disconoscimento pec email

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avv. M&Vdf

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Jan 29, 2013, 1:48:04 PM1/29/13
to leg...@googlegroups.com
Ho proposto un d.i. nei confronti di una società e del suo socio accomandatario ed ho ottenuto la provvisoria esecuzione anche in virtù di corrispondenza via pec email tra il socio accomandatario e la mia rappresentata.
La società ha modificato la ragione sociale.
Nel fare opposizione, la società e quindi il nuovo accomandatario, hanno disconosciuto le email.
Mi chiedo se, ai sensi dell'art.214 cpc, sia legittimato a proporre tale disconoscimento o se, invece, questi è un soggetto terzo rispetto alla corrispondenza.



Fabrizio Sigillò

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Jan 30, 2013, 1:46:47 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Hanno disconosciuto cosa ?
Ha la società comunicato il tutto alla Camera di commercio ?

Fabrizio Sigillò




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Luca de Grazia

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Jan 30, 2013, 2:28:28 AM1/30/13
to avv. Vincenzo Giordano
Beh, capisco che Fabrizio sia letteralmente sobbalzato.
:-)
A stretto rigore il messaggio di pec non potrebbe nemmeno essere disconosciuto in senso tecnico - giuridico, in quanto non è "sottoscritto" dal mittente ma dal certificatore, il quale in base ad un rapporto di natura contrattuale certifica, appunto, che il soggetto intestatario della pec sia proprio quello che risulta.
Inoltre anche l'insieme dei certificati utilizzati ed il sistema della pec non costituisce "firma elettronica avanzata", quindi a stretto rigore non potrebbe essere assimilata ad una sottoscrizione autografa, quindi non potrebbe essere "disconosciuta".
Però rimane il fatto che chiunque conosca bene la pec dovrebbe sapere che per non farsi attribuire la paternità del messaggio alla fine l'unico modo giuridicamente corretto dovrebbe essere la querela di falso, che è l'unico strumento attraverso il quale può avere rilievo l'elemento della volontà.
Proprio perché le soluzioni "minori", legate a questioni "pseudo tecniche", non sono praticamente utilizzabili in questi casi.
Cordiali saluti.
Luca-M. de Grazia

degrazia.info
www.i4sec.com

Fabrizio Sigillò

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Jan 30, 2013, 2:40:39 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
in effetti della firma della pec ne abbiamo parlato qui due giorni proprio con luca sia pur in relazione all'attendibilità e contestabilità del documento allegato alla busta ed il sobbalzo in effetti c'è stato

fabrizio sigillò

Valeria Lai

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Jan 30, 2013, 4:18:02 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Domanda subordinata di responsabilitᅵ verso la nuova societᅵ per avere
consentito che la PEC rimanesse nella disponbilitᅵ dei vecchi
amministratori, o comunque di soggetti non legittimati? Probabilmente
non si tratterebbe di riconvenzionale in senso proprio.
V. Lai



Il 29/01/2013 19:48, avv. M&Vdf ha scritto:
> Ho proposto un d.i. nei confronti di una societᅵ e del suo socio
> accomandatario ed ho ottenuto la provvisoria esecuzione anche in virtᅵ
> di corrispondenza via pec email tra il socio accomandatario e la mia
> rappresentata.
> La societᅵ ha modificato la ragione sociale.
> Nel fare opposizione, la societᅵ e quindi il nuovo accomandatario,
> hanno disconosciuto le email.
> Mi chiedo se, ai sensi dell'art.214 cpc, sia legittimato a proporre
> tale disconoscimento o se, invece, questi ᅵ un soggetto terzo rispetto
> alla corrispondenza.
>
>
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> (http://legalit.solignani.it)
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> Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere piᅵ i suoi

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 4:19:05 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Fabrizio, ti ho fatto arrabbiare?:-)
Vi ringrazio della risposta, esauriente. Non ho letto il post, ma andrò a leggerlo. 
Tuttavia io ponevo un'altra domanda alla quale credo di poter dare una risposta positiva, ovvero se un soggetto terzo, e quindi non il sottoscrittore, sia legittimato a disconoscere ( a prescindere di cosa stiamo tentando inutilmente di disconoscere) facendo riferimento all'art. 214 cpc, comma 2.
 Gli atti del vecchio amministratore sono comunque riferibili alla società che, conseguentemente, dovrà disconoscerli tramite il nuovo amministratore o no?
Fermo restando che, come da voi giustamente osservato, occorrerà la querela di falso, chi è legittimato a proporre la querela di falso il vecchio amministratore che ho citato in giudizio anche quale socio illimitatamente responsabile, oppure il nuovo amministratore che non ha sottoscritto la mail?




Il giorno 30 gennaio 2013 08:40, Fabrizio Sigillò <fabrizio...@gmail.com> ha scritto:
in effetti della firma della pec ne abbiamo parlato qui due giorni proprio con luca sia pur in relazione all'attendibilità e contestabilità del documento allegato alla busta ed il sobbalzo in effetti c'è stato

fabrizio sigillò

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 4:21:39 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Valeria, non è stata utilizzata da altri la mail, ma sottoscritta dal vecchio e disconosciuta, in giudizio, dalla nuova società che mutando ragione sociale ha mutato socio accomandatario.

Valeria Lai

unread,
Jan 30, 2013, 4:38:05 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Quindi si ᅵ costituita la nuova societᅵ, con il nuovo accomandatario, eccependo che la PEC non proveniva dai soggetti legittimati. Torno a dire: perchᅵ non hanno cambiato password? Ci mancherebbe altro che ogni volta che riceviamo una PEC da una certa societᅵ dobbiamo poi controllare alla Camera di Commercio se il soggetto ᅵ abilitato! Era loro onere impedire l'abuso.
V. Lai



Il 30/01/2013 10:21, Antonio de falco ha scritto:
Valeria, non ᅵ stata utilizzata da altri la mail, ma sottoscritta dal vecchio e disconosciuta, in giudizio, dalla nuova societᅵ che mutando ragione sociale ha mutato socio accomandatario.

Il giorno 30 gennaio 2013 10:19, Antonio de falco <defalco...@gmail.com> ha scritto:
Fabrizio, ti ho fatto arrabbiare?:-)
Vi ringrazio della risposta, esauriente. Non ho letto il post, ma andrᅵ a leggerlo.ᅵ
Tuttavia io ponevo un'altra domanda alla quale credo di poter dare una risposta positiva, ovvero se un soggetto terzo, e quindi non il sottoscrittore, sia legittimato a disconoscere ( a prescindere di cosa stiamo tentando inutilmente di disconoscere) facendo riferimento all'art. 214 cpc, comma 2.
ᅵGli atti del vecchio amministratore sono comunque riferibili alla societᅵ che, conseguentemente, dovrᅵ disconoscerli tramite il nuovo amministratore o no?
Fermo restando che, come da voi giustamente osservato, occorrerᅵ la querela di falso, chi ᅵ legittimato a proporre la querela di falso il vecchio amministratore che ho citato in giudizio anche quale socio illimitatamente responsabile, oppure il nuovo amministratore che non ha sottoscritto la mail?




Il giorno 30 gennaio 2013 08:40, Fabrizio Sigillᅵ <fabrizio...@gmail.com> ha scritto:

in effetti della firma della pec ne abbiamo parlato qui due giorni proprio con luca sia pur in relazione all'attendibilitᅵ e contestabilitᅵ del documento allegato alla busta ed il sobbalzo in effetti c'ᅵ stato

fabrizio sigillᅵ


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Antonio de falco

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Jan 30, 2013, 4:44:45 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
No Valeria. 
Nell'atto di citazione in opposizione la nuova società sas ha solo disconosciuto lo scambio tra pec email avvenute tra il ricorrente e la società citata in giudizio ( quella vecchia)
In sostanza le mail le ha scritte il vecchio legale rappresentante che è pure citato in giudizio quale socio illimitatamente responsabile, non ancora costituito personalmente in giudizio.
Si costituisce pero quello nuovo e disconosce. Può farlo al posto del vecchio?


Il giorno 30 gennaio 2013 10:38, Valeria Lai <laival...@libero.it> ha scritto:
Quindi si è costituita la nuova società, con il nuovo accomandatario, eccependo che la PEC non proveniva dai soggetti legittimati. Torno a dire: perchè non hanno cambiato password? Ci mancherebbe altro che ogni volta che riceviamo una PEC da una certa società  dobbiamo poi controllare alla Camera di Commercio se il soggetto è abilitato! Era loro onere impedire l'abuso.
V. Lai



Il 30/01/2013 10:21, Antonio de falco ha scritto:
Valeria, non è stata utilizzata da altri la mail, ma sottoscritta dal vecchio e disconosciuta, in giudizio, dalla nuova società che mutando ragione sociale ha mutato socio accomandatario.

Il giorno 30 gennaio 2013 10:19, Antonio de falco <defalco...@gmail.com> ha scritto:
Fabrizio, ti ho fatto arrabbiare?:-)
Vi ringrazio della risposta, esauriente. Non ho letto il post, ma andrò a leggerlo. 
Tuttavia io ponevo un'altra domanda alla quale credo di poter dare una risposta positiva, ovvero se un soggetto terzo, e quindi non il sottoscrittore, sia legittimato a disconoscere ( a prescindere di cosa stiamo tentando inutilmente di disconoscere) facendo riferimento all'art. 214 cpc, comma 2.
 Gli atti del vecchio amministratore sono comunque riferibili alla società che, conseguentemente, dovrà disconoscerli tramite il nuovo amministratore o no?
Fermo restando che, come da voi giustamente osservato, occorrerà la querela di falso, chi è legittimato a proporre la querela di falso il vecchio amministratore che ho citato in giudizio anche quale socio illimitatamente responsabile, oppure il nuovo amministratore che non ha sottoscritto la mail?




