corrispondenza informativa riservata personale

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Federica

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Nov 2, 2010, 5:26:16 AM11/2/10
to legalit
cari colleghi,
in una controversia con un collega, prima che lo stesso mi notificasse
atto di citazione, ho inviato una missiva di risposta ad una sua
diffida, con la quale contestavo tutte le domande avanzate dallo
stesso, qualificandola riservata personale. Preciso che la lettera
conteneva solo contestazioni ed anzi espressamente dicevo che in caso
di atto di citazione avrei contrastato in giudizio fermamente le
posizioni della controparte. Ora controparte mi ha chiamato in
giudizio, mi sono costituita e con l'atto successivo il collega scrive
che non ho mai dato riscontro alla sua lettera iniziale e non ho mai
fatto alcuna contestazione (!) .......io posso provare che ciò non
corrisponde a verità con la mia lettera, e sebbene qualificata come
riservata personale, la posso produrre, a mio parere, ugualmente,
nonostante l'art. 28 del codice deontologico. Mi date conferma??

leg...@fazzolari.it

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Nov 2, 2010, 5:48:52 AM11/2/10
to leg...@googlegroups.com
Ciao Federica,
riporto un commento all'art. 28 del codice deontologico:

"Meriterebbe, poi, un’ulteriore riflessione, l’opportunità di produrre in giudizio le proprie lettere qualificate come riservate.
E’ vero, a volte ci si potrebbe sentire costretti a farlo: per documentare al giudice, per esempio, gli sforzi fatti per raggiungere un accordo transattivo ed ottenere così una pronuncia favorevole, almeno sulle spese di lite; e, tuttavia, così facendo ci si espone al pericolo che l’avversario faccia altrettanto, in un escalation* che certo non renderebbe buoni servigi all’immagine dell’avvocatura**.
Si finirebbe poi, in ogni caso, per portare all’attenzione del Giudice una corrispondenza che era stata predisposta, si spera, con tutt’altri fini, sconfessando l’originario orientamento assunto quando s’era qualificata tale lettera come riservata: ragioni anche di onestà intellettuale vorrebbero, dunque, che quel che era nato riservato, tale rimanesse.***"


* Secondo una pur risalente statuizione del CNF, infatti, “il principio della riservatezza delle lettere e delle proposte transattive provenienti dal collega può ritenersi superato quando l'avversario abbia egli stesso per primo fatto menzione delle proprie lettere riservate nella propria comparsa di risposta”, Consiglio Nazionale Forense, 2 dicembre 1991, n. 119

** Del resto, e non è un caso, “… la cura dell’interesse del cliente, non può prevalere sull’obbligo di riservatezza, di cui all’art. 28 del Codice deontologico”, Consiglio Nazionale Forense, 05.10.2006, n. 66.


*** Anche se, poi, ci potrebbe sempre trincerare dietro alla giustificazione che si sia trattato di “una svista”, ed ottenere, quantomeno, “il minimo della pena” (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, provv. n. 03/05 del 30.03.2005).
cari colleghi,
in una controversia con un collega, prima che lo stesso mi notificasse
atto di citazione, ho inviato una missiva di risposta ad una sua
diffida, con la quale contestavo tutte le domande avanzate dallo
stesso, qualificandola riservata personale. Preciso che la lettera
conteneva solo contestazioni ed anzi espressamente dicevo che in caso
di atto di citazione avrei contrastato in giudizio fermamente le
posizioni della controparte. Ora controparte mi ha chiamato in
giudizio, mi sono costituita e con l'atto successivo il collega scrive
che non ho mai dato riscontro alla sua lettera iniziale e non ho mai
fatto alcuna contestazione (!) .......io posso provare che ciò non
corrisponde a verità con la mia lettera, e sebbene qualificata come
riservata personale, la posso produrre, a mio parere, ugualmente,
nonostante l'art. 28 del codice deontologico. Mi date conferma??

