono tribunali che seguano la strada del valore anziché quella della materia. D’altro canto, lo stesso “tuo” G.d.P. se ha concesso il d.i. è ovvio che aderisca a tale tesi (salvo che non si sia letto il ricorso se non nella parte relativa al quantum).

Secondo me piuttosto che aderire, potresti difendere la tua scelta e corroborarla con precedenti favorevoli.

Solo in subordine, in caso di accoglimento dell’avversa accezione, chiedere la compensazione delle spese vertendosi su una questione indubbiamente discussa (basti pensare che se lo avessi fatto al Tribunale di Milano, te lo avrebbero rigettato).

Gianni  

 

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GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alessandro Pedone
Inviato: sabato 24 settembre 2016 13:50
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:42396] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?

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Alessandro Lucidi

unread,
Sep 26, 2016, 3:51:07 AM9/26/16
to legalit
Personalmente un paio di anni fa ho avuto una situazione simile, anche se il ricorso per decreto ingiuntivo non era stato proposto a seguito di sfratto, ma solo per il pagamento dei canoni non corrisposti.
Richiamando una sentenza a Sezioni Unite (mi pare del 2011) ho ottenuto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

E' possibile che nel frattempo l'orientamento sia mutato, ma il fatto che la sentenza fosse a Sezioni Unite non è da sottovalutare.

Alessandro Lucidi  

Andrea BULGARELLI

unread,
Sep 26, 2016, 4:40:01 AM9/26/16
to leg...@googlegroups.com
Non è per nulla da sottovalutare ed è l'argomento principe della tesi avversaria.
La sentenza è la
Cass. sez. un. n. 21521/2011.
A ben guardare tuttavia tale sentenza:

1)      non si riferisce ad un precedente in tema di materia locatizia, trattando di una vertenza in tema di risarcimento dei danni richiesti ex art. 1669 c.c. (e quindi pacificamente extracontrattuali);

2)      si limita ad affermare la competenza generale per valore entro i 5000,00 euro del giudice di pace sia in materia di beni mobili (intendendosi per tali anche i crediti nascenti da negozio, da atto illecito, da pagamento d'indebito e da arricchimento senza causa), che in materia di diritti collegati ad un diritto reale immobiliare - a condizione che non si faccia questione, neppure incidentale, sul rapporto di diritto o di fatto con l'immobile.

3)      non afferma, affatto, che al giudice di pace spetti anche la competenza funzionale in materia locatizia.



lunedì 26 settembre 2016 09:51
Personalmente un paio di anni fa ho avuto una situazione simile, anche se il ricorso per decreto ingiuntivo non era stato proposto a seguito di sfratto, ma solo per il pagamento dei canoni non corrisposti.
Richiamando una sentenza a Sezioni Unite (mi pare del 2011) ho ottenuto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

E' possibile che nel frattempo l'orientamento sia mutato, ma il fatto che la sentenza fosse a Sezioni Unite non è da sottovalutare.

Alessandro Lucidi  

Il giorno venerdì 23 settembre 2016 12:20:59 UTC+2, Enrico Gorini ha scritto:
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Enrico Gorini

unread,
Sep 26, 2016, 4:47:17 AM9/26/16
to leg...@googlegroups.com

Ringrazio tutti per gli eccellenti contributi (e della giurisprudenza e prassi regionale indicate), faccio tesoro.

Per il momento mi soffermo su due considerazioni:

a)   il giudizio di opposizione non è impugnatorio, ma semplicemente “converte” il monitorio in cognizione piena, per cui non sono due fasi di giudizio, e dunque – a mio parere - non può esaurirsi con mera sentenza “sulle spese” .

b)   Se gli importi di canone nel giudizio di “sfratto per morosità” (diverso dal caso in discussione) possono essere azionati con giudizio “monitorio” ex artt.664 e 645 cpc, gli stessi importi, al di fuori di un giudizio di sfratto, non dovrebbe essere, a maggior ragione, azionabili con giudizio monitorio ?  (anche perché la controversia non riguarda il contratto locatizio, ma i pagamenti)

 

Lucidi, hai qualche riferimento per la cass. SSUU ?

enrico gorini

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alessandro Lucidi
Inviato: lunedì 26 settembre 2016 09:51
A: legalit
Oggetto: [legalit:42400] Re: causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?

--

Enrico Gorini

unread,
Sep 26, 2016, 5:09:09 AM9/26/16
to leg...@googlegroups.com

ma questa non è a SS.UU. !

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Andrea BULGARELLI
Inviato: lunedì 26 settembre 2016 10:40
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42400] Re: causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?

Alessandro Pedone

unread,
Sep 26, 2016, 5:23:19 AM9/26/16
to leg...@googlegroups.com
La questione infatti non sorge sul decreto che può essere emesso dal Giudice di pace competente per valore ma sull'eventuale opposizione nel merito che seguirebbe il rito locatizio con competenza del Tribunale. Limitarsi a fare opposizione eccependo la incompetenza non basta. L'opponente deve fare opposizione nel merito con tutto quello che ne consegue: competenza, mediazione, ECC...

Enrico Gorini

unread,
Sep 26, 2016, 6:11:32 AM9/26/16
to leg...@googlegroups.com

Sono d’accordo Con Pedone (sotto) !   è ragionevolissimo !

Inoltre l’opponente, per reclamare il rito locatizio, dovrebbe far questione (anche solo incidentale) di contratto locatizio, controvertere sul rapporto contrattuale,  e non meramente eccepire sui pagamenti!

Vi allego infatti la cassazione SSUU citata da Lucidi (ho fatto sottolineature ed evidenziazioni) che va assolutamente nella direzione che riassumo:

quando si tratta di meri crediti monetari, senza che si faccia controversia sul bene immobile, si applica la mera competenza per valore”.  

Evolutivamente, il principio che si applica al rapporto “risarcimento /bene immobile”, si applica anche al rapporto “credito di denaro/bene immobile”  (sempre salvo che venga introdotta, anche in eccezione, una questione di natura immobiliare o locatizia)

 

enrico gorini

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alessandro Pedone
Inviato: lunedì 26 settembre 2016 11:23
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42404] Re: causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?

ssuu 28582 2011 su competenza crediti inerenti immobili.doc
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