Passaggio in giudicato ...

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Alessandro Pedone

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Apr 30, 2012, 4:53:12 AM4/30/12
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... della separazione consensuale ...

quando avviene?


Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo
Tel. / Fax +39.035.244201 - Fax +39.178.224.2467
@: in...@alpedone.net
PEC: in...@pec.alpedone.net
web: www.alpedone.net

Tiziano Solignani

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Apr 30, 2012, 6:15:45 AM4/30/12
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Da quello che ricordo non si applica il concetto di cosa giudicata al decreto di omologazione della separazione consensuale, quindi la risposta è mai. C'è un momento in cui diventa definitivo, oggetto peraltro di discussione, mentre non c'è il passaggio in giudicato. Ora sono a casa e non posso consultare alcuni testi che purtroppo ho solo in cartaceo per essere più preciso, magari torniamo sull'argomento. Sarebbe utile però che tu dicessi a quale scopo di sei posto questa domanda, in sè sbagliata ma che comunque ti serve a capire qualcosa di pratico.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac

Andrea BULGARELLI

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Apr 30, 2012, 6:24:09 AM4/30/12
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per divorzio?

lunedì 30 aprile 2012 12.15
Da quello che ricordo non si applica il concetto di cosa giudicata al decreto di omologazione della separazione consensuale, quindi la risposta è mai. C'è un momento in cui diventa definitivo, oggetto peraltro di discussione, mentre non c'è il passaggio in giudicato. Ora sono a casa e non posso consultare alcuni testi che purtroppo ho solo in cartaceo per essere più preciso, magari torniamo sull'argomento. Sarebbe utile però che tu dicessi a quale scopo di sei posto questa domanda, in sè sbagliata ma che comunque ti serve a capire qualcosa di pratico.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac
 


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lunedì 30 aprile 2012 10.53
... della separazione consensuale ...

Ciro Salmieri

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Apr 30, 2012, 6:24:55 AM4/30/12
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Concordo con Tiziano sia su risposta sia su necessità di comprendere scopo pratico della domanda. Ciro Salmieri.

Tiziano Solignani

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Apr 30, 2012, 6:28:30 AM4/30/12
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Nel divorzio congiunto il passaggio in giudicato c'è.

Il problema è stabilire quando:


Ricordatevi di cercare sempre sia negli archivi di legalit che in quelli del blog (http://cerca.solignani.it) prima di chiedere, se credete.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac


Il giorno 30 aprile 2012 12:24, Andrea BULGARELLI <andrea.b...@studiobulgarelli.it> ha scritto:
per divorzio?

Ciro Salmieri

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Apr 30, 2012, 6:29:24 AM4/30/12
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Per chiedere divorzio il termine è di tre anni di ininterrotta separazione.  Il dies a quo è quello della comparizione innanzi al Presidente mentre non rileva la data dell'intervenuta omologazione. Sono in autobus e non ho con me i riferimenti giurisprudenziali. Ciro

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Giuseppe De Cata

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Apr 30, 2012, 6:32:09 AM4/30/12
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Io notifico il provvedimento di omologazione e lascio decorrere il termine di trenta giorni, anche nel caso di divorzio congiunto al fine di ottenere la trascrizione
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Alessandro Pedone

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Apr 30, 2012, 9:08:19 AM4/30/12
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La questione pratica riguarda una modifica alle condizioni di separazione stabilite in sede consensuale dopo circa sei mesi dalla omologazione ... anche secondo me non c'è un vero e proprio passaggio in giudicato nella separazione consensuale ma è anche vero che la norma dice che il presupposto per chiedere una modifica alle condizioni è il passaggio in giudicato ... in realtà è un problema secondario perché nel mio caso la richiesta di modifica è fondata su fatti anteriori alla separazione e quindi già di per sé inammissibile ... ma era giusto per togliermi lo scrupolo ...




