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in effetti della firma della pec ne abbiamo parlato qui due giorni proprio con luca sia pur in relazione all'attendibilità e contestabilità del documento allegato alla busta ed il sobbalzo in effetti c'è stato
fabrizio sigillò
Valeria, non ᅵ stata utilizzata da altri la mail, ma sottoscritta dal vecchio e disconosciuta, in giudizio, dalla nuova societᅵ che mutando ragione sociale ha mutato socio accomandatario.
Il giorno 30 gennaio 2013 10:19, Antonio de falco <defalco...@gmail.com> ha scritto:
Fabrizio, ti ho fatto arrabbiare?:-)
Vi ringrazio della risposta, esauriente. Non ho letto il post, ma andrᅵ a leggerlo.ᅵ
Tuttavia io ponevo un'altra domanda alla quale credo di poter dare una risposta positiva, ovvero se un soggetto terzo, e quindi non il sottoscrittore, sia legittimato a disconoscere ( a prescindere di cosa stiamo tentando inutilmente di disconoscere) facendo riferimento all'art. 214 cpc, comma 2.
ᅵGli atti del vecchio amministratore sono comunque riferibili alla societᅵ che, conseguentemente, dovrᅵ disconoscerli tramite il nuovo amministratore o no?Fermo restando che, come da voi giustamente osservato, occorrerᅵ la querela di falso, chi ᅵ legittimato a proporre la querela di falso il vecchio amministratore che ho citato in giudizio anche quale socio illimitatamente responsabile, oppure il nuovo amministratore che non ha sottoscritto la mail?
Il giorno 30 gennaio 2013 08:40, Fabrizio Sigillᅵ <fabrizio...@gmail.com> ha scritto:
in effetti della firma della pec ne abbiamo parlato qui due giorni proprio con luca sia pur in relazione all'attendibilitᅵ e contestabilitᅵ del documento allegato alla busta ed il sobbalzo in effetti c'ᅵ stato
fabrizio sigillᅵ
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Quindi si è costituita la nuova società, con il nuovo accomandatario, eccependo che la PEC non proveniva dai soggetti legittimati. Torno a dire: perchè non hanno cambiato password? Ci mancherebbe altro che ogni volta che riceviamo una PEC da una certa società dobbiamo poi controllare alla Camera di Commercio se il soggetto è abilitato! Era loro onere impedire l'abuso.
V. Lai
Il 30/01/2013 10:21, Antonio de falco ha scritto:
Valeria, non è stata utilizzata da altri la mail, ma sottoscritta dal vecchio e disconosciuta, in giudizio, dalla nuova società che mutando ragione sociale ha mutato socio accomandatario.
Il giorno 30 gennaio 2013 10:19, Antonio de falco <defalco...@gmail.com> ha scritto:
Fabrizio, ti ho fatto arrabbiare?:-)
Vi ringrazio della risposta, esauriente. Non ho letto il post, ma andrò a leggerlo.
Tuttavia io ponevo un'altra domanda alla quale credo di poter dare una risposta positiva, ovvero se un soggetto terzo, e quindi non il sottoscrittore, sia legittimato a disconoscere ( a prescindere di cosa stiamo tentando inutilmente di disconoscere) facendo riferimento all'art. 214 cpc, comma 2.
Gli atti del vecchio amministratore sono comunque riferibili alla società che, conseguentemente, dovrà disconoscerli tramite il nuovo amministratore o no?Fermo restando che, come da voi giustamente osservato, occorrerà la querela di falso, chi è legittimato a proporre la querela di falso il vecchio amministratore che ho citato in giudizio anche quale socio illimitatamente responsabile, oppure il nuovo amministratore che non ha sottoscritto la mail?
