una coppia che vive in un immobile concesso in uso gratuito da un terzo si separa ... non hanno figli ... il Presidente del Tribunale nulla dispone sull'assegnazione della casa coniugale (mi viene da dire ovviamente).
La moglie va via e in casa rimane il marito che nel frattempo, dopo una serie di denunce per stalking, viene sottoposto a misura cautelare in carcere. In questo periodo il proprietario dell'immobile propone ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere il rilascio dell'immobile. Ovviamente le notifiche vengono fatte in carcere, nessuno compare e il Giudice dispone il rilascio che viene notificato con atto di precetto il 20 luglio.
Mi chiedo:
- non potendo proporre il reclamo per decorrenza dei termini, se non viene instaurata la causa di merito posso legittimamente chiedere la restituzione dell'immobile in favore del marito? e se si come?
Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Alessandro Pedone
Inviato: venerdì 17 settembre 2010 16:12
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Occupazione abusiva e 700 ...
Mi chiedo:
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
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Nessun virus nel messaggio in arrivo.
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Versione: 9.0.851 / Database dei virus: 271.1.1/3140 - Data di rilascio:
09/17/10 08:34:00
A questo punto, approfondita la questione del comodato gratuito, della risoluzione e della occupazione abusiva, l'unica è agire direttamente in giudizio chiedendo la restituzione dell'immobile ... grazie dello spunto ...
Inviato: venerdì 17 settembre 2010 16:49
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit] Occupazione abusiva e 700 ...
Secondo me il Giudice che si occuperà della questione farà carte false prima
di consentire al tuo cliente di rientrare nell'immobile dal quale è stato
sfrattato a seguito di un procedimento di urgenza nel quale non si è difeso
(la notifica in carcere è la più sicura che possa esistere per ovvie
ragioni...) e non ha neanche proposto reclamo.
Anche a sostenere che l'occupazione non era abusiva ma era sulla base di un
comodato perché mai il proprietario ad un certo punto non ha diritto di
riavere il proprio bene? Il comodato non ha una durata prefissata. Dunque,
che disdetta avrebbe dovuto dare se ha addirittura agito giudizialmente in
via di urgenza e gli ha regolarmente notificato l'atto?
Ti confesso che dalle tue parole mi trovo molto più solidale con il terzo
proprietario, che ha concesso l'uso gratuito alla famiglia (evidentemente
per spirito di liberalità, amicizia, ecc.) e che ora che la famiglia non c'è
più vorrebbe il proprio immobile.
Magari il marito gli è pure antipatico...
Saluti.
Francesco Cavaliere
CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato
Avv. Raffaele Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
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> -----Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
di Gianni
> Cataldi
> Inviato: venerdì 17 settembre 2010 16.54
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: R: R: [legalit] Occupazione abusiva e 700 ...
> Io mi permetto di invitare ad una maggiore prudenza.
Certamente ... molto ragionevole ...
>
> Secondo me il Giudice che si occuperà della questione farà carte false prima
> di consentire al tuo cliente di rientrare nell'immobile dal quale è stato
> sfrattato a seguito di un procedimento di urgenza nel quale non si è difeso
> (la notifica in carcere è la più sicura che possa esistere per ovvie
> ragioni...) e non ha neanche proposto reclamo.
Il fatto che sia rimasto contumace non significa che abbia rinunciato a difendersi. Non credo che la contumacia comporti alcuna accettazione delle domande avversarie, giusto?
>
> Anche a sostenere che l'occupazione non era abusiva ma era sulla base di un
> comodato perché mai il proprietario ad un certo punto non ha diritto di
> riavere il proprio bene? Il comodato non ha una durata prefissata. Dunque,
> che disdetta avrebbe dovuto dare se ha addirittura agito giudizialmente in
> via di urgenza e gli ha regolarmente notificato l'atto?
Nessuno dice che il proprietario non possa ottenere la restituzione dell'immobile concesso in comodato gratuito ma un conto è chiedere la risoluzione del contratto di comodato e la restituzione (il giudice deve concedere un termine per permettere al comodatario di trovare un'altra sistemazione abitativa) e un altro è chiedere la restituzione per occupazione abusiva che poteva essere chiesta, secondo me, se, una volta risolto il contratto di comodato non fosse stato rilasciato spontaneamente l'immobile.
>
> Ti confesso che dalle tue parole mi trovo molto più solidale con il terzo
> proprietario, che ha concesso l'uso gratuito alla famiglia (evidentemente
> per spirito di liberalità, amicizia, ecc.) e che ora che la famiglia non c'è
> più vorrebbe il proprio immobile.
Anche io sono solidale con il proprietario ... peccato che il mio cliente è l'altro :-))))))
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Francesco Cavaliere
Inviato: venerdì 17 settembre 2010 17:34
Saluti.
Francesco Cavaliere
09/17/10 14:24:00
> Caro Francesco io provavo ad offrire degli "appigli" in diritto.
> Sotto l'aspetto umano son d'accordissimo con te.
> Però credo di ricordare che nel contratto di comodato gratuito senza termine
> il proprietario della dare un preavviso di sei mesi.
