condanna non solidale

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avvzannini

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Jan 22, 2010, 4:54:22 AM1/22/10
to leg...@googlegroups.com

Salve vi è mai capitato che il giudice nella sentenza condanni al pagamento delle spese legali  A B C ma non solidalmente tra loro, l’attore notifica il precetto ad A chiedendogli l’intero, secondo voi è legittimo detto comportamento in relazione all’art.lo 97 ultimo comma cpc? non dovrebbe chiedere solo 1/3 dell’intero?

saluti

 

 

 

Avv. Ferdinando Zannini

                                    

con studio in 60122 Ancona, via Leopardi n. 2 tel. 071203052 

 

Gianni Cataldi

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Jan 22, 2010, 5:10:21 AM1/22/10
to leg...@googlegroups.com

Sono assolutamente d’accordo con la tua interpretazione.

Il secondo comma dell’art. 97 c.p.c. è certamente considerabile norma speciale rispetto a quella dell’art. 1294 c.c. e pertanto, quest’ultima deve essere derogata in favore della prima verificandosi nella previsione dell’art. 97 proprio una di quelle ipotesi previste dalla legge richiamata nel 1294.

Buona giornata.

Gianni Cataldi  

 

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avvzannini
Inviato: venerdì 22 gennaio 2010 10:54
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] condanna non solidale

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Daniela Messina

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Jan 22, 2010, 5:13:23 AM1/22/10
to legalit
Concordo con te.
non c'e' espressa condanna in solido, quindi direi 1/3 a testa.
anche perche' in questo caso ritengo che la presunzione di
solidarieta' ex 1294 cc sia superata da 97, u.c. , cpc.
comunque non mi e' ancora capitato, ma un'opposizione a precetto la
farei.
Buona giornata.
Daniela Messina
www.avvocatomessina.it

avv. Vincenzo Giordano

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Jan 22, 2010, 5:23:17 AM1/22/10
to leg...@googlegroups.com
Caro Zannini,
se consideri il disposto del codice civile (art.1294 cc), la solidarieta' nell'obbligazione collettiva si presume, se non risulti altrimenti dal titolo.
Effettivamente, però,  l'art.97 cpc indurrebbe a pensarla diversamente.
A me e' capitato, anche da ultimo, che il giudice abbia disposto espressamente che l'obbligazione de qua era solidale fra i soccombenti, cosicche', in effetti, la presunzione di cui al c.c. risulterebbe invertita. 
Al riguardo, non bisogna trascurare nemmeno che la proliferazione di azioni esecutive e' vista con sfavore dalla giurisprudenza: notificare tre precetti, piuttosto che uno solo, infatti, apporterebbe al creditore procedente un maggior lucro complessivo.
In definitiva, a mio modesto avviso, si potrebbe proporre opposizione avverso il singolo precetto, con buone possibilita' d'accoglimento, ma, per i debitori, il risultato finale e concreto sarebbe solo quello di pagare, complessivamente, di piu' che se si dividessero fra loro le somme portate da quell'unico.
Cordialità,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
pec: avv.vincen...@pec.it
Via F. Solimena, 139
80129  Italia
 
-----Messaggio Originale-----
Data invio: venerdì 22 gennaio 2010 10.54
Oggetto: [legalit] condanna non solidale

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f.zannini

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Jan 22, 2010, 6:08:23 AM1/22/10
to leg...@googlegroups.com

E’ vero caro Giordano, rispondo a te perché sei il meno giovane…..;-))) non intendendo escludere gli altri Cataldi e Messina, che ringrazio della partecipazione,  ma  il principio del 1294 cc è chiaro la solidarietà dal lato passivo si presume! Quindi se non ci fosse stato l’art.lo 97 cpc non sarebbero sorti problemi nel mio caso perché il creditore ha notificato tre precetti per  l’intero a tre miei clienti, ma quello che mi fa pensare è proprio l’art.lo 97 cpc che dice all’ultimo comma :” Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione della spese, e dei danni Questa si fa per quote uguali” ma quando dice questa si riferisce alla ripartizione e quindi la norma è vista lato debitoris che nel loro interno si devono dividere l’obbligazione, non lato creditoris  per il quale vale il principio generale del  1294 cc  , quindi in conclusione facendo l’avv. del diavolo interpreterei la norma in modo contrario al mio interesse, ma l’importante è interpretarla correttamente, è giusta questa interpretazione secondo voi?

