Responsabilità professionale avvocato e citazione contestuale dell'assicurzione

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danielarizzi

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Feb 18, 2013, 6:50:12 AM2/18/13
to leg...@googlegroups.com
Salve a tutti,
ecco il quesito:
in materia di responsabilità professionale degli avvocati, secondo voi è possibile citare in giudizio sia l'avvocato che la sua assicurazione,con cui si è condotta una trattativa infruttuosa?
In altri termini, anzicchè citare solo l'avvocato ed attendere che lo stesso chiami in garanzia l'assicurazione alla prima udienza, posso cercare di recuperare tempo citando direttamente entrambi con il mio atto di citazione o c'è qualche motivo ostativo che me lo impedisce?
Grazie
Daniela

Avv. Emilio Curci

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Feb 18, 2013, 6:56:03 AM2/18/13
to legalit
Ciao Daniela, a differenza dei sinistri in materia di rc auto (dove esiste un'espressa deroga prevista dalla legge) la compagnia assicurativa non può essere chiamata direttamente in giudizio dal danneggiato, in quanto è solo l'assicurato (e, dunque, l'avvocato) che ha azione nei suoi confronti.

Al limite puoi cercare un pò di giurisprudenza in materia, ma ricordo che è abbastanza conforme sul punto.


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Avv. Emilio Curci


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danielarizzi

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Feb 18, 2013, 7:00:30 AM2/18/13
to leg...@googlegroups.com
Ciao Emilio,
infatti stavo cercando, ma non ho trovato nulla fino ad ora.. 

danielarizzi

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Feb 18, 2013, 7:09:06 AM2/18/13
to leg...@googlegroups.com
e comunque pensavo: l'attore ha interesse a chiamare in causa l'assicurazione (per questioni di solvibilità), l'avvocato convenuto ha interesse ad essere garantito, l'assicurazione ha per contratto l'obbligo di tenere indenne l'avvocato; per questo mi sembra strano che non si possa fare...cioè la conseguenza sarebbe l'estromissione dell'assicurazione e la successiva chiamata in garanzia da parte del convenuto, giusto? Ma chi avrebbe interesse a chiedere l'estromissione dell'assicurazione?

Avv. Renato Savoia

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Feb 18, 2013, 8:42:17 AM2/18/13
to leg...@googlegroups.com
Se citi direttamente garantito che l'assicurazione ti eccepisce la
mancanza di azione diretta e chiede la rifusioen delle spese...

Renato Savoia

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STUDIO LEGALE SAVOIA
Via Diaz 11, 37121 Verona
Tel.: 045.21.03.08.99
Fax: 045.21.09.04.04
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Il 18/02/2013 12.50, danielarizzi ha scritto:
> Salve a tutti,
> ecco il quesito:
> in materia di responsabilit� professionale degli avvocati, secondo voi
> � possibile citare in giudizio sia l'avvocato che la sua
> assicurazione,con cui si � condotta una trattativa infruttuosa?
> In altri termini, anzicch� citare solo l'avvocato ed attendere che lo
> stesso chiami in garanzia l'assicurazione alla prima udienza, posso
> cercare di recuperare tempo citando direttamente entrambi con il mio
> atto di citazione o c'� qualche motivo ostativo che me lo impedisce?
> Grazie
> Daniela
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danielarizzi

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Feb 18, 2013, 10:41:17 AM2/18/13
to leg...@googlegroups.com
Condivido pienamente, ma continuo a pensare che da un punto di vista logico sia un controsenso...

Giovanni Borney

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Feb 18, 2013, 10:54:48 AM2/18/13
to leg...@googlegroups.com
Dici? Io non trovo affatto.

