"tempus regit actum" ?

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Enrico Gorini

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Nov 4, 2011, 2:18:57 PM11/4/11
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Ho un dubbio in tema di “tempus regit actum”.

La cassazione mi ha dato ragione, rimettendo alla corte d’appello per quanto da essa non disposto in sede di liquidazione delle spese per il I grado (!).

Secondo l’attuale art.392 c.p.c. la riassunzione s’ha da fare entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, però per l’art.58 della L.69/09 tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo il 4/7/09.

Nel mio caso, se per “giudizio instaurato”   si intende solo il giudizio di cassazione, allora si applica il termine trimestrale, se si intende invece, come io ritengo, l’intero giudizio (dal I grado), si applicherebbe il termine annuale.

Qual è il giudizio, quello “intero” o solo quello di cassazione?

 

avv.Enrico Gorini

v.Clementini 2

47921 Rimini

0541-776445

339-2121674

enrico...@libero.it

 

Gianni Cataldi

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Nov 4, 2011, 2:51:01 PM11/4/11
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Caro Enrico non sarei d’accordo per due ordini di ragioni: pratico / storica e giuridica.

Partendo da quest’ultima e prendendo spunto da un piccolo codice commentato, ricordo a me stesso che il giudizio di rinvio è finalizzato al completamento della cd. fase rescissoria: infatti, di regola, la Cassazione effettua il solo giudizio rescindente…….ergo, la riassunzione concluderebbe e completerebbe il GIUDIZIO di cassazione.

Da un punto di vista pratico, e per quei pochi casi in cui mi sono mi sono trovato “invischiato” (giusta la mia giovane età, fortunatamente non mi sono imbattuto in molte modifiche J) avrei maturato la fondata convinzione che per il legislatore delle riforme ogni grado corrisponda ad un autonomo giudizio.

L’interpretazione che dai tu presupporrebbe un legislatore estremamente lungimirante tanto che le riforme dovrebbero trovare applicazione dopo anni (nel senso da te inteso, se per “giudizi instaurati” si dovesse intendere quelli iniziati in primo grado, l’art. 392 nella sua formulazione post l. 69/09 avrebbe dovuto trovare applicazione tra qualche anno)…..

Gianni Cataldi         

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Enrico Gorini
Inviato: venerdì 4 novembre 2011 19:19
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] "tempus regit actum" ?

--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

Avv. Gabriele Orlando

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Nov 5, 2011, 6:27:07 AM11/5/11
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Il giorno venerdì 4 novembre 2011 19:18:57 UTC+1, Enrico Gorini ha scritto:
 

Qual è il giudizio, quello “intero” o solo quello di cassazione?  



Secondo la giurisprudenza, se manca un'espressa disposizione contraria nella novella, si applica il termine previsto alla data di instaurazione del primo grado (quindi, per il G.O., notifica della citazione o deposito del ricorso), poiché le impugnazioni determinano la prosecuzione del giudizio di primo grado e non un nuovo giudizio.

A presto,
Gabriele Orlando

Lamberto Giusti

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Nov 5, 2011, 9:39:57 AM11/5/11
to leg...@googlegroups.com
Il " giudizio" e' unico ed e' quello che, normalmente, si conclude con un giudicato. Il grado costituisce solo una fase di esso. Il termine  e' quello vigente all'epoca della instaurazione del "giudizio"

Inviato da iPhone
--

Avv. Gorini Enrico

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Nov 5, 2011, 1:14:41 PM11/5/11
to leg...@googlegroups.com

Caro gianni,

apprezzo le tue argomentazioni, ma ne traggo conseguenze contrarie.

La regola generale “tempus regit actum” è certamente saggia, e non vi sarebbe alcuna ragione, in effetti, per non applicarla nel caso del termine di riassunzione della causa nel caso di rimessione dalla causa dalla cassazione, in funzione acceleratoria come desiderato dalla L.69/09.

Senonchè, il legislatore ha scritto (inopinatamente) che tale disposizione (come altre) si applica solo per i procedimenti “instaurati” dopo il luglio 09.

Tu sostieni che la riassunzione al giudice inferiore fa parte dell’unico giudizio di cassazione, e sia, ma ciò non toglie che comunque in generale, per “giudizio” si intende l’intero giudizio, e non una sua fase. In effetti c’è un continuum fra I e II grado, cassazione e rimessione, con una unicità di oggetto, di domanda, di parti. Quindi il legislatore, sbagliando, ed esponendo il sistema alle conseguenze da te detestate (operatività di certe norme cassazionistiche solo a partire da un quinquennio da oggi), ha stabilito l’inapplicabilità del termine breve ai giudizi pendenti dal I grado.

Se qualcuno può tuttavia opinare il contrario, sono in ascolto.

Enrico gorini

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Gianni Cataldi
Inviato: venerdì 4 novembre 2011 19.51
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] "tempus regit actum" ?

avv. Giorgio Marzocchi

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Nov 6, 2011, 2:22:02 PM11/6/11
to legalit
Salve a tutti. Anche secondo me il termine "giudizio" deve riferirsi
all'intero giudizio, dal primo grado fino alla sentenza passata in
giudicato, quindi comprensivo anche della eventuale fase rescissoria,
successiva alla cassazione. Per molti anni, quando andavo nella
cancelleria delle corti di appello a depositare una conclusionale il
cancelliere mi chiedeva prima se si trattava di "vecchi rito". E'
evidente che le modifiche processuali, specie laddove le cause hanno
durate bibliche come da noi, normalmente producono la contemporanea
esistenza di più riti, con diverse modaltà e termini degli atti. Se la
riforma procedurale stabilisse espressamente che le nuove norme si
applicano immdiatamente a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti,
allora sarei d'accordo con Enrico.
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> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
> Enrico Gorini
> Inviato: venerdì 4 novembre 2011 19:19
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> Oggetto: [legalit] "tempus regit actum" ?
>
> Ho un dubbio in tema di “tempus regit actum”.
>
> La cassazione mi ha dato ragione, rimettendo alla corte d’appello per quanto
> da essa non disposto in sede di liquidazione delle spese per il I grado (!).
>
> Secondo l’attuale art.392 c.p.c. la riassunzione s’ha da fare entro 3 mesi
> dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, però per l’art.58 della
> L.69/09 tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo il 4/7/09.
>
> Nel mio caso, se per “giudizio instaurato”   si intende solo il giudizio di
> cassazione, allora si applica il termine trimestrale, se si intende invece,
> come io ritengo, l’intero giudizio (dal I grado), si applicherebbe il
> termine annuale.
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> Qual è il giudizio, quello “intero” o solo quello di cassazione?
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ferdinandozannini

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Nov 7, 2011, 2:51:49 AM11/7/11
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con argomentazione stringente il collega ha spiegato perchè si applica all'intero giudizio, con argomentazione ancora più stringente affermo che è così!
Saluti 


-------- Messaggio originale --------
Oggetto: Re: R: [legalit] "tempus regit actum" ?
Mittente: avv. Giorgio Marzocchi <giorgio....@gmail.com>
A: legalit <leg...@googlegroups.com>
Data: Domenica 6 Novembre 2011 20.22.02
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