Il giorno 30 gennaio 2013 08:40, Fabrizio Sigillò <fabrizio...@gmail.com> ha scritto:
in effetti della firma della pec ne abbiamo parlato qui due giorni proprio con luca sia pur in relazione all'attendibilità e contestabilità del documento allegato alla busta ed il sobbalzo in effetti c'è stato
fabrizio sigillò
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“La società ha modificato la ragione sociale”: beh, ma è sempre lo stesso soggetto giuridico ! Il quale peraltro ha sempre la medesima responsabilità di “gestire” la casella PEC. Il socio subentrante ha l’onere di verificare la corrispondenza, fra cui quella emessa con PEC (il subentrante ha casomai rivalsa contro il socio uscente che ha scritto la lettera in PEC).
La PEC (se non mi inganno) non dimostra tanto la “paternità volitiva” del soggetto emittente, quanto la certezza della provenienza da una realtà elettronica riferibile (salvo reati di intrusione) ad un soggetto giuridico.
Quindi a mio parere se l’emittente vuole rinnegare il messaggio PEC, può solo (con onere della prova a suo carico):
1) dimostrare un’intrusione (per es. che la donna di servizio si è impossessata della psw e ha utilizzato la pec dell’interessato)
2) dimostrare l’errore tecnologico (ancora più difficile!)
Insomma, se la PEC ha un senso, è quello di DIMOSTRARE (con scarsissime possibilità di prova contraria)
1) la provenienza del messaggio;
2) il contenuto del messaggio;
3) l’avvenuta ricezione da un soggetto legittimato.
Il disconoscimento di scrittura e la querela di falso a mio parere non c’entrano perché qui non abbiamo a che fare con una “mano umana” (che sola può falsificare una firma), ma con altri reati (intrusione informatica).
avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. M&Vdf
Inviato: martedì 29 gennaio 2013 19:48
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] disconoscimento pec email
--
Enrico ha certamente ragione.
Il mutamento della compagine sociale e/o della ragione sociale non comporta la nascita di un nuovo soggetto di diritto.
Quindi, volendo procedere per analogie, se pec = posta raccomandata, tu dovrai solo provare effettività degli scambi ed, eventualmente, sollecitare il Giudice ad ammettere una CTU che accerti l’effettività della provenienza di tali mail.
Le contestazioni mosse da controparte, immagino, siano le classiche contestazioni generiche che non vanno da nessuna parte.
Gianni
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Antonio de falco
Inviato: mercoledì 30 gennaio 2013 10:54
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] disconoscimento pec email
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Fabrizio, ti ho fatto arrabbiare?:-)
ok. allora e' su quel post che ne avete discusso?
ok. allora rispondete voi a controparte cosi' vi do l'occasione per sfogarvi.....
ok. allora e' su quel post che ne avete discusso?
scusate ma quindi la differenza tra pec e pec con firma digitale qual e'?
tengo a precisare che il contenuto non era in un allegato ma nella mail.
Luca, hai scritto
“Scusate ma Enrico ha solamente parzialmente ragione”
e poi mi hai dato ragione su tutto ! ….. (vd in fondo mio intervento)
--
Il disconoscimento di scrittura e la querela di falso a mio parere non c’entrano perché qui non abbiamo a che fare con una “mano umana” (che sola può falsificare una firma), ma con altri reati (intrusione informatica).
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Posto un riferimento ad una sentenza del Tribunale di Roma sul disconoscimento ex art.215 cpc
Per essere giuridicamente certi (e salva la prova contraria…) che la paternità di un certo documento informatico sia di un determinato soggetto occorrerebbe, pertanto, che costui avesse impiegato la propria firma digitale.
Esistono però, anche altri modi, diversi dalla sottoscrizione (autografa o digitale) per risalire alla paternità di un atto: basti pensare all’ipotesi del telegramma non sottoscritto di cui all’art. 2705 c.c. o alla presunzione semplice di cui all’art. 2712 c.c., a mente del quale “le riproduzioni fotografiche informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime“.
Ora si potrebbe pensare che basta contestare, per rilanciare la questione (ed il relativo onere) all’altra parte, ma al riguardo si dovrebbe considerare cosa si contesta e come si contesta.