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Avv. Giovanni Borney
Loc, Grande Charrière 46
11020 Saint Christophe (Ao)
tel 0165 32651 fax 0165 32463





Enrico Gorini

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Feb 19, 2013, 3:03:52 AM2/19/13
to leg...@googlegroups.com

Ho invece l’impressione che si possa chiamare in causa il terzo garante, c’è una legittimazione sostanziale, sarnno eventualmente il presunto garante o il presunto garantito ad eccepire la mancanza di una garanzia (per esempio potrebbero dire: dimostri l’attore che vi è rapporto di garanzia!) ma se le parti ammettono il rapporto di garanzia, la legittimazione ad agire per me c’è, salvo il diritto di chiedere l’estromissione da parte del garantito.

Mi sbaglio ?

enrico gorini

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di danielarizzi
Inviato: lunedì 18 febbraio 2013 13:09
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Re: Responsabilità professionale avvocato e citazione contestuale dell'assicurzione

 

e comunque pensavo: l'attore ha interesse a chiamare in causa l'assicurazione (per questioni di solvibilità), l'avvocato convenuto ha interesse ad essere garantito, l'assicurazione ha per contratto l'obbligo di tenere indenne l'avvocato; per questo mi sembra strano che non si possa fare...cioè la conseguenza sarebbe l'estromissione dell'assicurazione e la successiva chiamata in garanzia da parte del convenuto, giusto? Ma chi avrebbe interesse a chiedere l'estromissione dell'assicurazione?

--

Walter Rossi

unread,
Feb 19, 2013, 9:35:15 AM2/19/13
to leg...@googlegroups.com
Ciao Daniela,

la questione è normata dall'art. 1917 del codice civile e dalla forma temporale della polizza di assicurazione sottoscritta dal legale.
Mi spiego meglio e sommariamente.
Poiché “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore stesso, né può trarre alcun vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effetti dell’accertamento della responsabilità…” (Cass., n. 28834/2008). 

La polizza di assicurazione per la responsabilità professionale dell'avvocato contiene una clausola rubricata quale "inizio e termine della garanzia". Si tratta della clausola "Claims made", mediante la quale viene garantita la responsabilità civile dell'avvocato assicurato per le richieste risarcitorie che dovessero pervenire dopo il perfezionamento del contratto di assicurazione e fino alla sua scadenza, indioendentemente dal momento in cui si è verificatoil fatto e il danno (c.d. claims made "pura", caratterizzata dalla  retroattività illimitata del fatto dannoso che può essere avvenuto in qualsiasi momento anteriore alal stipulazione della polizza, oppure durante la validità della polizza purché il fatto non fosse già noto all'assicurato.

Alla luce di quanto suespresso e a mente dell'art. 1917 c.c. è onere dell'assicurato denunciare l'apertura del sinistro alla propria impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo (in caso di contratto con formulazione della c.d. "clausola broker" nelle modalità e nei tempi di cui all'art. 1913 c.c. ovvero, secondo i diversi termini pattuiti nella polizza, ovvero nella convenzione assicurativa, ovvero secondo l'accordo tra le parti in deroga alle previsioni del c.c..

Solo ed unicamente l'assicurato può richiedere l'apertura del sinistro al proprio assicuratore, giammai, nelle polizze di RC professionale, la controparte.
L'assicuratore viene informato del fatto, ma non è tenuto né a rispondere né tantomeno ad aprire il sinistro.
Come giustamente osservato non è una polizza di Responsabilità Civile Automobilistica.

L'assicurato, infatti, potrebbe benissimo decidere di resistere all'azione del presunto danneggiato, senza formalizzare l'apertura del sinistro al proprio assicuratore.
Gli interessi dell'assicurato ad agire in tal senso possono essere molteplici: es. evitare l'eventuale aumento del premio assicurativo, oppure il recesso per sinistro da parte dell'mpresa di assicurazione nel corso di validità della garanzia assicurativa o della convenzione assicurativa.

Disponibile ad aiutarti per approfondimenti
Ti saluto molto cordialmente

Avv. Walter Rossi
avv.walt...@gmail.com

danielarizzi

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Feb 19, 2013, 12:49:46 PM2/19/13
to leg...@googlegroups.com
Salve a tutti e grazie per il contributo!
 
