Devo recuperare canoni arretrati di un inquilino che ha già rilasciato l’immobile.
Ho fatto un decreto ingiuntivo al GdP ratione valoris (sotto i 5000 euro).
Controparte mi si oppone deducendo che per l’art.447 bis c.p.c. la competenza funzionale è del Tribunale. In effetti mi pare che sia proprio così, anche se la questione riguarda unicamente il quantum, cioè è meramente documentale, e anche banale.
A questo punto credo che dovrei fare un’istanza al giudice per la translatio judicii ex art.428 c.2 c.p.c. al Tribunale, presso il quale adopererei le forme del rito locatizio. Vi sembra corretto?
(Ma siamo sicuri va valga la competenza funzionale del tribunale ex art.447 bis, anche quando si introduce una mera questione di prova dei pagamenti ?...)
avv.Enrico Gorini
p.tta Zavagli 1
47921 Rimini
0541-388270
venerdì 23 settembre 2016 12:20
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/017401d21584%24291760b0%247b462210%24%40libero.it.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
--
----Messaggio originale----
Da: "Gmail" <pend...@gmail.com>
Data: 23/09/2016 12.31
A: "leg...@googlegroups.com"<leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit:42387] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/F784DE36-11A2-4D8F-B650-258EE6ADF7E1%40gmail.com.
aderisci all'eccezione, dovrebbe compensarti le spese
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/57E503BB.5030307%40studiobulgarelli.it.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
-- Cordialita' Salvatore Eccellente Avv. Salvatore Eccellente Studio Legale Eccellente via della Costituente n. 113 71017 Torremaggiore (FG) tel / fax: 0882.392744 mobile: 329.2941084 e-mail: avvo...@eccellente.net P.E.C.: eccel...@pec.it -------------------------------------------------------------------------- Il contenuto di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati è riservato. Nel caso in cui Lei non sia il destinatario, La preghiamo di contattare via e-mail o anche telefonicamente il mittente ai recapiti sopra indicati e di cancellare il messaggio e gli eventuali allegati dal Suo sistema senza farne copia o diffonderli. This message and any attachment are confidential. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person.
Ha ragione Bulgarelli, in tutto.
Oddio, vi sono diverse sentenze, ed anche una circolare del tribunale di Cremona (che ho reperito in rete in fase di studio della competenza in subiecta materia) che propendono per la competenza ratione valore.
Proprio scontata la competenza del tribunale ratione materie non è anche se la giurisprudenza maggioritaria propende per quella.
Ciò dovrebbe essere sufficiente alla compensazione delle spese.
Quanto alla riassunzione, essendo il giudizio stato introdotto con d.i., dovrà necessariamente deciso con sentenza non potendo, evidentemente, il giudice del rinvio confermare un d.i emesso da altro giudice.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
____________________________________________________________________________________________
This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.
__________________________________________________________________________________________________
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Eccellente
Inviato: venerdì 23 settembre 2016 13:07
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42389] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/e50d1657-3535-50b1-9d55-0aa4da46cc62%40eccellente.net.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
![]() |
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
|
Premesso che l’errore l’ho fatto, a mio parere è un mero errore processuale emendabile all’interno dello stesso processo per viadi translatio judicii. Mi spiego.
Quando la materia locatizia è introdotta presso giudice incompetente, se c’è adesione, si attua la semplice translatio tramite “riassunzione” comandata dal giudice (art.428 c.2): e questo non è un “nuovo” giudizio (benchè prenda una nuova numerazione di registro) è pur sempre il medesimo identico “rapporto processuale”.
Quando la materia è introdotta nelle forme ordinarie anziché lavoristico-locatizie, si attua il mero “passaggio” formale (art. 426).
Sono due strumenti correttivi per così dire endoprocessuali.
Nel caso l’errore sia duplice, si possono cumulare i due rimedi citati (artt.428 c.2 e 426) senza alcun problema, e non v’è ragione che si debba introdurre un “nuovo” giudizio; ergo la condanna alle spese dovrebbe essere finale, e riguardare un unico giudizio.