Per il primo aspetto è solo una questione di diligenza “forense”, nel senso che occorrerà contestare che quel messaggio sia stato mai spedito da Tizio, a quella data ora del tale giorno (irrilevante contestare il contenuto la cui integrità ed associazione al mittente “apparente” sono garantiti dalla firma digitale del Gestore).
Per l’altro profilo (che in in realtà è addirittura pregiudiziale..) si segnala una interessante sentenza del Tribunale di Roma del 22 aprile 2008 che differenza tra contestazione ex art 215 c.p.c. e contestazione ex art. 2712 c.c.: la prima produce l’effetto di invertire l’onere della prova a favore del soggetto che disconosce la propria firma e contro colui che vorrebbe utilizzare la scrittura cui è apposta la firma contestata o di rendere inutilizzabile il documento, mentre la seconda…non impedisce..alcunché.
Trattandosi di documento informatico non firmato sembra inapplicabile il disconoscimento ex art. 215 c.p.c., per cui rimane solo la contestazione ex 2712 c.c. Ecco quindi che diventa fondamentale non solo cosa, ma come contestare…
Ecco il passo centrale della sentenza:
Il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate nell’articolo 2712 c.c. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215 comma 2 c.p.c., della scrittura privata, perché, mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (C.C. 6090/00; C.C. 11445/2006).
In sostanza, a fronte di un documento informatico privo di firma digitale, costituente comunque una rappresentazione meccanica (elettronica) di fatti o di cose, il disconoscimento, volto a rimuovere l’efficacia probatoria di detto documento, deve essere circostanziato e deve concernere la sua capacità rappresentativa della realtà e quindi la sua genuinità ed attendibilità (C.C. 9884/2005: “in ordine all’assunta contestazione dei dati del sistema informatico, è da osservare preliminarmente che, per l’art. 2712 c.c., la contestazione esclude il pieno valore probatorio della riproduzione meccanica, ove abbia per oggetto il rapporto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica (la conformità dei dati ai fatti ed alle cose rappresentate)” ed “ove la contestazione (con questo specifico contenuto) vi sia stata, la riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi).
La decisione non pare affatto isolata e testimonia lo sforzo dell’interprete volto a contemperare l’esigenza di rispettare un “modello legale” con la realtà dei fatti che, invece, si svolgono in maniera difforme da tale modello: sulla stessa linea si inserisce anche un’altra interessante interessante TAR_Puglia sempre in tema di email.
“Enrico, mi par di capire che tu vai addirittura oltre. Non disconoscimento nè querela di falso ma denuncia alla Procura della Repubblica.....”
Si infatti, non mi pare sia configurabile tecnicamente la querela di falso perché non c’è una mano umana che possa fare il falso; ci può essere solo un’intrusione (uso questo termine sembrandomi appropriato, ma forse ce ne sono di migliori):
o a livello di “uso abusivo di password”,
o a livello di “pirateria telematica”
(sono ovviamente due cose diverse)
. Tuttavia il mio è un giudizio “allo stato delle mie conoscenze”, i vari Luca et alii potranno essere più precisi, io non escludo che via sia una legislazione speciale che configura la querela di falso (ne dubito fortemente).
Enrico Gorini
|
Avv. Marco Andreoli e-mail: avvo...@marcoandreoli.it firma certificata: avvo...@pec.marcoandreoli.it sito internet: www.marcoandreoli.it |
A questo punto una domanda, che sposta l’argomento iniziale di discussione, COME SI FA AD AVERE UNA PEC CON RICEVUTA DI CONSENGA COMPLETA (=CONTENENTE IL CONTENUTO DALLA MAIL)?