saluti

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: venerdì 22 gennaio 2010 11.23
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] condanna non solidale

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Jan 22, 2010, 6:49:06 AM1/22/10
to leg...@googlegroups.com
Se, almeno, la vecchiaia, oltre ai guasti, apportasse anche dei vantaggi, sarei ben felice di non essere piu' giovane ;-)
Comunque, Cataldi ha precisato gia' lui e bene il rapporto fra norma generale e norma speciale: il disposto dell'art.97 cpc, quindi, sicuramente prevale rispetto a quello dell'art.1294 c.c.
E', altresi', evidente, che, come tu dici, caro Zannini, il termine ripartizione si riferisce tanto alle spese di lite che ai danni.
Io, pero', non ne limiterei l'applicazione al solo lato debitorio, ma la estenderei anche al lato creditorio: insomma, la ripartizione, a mio avviso, vale tanto per i creditori che per i debitori.
D'altronde, lo stesso articolo, quando al primi commi recita: " Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune", chiarisce espressamente che la solidarieta' passiva e' solo eventuale.
Orbene, il fatto che il creditore abbia notificato addirittura tre precetti, e ciascuno per l'intero, ritengo sia palesemente illegittimo ed eccessivo.
Diversa era l'ipotesi, da me proposta, di un unico precetto per l'intero a uno solo di loro.
Nella tua fattispecie, quindi, proporrei e con buone speranze tre belle opposizioni all'esecuzione ;-)
Cordialità,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
pec: avv.vincen...@pec.it
Via F. Solimena, 139
80129  Italia
-----Messaggio Originale-----
Data invio: venerdì 22 gennaio 2010 12.08

Gianni Cataldi

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Jan 22, 2010, 7:14:37 AM1/22/10
to leg...@googlegroups.com

Mmmmmmmm

 A questo punto un dubbio viene a me: ma in caso di condanna solidale di più soggetti, è corretto notificare, ad ognuno, una copia della sentenza con l’allegato precetto?   Oppure ci sarebbero gli estremi per un’opposizione?  Io ho sempre notificato a tutti i soccombenti………mi è sempre andata bene?

Confusione e dubbi di fine settimana!!!!

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: venerdì 22 gennaio 2010 12:49

Avv.Mirco MInardi

unread,
Jan 28, 2010, 12:40:06 PM1/28/10
to legalit
Io credo che l'art. 97 rappresenti una eccezione alla solidarietà e
ciò è facilmente comprensibile.
Immaginiamo che Tizio convenga in giudizio Caio e Sempronio per
accertare negativamente l'esistenza dei rispettivi crediti che gli
stessi hanno invocato stragiudizialmente. Si supponga che il credito
di Caio è di 5000 euro e quello di Sempronio di 100.000 euro. Si
supponga ancora che Caio vinca la causa. Sarebbe ingiusta una condanna
solidale visto che le spese legali per l'azione contro Caio sono
decisamente inferiori a quelle della causa contro Sempronio e visto
che tra le stesse non c'è "un interesse comune".
Saluti.
Mirco Minardi

On 22 Gen, 10:54, "avvzannini" <avvzann...@libero.it> wrote:

f.zannini

unread,
Jan 29, 2010, 11:52:26 AM1/29/10
to leg...@googlegroups.com
Quindi ritieni che ove il giudice non dica nulla sulla debenza dei
condebitori la condanna non sia solidale e quindi ognuno sia tenuto per la
sua quota e il creditore non possa notificare tre precetti dello stesso
importo ai tre condebitori...
Saluti e grazie se avrai la cortesia di rispondere

-----Messaggio originale-----

Avv.Mirco MInardi
Inviato: giovedì 28 gennaio 2010 18.40
A: legalit
Oggetto: [legalit] Re: condanna non solidale

--

avv. M&Vdf

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Feb 17, 2017, 6:21:07 AM2/17/17
to legalit, avvza...@libero.it
Purtroppo ho lo stesso problema pur avendo chiesto la condanna in solido. Devo chiedere la correzione dell'errore materiale oppure procedo. Ma il punto è come agire. visti i tanti dubbi 
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