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Dott. Samuele Fazzolari
Praticante legale - Bologna

sam...@fazzolari.it


leg...@fazzolari.it

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Nov 2, 2010, 5:53:04 AM11/2/10
to leg...@googlegroups.com
E ancora, da una Commissione Deontologica dell'Ordine di Verona:

Viene preliminarmente sottoposta all'attenzione della Commissione la richiesta-parere di un Collega in merito all'art.28 c.d.f. ed in particolare sulle divergenti interpretazioni secondo cui il divieto di produrre in causa la corrispondenza scambiata con il Collega debba intendersi limitata alle lettere ricevute oppure si estenda anche alle proprie missive espressamente qualificate come riservate o comunque contenenti proposte di carattere transattivo.
Dopo ampia ed approfondita discussione, la maggioranza degli intervenuti ritiene che alla norma debba attribuirsi la più vasta portata per diverse ragioni: in primo luogo in considerazione del tenore testuale dell’art. 28, che non distingue fra corrispondenza propria e altrui, ponendosi a tutela finale degli interessi degli assistiti con l’immediatamente garantire la riservatezza e la correttezza del rapporto fra professionisti; riservatezza e correttezza che, a loro volta, sono direttamente finalizzate a salvaguardare la sicurezza e l’affidabilità dell'intero rapporto stragiudiziale.
La Commissione rileva in secondo luogo come la produzione o riferimento in giudizio di una pregressa propria lettera riservata, dovendo, all’evidenza giovare alla difesa mittente, arreca pregiudizio al destinatario ed al corretto svolgimento del processo, in particolar modo laddove sia volta ad evidenziare circostanze fattuali divergenti da quelle già comprovate in corso di causa, ed idonee a pesare sull’istruttoria o, comunque, sul convincimento del Giudice: e ciò contro la legittima aspettativa del Collega destinatario di detta lettera riservata, che questa non sarebbe entrata nel giudizio, ed a scapito delle sue facoltà difensive sin lì svolte sui presupposti tale legittima aspettativa e dell’improducibilità da parte sua.
Come evidenziato dalla discussione (taluni Commissari hanno ritenuto riconducibile solamente a questi casi – art. 28, can. I e II – la liceità della produzione di proprie lettere riservate) deve restare naturalmente esclusa dal divieto la corrispondenza che assicuri l'adempimento di obbligazioni assunte in ottemperanza di un accordo con il collega o di una prestazione richiesta dalla controparte e quella che costituisca documentazione di un accordo raggiunto. Ritiene la Commissione che debbano ritenersi escluse dal divieto anche le lettere comunque contenenti richieste di adempimento o comunque attività esclusivamente difensiva, anche antecedente al radicamento della causa.
Rimarca, infine, come la revoca del vincolo di confidenzialità da parte dello stesso avvocato autore della missiva potrebbe porsi in conflitto con i principi di correttezza e lealtà che devono ispirare i rapporti fra colleghi. Su quest'ultimo punto alcuni Commissari esprimono la propria perplessità, in considerazione del principio di autonomia e del dovere di difesa, nonché della ritenuta disponibilità e, quindi, della revocabilità delle proposte di parte.
La Commissione rileva un generale abuso da parte della categoria della qualificazione di "riservata personale" alla corrispondenza fra colleghi e raccomanda di riservare detta indicazione ai casi di effettiva pertinenza ed opportunità; osserva che nei casi di evidente uso non pertinente detta dicitura può aversi per non apposta.
La Commissione osserva che il rispetto e la rigida applicazione dei canoni deontologici tutti ed in particolare di quelli a tutela della correttezza nei rapporti professionali fra colleghi, garantisce il migliore svolgimento dell’attività professionale con intuibili effetti sull’andamento processuale e sull’attività stragiudiziale. Occorre promuovere anche sotto questo profilo l’efficienza e la solidarietà professionale per rendere la categoria il più possibile competitiva nei confronti di altri professionisti e imprese che svolgono, di fatto, attività di consulenza legale e talvolta anche di assistenza giudiziale (si pensi, ad esempio, al processo tributario ed alla predisposizione degli atti relativi a separazioni e divorzi non contenziosi).



Il 02/11/2010 10.26, Federica ha scritto:
cari colleghi,
in una controversia con un collega, prima che lo stesso mi notificasse
atto di citazione, ho inviato una missiva di risposta ad una sua
diffida, con la quale contestavo tutte le domande avanzate dallo
stesso, qualificandola riservata personale. Preciso che la lettera
conteneva solo contestazioni ed anzi espressamente dicevo che in caso
di atto di citazione avrei contrastato in giudizio fermamente le
posizioni della controparte. Ora controparte mi ha chiamato in
giudizio, mi sono costituita e con l'atto successivo il collega scrive
che non ho mai dato riscontro alla sua lettera iniziale e non ho mai
fatto alcuna contestazione (!) .......io posso provare che ciò non
corrisponde a verità con la mia lettera, e sebbene qualificata come
riservata personale, la posso produrre, a mio parere, ugualmente,
nonostante l'art. 28 del codice deontologico. Mi date conferma??