Grazie
AVV. LUCIA FERRARI
VIA PIER CARLO CADOPPI, 6, 42124 REGGIO EMILIA, TEL. 0522/23.21.77, CELL. 338/588.22.32
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RECAPITO IN 42048 RUBIERA (RE), VIA DEGLI ORATORI, 24, TEL. 0522/62.96.56, E-MAIL luciaf...@avvluciaferrari.it
Collaboratrice: AVV. ENRICA BACCARANI e-mail in...@avvluciaferrari.it, cell 339/739.74.51
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per
conto di Marco Andreoli Gmail
Inviato: mercoledì 30 gennaio 2013 23:15
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Re: disconoscimento pec email
--
Il punto di consegna (cioè il server del destinatario del messaggio certificato), fornisce al mittente la Ricevuta di Consegna nel momento in cui il messaggio viene inserito nella casella di Posta Certificata del destinatario.
N.B. Al mittente verrà inviata una Ricevuta di Avvenuta Consegna per ogni destinatario del messaggio al quale è recapitato, purché sia certificato.
La Ricevuta di Avvenuta Consegna è firmata con la chiave del gestore di Posta Certificata del destinatario.
Esistono 3 tipi diversi di Ricevuta di Avvenuta Consegna:
1) Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna
Contiene in allegato il Messaggio Originale e i Dati di Certificazione del gestore certificato del destinatario.
2) Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna
Contiene in allegato i Dati di Certificazione del gestore certificato del destinatario ed iltesto del Messaggio Originale. Eventuali file allegati risulteranno ‘sintetizzati’ nei rispettiviHash.
3) Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna
Contiene in allegato soltanto i Dati di Certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio.
ATTENZIONE!!! La Ricevuta di Avvenuta Consegna conferma unicamente la ricezione del messaggio nella casella di posta del destinatario: non dimostra che il messaggio sia stato letto.
Esempio di Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna:
Detto questo le mie sono complete.
Secondo me le eccezioni che ti hanno sollevato sono semplicemente ridicole.
Parlando da ignorante. quale sono in diritto dell’informatica, la pec non è scrittura privata e non è soggetta al regime delle scritture private.
Se le dichiarazioni inserite nel contenuto della pec hanno valore negoziale, in caso di abusi,ritengo che possano essere assoggettate alla disciplina dei vizi del consenso del negozio giuridico, con tutti gli oneri conseguenti a carico di chi eccepisce (tempestivamente) il vizio.
Attendo di conoscere il parere degli altri su questo profilo, che non mi pare sia stato trattato nella discussione precedente.
Grazie a chi vorrà fornire lumi. LF
AVV. LUCIA FERRARI
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M&Vdf
Inviato: giovedì 31 gennaio 2013 13:24
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Oggetto: [legalit] Re: disconoscimento pec email
--
ciao Alessamdro, parli di civile o penale?
in seguito a querele di falso, disconoscimento o richiesta di ctu ordinata dal giudice o cosa?
Grazie dello spunto; ho constatato che anche la mia pec, dell’ordine di Re, è completa.
Quanto al corso sulla pec, da ignorante, dico che quanto scritto oggi e ieri mi pare sufficiente.
Semplice, chiaro, breve e gratis.
Il che, come diceva Giovannino Guareschi, è bello e istruttivo, diversamente da molti noiosi corsi che si fanno oggigiorno, aggiungo io.
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Da:
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de falco
Inviato: giovedì 31 gennaio 2013 13:54
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Re: disconoscimento pec email
A questo punto però bisognerebbe spiegare come avere una pec con contemporanea possibilità di sottoscrivere il messaggio con una firma digitale. Finora ho usato la firma digitale solo per sottoscrivere gli atti depositati nel portale dei fallimenti, ma non anche la pec. In alcune occasioni, rare finora, potrebbe essere utile avere pec+firma digitale.
AVV. LUCIA FERRARI
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Da:
leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca
de Grazia
Inviato: giovedì 31 gennaio 2013 17:12
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Re: disconoscimento pec email
Concordo con quanto ha scritto il collega Florenzi
--
A questo punto perᅵ bisognerebbe spiegare come avere una pec con contemporanea possibilitᅵ di sottoscrivere il messaggio con una firma digitale. Finora ho usato la firma digitale solo per sottoscrivere gli atti depositati nel portale dei fallimenti, ma non anche la pec. In alcune occasioni, rare finora, potrebbe essere utile avere pec+firma digitale.