Il giorno 30/apr/2012, alle ore 12:32, Giuseppe De Cata ha scritto:

> Io notifico il provvedimento di omologazione e lascio decorrere il termine di trenta giorni, anche nel caso di divorzio congiunto al fine di ottenere la trascrizione
>
> From: Ciro Salmieri
> Sent: Monday, April 30, 2012 12:29 PM
> To: leg...@googlegroups.com
> Subject: Re: [legalit] Passaggio in giudicato ...
>
> Per chiedere divorzio il termine è di tre anni di ininterrotta separazione. Il dies a quo è quello della comparizione innanzi al Presidente mentre non rileva la data dell'intervenuta omologazione. Sono in autobus e non ho con me i riferimenti giurisprudenziali. Ciro
>
> Il giorno 30/apr/2012 12:24, "Andrea BULGARELLI" <andrea.b...@studiobulgarelli.it> ha scritto:
> per divorzio?
>
>> <compose-unknown-contact.jpg> Tiziano Solignani lunedì 30 aprile 2012 12.15
>> Da quello che ricordo non si applica il concetto di cosa giudicata al decreto di omologazione della separazione consensuale, quindi la risposta è mai. C'è un momento in cui diventa definitivo, oggetto peraltro di discussione, mentre non c'è il passaggio in giudicato. Ora sono a casa e non posso consultare alcuni testi che purtroppo ho solo in cartaceo per essere più preciso, magari torniamo sull'argomento. Sarebbe utile però che tu dicessi a quale scopo di sei posto questa domanda, in sè sbagliata ma che comunque ti serve a capire qualcosa di pratico.
>>
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>> –
>> cordialmente,
>>
>> tiziano solignani, da  Mac
>> http://blog.solignani.it
>>
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>> <compose-unknown-contact.jpg> Alessandro Pedone lunedì 30 aprile 2012 10.53
>> ... della separazione consensuale ...
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>> Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
>> via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo
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Avv. Alberto Balestri

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Apr 30, 2012, 9:42:31 AM4/30/12
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Per forza ....è una sentenza

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Tiziano Solignani
Inviato: lunedì 30 aprile 2012 12.29
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Passaggio in giudicato ...

Tiziano Solignani

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May 2, 2012, 8:31:56 AM5/2/12
to leg...@googlegroups.com
Torno come avevo promesso sul tema.

Dunque, il decreto di omologazione nella separazione consensuale è un provvedimento sostanzialmente privo di autonomo contenuto: è un decreto con cui il tribunale in sostanza non decide nulla, ma si limita ad un controllo di quanto pattuito tra i coniugi, dandovi efficacia. Rappresenta, secondo le opinioni ora più diffuse, la realizzazione della condizione sospensiva degli accordi intervenuti tra i coniugi (anche la lettera della legge, parlando di efficacia, sembra andare in questo senso). 

Essendo il decreto in questione un mero atto di controllo, non si può parlare di cosa giudicata dal momento che ne mancherebbe in radice il contenuto. L'assenza di una cosa giudicata formale consente peraltro di contestare l'applicabilità delle condizioni omologate in tutte le circostanze in cui vi sono i presupposti per farlo, cosa che, se vi fosse un giudicato formale, non sarebbe possibile fare. Pensiamo ad es. ad una opposizione all'esecuzione come quella che ho fatto la scorsa settimana in cui una moglie chiede al marito ratei arretrati di mantenimento per figli relativi ad un periodo in cui gli stessi figli sono già usciti di casa. Se la condizione fosse cosa giudicata il marito non avrebbe potuto impugnare il precetto, essendo invece solo una condizione cui iil tribunale ha conferito efficacia con la clausola implicita rebus sic stantibus il legittimato può chiedere l'accertamento del venir meno dei presupposti che legittimavano tale condizione prevedente il mantenimento.

Il decreto di omologazione non passa in giudicato ma acquista efficacia.

Il momento esatto in cui lo fa è come sempre controverso.

Secondo il testo che ho consultato io, quello dell'amico prof. Michele Lupoi, Separazione e divorzio. Attività e questioni processuali, Rimini, Maggioli, diventa efficacia con il trascorrere di 10 giorni dalla comunicazione del decreto ad opera della cancelleria, ciò che corrisponde al termine per fare reclamo in Corte d'Appello (reclamo pacificamente ammissibile anche nei confronti del decreto di omologa della separazione consensuale e non solo nei confronti dei provvedimenti presidenziali in sede giudiziale).

Sennonchè, proprio oggi, mi trovo, per una consulenza, tra le mani un provvedimento della CdA di Potenza che, come peraltro altri giudici, ritiene che il termine di 10 giorni per proporre reclamo non decorra dalla comunicazione, bensì dalla notificazione del decreto ad iniziativa di parte (anche se non so che senso possa avere una ricostruzione di questo genere in un procedimento che nasce come non contenzioso...). Per la cronaca si tratta di un provvedimento emesso in sede di reclamo con il quale è stato annullato un decreto di omologazione del tribunale territoriale per mancanza di difesa tecnica, cioè le parti si erano separate senza assistenza di difensore e la CdA ha posto nel nulla, per tale motivo, la separazione.