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avv. Vincenzo Giordano

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Nov 2, 2010, 6:16:48 AM11/2/10
to leg...@googlegroups.com
Aggiungo: il fatto che tu non abbia contestato prima le affermazioni di controparte, non pregiudica minimamente il tuo diritto di farlo ora tempestivamente e compiutamente.
Rispetto alla nostra corrispondenza, infatti, non sussiste nemmeno lontanamente l'ipotesi di silenzio=assenso che vige in alcune situazioni di diritto amministrativo.
Dunque, tranne che per accapigliarsi con controparte senza alcuna effettiva utilita', stare a discutere, casomai cercando anche di provarlo, che il tuo silenzio possa equivalere ad accettazione non ha alcun pregio giuridico ne' per lei ne' per te.
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
 
-----Messaggio Originale-----
Data invio: martedì 2 novembre 2010 10.48
Oggetto: Re: [legalit] corrispondenza informativa riservata personale



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Mario Reiner

unread,
Nov 2, 2010, 7:10:22 AM11/2/10
to legalit
Se non fossi stato preceduto dall'avv. Giordano, avrei scritto le
medesime cose che ha già scritto lui e con le medesime parole.
Aggiungo solo che il buon senso dovrebbe sempre prevalere, per cui
produci liberamente la tua corrispondenza con i colleghi, ancorché
riservata ma non relativa a proposte transattive, se ciò ti fa star
meglio (liberandoti dall'ansia e consentendoti di provare al cliente
il tuo buon operato); lascia perdere altrimenti, e bada piuttosto di
contestare, nel merito, in atti.
Buon lavoro

Mario Reiner
Trieste


On Nov 2, 12:16 pm, "avv. Vincenzo Giordano"

Nicola D'altilia

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Nov 2, 2010, 7:17:14 AM11/2/10
to leg...@googlegroups.com

Considerato che non aver contestato la corrispondenza avversaria non
ti pregiudica il procedimento nel quale puoi ancora e devi contestare
specificamente il tuo avversario, io se fossi in te mi limiterei a
dare atto di aver in precedenza contestato il tutto nel corso di
informative riservate, ma senza renderle in concreto conoscibili.
Da un lato salverei la riservatezza del cliente e dall'altro farei
capire al giudice che al riguardo non si è dormito.
Nicola D'Altilia da Vieste
Saluti
Inviato da iPhone

Il giorno 02/nov/2010, alle ore 10.26, Federica
<studio...@email.it> ha scritto:

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Nov 2, 2010, 7:27:27 AM11/2/10
to leg...@googlegroups.com
...da Trieste a Napoli... affinita' elettive... il buon senso prevale lungo tutto lo stivale....
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
-----Messaggio Originale-----
Data invio: martedì 2 novembre 2010 12.10
Oggetto: Re: R: [legalit] corrispondenza informativa riservata personale
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Enrico Gorini

unread,
Nov 2, 2010, 11:24:37 AM11/2/10
to leg...@googlegroups.com
Dissento.
Se l'avversario, con mendacio consapevole, mi addebita un'omissione
defensionale ("l'avv.Federica - o la parte da lui rappresentata - non ha mai
dato riscontro"), la deontologia mi consente senz'altro di smentirlo
mediante produzione della lettera che io (nel mio interesse), ho qualificato
"riservata personale". Se non altro per un generale principio di legittima
difesa, che consente un "illecito" proporzionato all'offesa. In questo caso
l'offesa c'� (lesione del dovere di verit� su fatti obiettivi che riguardano
il comportamento dell'avvocato), la proporzionalit� anche. La pertinenza,
poi, c'� tutta.
La controparte doveva, per deontologia e per elegana, evitare di toccare un
tema che avrebbe costretto l'avv.Federica a tutelarsi producendo la lettera
riservata.

Enrico Gorini

A fronte di una menzogna consapevole dell'avversario,


----- Original Message -----
From: "Nicola D'altilia" <dalt...@alice.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, November 02, 2010 12:17 PM
Subject: Re: [legalit] corrispondenza informativa riservata personale

Considerato che non aver contestato la corrispondenza avversaria non
ti pregiudica il procedimento nel quale puoi ancora e devi contestare
specificamente il tuo avversario, io se fossi in te mi limiterei a
dare atto di aver in precedenza contestato il tutto nel corso di
informative riservate, ma senza renderle in concreto conoscibili.
Da un lato salverei la riservatezza del cliente e dall'altro farei

capire al giudice che al riguardo non si � dormito.