ᅵ
AVV. LUCIA FERRARI
VIA PIER CARLO CADOPPI, 6, 42124 REGGIO EMILIA, TEL. 0522/23.21.77, CELL. 338/588.22.32
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ᅵ
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca de Grazia
Inviato: giovedᅵ 31 gennaio 2013 17:12
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Re: disconoscimento pec email
ᅵ
Concordo con quanto ha scritto il collega Florenzi
In tal senso, se vi va....andate a leggere questoᅵ :-D
Scritto in tempi non sospetti...
ᅵ
L'estrema sintesi ᅵ questa:
- un messaggio di pec (ovviamente parlo del messaggio in formato informatico nativo, non della stampa) ᅵ comunque un documento informatico
- come tale soggiace sia alle ordinarie norme sui documenti (rectius, sulle loro sottoscrizioni) del C.C., sia a quanto previsto dal C.A.D. in materia di "omologhi informatici" dei documenti cartacei
- l'insieme di queste norme...deve essere applicato al caso concreto
A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento
ᅵ
Vi ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.
ᅵ
Vorrete gradire, nel frattempo, i miei piᅵ cordiali saluti.
Luca de Grazia
ᅵ
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Lucia, ti ringrazio per avere fatto una domanda che mi vergognavo di postare io. Della serie: donne e motori (di ricerca).
Lucia, ti ringrazio per avere fatto una domanda che mi vergognavo di postare io. Della serie: donne e motori (di ricerca).
V. Lai
Il 31/01/2013 17:50, Avv. Lucia Ferrari ha scritto:
A questo punto però bisognerebbe spiegare come avere una pec con contemporanea possibilità di sottoscrivere il messaggio con una firma digitale. Finora ho usato la firma digitale solo per sottoscrivere gli atti depositati nel portale dei fallimenti, ma non anche la pec. In alcune occasioni, rare finora, potrebbe essere utile avere pec+firma digitale.
AVV. LUCIA FERRARI
VIA PIER CARLO CADOPPI, 6, 42124 REGGIO EMILIA, TEL. 0522/23.21.77, CELL. 338/588.22.32
E-MAIL avvluci...@avvluciaferrari.it, PEC lucia....@ordineavvocatireggioemilia.it
CF FRR LCU 64S64 G535Z - P. IVA 01947790356
RECAPITO IN 42048 RUBIERA (RE), VIA DEGLI ORATORI, 24, TEL. 0522/62.96.56, E-MAIL luciaf...@avvluciaferrari.it
Collaboratrice: AVV. ENRICA BACCARANI e-mail in...@avvluciaferrari.it, cell 339/739.74.51
Ai sensi del dlgs n. 196/2003 (Codice Privacy), le informazioni di questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario; qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza inoltrarlo a terzi, dandocene cortese comunicazione per conoscenza, con un messaggio di risposta. Grazie.
This message, for the dlgs. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this this message. Thank you.
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca de Grazia
Inviato: giovedì 31 gennaio 2013 17:12
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Re: disconoscimento pec email
Concordo con quanto ha scritto il collega Florenzi
In tal senso, se vi va....andate a leggere questo :-D
Scritto in tempi non sospetti...
L'estrema sintesi è questa:
- un messaggio di pec (ovviamente parlo del messaggio in formato informatico nativo, non della stampa) è comunque un documento informatico
- come tale soggiace sia alle ordinarie norme sui documenti (rectius, sulle loro sottoscrizioni) del C.C., sia a quanto previsto dal C.A.D. in materia di "omologhi informatici" dei documenti cartacei
- l'insieme di queste norme...deve essere applicato al caso concreto
A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento
Vi ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.
Vorrete gradire, nel frattempo, i miei più cordiali saluti.