Nel caso che ci occupa, in spregio a quanto previsto dalla legge, pare che il sinistro sia stato aperto dalla controparte (danneggiato);
La diffida iniziale è stata inviata all'avvocato ed alla sua compagnia di assicurazione; in seguito a ciò si è avviata  tra l'assicurazione ed il danneggiato una trattativa che fino ad ora non ha portato ad un soddisfacente risultato.
A questo punto, il danneggiato intendere promuovere il giudizio e vorrebbe cercare di abbreviare quanto più possibile i tempi effettuando direttamente la citazione anche dell'assicurazione senza attendere il rinvio della prima udienza per consentire la chiamata in garanzia al convenuto.
 
Onde evitare problemi gli consiglierò di citare esclusivamente l'avvocato.
Buona serata

RICCARDO SIMONE

unread,
Feb 20, 2013, 7:00:07 AM2/20/13
to leg...@googlegroups.com
 
 
In forza di sentenza di 1° grado di condanna al risarcimento dei danni (52.000) da me subiti a seguito dei lavori – pagati – all’Impresa edile in proprio che li ha eseguiti ho iniziato l’esecuzione pignorando i beni del debitore camion, Jeep, vari macchinari, ponteggi ecc
Lo stesso asserendo che questi erano strumentali e indispensabili ha chiesto prima la riduzione di 1/5 e in udienza del totale pignorato.
In memoria avevo dato atto che lo stesso si è qualificato come carpentiere dalla stessa visura da lui prodotta e che i beni (semafori, Jeep Panda, taglia erba ! ecc...seppur inseriti nel libro cespiti (solo alcuni peraltro) consentivano allo stesso la prosecuzione del lavoro ( lo stesso ha 3 collaboratori sempre dalla visura e ha anche i soldi ma non vuol pagare o rifare ) e che nessuno dei beni pignorati è pertinente alla attività riportata in visura. Nemmeno lo stesso ha poi i requisiti di artigiano. aggiungo che il pignoramento è di valore ben  inferiore al 50% del disposto in sentenza.
Il GE ha sospeso tutto.........
 
Che faccio...... per favore qualche aiuto
 
Simone

Alberto Sonego

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Feb 20, 2013, 12:39:27 PM2/20/13
to leg...@googlegroups.com

Il 20/02/2013 13:00, RICCARDO SIMONE ha scritto:
> Che faccio...... per favore qualche aiuto

Istanza di fallimento.

RICCARDO SIMONE

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Feb 20, 2013, 1:27:57 PM2/20/13
to leg...@googlegroups.com
Caro Alberto,
l'impresa � personale, non posso farla fallire...


-----Messaggio originale-----
From: Alberto Sonego
Sent: Wednesday, February 20, 2013 6:39 PM
To: leg...@googlegroups.com
Subject: Re: [legalit] Re: aiuto ad un Collega, che sono io.


Il 20/02/2013 13:00, RICCARDO SIMONE ha scritto:
> Che faccio...... per favore qualche aiuto

Istanza di fallimento.

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Gianni Cataldi

unread,
Feb 20, 2013, 2:41:36 PM2/20/13
to leg...@googlegroups.com
Caro Riccardo,
ricordo che avevi già parlato in lista della questione.
Se non l'hai già fatto e se nel tuo foro ha un senso, ti ricordo le facoltà
previste dal 492, settimo comma.
Se l'azienda è attiva, avrà pure un conto da qualche parte.
Inoltre, spero tu abbia controllato al R.G. se il personaggio ha dei
procedimenti pendenti.
Inoltre, trattandosi di azienda operante nell'edilizia, essendo
indispensabile per tali tipi di lavori quantomeno la presentazione della Dia
in comune, putresti chiedere a qualche amico ing / geom / arch se c'è modo
di sapere quali lavori il losco personaggio ha in corso (un bel PPT alla
committenza e passa la paura).
Se ritieni che il giudice abbia sbagliato, puoi sempre riproporre la
procedura esecutiva confidando nell'assegnazione ad altro giudice più
ragionevole / preparato (sinceramente non ho mai approfondito l'aspetto
relativo alla strumentalità dei beni e non saprei quali sia possibile
ritenere tali e quali no............di certo il tagliaerba non lo è :( )
Se mi viene in mente altro, farò sapere.
Giuann


STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
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-----Messaggio originale-----
RICCARDO SIMONE
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2013 19:28
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Re: aiuto ad un Collega, che sono io.