Il giorno 30 gennaio 2013 08:40, Fabrizio Sigillò <fabrizio...@gmail.com> ha scritto:

in effetti della firma della pec ne abbiamo parlato qui due giorni proprio con luca sia pur in relazione all'attendibilità e contestabilità del documento allegato alla busta ed il sobbalzo in effetti c'è stato

fabrizio sigillò


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Antonio de falco

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Jan 30, 2013, 4:45:47 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
però...

Giovanni Borney

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Jan 30, 2013, 4:47:05 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Scusa, ma allora forse non ho capito.
Quando le pec sono state fatte chi le ha firmate era legittimato o non lo era già più?
Direi che il terzo non può disconoscere, al limite dichiarare di non conoscere.
Se il disconoscimento è valido (ossia fatto correttamente) sei tu che devi formulare la querela di falso.
Avv. Giovanni Borney
Loc, Grande Charrière 46
11020 Saint Christophe (Ao)
tel 0165 32651 fax 0165 32463





Enrico Gorini

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Jan 30, 2013, 4:48:14 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com

“La società ha modificato la ragione sociale”: beh, ma è sempre lo stesso soggetto giuridico ! Il quale peraltro ha sempre la medesima responsabilità di “gestire” la casella PEC.  Il socio subentrante ha l’onere di verificare la corrispondenza, fra cui quella emessa con PEC (il subentrante ha casomai rivalsa contro il socio uscente che ha scritto la lettera in PEC).  

La PEC (se non mi inganno) non dimostra tanto la “paternità volitiva” del soggetto emittente, quanto la certezza della provenienza da una realtà elettronica riferibile (salvo reati di intrusione) ad un soggetto giuridico.

Quindi a mio parere se l’emittente vuole rinnegare il messaggio PEC, può solo (con onere della prova a suo carico):

1)   dimostrare un’intrusione (per es. che la donna di servizio si è impossessata della psw e ha utilizzato la pec dell’interessato)

2)   dimostrare l’errore tecnologico (ancora più difficile!)

Insomma, se la PEC ha un senso, è quello di DIMOSTRARE  (con scarsissime possibilità di prova contraria)

1)   la provenienza del messaggio;

2)   il contenuto del messaggio;

3)   l’avvenuta ricezione da un soggetto legittimato.

 

Il disconoscimento di scrittura e la querela di falso a mio parere non c’entrano perché qui non abbiamo a che fare con una “mano umana” (che sola può falsificare una firma), ma con altri reati (intrusione informatica).  

 

avv.Enrico Gorini

v.Clementini 2

47921 Rimini

0541-776445

339-2121674

enrico...@libero.it

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. M&Vdf
Inviato: martedì 29 gennaio 2013 19:48
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] disconoscimento pec email

--

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 4:54:04 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Chiarisco: quando sono state fatte chi le ha firmate era legittimato.
Poi quando ho notificato il ricorso la società ha mutato la ragione sociale ed alla nuova società ho fatto la notifica del ricorso.
Il nuovo socio ha proposto opposizione. Nel proporre opposizione ha disconosciuto le pec mail sottoscritte ( ma non con firma elettronica) avvenute tra la ricorrente e la vecchia società.
Lo può fare?
Forse Enrico ha ragione.

Gianni Cataldi

unread,
Jan 30, 2013, 5:22:50 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com

Enrico ha certamente ragione.

Il mutamento della compagine sociale e/o della ragione sociale non comporta la nascita di un nuovo soggetto di diritto.

Quindi, volendo procedere per analogie, se pec = posta raccomandata, tu dovrai solo provare effettività degli scambi ed, eventualmente, sollecitare il Giudice ad ammettere una CTU che accerti l’effettività della provenienza di tali mail.

Le contestazioni mosse da controparte, immagino, siano le classiche contestazioni generiche che non vanno da nessuna parte.

Gianni    

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

____________________________________________________________________________________________

 

This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.

__________________________________________________________________________________________________

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Antonio de falco
Inviato: mercoledì 30 gennaio 2013 10:54
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] disconoscimento pec email

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 5:24:58 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Gianni grazie.
Si, una generica contestazione.Quindi mi consigli di chiedere una ctu?
Non mi pare sia quello che dice Enrico che fa ricadere l'onere della prova su controparte.

Luca de Grazia

unread,
Jan 30, 2013, 6:03:12 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
mercoledì 30 gennaio 2013 ore 11:58:35

Scusate ma Enrico ha solamente parzialmente ragione

Come ho cercato di scrivere, il messaggio di pec non può essere "disconosciuto" in senso giuridicamente corretto, per i motivi che ho chiarito

Poi è vero che si tratta di una dichiarazione comunque riferibile al soggetto giuridico (=la società) dal quale proviene.

Da questo deriva che il soggetto giuridico che voglia tentare di non far ricadere su di sé le conseguenze del messaggio di pec (cosa diversa dal "disconoscere" come ha giustamente scritto Enrico) ha, appunto, gli oneri dei quali ha fatto cenno Enrico.

Una generica contestazione....è come se non fosse stata effettuata; in questo caso ha ragione Enrico quando sostiene che l'onere della prova è a totale carico di chi stia tentando di "disconoscere".

Quindi, caro Antonio, più che chiedere tu una CTU e cadere nel "tranello" della controparte, dovresti far capire al magistrato quello che stiamo scrivendo qui....così che magari non decida qualcosa di "astruso"...

Cordiali saluti.

Luca de Grazia

avv. M&Vdf

unread,
Jan 30, 2013, 7:33:10 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Grazie Luca.
In effetti era per questo che dicevo a Gianni che l'intervento di Enrico faceva ricadere l'onere della prova su controparte.
Detto questo rammento che nel tuo intervento si parlava di querela di falso. Non ho trovato il post di cui mi avete accennato ma mi par di capire che siete giunti alla conclusione che anche fra le pec email non accompagnate da firma digitale occorre proporre querela di falso. E' così?
Mi segnaleresti il post così approfondisco ed apprendo?:-)
Grazie mille ancora una volta

avv. M&Vdf

unread,
Jan 30, 2013, 7:34:48 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
A proposito ma se la contestazione è generica perchè prender posizione in comparsa di risposta?Non sarebbe meglio attendere le memorie 183? o addirittura le conclusioni?

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 7:40:23 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
State certi che ne farò tesoro delle vostre osservazioni:-)

Luca de Grazia

unread,
Jan 30, 2013, 7:42:52 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Di questi tempi con la norma che afferma che tutto quanto non sia stato adeguatamente contestato si ha per ammesso...io non starei tanto tranquillo

Io dico solamente che la querela di falso, nonostante sia l'unico mezzo "contro" un determinato tipo di documento giuridicamente valido, è ammesso dalla giurisprudenza come rimedio per "qualunque" tipo di documento/sottoscrizione.

Mentre ovviamente il disconoscimento della scrittura privata, ossia della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata cartacea, è tecnicamente possibile SOLAMENTE per sottoscrizioni non autenticate.

Cordiali saluti.

Luca de Grazia

2013/1/30 avv. M&Vdf <defalco...@gmail.com>

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Sent from the cloud. Internet is my home.

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 7:44:34 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Riporto la frase, per chiarezza, che è la seguente: " in ogni caso la Sas xxxx già in questa sede disconosce il contenuto delle email del e del , allegate al ricorso per d.i. qui opposto, che, tra l'altro, sono prive di qualsivoglia sottoscrizione riconducibile al legale rappresentante di essa Sas."

Tutto qui.

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 7:46:19 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
beh per altro la querela di falso si può proporre in qualsiasi momento.

Luca de Grazia

unread,
Jan 30, 2013, 7:54:10 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Prendili in giro.....come avrai capito è una affermazione senza senso né logico né giuridico

Cordiali saluti.

Luca de Grazia

2013/1/30 Antonio de falco <defalco...@gmail.com>

avv. M&Vdf

unread,
Jan 30, 2013, 7:58:41 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Seguirò il consiglio.
Le vostre osservazioni mi paiono sufficientemente chiare.
Grazie Luca

avv. M&Vdf

unread,
Jan 30, 2013, 8:15:09 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Luca hai scritto qualcosa sulla mail certificata ma senza firma digitale?
Vorrei approfondire.


Il giorno martedì 29 gennaio 2013 19:48:04 UTC+1, avv. M&Vdf ha scritto:

Fabrizio Sigillò

unread,
Jan 30, 2013, 9:55:12 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 30 gennaio 2013 10:19, Antonio de falco <defalco...@gmail.com> ha scritto:
Fabrizio, ti ho fatto arrabbiare?:-)
no no...arrabbiare no.....
pensavo che è una fattispecie perfettamente compatbile con il thread inaugurato da tiziano all'inizio dell'anno....sembrerebbe trattarsi infatti di eccezione c.d. "ad capocchiam" o "ad minchiam" e quelle, di solito, non finiscono mai !!
:-D

fabrizio sigillò

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 10:01:00 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com

ok. allora e' su quel post che ne avete discusso?

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 10:03:26 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com

ok. allora rispondete voi a controparte cosi' vi do l'occasione per sfogarvi.....

