valore legale diffida con servizi di posta privati

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sollecitor

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Mar 4, 2015, 11:52:26 AM3/4/15
to leg...@googlegroups.com
Gentili Colleghi, 
Vorrei sapere se qualcuno è ben informato sul valore legale delle diffide inoltrate tramite agenzie postali private. Non vorrei che un giorno mi fosse eccepita la prescrizione, per l'assenza di una diffida valida. Grazie a chi vorrà chiarirmi la circostanza. 

Enrico Gorini

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Mar 5, 2015, 4:07:05 AM3/5/15
to leg...@googlegroups.com

per quale motivo una diffida dovrebbe essere invalida, essendo stata portata al destinatario da soggetto privato anziché pubblico?  non esiste mica più il monopolio statale del servizio postale !

avv.Enrico Gorini

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di sollecitor
Oggetto: [legalit:40693] valore legale diffida con servizi di posta privati

avv. Vincenzo Giordano

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Mar 5, 2015, 5:06:41 AM3/5/15
to leg...@googlegroups.com
Caro Enrico,
mi spiace ma devo contraddirti ;-)
 
"L'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal D.Lgs. 58 del 2011, di recepimento della direttiva 2008/6/CE, sancisce che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1982.
 
Dal tenore della suddetta disposizione si desume che solo i servizi diversi da quelli affidati in via esclusiva possono essere svolti “anche da soggetti diversi dal fornitore del servizio universale”, mentre nella fattispecie in esame “si tratta di atto giudiziario” la cui notifica è affidata unicamente al fornitore del servizio universale: l'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal D.Lgs. 58 del 2011, si riferisce, infatti alle "notificazioni degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982" e quindi alle notificazioni a mezzo poste fatte tramite ufficiale giudiziario.
 
Ciò si spiega perché, in caso di utilizzo del servizio universale, l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., mentre nessuna presunzione di veridicità può essere attribuita alle attestazioni riguardanti la consegna del plico da parte degli agenti di un servizio di posta privato.
 
La Corte di Cassazione ha affermato, in proposito, che: "L'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redati non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Ne consegue che, pur nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione" (Cass. sez. VI, 30.1.2014 n. 2035).
 
Secondo l’insegnamento della Cassazione, quindi, l'incaricato del servizio di posta privata non può attestare, con atto di fede privilegiata, l'avvenuta notifica in una certa data del plico raccomandato, con l'ovvia conseguenza che, in tal caso, non sussiste giuridica certezza in ordine alla data in cui è stata effettuata la notifica dell'atto".
 
Cortesi saluti,
Vincenzo Giordano
Avvocato - Mediatore specializzato
avv.vincen...@pec.it
avv.vincen...@libero.it
tel/fax 081.5569828
via F. Solimena, 139
(80129) NAPOLI (IT)
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Avv. Marco Meneghello

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Mar 5, 2015, 5:11:18 AM3/5/15
to leg...@googlegroups.com
Però qui si era chiesto di una diffida, non della notifica di un atto.
Secondo il tuo ragionamento, ad esempio, una diffida comunicata a mezzo PEC non sarebbe mai idonea ad interrompere la prescrizione.
--
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova, Italia
Tel. +39 049 875 0723 - Fax +39 049 875 2122


avv. Vincenzo Giordano wrote:

/Caro Enrico,/
/mi spiace ma devo contraddirti ;-)/
//
//
/Cortesi saluti,/
/Vincenzo Giordano
Avvocato - Mediatore specializzato
avv.vincen...@pec.it <mailto:avv.vincen...@pec.it>
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/

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    *From:* Enrico Gorini <mailto:enrico...@libero.it>
    *To:* leg...@googlegroups.com <mailto:leg...@googlegroups.com>
    *Sent:* Thursday, March 05, 2015 10:06 AM
    *Subject:* R: [legalit:40694] valore legale diffida con servizi di

    posta privati

    per quale motivo una diffida dovrebbe essere invalida, essendo
    stata portata al destinatario da soggetto privato anziché
    pubblico? non esiste mica più il monopolio statale del servizio
    postale !

    avv.Enrico Gorini

    *Da:*leg...@googlegroups.com <mailto:leg...@googlegroups.com>
    [mailto:leg...@googlegroups.com] *Per conto di *sollecitor
    *Oggetto:* [legalit:40693] valore legale diffida con servizi di

    posta privati

    Gentili Colleghi,

    Vorrei sapere se qualcuno è ben informato sul valore legale delle
    diffide inoltrate tramite agenzie postali private. Non vorrei che
    un giorno mi fosse eccepita la prescrizione, per l'assenza di una
    diffida valida. Grazie a chi vorrà chiarirmi la circostanza.