Attendo ulteriori vostri commenti.
Enrico Gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi
Inviato: venerdì 23 settembre 2016 16:00
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42390] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/002401d215a2%24b652f160%2422f8d420%24%40teletu.it.
La causa da riassumereche è quella di opposizione. Il d.i. dovrà essere revocato in quanto vi è la competenza funzionale del giudice che lo ha emesso.
Avv. Michele Cosentino
Via dei greci 12
Barletta
Premesso che l’errore l’ho fatto, a mio parere è un mero errore processuale emendabile all’interno dello stesso processo per viadi translatio judicii. Mi spiego.
Quando la materia locatizia è introdotta presso giudice incompetente, se c’è adesione, si attua la semplice translatio tramite “riassunzione” comandata dal giudice (art.428 c.2): e questo non è un “nuovo” giudizio (benchè prenda una nuova numerazione di registro) è pur sempre il medesimo identico “rapporto processuale”.
Quando la materia è introdotta nelle forme ordinarie anziché lavoristico-locatizie, si attua il mero “passaggio” formale (art. 426).
Sono due strumenti correttivi per così dire endoprocessuali.
Nel caso l’errore sia duplice, si possono cumulare i due rimedi citati (artt.428 c.2 e 426) senza alcun problema, e non v’è ragione che si debba introdurre un “nuovo” giudizio; ergo la condanna alle spese dovrebbe essere finale, e riguardare un unico giudizio.
Attendo ulteriori vostri commenti.
Enrico Gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:legalit@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi
Inviato: venerdì 23 settembre 2016 16:00
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42390] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
Ha ragione Bulgarelli, in tutto.
Oddio, vi sono diverse sentenze, ed anche una circolare del tribunale di Cremona (che ho reperito in rete in fase di studio della competenza in subiecta materia) che propendono per la competenza ratione valore.
Proprio scontata la competenza del tribunale ratione materie non è anche se la giurisprudenza maggioritaria propende per quella.
Ciò dovrebbe essere sufficiente alla compensazione delle spese.
Quanto alla riassunzione, essendo il giudizio stato introdotto con d.i., dovrà necessariamente deciso con sentenza non potendo, evidentemente, il giudice del rinvio confermare un d.i emesso da altro giudice.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
____________________________________________________________________________________________
This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.
__________________________________________________________________________________________________
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:legalit@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Eccellente
Inviato: venerdì 23 settembre 2016 13:07
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42389] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
aderisci all'eccezione, dovrebbe compensarti le spese
Il 23/09/2016 12:28, Andrea BULGARELLI ha scritto:
temo di no
la causa va decisa con sentenza e pronuncia sulle spese, ahimè
venerdì 23 settembre 2016 12:20
Devo recuperare canoni arretrati di un inquilino che ha già rilasciato l’immobile.
Ho fatto un decreto ingiuntivo al GdP ratione valoris (sotto i 5000 euro).
Controparte mi si oppone deducendo che per l’art.447 bis c.p.c. la competenza funzionale è del Tribunale. In effetti mi pare che sia proprio così, anche se la questione riguarda unicamente il quantum, cioè è meramente documentale, e anche banale.
A questo punto credo che dovrei fare un’istanza al giudice per la translatio judicii ex art.428 c.2 c.p.c. al Tribunale, presso il quale adopererei le forme del rito locatizio. Vi sembra corretto?