Fabrizio Sigillò

unread,
Jan 30, 2013, 10:07:19 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 30 gennaio 2013 16:03, Antonio de falco <defalco...@gmail.com> ha scritto:


ok. allora e' su quel post che ne avete discusso?

NO NO
controllo e ti riferisco.

fabrizio sigillò

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 10:36:07 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com

scusate ma quindi la differenza tra pec e pec con firma digitale qual e'?
tengo a precisare che il contenuto non era in un allegato ma  nella mail.

Il giorno 30/gen/2013 16:07, "Fabrizio Sigillò" <fabrizio...@gmail.com> ha scritto:

Enrico Gorini

unread,
Jan 30, 2013, 11:13:56 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com

Luca, hai scritto

Scusate ma Enrico ha solamente parzialmente ragione

e poi mi hai dato ragione su tutto ! ….. (vd in fondo mio intervento)

 

 

--

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 11:24:38 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com

Il disconoscimento di scrittura e la querela di falso a mio parere non c’entrano perché qui non abbiamo a che fare con una “mano umana” (che sola può falsificare una firma), ma con altri reati (intrusione informatica).  


Enrico, mi par di capire che tu vai addirittura oltre. Non disconoscimento nè querela di falso ma denuncia alla Procura della Repubblica.....


--

Antonio de falco

unread,
Jan 30, 2013, 11:39:37 AM1/30/13
to leg...@googlegroups.com

Posto un riferimento ad una sentenza del Tribunale di Roma sul disconoscimento ex art.215 cpc 

Per essere giuridicamente certi (e salva la prova contraria…) che la paternità di un certo documento informatico sia di un determinato soggetto occorrerebbe, pertanto, che costui avesse impiegato la propria firma digitale.

Esistono però, anche altri modi, diversi dalla sottoscrizione (autografa o digitale) per risalire alla paternità di un atto: basti pensare all’ipotesi del telegramma non sottoscritto di cui all’art. 2705 c.c. o alla presunzione semplice di cui all’art. 2712 c.c., a mente del quale “le riproduzioni fotografiche informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime“.

Ora si potrebbe pensare che basta contestare, per rilanciare la questione (ed il relativo onere) all’altra parte, ma al riguardo si dovrebbe considerare cosa si contesta e come si contesta.

Per il primo aspetto è solo una questione di diligenza “forense”, nel senso che occorrerà contestare che quel messaggio sia stato mai spedito da Tizio, a quella data ora del tale giorno (irrilevante contestare il contenuto la cui integrità ed associazione al mittente “apparente” sono garantiti dalla firma digitale del Gestore).

Per l’altro profilo (che in in realtà è addirittura pregiudiziale..) si segnala una interessante sentenza del Tribunale di Roma del 22 aprile 2008 che differenza tra contestazione ex art 215 c.p.c. e contestazione ex art. 2712 c.c.: la prima produce l’effetto di invertire l’onere della prova a favore del soggetto che disconosce la propria firma e contro colui che vorrebbe utilizzare la scrittura cui è apposta la firma contestata o di rendere inutilizzabile il documento, mentre la seconda…non impedisce..alcunché.

Trattandosi di documento informatico non firmato sembra inapplicabile il disconoscimento ex art. 215 c.p.c., per cui rimane solo la contestazione ex 2712 c.c. Ecco quindi che diventa fondamentale non solo cosa, ma come contestare…

Ecco il passo centrale della sentenza:

Il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate nell’articolo 2712 c.c. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215 comma 2 c.p.c., della scrittura privata, perché, mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (C.C. 6090/00; C.C. 11445/2006).

In sostanza, a fronte di un documento informatico privo di firma digitale, costituente comunque una rappresentazione meccanica (elettronica) di fatti o di cose, il disconoscimento, volto a rimuovere l’efficacia probatoria di detto documento, deve essere circostanziato e deve concernere la sua capacità rappresentativa della realtà e quindi la sua genuinità ed attendibilità (C.C. 9884/2005: “in ordine all’assunta contestazione dei dati del sistema informatico, è da osservare preliminarmente che, per l’art. 2712 c.c., la contestazione esclude il pieno valore probatorio della riproduzione meccanica, ove abbia per oggetto il rapporto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica (la conformità dei dati ai fatti ed alle cose rappresentate)” ed “ove la contestazione (con questo specifico contenuto) vi sia stata, la riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi).

La decisione non pare affatto isolata e testimonia lo sforzo dell’interprete volto a contemperare l’esigenza di rispettare un “modello legale” con la realtà dei fatti che, invece, si svolgono in maniera difforme da tale modello: sulla stessa linea si inserisce anche un’altra interessante interessante TAR_Puglia sempre in tema di email.

Enrico Gorini

unread,
Jan 30, 2013, 1:13:30 PM1/30/13
to leg...@googlegroups.com

 

Enrico, mi par di capire che tu vai addirittura oltre. Non disconoscimento nè querela di falso ma denuncia alla Procura della Repubblica.....

Si infatti, non mi pare sia configurabile tecnicamente la querela di falso perché non c’è una mano umana che possa fare il falso; ci può essere solo un’intrusione (uso questo termine sembrandomi appropriato, ma forse ce ne sono di migliori):

o a livello di “uso abusivo di password”,

o a livello di “pirateria telematica”

(sono ovviamente due cose diverse)

. Tuttavia il mio è un giudizio “allo stato delle mie conoscenze”, i vari Luca et alii potranno essere più precisi, io non escludo che via sia una legislazione speciale che configura la querela di falso (ne dubito fortemente).

Enrico Gorini

 

 

Marco Andreoli Gmail

unread,
Jan 30, 2013, 5:15:23 PM1/30/13
to leg...@googlegroups.com
La trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna (art. 4, co. 6, DPR n.
68).
La ricevuta di accettazione fornisce al mittente la prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di PEC (art. 6, co. 1, del DPR n. 68), mentre la
ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente  la prova che ad una determinata data e ora il suo messaggio di PEC è effettivamente pervenuto
all’indirizzo elettronico del destinatario (art. 6, co. 3, del DPR n. 68 e art. 37, co. 4,  lett. c, DPCM 30 marzo 2009, relativo quest’ultimo alla validazione
temporale dei documenti informatici).
Sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di  avvenuta consegna rappresentano  prove legali, ossia il giudice deve valutarle in conformità a
quanto previsto dalla legge senza alcun margine di discrezionalità.
Anche per tali ragioni la PEC è accomunabile alla lettera cartacea raccomandata: infatti, come quest’ultima consente di rendere opponibile a terzi l’invio del messaggio
e la sua data .
A differenza della raccomandata, però, la PEC consente anche di certificare il contenuto dei messaggi trasmessi (art. 6, co. 4, DPR n. 68).
Infatti, mentre la raccomandata fornisce unicamente la prova dell’invio di una comunicazione, ma non del suo contenuto,la PEC consente, in alcuni casi, di provare anche il contenuto del messaggio.
Sul punto, va segnalato che il DPR n. 68 prevede tre tipologie di ricevuta di avvenuta consegna (artt. 1, co. 1, lett. i) ed l) e 2, co. 7, del DM del 2005): 
• ricevuta completa, in cui il messaggio è riportato integralmente (es. il testo di un contratto è integralmente trascritto nella ricevuta);   
• ricevuta breve, in cui è riportato solo un estratto del messaggio;   
• ricevuta sintetica, in cui si attesta solo l’invio della comunicazione senza nessun riferimento al contenuto del messaggio.   
Tale distinzione rileva anche sotto il profilo dell’efficacia probatoria del messaggio di PEC.




Avv. Marco Andreoli
e-mail: avvo...@marcoandreoli.it firma certificata: avvo...@pec.marcoandreoli.it
sito internet: www.marcoandreoli.it

 

Avv. Lucia Ferrari

unread,
Jan 31, 2013, 7:28:31 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com

A questo punto una domanda, che sposta l’argomento iniziale di discussione, COME SI FA AD AVERE UNA PEC CON RICEVUTA DI CONSENGA COMPLETA (=CONTENENTE IL CONTENUTO DALLA MAIL)?

Grazie

 

AVV. LUCIA FERRARI

VIA PIER CARLO CADOPPI, 6, 42124 REGGIO EMILIA, TEL. 0522/23.21.77, CELL. 338/588.22.32

E-MAIL avvluci...@avvluciaferrari.it, PEC lucia....@ordineavvocatireggioemilia.it

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RECAPITO IN 42048 RUBIERA (RE), VIA DEGLI ORATORI, 24, TEL. 0522/62.96.56, E-MAIL luciaf...@avvluciaferrari.it

Collaboratrice: AVV. ENRICA BACCARANI e-mail in...@avvluciaferrari.it, cell 339/739.74.51

 

Ai sensi del dlgs n. 196/2003 (Codice  Privacy), le informazioni di questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario; qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza inoltrarlo a terzi, dandocene cortese comunicazione per conoscenza, con un messaggio di risposta. Grazie.

This message, for the dlgs. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or  authorized to receive this for the addressee, you must not use, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this this message. Thank you.

