|
Prendo spunto dall'utilissima segnalazione per porre il seguente quesito, con la speranza viva che qualcuno possa aiutarmi a risolvere la questione. Il soggetto in questione ha regolarmente proposto istanza di gratuito patrocinio all'organo competente (nel suo caso il Giudice penale che sovraintende al procedimento che lo riguarda) il quale ha accolto la domanda. Successivamente lo stesso soggetto in questione ha depositato al Giudice competente un'istanza nella quale, precisato un errore materiale commesso nella precedente istanza accolta (relativo al suo reddito mobiliare e più precisamente a piccolissimi risparmi depositati in banca), ha richiesto la conferma del provvedimento di concessione del beneficio. Il Giudice ha rigettato la sua istanza. Il rigetto è motivato sulla seguente problematica: il soggetto convive more uxorio con una donna e con la figlia. La convivente è proprietaria di un appartamento e disoccupata, la figlia disoccupata. Il reddito personale del soggetto in questione è senza dubbio inferiore ai limiti previsti dalla norma (art. 76, TU 115/02) tuttavia, sin dalla presentazione della prima istanza il soggetto ha presentato il c.d. modello ISEE nel quale ha indicato il suo nucleo familiare, allegando altresì il certificato di stato di famiglia, nonchè il patrimonio immobiliare della convivente; tuttavia dai calcoli effettuati dal CAF che si è occupato di rilasciare il modello ISEE questo reddito (denominato nella scheda dell'ISEE patrimonio immobiliare, non andava a concorrere con il reddito del soggetto in questione. Nella seconda istanza (quella con la quale si richiedeva la conferma del precedente provvedimento) il soggetto depositava una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, compiendo un puro errore materiale, denominava quel patrimonio immobiliare reddito immobiliare. Il Giudice lo andava a sommare ai suoi redditi e rilevava il superamente dello scaglione e pertanto revocava l'ammissione al gratuito patrocinio. A parere di chi scrive il Giudice ha errato nell’interpretazione della norma relativa alle condizioni di ammissione al beneficio (art. 76, T.U. 115/2002) non tanto per aver sommato il reddito immobiliare di una persona non propriamente menzionata nella norma (la convivente more uxorio), ma specialmente per aver confuso i termini della questione. Ritengo, infatti, che il reddito che la norma prescrive da sommarsi a quello del soggetto interessato al beneficio è pur sempre il reddito imponibile ai fini IRPEF. Ora, mi pare chiaro, che il reddito imponibile ai fini IRPEF della convivente more uxorio (premesso che la stessa è disoccupata e che ella, come anche il soggetto interessato, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno di interesse ai fini dl beneficio) è rappresentato dal reddito catastale derivante da quell’immobile. Nel caso di specie, pertanto, ritengo che il Giudice abbia confuso il valore catastale dell’immobile in questione (circa € 38.000,00) con il reddito catastale che ne fuoriesce (circa 350 euro). Devo anche ribadire, per onestà, che il Giudice de quo è stato tratto in errore dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dall’interessato allo stesso giudice ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale l’interessato dichiarava la convivenza con la compagna e altresì (erroneamente) che il suo “reddito immobiliare” era di € 38.000,00. Alla luce di tanto, volevo chiedere preziosi contriubuti sulla questione e, nel caso la pensaste come me, quale credete a questo punto sia il rimedio contro il provvedimento di revoca del precedente provvedimento di concessione del beneficio del gratuito patrocinio, lo stesso previsto per opporsi al provvedimento di rigetto??? E' chiaro che vorrei cercare di riottenere il provvedimento di ammissione a decorrere dalla data del primo provvedimento di concessione, per recuperare tutta l'attività sin qui svolta nel frattempo e quindi è mio interesse impugnare il provvedimento di revoca e non riproporre da capo tutto il procedimento con una nuova istanza. Ringrazio comunque tutti per l'attenzione e auguro buon lavoro Avv. Giuseppe Scognamiglio ****************** Avviso di riservatezza ****************** Il presente messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario, Vi preghiamo di comunicarcelo immediatamente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, divulgare o comunque usare senza autorizzazione le informazioni contenute nel presente messaggio. -------Messaggio originale-------
Data: 24/10/2008 9.13.05
A: legalit
Oggetto: [legalit] l’agenzia entrate chiarisce: ai fini del gratuito patrocinio si considera il solo reddito imponibile « tiziano solignani |