pignoramento presso terzi notifica per posta

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Paolo Franzi

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Feb 3, 2016, 7:25:03 AM2/3/16
to leg...@googlegroups.com

                

Salve a tutti,

 

devo procedere ad un PPT.  Dalle ultime modifiche legislative sembra che sia possibile procedere senza U.G. ovvero mediante notifica postale. E’ così? Qualcuno di voi  ha proceduto in tal senso?.

 

Un saluto

 

P.F.

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Avv. Gabriele Orlando

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Feb 4, 2016, 6:57:16 AM2/4/16
to legalit
L'atto di pignoramento è atto dell'Ufficiale giudiziario e, pertanto, se non è questi a notificarlo (a mani o mediante il servizio postale) è inesistente.

Quel che è cambiato, invece, è il foro competente per l'esecuzione presso terzi, oggi inopinatamente individuato nel foro del debitore, a dispetto del fatto che ai sensi dell'art. 1182 c.c. il luogo in cui si deve adempiere ad un'obbligazione certa, liquida ed esigibile è il foro del creditore.

Ad ogni modo tale modifica è stata accompagnata dall'eliminazione, nell'art. 543 c.p.c., della specificazione che la notifica dell'atto di pignoramento al terzo dovesse avvenire "a mani", ragion per cui è possibile notificare a mezzo posta al terzo, laddove in precedenza una discutibile circolare ministeriale indicava diversamente.

Cordialità

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Avv. Gabriele Orlando
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Avv. Gabriele Orlando

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Feb 4, 2016, 6:59:07 AM2/4/16
to legalit
Il giorno giovedì 4 febbraio 2016 12:57:16 UTC+1, Avv. Gabriele Orlando ha scritto:
L'atto di pignoramento è atto dell'Ufficiale giudiziario e, pertanto, se non è questi a notificarlo (a mani o mediante il servizio postale) è inesistente.

Quel che è cambiato, invece, è il foro competente per l'esecuzione presso terzi, oggi inopinatamente individuato nel foro del debitore, a dispetto del fatto che ai sensi dell'art. 1182 c.c. il luogo in cui si deve adempiere ad un'obbligazione certa, liquida ed esigibile è il foro del creditore.
                                                                                                                       ^^^^^^^

Lapsus calami: "domicilio" del creditore.

Cordiali saluti

Paolo Franzì

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Feb 4, 2016, 7:07:22 AM2/4/16
to leg...@googlegroups.com
In effetti è come dici. Su internet avevo trovato l'ipotesi di poter notificare personalmente per posta il ppt dopo le modifiche apportate agli articoli del codice.
Grazie e buon lavoro 
PF

Inviato da iPhone
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Avv. Gabriele Orlando

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Feb 4, 2016, 7:13:05 AM2/4/16
to leg...@googlegroups.com
Non mi stupisce... internet è il "bar sport"​ di oggi. Qualunque idiota scrive quel che gli passa per la testa.

Cordiali saluti
--

Avv. Gabriele Orlando
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Avv. Massimo Billi

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Feb 4, 2016, 5:16:38 PM2/4/16
to leg...@googlegroups.com
Salve colleghi,
ho un dubbio processuale. Sono vincitore in una casa avente ad oggetto una actio negatoria servitutis. Il giudice accerta in motivazione che l’immobile esiste da oltre 20 anni e dichiara l’intervenuta usucapione, nulla dice circa la mia dedotta costituzione per destinazione del padre di famiglia della servitù in quanto i due fondi sono stati divisi nel corso del ventennio.
Il convenuto impugna la sentenza censurando il capo che accoglie l’eccezione di usucapione ma non censura la motivazione nella parte in cui accerta che gli immobili risultavano nelle medesime condizioni attuali 20 anni fa e, quindi, implicitamente anche al giorno della divisione dei fondi. La sua difesa è tutta processuale e inerisce solo l’usucapione, non vi sono deduzioni di fatto diverse (e per vero nemmeno prove).

Secondo voi posso dedurre che sull’accertamento di fatto si è formato il giudicato in danno dell’appellante e che di conseguenza, indipendentemente dall’usucapione, l’appello va rigettato per destinazione del padre di famiglia?

EUGENIO PEROTTI

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Feb 5, 2016, 12:47:37 PM2/5/16
to legalit
Il Giudice dell' Esecuzione a Fermo mi ha autorizzato alla notifica via pec di un ppt, però solo dopo aver constatato che i precedenti tentativi di notifica non erano andati a buon fine.


Il giorno mercoledì 3 febbraio 2016 13:25:03 UTC+1, paolo...@gmail.com ha scritto:

Avv. Massimo Billi

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Feb 6, 2016, 9:46:04 AM2/6/16
to leg...@googlegroups.com
Salve colleghi,
un poco corretto collega, pur essendo avvisato che l’atto di citazione veniva notificato a soli fini interruttori dell’usucapione, ha comunque iscritto a ruolo la causa formulando domande riconvenzionali, l’ho scoperto ieri e l’udienza è lunedì, mi costituirò in udienza per forza di cose.
Siccome una cosa simile non mi era mai accaduta la domande mi sorge spontanea, all’atto della costituzione devo versare anche il contributo unificato o avendolo fatto la controparte non serve?

Grazie a tutti.

avv. Simone Riccardo

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Feb 6, 2016, 12:30:49 PM2/6/16
to leg...@googlegroups.com
Niente contributo se ha iscritto il Collega. In ogni caso, ove dovessi integrare non temere che la Cancelleria telo chiede.
Riccardo

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com]
Inviato: sabato 6 febbraio 2016 15:46
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:41892] Costituzione del convenuto diligente e costituzione dell'attore all'udienza
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