Torno come avevo promesso sul tema.
Dunque, il decreto di omologazione nella separazione consensuale è un provvedimento sostanzialmente privo di autonomo contenuto: è un decreto con cui il tribunale in sostanza non decide nulla, ma si limita ad un controllo di quanto pattuito tra i coniugi, dandovi efficacia. Rappresenta, secondo le opinioni ora più diffuse, la realizzazione della condizione sospensiva degli accordi intervenuti tra i coniugi (anche la lettera della legge, parlando di efficacia, sembra andare in questo senso).
Essendo il decreto in questione un mero atto di controllo, non si può parlare di cosa giudicata dal momento che ne mancherebbe in radice il contenuto. L'assenza di una cosa giudicata formale consente peraltro di contestare l'applicabilità delle condizioni omologate in tutte le circostanze in cui vi sono i presupposti per farlo, cosa che, se vi fosse un giudicato formale, non sarebbe possibile fare. Pensiamo ad es. ad una opposizione all'esecuzione come quella che ho fatto la scorsa settimana in cui una moglie chiede al marito ratei arretrati di mantenimento per figli relativi ad un periodo in cui gli stessi figli sono già usciti di casa. Se la condizione fosse cosa giudicata il marito non avrebbe potuto impugnare il precetto, essendo invece solo una condizione cui iil tribunale ha conferito efficacia con la clausola implicita rebus sic stantibus il legittimato può chiedere l'accertamento del venir meno dei presupposti che legittimavano tale condizione prevedente il mantenimento.
Il decreto di omologazione non passa in giudicato ma acquista efficacia.
Il momento esatto in cui lo fa è come sempre controverso.
Secondo il testo che ho consultato io, quello dell'amico prof. Michele Lupoi, Separazione e divorzio. Attività e questioni processuali, Rimini, Maggioli, diventa efficacia con il trascorrere di 10 giorni dalla comunicazione del decreto ad opera della cancelleria, ciò che corrisponde al termine per fare reclamo in Corte d'Appello (reclamo pacificamente ammissibile anche nei confronti del decreto di omologa della separazione consensuale e non solo nei confronti dei provvedimenti presidenziali in sede giudiziale).
Sennonchè, proprio oggi, mi trovo, per una consulenza, tra le mani un provvedimento della CdA di Potenza che, come peraltro altri giudici, ritiene che il termine di 10 giorni per proporre reclamo non decorra dalla comunicazione, bensì dalla notificazione del decreto ad iniziativa di parte (anche se non so che senso possa avere una ricostruzione di questo genere in un procedimento che nasce come non contenzioso...). Per la cronaca si tratta di un provvedimento emesso in sede di reclamo con il quale è stato annullato un decreto di omologazione del tribunale territoriale per mancanza di difesa tecnica, cioè le parti si erano separate senza assistenza di difensore e la CdA ha posto nel nulla, per tale motivo, la separazione.
Quindi la risposta è che il decreto di omologazione non acquista mai l'autorità di cosa giudicata, secondo alcuni acquista efficacia dopo 10 giorni dalla comunicazione ovvero, secondo altri, dalla notificazione ad istanza di parte (in considerazione di quest'ultimo orientamento naturalmente si può determinare la decorrenza del termine provvedendo alla notifica).
Venendo al caso di Alessandro, origine della discussione.
Quale sarebbe la norma che impone il passaggio in giudicato per poter chiedere la modifica delle condizioni?
Le disposizioni che ho visto io usano al riguardo avverbi come «sempre» (art. 710 richiamato dal 709) e «in ogni tempo» (art. 155 ter cod. proc. civ.).
Comunque credo che il sistema sia abbastanza chiaro: se ci sono dei vizi veri e propri, come nel caso della CdA di Potenza di cui parlo sopra (oppure, ad es., nel caso che il tribunale per errore abbia "omologato" condizioni diverse da quelle che risultano a verbale o dagli atti richieste dai coniugi), si deve fare il reclamo entro il termine di legge. Per cambiare invece il contenuto, e cioè le singole condizioni, si deve fare un procedimento di modifica delle condizioni. Infatti, che reclamo vuoi fare contro un provvedimento che non ha fatto altro che recepire quel che hai chiesto tu? Manca la soccombenza, l'interesse e compagnia bella...
La modificabilità delle condizioni in caso di soluzioni consensuali è valutata con rigore dai giudici, non basta nè un semplice ripensamento nè una modifica della situazione di fatto lieve, essendo l'assetto frutto di accordo delle parti. Se poi le circostanze sono anteriore giustamente il tribunale dice al coniuge che doveva pensarci prima.
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cordialmente,
tiziano solignani, da Mac