(Ma siamo sicuri va valga la competenza funzionale del tribunale ex art.447 bis, anche quando si introduce una mera questione di prova dei pagamenti ?...)
avv.Enrico Gorini
p.tta Zavagli 1
47921 Rimini
0541-388270
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita
--Cordialita'Salvatore EccellenteAvv. Salvatore EccellenteStudio Legale Eccellentevia della Costituente n. 11371017 Torremaggiore (FG)tel / fax: 0882.392744mobile: 329.2941084e-mail: avvo...@eccellente.netP.E.C.: eccel...@pec.it--------------------------------------------------------------------------Il contenuto di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati è riservato.Nel caso in cui Lei non sia il destinatario, La preghiamo di contattare via e-mail o anche telefonicamente il mittente ai recapiti sopra indicati e di cancellare il messaggio e gli eventuali allegati dal Suo sistema senza farne copia o diffonderli.This message and any attachment are confidential.If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/002401d215a2%24b652f160%2422f8d420%24%40teletu.it.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/025101d2163d%24ef99b5d0%24cecd2170%24%40libero.it.
È sbagliato parlare anche di riassunzione.
Riassumere significa proseguire……… ed un altro giudice non può statuire sul d.i. emesso da altro giudice.
La riassunzione di cui parli tu, Enrico, in verità sarebbe un giudizio ex novo.
Ciò comporta che il primo giudizio è stato integralmente definito e la definizione di un giudizio statuisce anche sulle spese.
Questo in punto di diritto. Nella pratica, ognuno fa ciò che vuole (e dal tenore delle massime sotto riportate direi che sia diffusa la prassi di ordinare la riassunzione)
Cassazione civile sez. III 11 giugno 2014 n. 13242
La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto - determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice ad quem è tenuto a interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta a investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte.
Tribunale Pescara 04 maggio 2012 n. 615
La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c., determina in ogni caso la caducazione del decreto, sicché l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore.
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
____________________________________________________________________________________________
This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.
__________________________________________________________________________________________________
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. cosentino
Inviato: sabato 24 settembre 2016 10:54
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:42394] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
La causa da riassumereche è quella di opposizione. Il d.i. dovrà essere revocato in quanto vi è la competenza funzionale del giudice che lo ha emesso.
Avv. Michele Cosentino
Via dei greci 12
Barletta
Il 24/set/2016 10:30, "'Enrico Gorini' via legalit" <leg...@googlegroups.com> ha scritto:
Premesso che l’errore l’ho fatto, a mio parere è un mero errore processuale emendabile all’interno dello stesso processo per viadi translatio judicii. Mi spiego.
Quando la materia locatizia è introdotta presso giudice incompetente, se c’è adesione, si attua la semplice translatio tramite “riassunzione” comandata dal giudice (art.428 c.2): e questo non è un “nuovo” giudizio (benchè prenda una nuova numerazione di registro) è pur sempre il medesimo identico “rapporto processuale”.
Quando la materia è introdotta nelle forme ordinarie anziché lavoristico-locatizie, si attua il mero “passaggio” formale (art. 426).
Sono due strumenti correttivi per così dire endoprocessuali.
Nel caso l’errore sia duplice, si possono cumulare i due rimedi citati (artt.428 c.2 e 426) senza alcun problema, e non v’è ragione che si debba introdurre un “nuovo” giudizio; ergo la condanna alle spese dovrebbe essere finale, e riguardare un unico giudizio.
Attendo ulteriori vostri commenti.
Enrico Gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi
Inviato: venerdì 23 settembre 2016 16:00
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42390] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
Ha ragione Bulgarelli, in tutto.
Oddio, vi sono diverse sentenze, ed anche una circolare del tribunale di Cremona (che ho reperito in rete in fase di studio della competenza in subiecta materia) che propendono per la competenza ratione valore.
Proprio scontata la competenza del tribunale ratione materie non è anche se la giurisprudenza maggioritaria propende per quella.
Ciò dovrebbe essere sufficiente alla compensazione delle spese.
Quanto alla riassunzione, essendo il giudizio stato introdotto con d.i., dovrà necessariamente deciso con sentenza non potendo, evidentemente, il giudice del rinvio confermare un d.i emesso da altro giudice.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
____________________________________________________________________________________________
This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.