Nicola D'Altilia da Vieste
Saluti
Inviato da iPhone

Il giorno 02/nov/2010, alle ore 10.26, Federica
<studio...@email.it> ha scritto:

> cari colleghi,
> in una controversia con un collega, prima che lo stesso mi notificasse
> atto di citazione, ho inviato una missiva di risposta ad una sua
> diffida, con la quale contestavo tutte le domande avanzate dallo
> stesso, qualificandola riservata personale. Preciso che la lettera
> conteneva solo contestazioni ed anzi espressamente dicevo che in caso
> di atto di citazione avrei contrastato in giudizio fermamente le
> posizioni della controparte. Ora controparte mi ha chiamato in
> giudizio, mi sono costituita e con l'atto successivo il collega scrive
> che non ho mai dato riscontro alla sua lettera iniziale e non ho mai

> fatto alcuna contestazione (!) .......io posso provare che ci� non
> corrisponde a verit� con la mia lettera, e sebbene qualificata come

Federica

unread,
Nov 2, 2010, 11:39:49 AM11/2/10
to legalit
concordo con Gorini.......la mia lettera era stata per errore
qualificata come riservata personale, tanto è che non contiene nessuna
informazione riservata nè proposte transattive, ma elenca le medesime
motivazioni che poi ho inserito in comparsa di risposta per contestare
la tesi di controparte!
La voglio produrre proprio per fare vedere al giudice che le
contestatzioni che muovo per il cliente non sono nuove ma già datate,
quando invece controparte dice il contrario, e cioè che non ho mai
mosso simili contestazioni!!!
> <studiovign...@email.it> ha scritto:

Gianni Cataldi

unread,
Nov 2, 2010, 12:13:53 PM11/2/10
to leg...@googlegroups.com
Mi permetto di suggerire, come terza possibilità "mediata", l'esibizione
della corrispondenza con il testo (parzialmente) oscurato.
Se ti interessa, e la cosa può servire a farti star più tranquilla, soltanto
provare che non sei stata con le mani in mano ed hai contestato le
richieste del collega riservandoti di resistere nell'instaurando giudizio,
puoi oscurare / coprire il resto della comunicazione lasciando visibile
soltanto la parte che ti interessa che, di certo, non va a tutelare alcun
interesse di ordine superiore.
Ovviamente ci alleghi anche la ricevuta postale / fax ed il buon collega
verrà presto sbugiardato.
;-)
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
 
  
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Mario Reiner
Inviato: martedì 2 novembre 2010 12:10
A: legalit
Oggetto: Re: R: [legalit] corrispondenza informativa riservata personale

Mario Reiner
Trieste

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

Nessun virus nel messaggio in arrivo.


Controllato da AVG - www.avg.com

Versione: 9.0.864 / Database dei virus: 271.1.1/3232 - Data di rilascio:
11/01/10 20:34:00

Federica

unread,
Nov 2, 2010, 12:26:29 PM11/2/10
to legalit
ma.....non c'è niente da oscurare perchè il testo della lettera è
praticamente la mia comparsa, ho detto le medesime cose. Per questo
secondo me tutelo il cliente provando semplicemente che le
contestazioni le aveva già fatte mio tramite.
> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -http://legalit.solignani.it

Federica

unread,
Nov 2, 2010, 12:28:44 PM11/2/10
to legalit
preciso: la prima spedita da controparte non era indirizzata a me come
legale ma era la diffida inviata al cliente, alla quale io ho risposto
per conto del cliente, contestandola in toto.

On 2 Nov, 17:13, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it> wrote:
> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -http://legalit.solignani.it

Enrico Gorini

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Nov 3, 2010, 6:03:31 AM11/3/10
to leg...@googlegroups.com
E' un'ulteriore prova che la deontologia - tipicamente - si misura sul caso
concreto. In questo caso � dovere dell'avvocato esibire la propria
"riservata personale", perch� pertinente con il diritto di difesa, a fronte
di una falsa accusa dell'avversario. L'illecito deontologico � quello
dell'avversario: � lui stesso che ha costretto il collega a sbugiardarlo !
("chi � causa del suo mal pianga se stesso")
enrico gorini

----- Original Message -----
From: "Federica" <studio...@email.it>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, November 02, 2010 4:39 PM
Subject: [legalit] Re: corrispondenza informativa riservata personale -
dissento


concordo con Gorini.......la mia lettera era stata per errore

qualificata come riservata personale, tanto � che non contiene nessuna
informazione riservata n� proposte transattive, ma elenca le medesime


motivazioni che poi ho inserito in comparsa di risposta per contestare
la tesi di controparte!
La voglio produrre proprio per fare vedere al giudice che le

contestatzioni che muovo per il cliente non sono nuove ma gi� datate,
quando invece controparte dice il contrario, e cio� che non ho mai

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