> Che poi, il giudizio è difficilissimo, che il Giudice si lascerà
> probabilmente guidare dalle sue convinzioni e deciderà la causa prima
> umanamente e poi troverà giustificazioni giuridiche.....è un'altra storia.
> Rischi del mestiere che ognuno valuta e soppesa all'inizio di ogni giudizio.
Concordo ... e poi ogni tanto imbarcarsi in una questione dove arrampicarsi un po' sui vetri non fa male ... ti fa ritrovare un po' di spirito combattivo e di senso nella professione che di questi tempi ....
enrico gorini
----- Original Message -----
From: "Francesco Cavaliere" <f.cav...@cavaliere-law.com>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Friday, September 17, 2010 5:34 PM
Subject: R: R: [legalit] Occupazione abusiva e 700 ...
Io mi permetto di invitare ad una maggiore prudenza.
Secondo me il Giudice che si occuper� della questione far� carte false prima
di consentire al tuo cliente di rientrare nell'immobile dal quale � stato
sfrattato a seguito di un procedimento di urgenza nel quale non si � difeso
(la notifica in carcere � la pi� sicura che possa esistere per ovvie
ragioni...) e non ha neanche proposto reclamo.
Anche a sostenere che l'occupazione non era abusiva ma era sulla base di un
comodato perch� mai il proprietario ad un certo punto non ha diritto di
riavere il proprio bene? Il comodato non ha una durata prefissata. Dunque,
che disdetta avrebbe dovuto dare se ha addirittura agito giudizialmente in
via di urgenza e gli ha regolarmente notificato l'atto?
Ti confesso che dalle tue parole mi trovo molto pi� solidale con il terzo
proprietario, che ha concesso l'uso gratuito alla famiglia (evidentemente
per spirito di liberalit�, amicizia, ecc.) e che ora che la famiglia non c'�
pi� vorrebbe il proprio immobile.
Magari il marito gli � pure antipatico...
Saluti.
Francesco Cavaliere
CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato
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http://www.cavaliere-law.com
> -----Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
di Gianni
> Cataldi
> Inviato: venerd� 17 settembre 2010 16.54
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: R: R: [legalit] Occupazione abusiva e 700 ...
>
> Se ha agito per occupazione abusiva credo tu sia "a cavallo".
> Infatti considerato che quanto deciso col 700 non pu� formare giudicato
tra
> le parti, tenuto conto che occupazione abusiva non era, hai sempre la
> possibilit� di dimostrare il contrario.
> Ovvio che mancasse un formale contratto di comodato, la strada � pi�
ardua.
> Gianni Cataldi
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
> GIOVANNI CATALDI
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>
>
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>
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>
> -----Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
di
> Alessandro Pedone
> Inviato: venerd� 17 settembre 2010 16:49
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: Re: R: [legalit] Occupazione abusiva e 700 ...
>
>
> Concordo pienamente con quanto dici ... in effetti il proprietario non ha
> mai richiesto la restituzione dell'immobile e non ha mai formalizzato la
> risoluzione del comodato gratuito. Ha agito direttamente per la
restituzione
> dell'immobile per occupazione abusiva.
>
> A questo punto, approfondita la questione del comodato gratuito, della
> risoluzione e della occupazione abusiva, l'unica � agire direttamente in
> giudizio chiedendo la restituzione dell'immobile ... grazie dello spunto
...
>
>
> Il giorno 17/set/2010, alle ore 16.32, Gianni Cataldi ha scritto:
>
> > � ovvio che, in virt� dell'ultima riforma al processo cautelare
uniforme,
> > che il terzo non inizier� la causa di merito per carenza di interesse.
> > Ma forse potresti iniziarla tu ed affrontare i temi strettamente
connessi
> al
> > comodato gratuito: invero l'ordinanza cautelare ha certamente posto
riparo
> > ad un pregiudizio imminente e riparabile (e su questo nulla questio) ma
> non
> > ha "cancellato" il diritto del tuo assistito a godere del bene.
> > Ergo, in mancanza di una specifica domanda di restituzione del bene da
> parte
> > del proprietario, dovrebbe potersi ancora sostenere che il tuo ha ancora
> il
> > diritto di usufruirne.
> > Ovviamente, ci sarebbe la possibilit� del giudizio ordinario (con
> > possibilit� di risolvere la questione nelle more con una transazione) e
> > quella del giudizio d'urgenza (molto pericolosa).
> > Ho ragionato su due piedi ed a lume di naso........e non vorrei essere
> > giunto a conclusioni "ad minchiam" ;-)
> > La soluzione della questione � ingarbugliata e credo sia necessario
> lavorare
> > un po� di fantasia aspirando a giurisprudenza creativa.
> > ;-)
> > Gianni Cataldi
> >
> >
> > STUDIO DELL'AVVOCATO
> > GIOVANNI CATALDI
> > Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax
+39
> > 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
> >
> >
> > Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> > eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> > destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia
da
> > parte di terzi � proibita e pu� costituire violazione della normativa
> > Inviato: venerd� 17 settembre 2010 16:12