 

 

 

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Marco Andreoli Gmail
Inviato: mercoledì 30 gennaio 2013 23:15
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Re: disconoscimento pec email

--

avv. M&Vdf

unread,
Jan 31, 2013, 7:23:23 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com
Interessante.
A differenza della raccomandata, però, la PEC consente anche di certificare il contenuto dei messaggi trasmessi (art. 6, co. 4, DPR n. 68). 
Mi pareva che il contenuto non fosse certificato.

avv. M&Vdf

unread,
Jan 31, 2013, 7:24:05 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com
Esatto Lucia, Io stavo cercando di capire proprio questo.

avv. M&Vdf

unread,
Jan 31, 2013, 7:35:22 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com, avvluci...@avvluciaferrari.it

Il punto di consegna (cioè il server del destinatario del messaggio certificato), fornisce al mittente la Ricevuta di Consegna nel momento in cui il messaggio viene inserito nella casella di Posta Certificata del destinatario.

N.B. Al mittente verrà inviata una Ricevuta di Avvenuta Consegna per ogni destinatario del messaggio al quale è recapitato, purché sia certificato.

La Ricevuta di Avvenuta Consegna è firmata con la chiave del gestore di Posta Certificata del destinatario.

Esistono 3 tipi diversi di Ricevuta di Avvenuta Consegna:

1) Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna
Contiene in allegato il Messaggio Originale e i Dati di Certificazione del gestore certificato del destinatario. 

2) 
Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna
Contiene in allegato i Dati di Certificazione del gestore certificato del destinatario ed iltesto del Messaggio Originale. Eventuali file allegati risulteranno ‘sintetizzati’ nei rispettiviHash.

3) Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna
Contiene in allegato soltanto i Dati di Certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio.

ATTENZIONE!!! La Ricevuta di Avvenuta Consegna conferma unicamente la ricezione del messaggio nella casella di posta del destinatario: non dimostra che il messaggio sia stato letto.

 

Esempio di Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna:

Detto questo le mie sono complete.



Luca de Grazia

unread,
Jan 31, 2013, 7:38:16 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com
Urge corso sulla pec... :-D

Allora, ricapitoliamo:

  1. il sistema di certificati che viene utilizzato dal certificatore, che è quello che appone tale certificato quale terzo qualificato sul messaggio di pec, certifica (a) la provenienza del messaggio dall'intestatario dell'account di pec (b) la data di spedizione (c) la data di ricezione (in pratica la stessa salvo qualche secondo dopo) (d) la non alterazione del messaggio di pec
  2. la pec è opponibile ai terzi per quanto concerne ora e data perché è appunto certificata da un terzo fidato, ma poiché il messaggio non viene "sottoscritto" dal mittente, non si può parlare di "disconoscimento della sottoscrizione(=firma=); poi come ha scritto il Prof. Andrioli è ovviamente liberamente apprezzabile dal giudice
  3. si può utilizzare la pec per dare data certa ad un documento (ci si spedisce il documento via pec) tanto è vero che in tal senso è equiparabile quanto ad effetti alla marca temporale
  4. per avere il messaggio di pec completo...semplicemente penso si debba attivare la modalità "verbose" di ricezione, nella pec che uso io (Aruba) uno dei tre messaggi che mi vengono restituiti contiene all'interno tutto il messaggio di pec "originario"; tutto questo perché ab origine si decise di avere "buste" separate dal contenuto
  5. per avere un effetto totalmente (anzi in questo caso superiore) assimilabile alla raccomandata a.r. occorre (a) creare un pdf non modificabile (b) sottoscriverlo con firma digitale o elettronica qualificata (c) spedirlo come allegato con la pec; in questo modo si avranno i medesimi effetti sia tecnici sia giuridici della raccomandata, con in più la (quasi) certezza che non si potranno fare "giochetti" inviando una raccomandata "vuota", perché un messaggio vuoto di pec risulterebbe essere tale ad una successiva analisi forense;
  6. @ Enrico: ho scritto che a mio parere averi solamente parzialmente ragione perché non esiste alcuna norma che vieti ad un soggetto contro il quale un documento sia prodotto di utilizzare (in sede civile non penale sia chiaro!) la c.d. "querela di falso"; va da sé che è il soggetto contro il quale il documento è prodotto che avrà tutti gli oneri della prova. Poi se vuole utilizzare altri metodi/tecniche, libero di farlo. Però a mio sommesso parere se vuole dimostrare che la sua volontà non corrisponde a quello che tecnicamente e quindi giuridicamente risulta in via anche presuntiva, dovrà vedere come articolare le proprie difese. Hai totalmente ragione quando asserisci che l'onere non è di Antonio, ma della controparte.
Augh!  :-D

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

Vorrete gradire, nel frattempo, i miei più cordiali saluti.
Luca de Grazia

Avv. Lucia Ferrari

unread,
Jan 31, 2013, 7:54:25 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com

Secondo me le eccezioni che ti hanno sollevato sono semplicemente ridicole.

Parlando da ignorante. quale sono in diritto dell’informatica, la pec non è scrittura privata e non è soggetta al regime delle scritture private.

Se le dichiarazioni inserite nel contenuto della pec hanno valore negoziale, in caso di abusi,ritengo che possano essere assoggettate alla disciplina dei vizi del consenso del negozio giuridico, con tutti gli oneri conseguenti a carico di chi eccepisce (tempestivamente) il vizio.

Attendo di conoscere il parere degli altri su questo profilo, che non mi pare sia stato trattato nella discussione precedente.

Grazie a chi vorrà fornire lumi. LF

 

 

AVV. LUCIA FERRARI

VIA PIER CARLO CADOPPI, 6, 42124 REGGIO EMILIA, TEL. 0522/23.21.77, CELL. 338/588.22.32

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RECAPITO IN 42048 RUBIERA (RE), VIA DEGLI ORATORI, 24, TEL. 0522/62.96.56, E-MAIL luciaf...@avvluciaferrari.it

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. M&Vdf
Inviato: giovedì 31 gennaio 2013 13:24
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Re: disconoscimento pec email

--

Antonio de falco

unread,
Jan 31, 2013, 7:53:33 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com
Anche io uso Aruba.
Il messaggio è completo.

Alessandro Fiorenz

unread,
Jan 31, 2013, 8:25:29 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com
Parlo da Informatico chiamato spesso a gestire queste problematiche con accertamenti tecnici.
Per esperienza questo tipo di problemi deve essere affrontato con dati oggettivi e verificabili. Che significa come sia fondamentale cristallizzare l'evidenza del messaggio mail sul pc del proprio cliente, la cristallizzazione forense della mail è la prova oggettiva di quello di cui stiamo discorrendo.
Dopodiché dobbiamo chiedere al proprio fornitore di servizi pec di produrre i log relativi alla mail oggetto del contenzioso, non è detto che ce li fornisca ma dobbiamo chiederlo.

Solo a questo punto abbiamo dati oggettivi su cui ragionare, la mail (acquisita secondo principi forensi) e i log da sottoporre ad una perizia di parte o ad un esame di un ctu; e magari ad un ctu potremmo porre il quesito di verificare se sul pc del sospetto la mail è stata ricevuta, se è stata aperta o meno.

solo con la ricostruzione oggettiva dei fatti, si può affrontare una discussione priva di ambiguità

Alessandro Fiorenzi

Antonio de falco

unread,
Jan 31, 2013, 8:30:06 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com

ciao Alessamdro, parli di civile o penale?

Alessandro Fiorenzi

unread,
Jan 31, 2013, 8:39:01 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com
Io sono stato chiamato a fare accertamenti di questo tipo sia in ambito civile che penale.
Presentarsi con una serie di evidenze informatiche correttamente documentate e anche analizzate mette il giudice daavanti a un processo di approfondimento che in generale valuta positivamente.

Antonio de falco

unread,
Jan 31, 2013, 8:41:14 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com

in seguito a querele di falso, disconoscimento o richiesta di ctu ordinata dal giudice o cosa?

Alessandro Fiorenzi

unread,
Jan 31, 2013, 8:51:17 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com
come ctp in queste cause:
- disconocimento documenti contrattuali e incarichi professionali (fenomeno molto diffuso)
- diffamazione e offese
- furto di dati aziendali

come ctu non mi sono capitati casi su email

Avv. Lucia Ferrari

unread,
Jan 31, 2013, 9:13:15 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com

Grazie dello spunto; ho constatato che anche la mia pec, dell’ordine di Re, è completa.

Quanto al corso sulla pec, da ignorante, dico che quanto scritto oggi e ieri mi pare sufficiente.

Semplice, chiaro, breve e gratis.

Il che, come diceva Giovannino Guareschi, è bello e istruttivo, diversamente da molti noiosi corsi che si fanno oggigiorno, aggiungo io.

 

AVV. LUCIA FERRARI

VIA PIER CARLO CADOPPI, 6, 42124 REGGIO EMILIA, TEL. 0522/23.21.77, CELL. 338/588.22.32

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Ai sensi del dlgs n. 196/2003 (Codice  Privacy), le informazioni di questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario; qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza inoltrarlo a terzi, dandocene cortese comunicazione per conoscenza, con un messaggio di risposta. Grazie.

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Antonio de falco
Inviato: giovedì 31 gennaio 2013 13:54
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Re: disconoscimento pec email

Antonio de falco

unread,
Jan 31, 2013, 11:07:28 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com
Posto la sentenza del Tribunale di Cuneo
http://www.altalex.com/index.php?idnot=6883

Luca de Grazia

unread,
Jan 31, 2013, 11:12:14 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com
Concordo con quanto ha scritto il collega Florenzi
In tal senso, se vi va....andate a leggere questo  :-D
Scritto in tempi non sospetti...