__________________________________________________________________________________________________
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Eccellente
Inviato: venerdì 23 settembre 2016 13:07
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42389] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
aderisci all'eccezione, dovrebbe compensarti le spese
Il 23/09/2016 12:28, Andrea BULGARELLI ha scritto:
temo di no
la causa va decisa con sentenza e pronuncia sulle spese, ahimè
venerdì 23 settembre 2016 12:20
Devo recuperare canoni arretrati di un inquilino che ha già rilasciato l’immobile.
Ho fatto un decreto ingiuntivo al GdP ratione valoris (sotto i 5000 euro).
Controparte mi si oppone deducendo che per l’art.447 bis c.p.c. la competenza funzionale è del Tribunale. In effetti mi pare che sia proprio così, anche se la questione riguarda unicamente il quantum, cioè è meramente documentale, e anche banale.
A questo punto credo che dovrei fare un’istanza al giudice per la translatio judicii ex art.428 c.2 c.p.c. al Tribunale, presso il quale adopererei le forme del rito locatizio. Vi sembra corretto?
(Ma siamo sicuri va valga la competenza funzionale del tribunale ex art.447 bis, anche quando si introduce una mera questione di prova dei pagamenti ?...)
avv.Enrico Gorini
p.tta Zavagli 1
47921 Rimini
0541-388270
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/57E503BB.5030307%40studiobulgarelli.it.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
--Cordialita'Salvatore EccellenteAvv. Salvatore EccellenteStudio Legale Eccellentevia della Costituente n. 11371017 Torremaggiore (FG)tel / fax: 0882.392744mobile: 329.2941084e-mail: avvo...@eccellente.netP.E.C.: eccel...@pec.it--------------------------------------------------------------------------Il contenuto di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati è riservato.Nel caso in cui Lei non sia il destinatario, La preghiamo di contattare via e-mail o anche telefonicamente il mittente ai recapiti sopra indicati e di cancellare il messaggio e gli eventuali allegati dal Suo sistema senza farne copia o diffonderli.This message and any attachment are confidential.If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/e50d1657-3535-50b1-9d55-0aa4da46cc62%40eccellente.net.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/002401d215a2%24b652f160%2422f8d420%24%40teletu.it.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/025101d2163d%24ef99b5d0%24cecd2170%24%40libero.it.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAJx-vui9mHP8PPaq1t3rASLC632hT0NoWGk7Ckgys8AayMg2OA%40mail.gmail.com.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/014f01d2164e%243cdf8f30%24b69ead90%24%40teletu.it.
Bari non aderisci a questa tesi ed anche per € 10,00 bisogna andare in Tribunale.
Qualche mese fa ho fatto una ricerca e direi che anche la Cassazione è favorevole a questo modus operandi.
Tuttavia, come dice Alessandro, vi sono tribunali che seguano la strada del valore anziché quella della materia. D’altro canto, lo stesso “tuo” G.d.P. se ha concesso il d.i. è ovvio che aderisca a tale tesi (salvo che non si sia letto il ricorso se non nella parte relativa al quantum).
Secondo me piuttosto che aderire, potresti difendere la tua scelta e corroborarla con precedenti favorevoli.
Solo in subordine, in caso di accoglimento dell’avversa accezione, chiedere la compensazione delle spese vertendosi su una questione indubbiamente discussa (basti pensare che se lo avessi fatto al Tribunale di Milano, te lo avrebbero rigettato).
Gianni
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
____________________________________________________________________________________________
This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.
__________________________________________________________________________________________________
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alessandro Pedone
Inviato: sabato 24 settembre 2016 13:50
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:42396] causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/014f01d2164e%243cdf8f30%24b69ead90%24%40teletu.it.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAC6bYud6-%3DfV7EcfeYF0VvqDsfVFH2CruybCbSo6dP-eZg4NaQ%40mail.gmail.com.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
1) non si riferisce ad un precedente in tema di materia locatizia, trattando di una vertenza in tema di risarcimento dei danni richiesti ex art. 1669 c.c. (e quindi pacificamente extracontrattuali);
2) si limita ad affermare la competenza generale per valore entro i 5000,00 euro del giudice di pace sia in materia di beni mobili (intendendosi per tali anche i crediti nascenti da negozio, da atto illecito, da pagamento d'indebito e da arricchimento senza causa), che in materia di diritti collegati ad un diritto reale immobiliare - a condizione che non si faccia questione, neppure incidentale, sul rapporto di diritto o di fatto con l'immobile.