Caro Alberto,
l'impresa è personale, non posso farla fallire...


-----Messaggio originale-----
From: Alberto Sonego
Sent: Wednesday, February 20, 2013 6:39 PM
To: leg...@googlegroups.com
Subject: Re: [legalit] Re: aiuto ad un Collega, che sono io.


Il 20/02/2013 13:00, RICCARDO SIMONE ha scritto:
> Che faccio...... per favore qualche aiuto

Istanza di fallimento.

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Avv. Marco Ripa

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Feb 21, 2013, 3:36:19 AM2/21/13
to legalit
l'essere impresa individuale non mi pare sia più determinante, piuttosto occorre verificare l'esistenza o meno dei parametri c.d. dimensionali di cui all'art. 1 L. F...
m.r.


Il giorno 20 febbraio 2013 19:27, RICCARDO SIMONE <riccard...@fastwebnet.it> ha scritto:
Caro Alberto,
l'impresa è personale, non posso farla fallire...



-----Messaggio originale----- From: Alberto Sonego
Sent: Wednesday, February 20, 2013 6:39 PM
To: leg...@googlegroups.com
Subject: Re: [legalit] Re: aiuto ad un Collega, che sono io.



Il 20/02/2013 13:00, RICCARDO SIMONE ha scritto:
Che faccio...... per favore qualche aiuto

Istanza di fallimento.

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Alberto Sonego

unread,
Feb 21, 2013, 6:41:20 AM2/21/13
to leg...@googlegroups.com
Perch� no? Se supera i requisiti dimensionali, non � un piccolo
imprenditore, e pu� fallire.

Studio Legale Stefano Tognacci

unread,
Feb 21, 2013, 8:53:26 AM2/21/13
to leg...@googlegroups.com
Buongiorno a tutti,
 
una domanda rapidissima: che voi sappiate i Comuni hanno obbligo di Legge di stipulare assicurazioni per le loro responsabilità civili (es., buche nella strada) o sono polizze ‘volontarie’?
 
Grazie,
 
S.T.
 
Avv. Stefano Tognacci

Studio legale Avv. Stefano Tognacci
via Lince n. 7 - 47923 - Rimini (RN)
tel. 338.8400840
fax 0541.790366
mail studiot...@alice.it
PEC stefano....@ordineavvocatirimini.it

Avv. Renato Savoia

unread,
Feb 21, 2013, 9:06:23 AM2/21/13
to leg...@googlegroups.com
Non mi risulta ci sia alcun obbligo.
A memoria,che anno fa mi era capitato di un comune non assicurato "perch� ci costava troppo"

R.S.

Il 21/02/2013 14.53, Studio Legale Stefano Tognacci ha scritto:
Buongiorno a tutti,
�
una domanda rapidissima: che voi sappiate i Comuni hanno obbligo di Legge di stipulare assicurazioni per le loro responsabilit� civili (es., buche nella strada) o sono polizze �volontarie�?
�
Grazie,
�
S.T.
�
Avv. Stefano Tognacci

Studio legale Avv. Stefano Tognacci
via Lince n. 7 - 47923 - Rimini (RN)
tel. 338.8400840
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�
�

Gianni Cataldi

unread,
Feb 21, 2013, 9:44:29 AM2/21/13
to leg...@googlegroups.com

Assolutamente no.

È una “normale” responsabilità civile ed il Comune decide se assicurarsi o meno.

TI dirò di più, non è neanche facile trovare compagnie disposte ad assicurare gli enti pubblici per i rischi da te segnalati.