L'estrema sintesi è questa:
  1. un messaggio di pec (ovviamente parlo del messaggio in formato informatico nativo, non della stampa) è comunque un documento informatico
  2. come tale soggiace sia alle ordinarie norme sui documenti (rectius, sulle loro sottoscrizioni) del C.C., sia a quanto previsto dal C.A.D. in materia di "omologhi informatici" dei documenti cartacei
  3. l'insieme di queste norme...deve essere applicato al caso concreto
A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

Vi ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.

Avv. Lucia Ferrari

unread,
Jan 31, 2013, 11:50:59 AM1/31/13
to leg...@googlegroups.com

A questo punto però bisognerebbe spiegare come avere una pec con contemporanea possibilità di sottoscrivere il messaggio con una firma digitale. Finora ho usato la firma digitale solo per sottoscrivere gli atti depositati nel portale dei fallimenti, ma non anche la pec. In alcune occasioni, rare finora, potrebbe essere utile avere pec+firma digitale.

 

AVV. LUCIA FERRARI

VIA PIER CARLO CADOPPI, 6, 42124 REGGIO EMILIA, TEL. 0522/23.21.77, CELL. 338/588.22.32

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RECAPITO IN 42048 RUBIERA (RE), VIA DEGLI ORATORI, 24, TEL. 0522/62.96.56, E-MAIL luciaf...@avvluciaferrari.it

Collaboratrice: AVV. ENRICA BACCARANI e-mail in...@avvluciaferrari.it, cell 339/739.74.51

 

Ai sensi del dlgs n. 196/2003 (Codice  Privacy), le informazioni di questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario; qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza inoltrarlo a terzi, dandocene cortese comunicazione per conoscenza, con un messaggio di risposta. Grazie.

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca de Grazia
Inviato: giovedì 31 gennaio 2013 17:12


A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Re: disconoscimento pec email

 

Concordo con quanto ha scritto il collega Florenzi

--

Luca de Grazia

unread,
Jan 31, 2013, 12:05:18 PM1/31/13
to leg...@googlegroups.com
giovedì 31 gennaio 2013 ore 18:01:01

Cara Lucia, in teoria dovrebbe essere possibile facendo leggere i certificati che sono nella smart card/chiavetta al mailer di posta
In pratica, se ben ricordo quello che provò a fare proprio Fabrizio tempo fa con Thundebird, non è una cosa così semplice.
Comunque hai colto il succo del discorso, per essere una diffida "sottoscritta" dal legale, una pec deve avere la forma di (1) messaggio con allegato pdf sottoscritto o (2) pec sottoscritta con la firma digitale...

Io generalmente utilizzo il pdf generato dal programma di videoscrittura semplicemente perché mi risulta più semplice da creare, e mi rimane tra i "documenti" del cliente
Quindi ho il documento in formato .doc/.docx/od*/Google che diventa un pdf non modificabile che viene sottoscritto con firma digitale
E viene inviato come allegato alla pec, che funge solamente da "trasportatore"
Cordiali saluti.

Luca de Grazia


2013/1/31 Avv. Lucia Ferrari <avvluci...@avvluciaferrari.it>

Valeria Lai

unread,
Feb 1, 2013, 11:31:02 AM2/1/13
to leg...@googlegroups.com
Lucia, ti ringrazio per avere fatto una domanda che mi vergognavo di postare io. Della serie: donne e motori (di ricerca).
V. Lai





Il 31/01/2013 17:50, Avv. Lucia Ferrari ha scritto:

A questo punto perᅵ bisognerebbe spiegare come avere una pec con contemporanea possibilitᅵ di sottoscrivere il messaggio con una firma digitale. Finora ho usato la firma digitale solo per sottoscrivere gli atti depositati nel portale dei fallimenti, ma non anche la pec. In alcune occasioni, rare finora, potrebbe essere utile avere pec+firma digitale.

ᅵ

AVV. LUCIA FERRARI

VIA PIER CARLO CADOPPI, 6, 42124 REGGIO EMILIA, TEL. 0522/23.21.77, CELL. 338/588.22.32

E-MAIL avvluci...@avvluciaferrari.it, PEC lucia....@ordineavvocatireggioemilia.it

CF FRR LCU 64S64 G535Z - P. IVA 01947790356

RECAPITO IN 42048 RUBIERA (RE), VIA DEGLI ORATORI, 24, TEL. 0522/62.96.56, E-MAIL luciaf...@avvluciaferrari.it

Collaboratrice: AVV. ENRICA BACCARANI e-mail in...@avvluciaferrari.it, cell 339/739.74.51

ᅵ

Ai sensi del dlgs n. 196/2003 (Codiceᅵ Privacy), le informazioni di questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario; qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza inoltrarlo a terzi, dandocene cortese comunicazione per conoscenza, con un messaggio di risposta. Grazie.

This message, for the dlgs. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee orᅵ authorized to receive this for the addressee, you must not use, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this this message. Thank you.

ᅵ

ᅵ

ᅵ

ᅵ

ᅵ

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca de Grazia
Inviato: giovedᅵ 31 gennaio 2013 17:12


A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Re: disconoscimento pec email

ᅵ

Concordo con quanto ha scritto il collega Florenzi

In tal senso, se vi va....andate a leggere questoᅵ :-D

Scritto in tempi non sospetti...

ᅵ

L'estrema sintesi ᅵ questa:

  1. un messaggio di pec (ovviamente parlo del messaggio in formato informatico nativo, non della stampa) ᅵ comunque un documento informatico
  1. come tale soggiace sia alle ordinarie norme sui documenti (rectius, sulle loro sottoscrizioni) del C.C., sia a quanto previsto dal C.A.D. in materia di "omologhi informatici" dei documenti cartacei
  2. l'insieme di queste norme...deve essere applicato al caso concreto

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

ᅵ

Vi ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.

ᅵ

Vorrete gradire, nel frattempo, i miei piᅵ cordiali saluti.

Luca de Grazia

ᅵ

--
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

ᅵ
---
Hai ricevuto questo messaggio perchᅵ sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere piᅵ i suoi messaggi, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.


Per ulteriori opzioni, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

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hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
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Hai ricevuto questo messaggio perchᅵ sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere piᅵ i suoi messaggi, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.

Per ulteriori opzioni, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
ᅵ
ᅵ

Luca de Grazia

unread,
Feb 1, 2013, 11:46:53 AM2/1/13
to leg...@googlegroups.com


2013/2/1 Valeria Lai <laival...@libero.it>

Lucia, ti ringrazio per avere fatto una domanda che mi vergognavo di postare io. Della serie: donne e motori (di ricerca).

Cara Valeria, ripeto quello che ho scritto...si può fare ma diciamo che è (purtroppo) complicato...perché non sempre tutto funziona a dovere

Giovanni Borney

unread,
Feb 1, 2013, 11:57:44 AM2/1/13
to leg...@googlegroups.com
A me è capitato che una pec di una PA rifiutasse una mail con in allegato file no firmato digitalmente.
Se invio con pec messaggio firmato digitalmente il problema dovrebbe essere risolto, sbaglio?

Il giorno 01/feb/2013, alle ore 17:31, Valeria Lai <laival...@libero.it> ha scritto:

Lucia, ti ringrazio per avere fatto una domanda che mi vergognavo di postare io. Della serie: donne e motori (di ricerca).
V. Lai





Il 31/01/2013 17:50, Avv. Lucia Ferrari ha scritto:

A questo punto però bisognerebbe spiegare come avere una pec con contemporanea possibilità di sottoscrivere il messaggio con una firma digitale. Finora ho usato la firma digitale solo per sottoscrivere gli atti depositati nel portale dei fallimenti, ma non anche la pec. In alcune occasioni, rare finora, potrebbe essere utile avere pec+firma digitale.

 

AVV. LUCIA FERRARI

VIA PIER CARLO CADOPPI, 6, 42124 REGGIO EMILIA, TEL. 0522/23.21.77, CELL. 338/588.22.32

E-MAIL avvluci...@avvluciaferrari.it, PEC lucia....@ordineavvocatireggioemilia.it

CF FRR LCU 64S64 G535Z - P. IVA 01947790356

RECAPITO IN 42048 RUBIERA (RE), VIA DEGLI ORATORI, 24, TEL. 0522/62.96.56, E-MAIL luciaf...@avvluciaferrari.it

Collaboratrice: AVV. ENRICA BACCARANI e-mail in...@avvluciaferrari.it, cell 339/739.74.51

 

Ai sensi del dlgs n. 196/2003 (Codice  Privacy), le informazioni di questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario; qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza inoltrarlo a terzi, dandocene cortese comunicazione per conoscenza, con un messaggio di risposta. Grazie.

This message, for the dlgs. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or  authorized to receive this for the addressee, you must not use, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this this message. Thank you.

 

 

 

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca de Grazia
Inviato: giovedì 31 gennaio 2013 17:12


A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Re: disconoscimento pec email

 

Concordo con quanto ha scritto il collega Florenzi

In tal senso, se vi va....andate a leggere questo  :-D

Scritto in tempi non sospetti...

 

L'estrema sintesi è questa:

  1. un messaggio di pec (ovviamente parlo del messaggio in formato informatico nativo, non della stampa) è comunque un documento informatico
  1. come tale soggiace sia alle ordinarie norme sui documenti (rectius, sulle loro sottoscrizioni) del C.C., sia a quanto previsto dal C.A.D. in materia di "omologhi informatici" dei documenti cartacei
  2. l'insieme di queste norme...deve essere applicato al caso concreto

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

 

Vi ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.