Luca de Grazia
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Nella mia testa regna la massima confusione:La pec attesta che dal mio indirizzo è stato inviato un messaggio con determinati contenuti ad altro indirizzo pec e che tale messaggio è stato effettivamente recapitato.Il contenuto del messaggio, o meglio l'allegato, se firmato digitalmente proviene legalmente da me.E' corretto?
Luca perchè scrivi (secondo post all'inizio dell'albero) che la Pec non è una firma elettronica avanzata? Per quanto mi consta lo è, non è una firma qualificata semmai, ci sono dottrina o giurisprudenza che non la ritengono avanzata?
Francesco Minazzi
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L'invio tramite PEC
costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma
1, del decreto legislativo n. 82 del 2005
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Vedi che ci ritroviamo ?...
è una fictio... è un nuovo tipo di firma
La pratica si Sa ...supera la grammatica
Fabrizio Sigilló
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-------------------------------- STUDIO LEGALE AVV. RENATO SAVOIA Via Diaz 11, 37121 Verona Tel.: 045.21.03.08.99 Fax: 045.21.09.04.04 Pec: avvocat...@pec.it www.renatosavoia.com
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Questo attaccamento alla cortesia/gentilezza/deontologia mi ricorda il cliente che esordisce con "Avvocato è una questione di principio..." e sappiamo come va a finire (quasi sempre).
Credo che dovremmo stare attenti a violazioni deontologiche (o di altro tenore) commesse con ben altri comportamenti, piuttosto che una pec da collega a collega.
Questo per dire che non mi offendo a leggere una pec anche solo di saluto o prassi.
Rispetto comunque chi la vede come una forzatura, ma la deontologia proprio non la scomoderei.
avv. Valentino Gaetano
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Personalmente, tendo a non usare la PEC per comunicazioni a colleghi (e mi sorprendo un po' quando ne ricevo)...
Essendo la PEC equiparata o equiparabile ad una raccomandata, mi sembra scortese (a meno che non sia giustificata dal contenuto...).
Eccessivo scrupolo deontologico mio?
La scortesia varia da persona a persona.
La deontologia segue altri parametri.
Opinioni di un PECcafone.
avv. Valentino Gaetano
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Il giorno 10/gen/2014, alle ore 16:39, Antonio LB <lobu...@yahoo.it> ha scritto:Il 10/01/14 16:13, Francesco Minazzi ha scritto:Fai bene e appunto dipende dal tipo di comunicazione: tuttavia, sono favorevole all'uso della Pec tra colleghi, ma presuppone che i comunicanti ne abbiano ben chiaro il funzionamento.Personalmente, tendo a non usare la PEC per comunicazioni a colleghi (e mi sorprendo un po' quando ne ricevo)... Essendo la PEC equiparata o equiparabile ad una raccomandata, mi sembra scortese (a meno che non sia giustificata dal contenuto...). Eccessivo scrupolo deontologico mio?
La uso anch'io allo stesso modo, ovvero "a meno che non sia giustificata dal contenuto". C'ᅵ da dire anche che sia via fax che via email quando ho necessitᅵ di un riscontro semplicemente lo chiedo, e lo ricevo praticamente sempre. Ecco, magari quando il collega si "dimentica" di riscontrare, allora sᅵ mi puᅵ scappare una PEC. Non sono molto favorevole all'uso sistematico della PEC perchᅵ da un lato ᅵ troppo chiusa, non riceve da mail normali (e se devo mandare a un collega e a un altro indirizzo non PEC?) — ok, in realtᅵ la PEC si puᅵ configurare in modo che riceva *anche* posta normale, ma davvero usare la mail del mio dominio per me ᅵ preferibile — dall'altro, ricordo che ogni PEC ne genera altre due, e triplicare il traffico di rete non mi va tanto a genio.
Siamo d'accordo su un uso moderato della pec (manco fosse intimidatoria...), ma se si cercano risparmio di tempo e denaro, oltre alla certezza, non c'è da speculare eccessivamente.
