opposizione ex art. 3 RD 639/1910

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avv. Carnevale

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Mar 16, 2011, 8:52:09 AM3/16/11
to legalit
Buon giorno.
Devo proporre un'opposizione ex art. 3 RD 639/1910.
Qualcuno mi sa dire qual'è la procedura da seguire?
Dalle ricerche che ho fatto mi sembra di capire che l'opposizione va
prima iscritta a ruolo e una volta (si spera) ottenuta la sospensione
e comunque fissata l'udienza, il decreto va notificato alla
controparte, ma vorrei avere maggiori informazioni.
Cordiali saluti.
avv. Carnevale

Avv. Edoardo Ferragina

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Mar 16, 2011, 10:04:52 AM3/16/11
to leg...@googlegroups.com


Cc:
Data: Wed, 16 Mar 2011 05:52:09 -0700 (PDT)
Oggetto: [legalit] opposizione ex art. 3 RD 639/1910
L'opposizione si propone con citazione.

Il termine assegnato dalla P.A. per l'opposizione (30 giorni) non è perentorio, ma secondo alcuni la consumazione dello stesso preclude la possibilità di ottenere l'eventuale sospensione.

In ogni caso, non sussistendo alcun termine perentorio, l'introduzione della domanda con ricorso ovvero citazione è del tutto indifferente.

Naturalmente se vengono fatte valere irregolarità formali dell'ingiunzione - ossia eventuali vizi che attengono al quomodo dell'esecuzione - l'opposizione va necessariamente proposta entro il termine di 20 giorni, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cpc.

Saluti

Edoardo Ferragina



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Valeria Lai

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Mar 16, 2011, 11:21:14 AM3/16/11
to leg...@googlegroups.com
In materia ho visto di tutto, sia ricorsi con istanza di sospensione inaudita altera parte (con notifica ad iniziativa del ricorrente) che citazioni ordinarie con istanza di sospensione (come le normali opposizioni ad ingiunzione).
I termini per l'opposizione non sono considerati perentori dalla giurisprudenza.
Valeria Lai

Luca de Grazia

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Mar 16, 2011, 11:38:37 AM3/16/11
to leg...@googlegroups.com
Se ti possono essere utili:

REGIO DECRETO 14 aprile 1910, n. 639 (in Gazz. Uff., 30 settembre, n. 227). - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (1) (2) (3).

(1) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A.

(2) L'originaria espressione "conciliatore" deve intendersi sostituita con "giudice di pace" a far data dal 1 maggio 1995 ai sensi dell'articolo 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

(3) A norma dell'art. 130, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sono abrogate tutte le disposizioni che regolano mediante rinvio al presente decreto, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli artt. 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal D.P.R. 43 del 1988.

Art. 3.
Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il giudice di pace o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.
L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal giudice di pace, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.


Autorità:  Tribunale  Salerno  sez. I Data:  11 giugno 2010 
L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la p.a. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. Cosap), emanata sulla base del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, è disciplinata dall'art. 3 del medesimo r.d. n. 639 del 1910, il quale rinvia alle norme del codice di procedura civile, ed esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 c.p.c., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale. L'appello a sentenza in tema di opposizione ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 va proposto nella forma ordinaria della citazione ad udienza fissa, ovvero mediante atto recettizio di impugnazione notificato alla controparte entro il termine perentorio stabilito dagli art. 325 - 327 c.p.c. È inammissibile l'appello a sentenza in tema di opposizione ai sensi dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, proposto con ricorso, anziché mediante citazione, allorché il ricorso, dopo il suo deposito, sia stato comunque notificato oltre il termine di decadenza ex art. 327 c.p.c. entro il quale deve avvenire la ricezione dell'atto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.

Autorità:  Cassazione civile  sez. un.
Data:  18 dicembre 2008
Numero:  n. 29529
Qualora l'Amministrazione, concessi contributi all'imprenditoria, li revochi ricorrendo, al fine di ottenerne la restituzione, all'ingiunzione prevista dall'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, rientra nella giurisdizione amministrativa l'opposizione con cui l'interessato non contesti la legittimità del ricorso al procedimento ingiunzione, né denunci vizi del medesimo, ma contesti la revoca per essere sussistenti i presupposti della concessione del contributo, venendo in tal caso messo in discussione il momento autoritario del rapporto tra P.A. e privato, in quanto si richiede al giudice di valutare la ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, cioè i vizi di legittimità del provvedimento amministrativo che ne costituisce la fonte genetica.

Autorità:  Cassazione civile  sez. I
Data:  25 giugno 2009
Numero:  n. 14905
L'opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opponente assume la veste formale e sostanziale di attore, mentre l'opposto quella di parte convenuta. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa nei confronti di un ente Fiera per il pagamento di canoni dovuti per la concessione di un suolo demaniale, la richiesta di applicazione del cosiddetto "canone ricognitorio" di cui agli art. 37 e 39 c.nav., previsto per il caso in cui il concessionario non persegua fini di lucro, ovvero del "canone ridotto", previsto per le associazioni culturali dall'art. 1 l. 11 luglio 1986 n. 390 e dall'art. 5, commi 8 e 8 bis, l. 29 novembre 1995 n. 507, costituisce non mera eccezione, bensì una domanda di accertamento negativo della pretesa dell'Autorità Portuale, basata su un "petitum" ed una "causa petendi" che non possono essere mutati in corso di causa.


Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

avv. Carnevale

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Mar 16, 2011, 6:18:40 PM3/16/11
to legalit
ok, ma in definitiva, considerato che devo ottenere assolutamente la
sospemsione, posso depositare direttamente il ricorso e notificare
alla controparte solo dopo la fissazione dell'udienza? Qual'è la
differenza con la citazione?
avv. Carnevale

On 16 Mar, 13:52, "avv. Carnevale" <avv.carnev...@gmail.com> wrote:
> Buon giorno.
> Devo proporre un'opposizione ex art. 3 RD 639/1910.
> Qualcuno mi sa dire qual'è la procedura da seguire?
> Dalle ricerche che ho fatto mi sembra di capire chel'opposizione va
> prima iscritta a ruolo e una volta (si spera) ottenuta la sospensione
> e comunque fissatal'udienza, il decreto va notificato alla

Avv. Gabriele Orlando

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Mar 16, 2011, 7:24:30 PM3/16/11
to legalit
On 16 Mar, 23:18, "avv. Carnevale" <avv.carnev...@gmail.com> wrote:
> ok, ma in definitiva, considerato che devo ottenere assolutamente la
> sospemsione, posso depositare direttamente il ricorso e notificare
> alla controparte solo dopo la fissazione dell'udienza? Qual'è la
> differenza con la citazione?
>
La solita.
Con la citazione fissi tu la data e devi iscrivere a ruolo entro 10
giorni dalla notifica.
Con il ricorso sei invece costituito al momento del suo deposito.

A mio personalissimo avviso, per la sospensiva forse ti conviene il
ricorso, dato che:
1. l'ultimo comma prevede espressamente che possa esser concessa con
provvedimento in calce al ricorso da notificare unitamente a decreto
di fissazione udienza;
2. è più probabile che il giudice si legga il ricorso (per la
necessità di fissare l'udienza) che la citazione (la cui lettura viene
sempre procrastinata il più possibile in favore di attività più
urgenti);
3. è più semplice e meno costoso notificare una sola volta il ricorso
che due volte: la prima la citazione e la seconda il provvedimento del
giudice (che difficilmente verrebbe emesso).

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando

avv. Carnevale

unread,
Mar 17, 2011, 12:28:59 PM3/17/11
to legalit
ok grazie, vado per il ricorso.
Un ultimo consiglio: devo eccepire che non c'è presupposto per
l'adozione dello strumento di cui alla L. 639/1910 perchè si tratta
di questione devoluta alla cognizione di collegio arbitrale (mai adito
dalle parti) e dunque di mera pretesa creditoria e non di diritto di
credito. Devo entrare per scrupolo nel merito della questione (ossia
sulla circostanza che la pretesa creditoria è prescritta ed infondata)
o meno (visto che c'è clausola arbitrale)?
Cordiali saluti
avv. Carnevale

On 17 Mar, 00:24, "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g.orla...@gmail.com>
wrote:

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Mar 18, 2011, 10:36:20 AM3/18/11
to legalit
On 17 Mar, 17:28, "avv. Carnevale" <avv.carnev...@gmail.com> wrote:
> ok grazie, vado per il ricorso.
> Un ultimo consiglio: devo eccepire che non c'è presupposto per
> l'adozione dello strumento di cui alla L.  639/1910 perchè si tratta
> di questione devoluta alla cognizione di collegio arbitrale (mai adito
> dalle parti) e dunque di mera pretesa creditoria e non di diritto di
> credito. Devo entrare per scrupolo nel merito della questione (ossia
> sulla circostanza che la pretesa creditoria è prescritta ed infondata)
> o meno (visto che c'è clausola arbitrale)?
> Cordiali saluti
> avv. Carnevale
>
Io per prudenza eccepirei l'una e l'altra questione, per "mettere il
ferro dietro la porta".

Cordialmente,
Gabriele Orlando

Daniela Messina

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Apr 9, 2015, 6:21:58 AM4/9/15
to leg...@googlegroups.com
Riprendo questo vecchio post per fare qualche domanda:
1) la scelta tra ricorso e citazione rimane indifferente anche dopo la modifica dell'art. 3 RD 639/1910 che oggi dispone che "Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 32 del Dlg.vo 150/2011.." oppure, come mi pare di capire, adesso ci si oppone solo più con citazione?
2) l'opposizione comunque non è più vincolata al termine dei 30 gg. dalla notifica, è corretto?
3) cambierebbe qualcosa se fosse già iniziata l'esecuzione, ovvero in talcaso, rimane scelta obbligata il ricorso, in base a 615 cpc??)?

Qualcuno mi può aiutare?
Grazie
Daniela Messina
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