 

Vorrete gradire, nel frattempo, i miei più cordiali saluti.

Luca de Grazia

 

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hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
 

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Avv. Giovanni Borney
Loc, Grande Charrière 46
11020 Saint Christophe (Ao)
tel 0165 32651 fax 0165 32463





Luca de Grazia

unread,
Feb 1, 2013, 12:02:55 PM2/1/13
to leg...@googlegroups.com
Beh sono cose diverse
Se il "documento" allegato su carta doveva essere sottoscritto, allora doveva essere "firmato digitalmente"
In caso contrario, no
Cordiali saluti.

Luca de Grazia

2013/2/1 Giovanni Borney <giovann...@gmail.com>



--
----
Sent from the cloud. Internet is my home.

Giovanni Borney

unread,
Feb 1, 2013, 12:18:43 PM2/1/13
to leg...@googlegroups.com
Nella mia testa regna la massima confusione:
La pec attesta che dal mio indirizzo è stato inviato un messaggio con determinati contenuti ad altro indirizzo pec e che tale messaggio è stato effettivamente recapitato.
Il contenuto del messaggio, o meglio l'allegato, se firmato digitalmente proviene legalmente da me.
E' corretto?

Luca de Grazia

unread,
Feb 1, 2013, 12:24:25 PM2/1/13
to leg...@googlegroups.com


2013/2/1 Giovanni Borney <giovann...@gmail.com>

Nella mia testa regna la massima confusione:
La pec attesta che dal mio indirizzo è stato inviato un messaggio con determinati contenuti ad altro indirizzo pec e che tale messaggio è stato effettivamente recapitato.
Il contenuto del messaggio, o meglio l'allegato, se firmato digitalmente proviene legalmente da me.
E' corretto?

Esatto Giovanni
Più esattamente si presume secondo quello che recita il CAD che provenga da te
La pec "certifica" spedizione e ricezione del messaggio
la firma digitale "certifica" l'autore del messaggio
Cordiali saluti.

Luca de Grazia

PS: Sto provando ad installare il certificato digitale sulla mia pec..."PECcato" che non sia considerato un certificato in formato s/mime valido, per cui il mailer di posta "lo vede" ma non riesce a gestirlo...

PPS: se ho tempo ci riprovo...

Francesco Minazzi

unread,
Jan 9, 2014, 11:28:41 AM1/9/14
to leg...@googlegroups.com
Luca perchè scrivi (secondo post all'inizio dell'albero) che la Pec non è una firma elettronica avanzata? Per quanto mi consta lo è, non è una firma qualificata semmai, ci sono dottrina o giurisprudenza che non la ritengono avanzata?

Francesco Minazzi

Luca de Grazia

unread,
Jan 9, 2014, 11:32:14 AM1/9/14
to avv. Vincenzo Giordano
Semplicemente perché non è apposta dal mittente :-D
E' un "altro tipo" di firma elettronica
Cordiali saluti.

Luca de Grazia


2014/1/9 Francesco Minazzi <dott.france...@gmail.com>
Luca perchè scrivi (secondo post all'inizio dell'albero) che la Pec non è una firma elettronica avanzata? Per quanto mi consta lo è, non è una firma qualificata semmai, ci sono dottrina o giurisprudenza che non la ritengono avanzata?

Francesco Minazzi

--

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Francesco Minazzi

unread,
Jan 9, 2014, 11:38:38 AM1/9/14
to leg...@googlegroups.com
Tua opinione oppure c'è riscontro di giurisprudenza? La dottrina è opinabile, ma su tutti i testi l'ho sempre trovata definita come firma avanzata. Fermi i limiti dell'interpretabilità, non vedo particolari ostacoli a farla rientrare nell'art. 1, lett. q-bis del Cad, potresti darmi argomenti che lo escludono per favore? :) 

Francesco Minazzi
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Luca de Grazia

unread,
Jan 9, 2014, 11:41:03 AM1/9/14
to avv. Vincenzo Giordano
Francesco la "sottoscrizione" del messaggio di pec NON E' effettuata dal mittente, ma dal fornitore.
Ergo, non può considerarsi "firma" del mittente in alcun modo
E' proprio il meccanismo di funzionamento della pec


2014/1/9 Francesco Minazzi <dott.france...@gmail.com>

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Francesco Minazzi

unread,
Jan 9, 2014, 11:42:53 AM1/9/14
to leg...@googlegroups.com
Claro, grazie.

FM

Marco Meneghello

unread,
Jan 9, 2014, 11:45:50 AM1/9/14
to ML Legalit
Il giorno 09/gen/2014, alle ore 17:41, Luca de Grazia <lu...@degrazia.it> ha scritto:

> Francesco la "sottoscrizione" del messaggio di pec NON E' effettuata dal mittente, ma dal fornitore.
> Ergo, non può considerarsi "firma" del mittente in alcun modo
> E' proprio il meccanismo di funzionamento della pec

Concordo. E non mi sembrava che vi fossero dubbi, in proposito.

Ad esempio, per inviare un'insinuazione al passivo, l'atto deve essere sottoscritto con firma digitale, non basta inviare una pec con il file. Se invece mandi una copia digitale di un documento analogico, sarà quest'ultimo ad essere stato sottoscritto.

Se fosse firma qualificata, invece, basterebbe la PEC, o no?
--
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova, Italia
Tel. +39 049 875 0723 - Fax +39 049 875 2122

Message has been deleted

Luca de Grazia

unread,
Jan 9, 2014, 11:49:05 AM1/9/14
to avv. Vincenzo Giordano
Marco, a prescindere dal "valore" (se non ricordo male è espressamente qualificata come «quinto» genere) NON E' apposta dal "titolare/mittente/ecc."
:-D
La domanda  porsi è: quale eccezione si potrebbe fare se l'atto non fosse sottoscritto dall'avvocato? :-D


2014/1/9 Marco Meneghello <ma...@meneghello.net>
--
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Francesco Minazzi

unread,
Jan 9, 2014, 12:06:59 PM1/9/14
to leg...@googlegroups.com
Ho ritrovato la norma che mi ha indotto la domanda:

Art. 4, co. 4, dpcm 6 maggio 2009 (Disposizioni sulla PEC per i cittadini): in un inciso è scritto che "
L'invio  tramite  PEC
costituisce  sottoscrizione  elettronica ai sensi dell'art. 21, comma
1,   del   decreto   legislativo   n.   82  del  2005
Non firma avanzata, ma comunque un atto normativo, ancorché subordinato, la considera una sottoscrizione, seppur semplice.  

FM


Il giorno giovedì 9 gennaio 2014, Luca de Grazia ha scritto:
Per annullare l'iscrizione a questo argomento, visita https://groups.google.com/d/topic/legalit/BIPTAyZpQtU/unsubscribe.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e a tutti i suoi argomenti, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAGiJrTNdoDK%2Be3pS4X4OqNzbTZEoTs%2BdFpRBKiYapY3acY1jvA%40mail.gmail.com.

Fabrizio Sigillò

unread,
Jan 9, 2014, 2:15:29 PM1/9/14
to leg...@googlegroups.com
La discussione risale all'epoca dell'introduzione della PEC ed, in qualche modo (e sempre per uel che può valere) concordo con Luca non tanto sulla qualificazione giuridica ma sul fatto che non è sottoscrita dal mittente.

Ritengo che si sia sopperito alla questione con una soluzione pratica.

Personalmente io continuo a leggere sempre rigorosamente e a comportarmi di conseguenza (lo feci anche per il famoso 15 dicembre dei registri pubblici) e quindi riterrei che se se invio una pec in cui il contenuto non è in allegato ma nel corpo ed allora riterrei presunzione elevatissima per la firma che appongo

Viceversa (ma è una questione che verrebbe a mio avviso rigettata in sede giudiziale) se mi mandi una pec con un allegato firmato semplicemente (non digitalmente) e allora la presunzione diminuisce perchè l'allegato non è dotato intrinsecamente di affidabilità alcuna

Fabrizio Sigillò


Antonio de falco

unread,
Jan 9, 2014, 2:20:23 PM1/9/14
to leg...@googlegroups.com
Io faccio copia e incolla delle messe in mora nel corpo della mail ed in più firmo l'allegato digitalmente.


Francesco Minazzi

unread,
Jan 9, 2014, 2:29:17 PM1/9/14
to leg...@googlegroups.com
Tuttavia Fabrizio le firme elettroniche sono associazioni di dati, non sottoscrizioni: servono ad individuare un'appartenenza. Infatti ribadisco sempre che è stata una scelta infelice chiamarle firme, perché viene spontaneo associarle (troppo) alle cartacee. 
Il messaggio Pec (rectius: la sola busta di spedizione) è sottoscritta con firma elettronica avanzata dal gestore, ma ciò non toglie che il messaggio sia associato al titolare della casella: è un nuovo modo d'intendere la firma, di individuare un autore. In tal senso, ritengo corretto qualificarla come firma elettronica semplice ai sensi del cad, che non copre ovviamente gli allegati quanto il testo del messaggio. Anche perché - ripeto - così la regola il dpcm 6.5.2009 all'art. 4.

De gustibus, mi pare interpretabile, visto che ho appurato diversità di vedute tra gli interpreti. 

