gennar...@libero.it
unread,Apr 9, 2014, 7:35:01 AM4/9/14Sign in to reply to author
Sign in to forward
You do not have permission to delete messages in this group
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to leg...@googlegroups.com
Gentili colleghi,
come da oggetto mi chiedevo se avete mai proposto ricorso al presidente del
tribunale per questioni legate ad una vendita di un autoveicolo annullata con
conseguente cancellazione della trascrizione al PRA della detta vendita?
Riporto l'articolo del Regio Decreto
Art. 40.
La parte, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni a tenore
dell'articolo precedente, nel caso di rifiuto o di ritardo del funzionario
dell'A.C.I. nel ricevere i titoli presentati, nell'eseguire iscrizioni od
annotazioni, nello spedire certificati, può ricorrere al Presidente del
Tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede dell'A.C.I. presso
la quale il funzionario esercita il proprio ufficio.
Il Presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui
a giorno e ora fissi.
Copia del ricorso e del decreto è notificata al funzionario dell'A.C.I.,
nei modi stabiliti per la notifica dell'atto di citazione.
Il Presidente, comparso o no il funzionario, provvede, sentito il
Pubblico Ministero.
Quando ingiunga l'adempimento di una formalità da eseguirsi sul Pubblico
Registro o il rilascio di una copia o di un certificato, stabilisce, con altro
decreto, il termine per l'esecuzione delle operazioni.
Se, entro il termine fissato il funzionario dell'A.C.I. non ottemperi
all'ingiunzione, il Presidente del Tribunale provvede delegando il cancelliere
ed il notaio all'esecuzione di ufficio della formalità, salva l'applicazione
della pena prevista nell'art. 25 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, a carico del
funzionario dell'A.C.I., oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle
spese.
Saluti
Gennaro Izzo