3) non afferma, affatto, che al giudice di pace spetti anche la competenza funzionale in materia locatizia.
lunedì 26 settembre 2016 09:51
Personalmente un paio di anni fa ho avuto una situazione simile, anche se il ricorso per decreto ingiuntivo non era stato proposto a seguito di sfratto, ma solo per il pagamento dei canoni non corrisposti.Richiamando una sentenza a Sezioni Unite (mi pare del 2011) ho ottenuto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.E' possibile che nel frattempo l'orientamento sia mutato, ma il fatto che la sentenza fosse a Sezioni Unite non è da sottovalutare.Alessandro Lucidi
Il giorno venerdì 23 settembre 2016 12:20:59 UTC+2, Enrico Gorini ha scritto:
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/13aeb56b-e416-4f01-a43c-9ef8440c4b41%40googlegroups.com.
Ringrazio tutti per gli eccellenti contributi (e della giurisprudenza e prassi regionale indicate), faccio tesoro.
Per il momento mi soffermo su due considerazioni:
a) il giudizio di opposizione non è impugnatorio, ma semplicemente “converte” il monitorio in cognizione piena, per cui non sono due fasi di giudizio, e dunque – a mio parere - non può esaurirsi con mera sentenza “sulle spese” .
b) Se gli importi di canone nel giudizio di “sfratto per morosità” (diverso dal caso in discussione) possono essere azionati con giudizio “monitorio” ex artt.664 e 645 cpc, gli stessi importi, al di fuori di un giudizio di sfratto, non dovrebbe essere, a maggior ragione, azionabili con giudizio monitorio ? (anche perché la controversia non riguarda il contratto locatizio, ma i pagamenti)
Lucidi, hai qualche riferimento per la cass. SSUU ?
enrico gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alessandro Lucidi
Inviato: lunedì 26 settembre 2016 09:51
A: legalit
Oggetto: [legalit:42400] Re: causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
--
ma questa non è a SS.UU. !
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Andrea BULGARELLI
Inviato: lunedì 26 settembre 2016 10:40
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42400] Re: causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/57E8DEDB.7020605%40studiobulgarelli.it.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/030701d217d5%249e79eff0%24db6dcfd0%24%40libero.it.
Sono d’accordo Con Pedone (sotto) ! è ragionevolissimo !
Inoltre l’opponente, per reclamare il rito locatizio, dovrebbe far questione (anche solo incidentale) di contratto locatizio, controvertere sul rapporto contrattuale, e non meramente eccepire sui pagamenti!
Vi allego infatti la cassazione SSUU citata da Lucidi (ho fatto sottolineature ed evidenziazioni) che va assolutamente nella direzione che riassumo:
“quando si tratta di meri crediti monetari, senza che si faccia controversia sul bene immobile, si applica la mera competenza per valore”.
Evolutivamente, il principio che si applica al rapporto “risarcimento /bene immobile”, si applica anche al rapporto “credito di denaro/bene immobile” (sempre salvo che venga introdotta, anche in eccezione, una questione di natura immobiliare o locatizia)
enrico gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alessandro Pedone
Inviato: lunedì 26 settembre 2016 11:23
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42404] Re: causa per riscuotere i canoni di locazione: competente è il tribunale, rito locatizio?
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAC6bYuf2T-GunBTemiquAYjG%2BDKr0WTq2ci%3Dit%2BFcHnGXu45%2Bw%40mail.gmail.com.