FM
--
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Fabrizio Sigillò

unread,
Jan 9, 2014, 2:44:53 PM1/9/14
to leg...@googlegroups.com

Vedi che ci ritroviamo ?...
è una fictio... è un nuovo tipo di firma

La pratica si Sa ...supera la grammatica

Fabrizio Sigilló

Antonello Panarese

unread,
Jan 10, 2014, 9:32:38 AM1/10/14
to leg...@googlegroups.com
È un piacere leggervi e a questo punto mi chiedo, constatando come sia una pratica molto diffusa nello scambio tra colleghi di comunicazioni

Che valore ha una pec ad esempio con contenuto striminzito (del tipo " in allegato la comunicazione" ) utilizzata per veicolare un documento redatto su carta intestata e scansionato, firmato o meno con sottoscrizione autografa?

In molti fanno così evitando di mandare fax molto lunghi o spedire raccomandate a colleghi x riscontrare posizioni....


La posta certificata garantisce la provenienza del documento anche rispetto agli allegati pur se nn firmati digitalmente ?

Firmare e scansionare il documento ha una utilità?


Marco Meneghello

unread,
Jan 10, 2014, 9:47:52 AM1/10/14
to ML Legalit
Tra colleghi uso o la mail di solo testo oppure un PDF con firma grafica (ovvero una riproduzione della mia firma autografa). Non credo sia tanto diverso dal fax, che comunque è una riproduzione meccanica.

Tendo a non usare la PEC a meno che non sia uno di quei casi in cui avrei usato una raccomandata cartacea, e comunque facendo copia su carta e firma autografa. Non metto la dichiarazione di conformità, anche se forse dovrei, magari nel corpo della PEC. Che ne dite?
--
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova, Italia
Tel. +39 049 875 0723 - Fax +39 049 875 2122




> --
> Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
> Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più i suoi messaggi, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
> Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/5303bd9c-864a-41ab-a6f6-db5f777eaa68%40googlegroups.com.

Francesco Minazzi

unread,
Jan 10, 2014, 10:05:29 AM1/10/14
to leg...@googlegroups.com
Ne dico che potresti disconoscere l'allegato scansionato, perché lo farei rientrare come dici tu nelle riproduzioni meccaniche (che come sancisce il CC fanno prova se non disconosciute). Io destinatario potrei chiederti di esibire l'originale scansionato a quel punto, altrimenti come faccio a sapere se è conforme. La Pec vale come raccomandata solo se trattasi del messaggio; la validità degli allegati sussiste se firmati digitalmente. La botte di ferro è quindi Pec+firma digitale - ovvia banalità che già sai. 
 Tutto ciò ovviamente extra processum. 

FM 
Per annullare l'iscrizione a questo argomento, visita https://groups.google.com/d/topic/legalit/BIPTAyZpQtU/unsubscribe.
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Marco Meneghello

unread,
Jan 10, 2014, 10:11:59 AM1/10/14
to ML Legalit
In effetti tra colleghi tendo a non usare la PEC: email o fax.

L'ho usata per qualche insinuazione al passivo, ma in quel caso per ora ho scansionato l'originale che riportava la dichiarazione di conformità, originale che posso produrre in caso di contestazione.

Credo dipenda sempre dal tipo di comunicazione. Certo che se faccio la scansione ho sempre a disposizione l'originale. Non ce l'ho se uso la firma grafica, ma è un caso che, appunto, riservo a comunicazioni meno "formali".
--
Marco Meneghello
> Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAG%2BKB%2BbsKh6S5057i2%2BkLGcSzLeZW2cN-evVBKhNApYOWK3%2BmQ%40mail.gmail.com.

Francesco Minazzi

unread,
Jan 10, 2014, 10:13:56 AM1/10/14
to leg...@googlegroups.com
Fai bene e appunto dipende dal tipo di comunicazione: tuttavia, sono favorevole all'uso della Pec tra colleghi, ma presuppone che i comunicanti ne abbiano ben chiaro il funzionamento. 

Antonio LB

unread,
Jan 10, 2014, 10:39:07 AM1/10/14
to leg...@googlegroups.com
Il 10/01/14 16:13, Francesco Minazzi ha scritto:
> Fai bene e appunto dipende dal tipo di comunicazione: tuttavia, sono
> favorevole all'uso della Pec tra colleghi, ma presuppone che i
> comunicanti ne abbiano ben chiaro il funzionamento.
Personalmente, tendo a non usare la PEC per comunicazioni a colleghi (e
mi sorprendo un po' quando ne ricevo)...
Essendo la PEC equiparata o equiparabile ad una raccomandata, mi sembra
scortese (a meno che non sia giustificata dal contenuto...).
Eccessivo scrupolo deontologico mio?

Cordiali saluti

Antonio Lo Buglio

Francesco Minazzi

unread,
Jan 10, 2014, 10:43:55 AM1/10/14
to leg...@googlegroups.com
Antonio non sei l'unico a farsi questa "remora morale", me la obiettano in tanti, ma per me l'educazione e la deontologia sono tutt'altro. Un conto è la correttezza del rapporto di colleganza, un conto è una maggiore tutela nostra e del cliente: io non mi sarei fatto scrupoli neanche con le raccomandate, se non quelli del costo. Se la usassimo tutti sarebbe solo una comodità. 
Tuttavia, è naturale che siano visioni personali, ognuno fa ciò che sente.

FM
--
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Marco Meneghello

unread,
Jan 10, 2014, 11:00:00 AM1/10/14
to ML Legalit
La uso anch'io allo stesso modo, ovvero "a meno che non sia giustificata dal contenuto". C'è da dire anche che sia via fax che via email quando ho necessità di un riscontro semplicemente lo chiedo, e lo ricevo praticamente sempre. Ecco, magari quando il collega si "dimentica" di riscontrare, allora sì mi può scappare una PEC.

Non sono molto favorevole all'uso sistematico della PEC perché da un lato è troppo chiusa, non riceve da mail normali (e se devo mandare a un collega e a un altro indirizzo non PEC?) — ok, in realtà la PEC si può configurare in modo che riceva *anche* posta normale, ma davvero usare la mail del mio dominio per me è preferibile — dall'altro, ricordo che ogni PEC ne genera altre due, e triplicare il traffico di rete non mi va tanto a genio.
--
Marco Meneghello

avv. Renato Savoia

unread,
Jan 10, 2014, 11:02:05 AM1/10/14
to leg...@googlegroups.com
Può risultare scortese ricevere una pec da un collega, ma a fronte del rischio (e capita sempre più spesso, ahimè) di non ricevere riscontro e poi sentirsi dire o leggere in un atto di non aver mai ricevuto alcuna proposta confesso che ultimamente io qualche volta l'ho utilizzata per comunicazioni a colleghi.

Renato Savoia
-------------------------------- 
STUDIO LEGALE AVV. RENATO SAVOIA
Via Diaz 11, 37121 Verona
Tel.: 045.21.03.08.99
Fax: 045.21.09.04.04
Pec: avvocat...@pec.it
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valentino gaetano

unread,
Jan 10, 2014, 11:13:39 AM1/10/14
to leg...@googlegroups.com

Questo attaccamento alla cortesia/gentilezza/deontologia mi ricorda il cliente che esordisce con "Avvocato è una questione di principio..." e sappiamo come va a finire (quasi sempre).
Credo che dovremmo stare attenti a violazioni deontologiche (o di altro tenore) commesse con ben altri comportamenti, piuttosto che una pec da collega a collega. 
Questo per dire che non mi offendo a leggere una pec anche solo di saluto o prassi.
Rispetto comunque chi la vede come una forzatura,  ma la deontologia proprio non la scomoderei.

avv. Valentino Gaetano

Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/52D0197D.20305%40gmail.com.

Alberto Sonego

unread,
Jan 10, 2014, 11:23:18 AM1/10/14
to leg...@googlegroups.com

Il 10/01/2014 16:39, Antonio LB ha scritto:
Personalmente, tendo a non usare la PEC per comunicazioni a colleghi (e mi sorprendo un po' quando ne ricevo)...
Essendo la PEC equiparata o equiparabile ad una raccomandata, mi sembra scortese (a meno che non sia giustificata dal contenuto...).
Eccessivo scrupolo deontologico mio?

No, non eccedi, secondo me.

valentino gaetano

unread,
Jan 10, 2014, 11:35:47 AM1/10/14
to leg...@googlegroups.com

La scortesia varia da persona a persona.
La deontologia segue altri parametri.
Opinioni di un PECcafone.

avv. Valentino Gaetano

--
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Marco Meneghello

unread,
Jan 10, 2014, 11:38:52 AM1/10/14
to ML Legalit
Il giorno 10/gen/2014, alle ore 17:35, valentino gaetano <avv.valent...@gmail.com> ha scritto:

> La scortesia varia da persona a persona.
> La deontologia segue altri parametri.

Se devo essere sincero, sono d'accordo. Anche se *preferisco* non usare la PEC, non la vedo né come una scortesia né come una violazione deontologica, né mi scompongo se ricevo una PEC per una comunicazione normale. Vi dirò di più, quando ricevo una comunicazione via email cerco sempre di riscontrare, anche solo con un "grazie, ricevuto", anche se non richiesto.
--
Marco Meneghello

Valeria Lai

unread,
Jan 10, 2014, 11:43:10 AM1/10/14
to leg...@googlegroups.com
Concordo in pieno sulla seccatura del traffico triplicato: in mezzo al caos di accettazioni e consegne potrebbe sfuggirmi una mail del Tribunale. Inoltre la mia PEC (legalmail) ᅵ un po' macchinosa, come aspetto (ha un editor molto limitato) e come funzionalitᅵ; insomma, non dᅵ soddisfazione. Per il riscontro, ho inserito la ricevuta di ritorno automatica in tutte le mail che mando.
V. Lai




Il 10/01/2014 17:00, Marco Meneghello ha scritto:
Il giorno 10/gen/2014, alle ore 16:39, Antonio LB <lobu...@yahoo.it> ha scritto:

Il 10/01/14 16:13, Francesco Minazzi ha scritto:

      
Fai bene e appunto dipende dal tipo di comunicazione: tuttavia, sono favorevole all'uso della Pec tra colleghi, ma presuppone che i comunicanti ne abbiano ben chiaro il funzionamento. 