Personalmente mi scoccia molto più andare in posta o mandarci qualcuno per mio conto e spendere denaro a dir poco regalato alla suddetta azienda, oltre all'incertezza della consegna nell'an e nel quando.
avv. Valentino Gaetano
Concordo in pieno sulla seccatura del traffico triplicato: in mezzo al caos di accettazioni e consegne potrebbe sfuggirmi una mail del Tribunale. Inoltre la mia PEC (legalmail) è un po' macchinosa, come aspetto (ha un editor molto limitato) e come funzionalità; insomma, non dà soddisfazione. Per il riscontro, ho inserito la ricevuta di ritorno automatica in tutte le mail che mando.
V. Lai
Il 10/01/2014 17:00, Marco Meneghello ha scritto:
Il giorno 10/gen/2014, alle ore 16:39, Antonio LB <lobu...@yahoo.it> ha scritto:Il 10/01/14 16:13, Francesco Minazzi ha scritto:Fai bene e appunto dipende dal tipo di comunicazione: tuttavia, sono favorevole all'uso della Pec tra colleghi, ma presuppone che i comunicanti ne abbiano ben chiaro il funzionamento.Personalmente, tendo a non usare la PEC per comunicazioni a colleghi (e mi sorprendo un po' quando ne ricevo)... Essendo la PEC equiparata o equiparabile ad una raccomandata, mi sembra scortese (a meno che non sia giustificata dal contenuto...). Eccessivo scrupolo deontologico mio?
La uso anch'io allo stesso modo, ovvero "a meno che non sia giustificata dal contenuto". C'è da dire anche che sia via fax che via email quando ho necessità di un riscontro semplicemente lo chiedo, e lo ricevo praticamente sempre. Ecco, magari quando il collega si "dimentica" di riscontrare, allora sì mi può scappare una PEC. Non sono molto favorevole all'uso sistematico della PEC perché da un lato è troppo chiusa, non riceve da mail normali (e se devo mandare a un collega e a un altro indirizzo non PEC?) — ok, in realtà la PEC si può configurare in modo che riceva *anche* posta normale, ma davvero usare la mail del mio dominio per me è preferibile — dall'altro, ricordo che ogni PEC ne genera altre due, e triplicare il traffico di rete non mi va tanto a genio.
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Esatto, basti pensare ai problemi di ricezione raccomandata e cambio di sede last minute...
avv. Valentino Gaetano
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Pensavo alle ricevute di non-ritorno!!
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E sì, uno degli aspetti dei "problemi in ricezione" :D
Mi è successo anche per la firma sulla cartolina, apposta da non si sa chi, non legato alla società e non addetto a ricevere nel condominio... ce n'è che ce n'è...
avv. Valentino Gaetano
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L’avvocato, Art. 6, co. 1, L. 53/1994 "è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
Poiché la notifica del precetto cambiario o su assegni presuppone la certificazione dei titoli ex
art. 645 cpc da parte dell'ufficiale giudiziario, possiamo notificare a mezzo pec un atto di precetto su cambiale o assegno, certificandone noi la conformità?
Attendo vostri pareri. Cordialmante Avv. Antonio Mauro
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Anch’io purtroppo la penso così. Ritengo che sia un grave limite della norma.
Sicuramente il legislatore deve andare verso altra direzione se vuol sgravare gli uffici giudiziari da alcuni adempimenti, fidandosi di più degli avvocati.
In effetti nel DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL CDM IL 17.12.2013 è dato al difensore il potere di autenticare le copie di tutti gli atti del
processo. Ci spingiamo?? Provoco !!!
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Francesco Minazzi
Inviato: sabato 11 gennaio 2014 13:39
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:37341] notifiche in proprio
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Troverai subito un collega pronto a romperti le uova nel pan
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Proprio così. Quelli non mancano mai ciao
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Antonio de falco
Inviato: sabato 11 gennaio 2014 15:27
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:37343] notifiche in proprio
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