Il mio comune non ha assicurazione, per tali rischi, da illo tempore perché, dal lato dell’impresa assicurativa, “l’investimento” era perdente L

Inoltre, se gli enti fossero obbligati (come accade per gli automobilisti) avrebbe dovuto far eco l’obbligo per le compagnie a contrarre….e non mi risulta che nel codice delle assicurazioni vi sia una norma in tal senso.

Gianni

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Stefano Tognacci
Inviato: giovedì 21 febbraio 2013 14:53
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Assicurazione e Comune

--

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Studio Legale Stefano Tognacci

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Feb 21, 2013, 10:24:37 AM2/21/13
to leg...@googlegroups.com
Ringrazio per le risposte più che esaurienti sia Renato che Gianni,
 
buon pomeriggio
 
S.T.

Walter Rossi

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Feb 23, 2013, 12:07:13 AM2/23/13
to leg...@googlegroups.com, avv.walt...@gmail.com
Al momento l'unica obbligazione civile dell'ente locale è quella per la Responsabilità Civile Operai.

Sussistono poi altri obblighi derivanti dal CCNL Dirigenti, Segretari e personale dell'Ente locale per cui l'Ente si assicura (e non trova particolari problemi sul mercato assicurativo italiano). Tra  questi citiamo
:

- L'art. 28  - Patrocinio legale  dell'Ente - 1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento

- L'art. 43 -Copertura assicurativa
1. Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa.

2. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.

3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

5. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.

6. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.


Quanto alla polizza di RCT dell'Ente, come giustamente osservato dal collega Gianni, la scelta dell'assuntore di manlevare l'Ente,  o di non recedere anticipatamente dalla polizza per l'a durata contrattualmente prevista (di solito tre anni + tre di facoltà di rinnovo), dipende soprattutto dall'andamento sinistri vs. premi, dalle azioni di risk management poste in essere dall'Ente, quli obblighi pone a carico della/e società appaltatrici dei lavori di manutenzione stradale per i c.d. danni da insidia.

Cordialmente


Avv. Walter Rossi


RICCARDO SIMONE

unread,
Feb 26, 2013, 3:50:50 AM2/26/13
to leg...@googlegroups.com
Gentili Colleghi, grazie a tutti,

per il fallimento vi dico che il Giudice, in esito all'opposizione al
pignoramento ha sospeso e disposto la verifica per valutare i beni stante
l'iniziale richiesta di 1/5 formulata da controparte anche se, a mio modo di
vedere, la struttura non � certo da artigiano. Per adesso ho fatto denuncia
per utilizzo dei beni pignorati (mezzi) e lo stesso � gi� imputato per
tentata estorsione. Inoltre, visto che presso terzi (banca) non hanno
cautelato il credito almeno parziale ho chiesto l'accertamento. la banca
dice che applicando una direttiva della Banca d'Italia, applica il
pignoramento istantaneo (qualcuno ha notizie in merito ? ( quello che c'�
esclusivamente all'atto della notifica ) e non ha bloccato il conto su cui
sono passati circa 20.000 E. Il mio credito � per 65.000/00 - bel casino..

Riccardo che vi ringrazia tutti e se vi sono idee o suggerimenti ringrazia


-----Messaggio originale-----
From: Alberto Sonego
Sent: Thursday, February 21, 2013 12:41 PM
To: leg...@googlegroups.com
Subject: Re: [legalit] Re: aiuto ad un Collega, che sono io.

Perch� no? Se supera i requisiti dimensionali, non � un piccolo
imprenditore, e pu� fallire.


Il 20/02/2013 19:27, RICCARDO SIMONE ha scritto:
> Caro Alberto,
> l'impresa � personale, non posso farla fallire...
>
>
> -----Messaggio originale----- From: Alberto Sonego
> Sent: Wednesday, February 20, 2013 6:39 PM
> To: leg...@googlegroups.com
> Subject: Re: [legalit] Re: aiuto ad un Collega, che sono io.
>
>
> Il 20/02/2013 13:00, RICCARDO SIMONE ha scritto:
>> Che faccio...... per favore qualche aiuto
>
> Istanza di fallimento.
>

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