      
Personalmente, tendo a non usare la PEC per comunicazioni a colleghi (e mi sorprendo un po' quando ne ricevo)...
Essendo la PEC equiparata o equiparabile ad una raccomandata, mi sembra scortese (a meno che non sia giustificata dal contenuto...).
Eccessivo scrupolo deontologico mio?

La uso anch'io allo stesso modo, ovvero "a meno che non sia giustificata dal contenuto". C'ᅵ da dire anche che sia via fax che via email quando ho necessitᅵ di un riscontro semplicemente lo chiedo, e lo ricevo praticamente sempre. Ecco, magari quando il collega si "dimentica" di riscontrare, allora sᅵ mi puᅵ scappare una PEC.

Non sono molto favorevole all'uso sistematico della PEC perchᅵ da un lato ᅵ troppo chiusa, non riceve da mail normali (e se devo mandare a un collega e a un altro indirizzo non PEC?) — ok, in realtᅵ la PEC si puᅵ configurare in modo che riceva *anche* posta normale, ma davvero usare la mail del mio dominio per me ᅵ preferibile — dall'altro, ricordo che ogni PEC ne genera altre due, e triplicare il traffico di rete non mi va tanto a genio.

valentino gaetano

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Jan 10, 2014, 11:51:22 AM1/10/14
to leg...@googlegroups.com

Siamo d'accordo su un uso moderato della pec (manco fosse intimidatoria...), ma se si cercano risparmio di tempo e denaro,  oltre alla certezza, non c'è da speculare eccessivamente.
Personalmente mi scoccia molto più andare in posta o mandarci qualcuno per mio conto e spendere denaro a dir poco regalato alla suddetta azienda,  oltre all'incertezza della consegna nell'an e nel quando.

avv. Valentino Gaetano

Il 10/gen/2014 17:43 "Valeria Lai" <laival...@libero.it> ha scritto:
Concordo in pieno sulla seccatura del traffico triplicato: in mezzo al caos di accettazioni e consegne potrebbe sfuggirmi una mail del Tribunale. Inoltre la mia PEC (legalmail) è un po' macchinosa, come aspetto (ha un editor molto limitato) e come funzionalità; insomma, non dà soddisfazione. Per il riscontro, ho inserito la ricevuta di ritorno automatica in tutte le mail che mando.
V. Lai




Il 10/01/2014 17:00, Marco Meneghello ha scritto:
Il giorno 10/gen/2014, alle ore 16:39, Antonio LB <lobu...@yahoo.it> ha scritto:

Il 10/01/14 16:13, Francesco Minazzi ha scritto:

      
Fai bene e appunto dipende dal tipo di comunicazione: tuttavia, sono favorevole all'uso della Pec tra colleghi, ma presuppone che i comunicanti ne abbiano ben chiaro il funzionamento. 

      
Personalmente, tendo a non usare la PEC per comunicazioni a colleghi (e mi sorprendo un po' quando ne ricevo)...
Essendo la PEC equiparata o equiparabile ad una raccomandata, mi sembra scortese (a meno che non sia giustificata dal contenuto...).
Eccessivo scrupolo deontologico mio?

La uso anch'io allo stesso modo, ovvero "a meno che non sia giustificata dal contenuto". C'è da dire anche che sia via fax che via email quando ho necessità di un riscontro semplicemente lo chiedo, e lo ricevo praticamente sempre. Ecco, magari quando il collega si "dimentica" di riscontrare, allora sì mi può scappare una PEC.

Non sono molto favorevole all'uso sistematico della PEC perché da un lato è troppo chiusa, non riceve da mail normali (e se devo mandare a un collega e a un altro indirizzo non PEC?) — ok, in realtà la PEC si può configurare in modo che riceva *anche* posta normale, ma davvero usare la mail del mio dominio per me è preferibile — dall'altro, ricordo che ogni PEC ne genera altre due, e triplicare il traffico di rete non mi va tanto a genio.

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Antonio de falco

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Jan 10, 2014, 12:38:21 PM1/10/14
to leg...@googlegroups.com
Confermo Valentino.
E le notifiche alle società via pec allora?
Una grandissima cosa. Per altro si smette di essere schiavi dei disservizi di poste italiane et similia....



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Marco Meneghello

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Jan 10, 2014, 12:38:33 PM1/10/14
to ML Legalit
Il giorno 10/gen/2014, alle ore 17:43, Valeria Lai <laival...@libero.it> ha scritto:

> Per il riscontro, ho inserito la ricevuta di ritorno automatica in tutte le mail che mando.

Attenzione che non tutti i programmi di posta rispondono a queste richieste. Per dire, il mio le rifiuta di default.. :)
--
Marco Meneghello

valentino gaetano

unread,
Jan 10, 2014, 12:40:20 PM1/10/14
to leg...@googlegroups.com

Esatto, basti pensare ai problemi di ricezione raccomandata e cambio di sede last minute...

avv. Valentino Gaetano

Antonio de falco

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Jan 10, 2014, 12:56:53 PM1/10/14
to leg...@googlegroups.com

Pensavo alle ricevute di non-ritorno!!

valentino gaetano

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Jan 10, 2014, 1:01:10 PM1/10/14
to leg...@googlegroups.com

E sì, uno degli aspetti dei "problemi in ricezione" :D
Mi è successo anche per la firma sulla cartolina, apposta da non si sa chi, non legato alla società e non addetto a ricevere nel condominio... ce n'è che ce n'è...

avv. Valentino Gaetano

Antonio de falco

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Jan 10, 2014, 3:12:53 PM1/10/14
to leg...@googlegroups.com
Ora al buon de Grazia chiederei di farci un bel corso e cominciarci a spiegare la differenza tra " firma" e "firma pdf"
Non solo " Il messaggio e' stato rifiutato dal sistema"
Questa la risposta ad una mia messa in mora via pec. Cosa significa???
Inoltre, e qui casca l'asino, perchè non ci danno la possibilità di segnalare al registro gli indirizzi falsi o non funzionanti o con recipiente pieno appositamente per farle tornare indietro?
Chi verifica la correttezza della mail comunicata?o la loro revoca?


Avv. Antonio Mauro

unread,
Jan 11, 2014, 6:19:55 AM1/11/14
to leg...@googlegroups.com

 

L’avvocato, Art. 6, co. 1, L. 53/1994 "è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

 

Poiché la notifica del precetto cambiario o su assegni presuppone la certificazione dei titoli ex

art. 645 cpc da parte dell'ufficiale giudiziario, possiamo notificare a mezzo   pec  un atto di precetto su cambiale o assegno, certificandone  noi la conformità?

 

Attendo vostri pareri. Cordialmante Avv. Antonio Mauro

 

 

Antonio de falco

unread,
Jan 11, 2014, 6:50:08 AM1/11/14
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Con la riforma certamente si.
Al momento nutro seri dubbi,

Francesco Minazzi

unread,
Jan 11, 2014, 7:38:30 AM1/11/14
to leg...@googlegroups.com
Secondo me non può sostituirsi all'UG. A norma dell'art 6 da te citato, è pubblico ufficiale quando compila le relate e attestazioni ex artt 3,3bis e 9: esse hanno ad oggetto gli atti di cui è consentita la notifica indicati nell'art 1, quindi la soluzione passa dall'interpretazione di cosa rientri in tali atti. 
Nonostante il contrario avviso del Coa Torino, occorrendo la certificazione ex 645 cpc, l'avvocato potrà notificare in proprio solo la scansione cartacea del titolo certificato, non farla nativamente informatica certificando egli stesso.

FM
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Avv. Antonio Mauro

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Jan 11, 2014, 9:05:43 AM1/11/14
to leg...@googlegroups.com

Anch’io purtroppo la penso così. Ritengo che sia un grave limite della norma.

Sicuramente il legislatore deve andare verso altra direzione se vuol sgravare gli uffici giudiziari da alcuni adempimenti, fidandosi di più degli  avvocati.

In effetti nel DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL CDM IL 17.12.2013 è dato al difensore il potere di autenticare le copie di tutti gli atti del

processo.  Ci spingiamo??  Provoco !!!

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Francesco Minazzi
Inviato: sabato 11 gennaio 2014 13:39
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:37341] notifiche in proprio

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Antonio de falco

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Jan 11, 2014, 9:27:01 AM1/11/14
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Troverai subito un collega pronto a romperti le uova nel pan

Avv. Antonio Mauro

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Jan 11, 2014, 11:19:35 AM1/11/14
to leg...@googlegroups.com

Proprio così. Quelli non mancano mai ciao

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Antonio de falco
Inviato: sabato 11 gennaio 2014 15:27
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:37343] notifiche in proprio

Francesco Minazzi

unread,
Jan 12, 2014, 9:41:54 AM1/12/14
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Mi autocorreggo un errore: ho menzionato l'articolo 645 cpc, mentre trattasi dell'art 480. 

Saluti. FM

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