Quindi la risposta è che il decreto di omologazione non acquista mai l'autorità di cosa giudicata, secondo alcuni acquista efficacia dopo 10 giorni dalla comunicazione ovvero, secondo altri, dalla notificazione ad istanza di parte (in considerazione di quest'ultimo orientamento naturalmente si può determinare la decorrenza del termine provvedendo alla notifica).

Venendo al caso di Alessandro, origine della discussione.

Quale sarebbe la norma che impone il passaggio in giudicato per poter chiedere la modifica delle condizioni?

Le disposizioni che ho visto io usano al riguardo avverbi come «sempre» (art. 710 richiamato dal 709) e «in ogni tempo» (art. 155 ter cod. proc. civ.).

Comunque credo che il sistema sia abbastanza chiaro: se ci sono dei vizi veri e propri, come nel caso della CdA di Potenza di cui parlo sopra (oppure, ad es., nel caso che il tribunale per errore abbia "omologato" condizioni diverse da quelle che risultano a verbale o dagli atti richieste dai coniugi), si deve fare il reclamo entro il termine di legge. Per cambiare invece il contenuto,  e cioè le singole condizioni, si deve fare un procedimento di modifica delle condizioni. Infatti, che reclamo vuoi fare contro un provvedimento che non ha fatto altro che recepire quel che hai chiesto tu? Manca la soccombenza, l'interesse e compagnia bella...

La modificabilità delle condizioni in caso di soluzioni consensuali è valutata con rigore dai giudici, non basta nè un semplice ripensamento nè una modifica della situazione di fatto lieve, essendo l'assetto frutto di accordo delle parti. Se poi le circostanze sono anteriore giustamente il tribunale dice al coniuge che doveva pensarci prima.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac

Alessandro Pedone

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May 2, 2012, 8:47:24 AM5/2/12
to leg...@googlegroups.com

Il giorno 02/mag/2012, alle ore 14:31, Tiziano Solignani ha scritto:

> Il decreto di omologazione non passa in giudicato ma acquista efficacia.
>
> Sennonchè, proprio oggi, mi trovo, per una consulenza, tra le mani un provvedimento della CdA di Potenza che, come peraltro altri giudici, ritiene che il termine di 10 giorni per proporre reclamo non decorra dalla comunicazione, bensì dalla notificazione del decreto ad iniziativa di parte (anche se non so che senso possa avere una ricostruzione di questo genere in un procedimento che nasce come non contenzioso...). Per la cronaca si tratta di un provvedimento emesso in sede di reclamo con il quale è stato annullato un decreto di omologazione del tribunale territoriale per mancanza di difesa tecnica, cioè le parti si erano separate senza assistenza di difensore e la CdA ha posto nel nulla, per tale motivo, la separazione.

Anche qui a Bergamo / Brescia il termine per il reclamo viene considerato di 10 giorni dalla notificazione a cura della parte ... anche perché, in caso contrario, sarebbe praticamente impossibile proporre reclamo dato che il provvedimento, una volta emesso, passa al PM per il parere e torna a disposizione solo dopo quasi un mese durante il quale è impossibile accedere al fascicolo ed estrarre copia del provvedimento. Ovviamente nel caso di omologazione della separazione consensuale non avrebbe senso notificare il provvedimento al fine del decorso del termine per il reclamo ma non essendoci una norma specifica ....

> Venendo al caso di Alessandro, origine della discussione.
>
> Quale sarebbe la norma che impone il passaggio in giudicato per poter chiedere la modifica delle condizioni?

Il testo che ho io (Culot, Diritto Processuale della Famiglia, Cedam) riporta una massima 8389/1993 sez. unite secondo cui "fino a quando le statuizioni accessorie alla pronunzia della separazione siano suscettibili di modifica all'interno di quel giudizio, l'instaurazione del procedimento di cui all'art. 710 è preclusa e la domanda di modifica non è proponibile in quanto manca la statuizione da modificare ed il giudizio è privo di oggetto". Da qui il presupposto del passaggio in giudicato.

Il problema resta nel caso della separazione consensuale proprio perché un passaggio in giudicato in effetti non c'è.

Resta comunque il fatto che in assenza di circostanze sopravvenute non c'è modifica ...