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avv. Vincenzo Giordano

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Mar 5, 2015, 5:30:43 AM3/5/15
to leg...@googlegroups.com
....l'utilizzo della pec è espressamente previsto dalla recente normativa sul P.C.T. , che gli conferisce pieno valore legale (io me ne sono avvalso già ripetutamente e non ho ricevuto eccezioni e/o contestazioni al riguardo da chicchessia).
Alle poste private non affiderei mai un atto e neanche anche una semplice raccomandata di costituzione in mora, ecc...., casomai è preferibile utilizzare la pec anche in tal caso, qualora ciò sia possibile.
Comunque, alcuni servizi di poste private godono d'espressa autorizzazione e parificazione a quella cd. "pubblica", quindi, se proprio volessi affidarmi a un tale servizio, almeno verificherei che esso rientri fra questi.
Poi..... ciascuno è libero di fare come preferisce ;-)
Cortesi saluti,
Vincenzo Giordano
Avvocato - Mediatore specializzato
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Luca de Grazia

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Mar 5, 2015, 5:40:12 AM3/5/15
to avv. Vincenzo Giordano
Scusate ma a mio modesto parere come ha già scritto Marco forse si confondono le cose.
Era stato chiesto se la diffida con le "poste private" possa avere valore legale.
Premesso che occorrerebbe capire cosa si intenda con la frase "valore legale", ritengo che tale locuzione possa essere interpretata nel senso di "certificazione della ricezione".
Orbene, ovviamente come dice Vincenzo se non si utilizza il gestore del servizio pubblico universale l'incaricato non potrà mai essere considerato pubblico ufficiale, ma questo non c'entra nulla con la circostanza che ben si può affermare che la missiva XY sia stata consegnata in data aaaa.mm.gg a Tizio.
Per quanto concerne la P.E.C., la medesima - come da normativa istitutiva e da regole tecniche - costituisce meramente un mezzo di trasmissione, che per la propria stessa natura attesta con l'utilizzazione dei server di posta certificati ora e data di spedizione e di ricezione del messaggio, a prescindere dal PCT
Vorrei qui ricordare che la PEC NON E' sottoscritta dal mittente, e che quindi, per una corretta messa in mora, va allegata alla medesima pec una diffida "classica" in pdf (o altro formato consentito), sottoscritta con firma digitale (o firma elettronica qualificata per essere precisi).
In questo modo, tra l'altro, si bypassa anche l'eventuale contestazione circa la c.d. "busta vuota"
Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

Avv. Marco Meneghello

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Mar 5, 2015, 5:41:54 AM3/5/15
to leg...@googlegroups.com
Sugli atti sono d'accordo, sono un po' perplesso sulle lettere di messa in mora. Ad esempio, secondo te una messa in mora mediante raccomandata a mani non sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione? Mi pare strano.

--
Avv. Marco Meneghello
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avv. Vincenzo Giordano wrote:

/....l'utilizzo della pec è espressamente previsto dalla recente
normativa sul P.C.T. , che gli conferisce pieno valore legale (io me
ne sono avvalso già ripetutamente e non ho ricevuto eccezioni e/o
contestazioni al riguardo da chicchessia)./
/Alle poste private non affiderei mai un atto e neanche anche una
semplice raccomandata di costituzione in mora, ecc...., casomai è
preferibile utilizzare la pec anche in tal caso, qualora ciò sia
possibile./
/Comunque, alcuni servizi di poste private godono d'espressa
autorizzazione e parificazione a quella cd. "pubblica", quindi, se
proprio volessi affidarmi a un tale servizio, almeno verificherei che
esso rientri fra questi./
/Poi..... ciascuno è libero di fare come preferisce ;-)/

/Cortesi saluti,/
/Vincenzo Giordano
Avvocato - Mediatore specializzato
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avv.vincen...@libero.it <mailto:avv.vincen...@libero.it>
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    *From:* Avv. Marco Meneghello <mailto:marco.me...@legalest.it>
    *Sent:* Thursday, March 05, 2015 11:11 AM
    *Subject:* Re: [legalit:40696] valore legale diffida con servizi

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avv. Renato Savoia

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Mar 5, 2015, 5:56:34 AM3/5/15
to leg...@googlegroups.com
... oppure si firma digitalmente la pec.
Peraltro credo che a nessuno verrebbe in mente di disconoscere l'efficacia di una diffida effettuata a mezzo telegramma, che certamente non è sottoscritto dal mittente.

R.S.

-------------------------------- 
STUDIO LEGALE AVV. RENATO SAVOIA
Via Diaz 11, 37121 Verona
Tel.: 045.21.03.08.99
Fax: 045.21.09.04.04
Pec: avvocat...@pec.it
www.renatosavoia.com
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Luca de Grazia

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Mar 5, 2015, 6:39:28 AM3/5/15
to avv. Vincenzo Giordano
Il telegramma gode di forza autonoma...non ricordo la norma ma esiste...
Ovviamente si può firmare digitalmente la pec, ma così scrivendo mi dai ragione :-D
Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)
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