>
> Le disposizioni che ho visto io usano al riguardo avverbi come «sempre» (art. 710 richiamato dal 709) e «in ogni tempo» (art. 155 ter cod. proc. civ.).
>
> Comunque credo che il sistema sia abbastanza chiaro: se ci sono dei vizi veri e propri, come nel caso della CdA di Potenza di cui parlo sopra (oppure, ad es., nel caso che il tribunale per errore abbia "omologato" condizioni diverse da quelle che risultano a verbale o dagli atti richieste dai coniugi), si deve fare il reclamo entro il termine di legge. Per cambiare invece il contenuto, e cioè le singole condizioni, si deve fare un procedimento di modifica delle condizioni. Infatti, che reclamo vuoi fare contro un provvedimento che non ha fatto altro che recepire quel che hai chiesto tu? Manca la soccombenza, l'interesse e compagnia bella...
>
> La modificabilità delle condizioni in caso di soluzioni consensuali è valutata con rigore dai giudici, non basta nè un semplice ripensamento nè una modifica della situazione di fatto lieve, essendo l'assetto frutto di accordo delle parti. Se poi le circostanze sono anteriore giustamente il tribunale dice al coniuge che doveva pensarci prima.
>
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> –
> cordialmente,
>
> tiziano solignani, da  Mac
> http://blog.solignani.it
>
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>
> Il giorno 30 aprile 2012 15:08, Alessandro Pedone <sciamanode...@gmail.com> ha scritto:
> La questione pratica riguarda una modifica alle condizioni di separazione stabilite in sede consensuale dopo circa sei mesi dalla omologazione ... anche secondo me non c'è un vero e proprio passaggio in giudicato nella separazione consensuale ma è anche vero che la norma dice che il presupposto per chiedere una modifica alle condizioni è il passaggio in giudicato ... in realtà è un problema secondario perché nel mio caso la richiesta di modifica è fondata su fatti anteriori alla separazione e quindi già di per sé inammissibile ... ma era giusto per togliermi lo scrupolo ...
>
>

Tiziano Solignani

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May 2, 2012, 8:53:46 AM5/2/12
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Secondo me qui parla del convenuto eventuale o accessorio dei giudizi di separazione, che è un altro paio di maniche, dicendo peraltro una cosa comunque ovvia, che però non presuppone necessariamente il passaggio in giudicato ma che sia stato emesso un provvedimento definitorio del grado, restando inteso che in mancanza puoi e devi di conseguenza sempre richiedere le modifiche al giudice istruttore.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac


Alessandro Pedone

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May 2, 2012, 9:08:35 AM5/2/12
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Il giorno 02/mag/2012, alle ore 14:53, Tiziano Solignani ha scritto:

> Secondo me qui parla del convenuto eventuale o accessorio dei giudizi di separazione, che è un altro paio di maniche, dicendo peraltro una cosa comunque ovvia, che però non presuppone necessariamente il passaggio in giudicato ma che sia stato emesso un provvedimento definitorio del grado, restando inteso che in mancanza puoi e devi di conseguenza sempre richiedere le modifiche al giudice istruttore.

Secondo me il discorso è più ampio.

In presenza di sentenza di primo grado non passata in giudicato, non è possibile chiedere una modifica alle condizioni di separazione ma è necessario fare appello. Questo credo sia il senso della sentenza.

Resta il problema per le separazione consensuali dove non c'è un provvedimento che passa in giudicato.


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> tiziano solignani, da  Mac
> http://blog.solignani.it
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>
> Il giorno 02 maggio 2012 14:47, Alessandro Pedone <sciamanode...@gmail.com> ha scritto:
> Il testo che ho io (Culot, Diritto Processuale della Famiglia, Cedam) riporta una massima 8389/1993 sez. unite secondo cui "fino a quando le statuizioni accessorie alla pronunzia della separazione siano suscettibili di modifica all'interno di quel giudizio, l'instaurazione del procedimento di cui all'art. 710 è preclusa e la domanda di modifica non è proponibile in quanto manca la statuizione da modificare ed il giudizio è privo di oggetto". Da qui il presupposto del passaggio in giudicato.
>
> Il problema resta nel caso della separazione consensuale proprio perché un passaggio in giudicato in effetti non c'è.
>
> Resta comunque il fatto che in assenza di circostanze sopravvenute non c'è modifica ...
>
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Tiziano Solignani

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May 2, 2012, 9:10:58 AM5/2/12
to leg...@googlegroups.com
Sì è vero per la giudiziale, per la consensuale non c'è nessuna disposizione che richiede il passaggio in giudicato quindi puoi almeno formalmente procedere.


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tiziano solignani, da  Mac


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