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REGIO DECRETO 14 aprile 1910, n. 639 (in Gazz. Uff., 30 settembre, n. 227). - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (1) (2) (3).
(1) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A.
(2) L'originaria espressione "conciliatore" deve intendersi sostituita con "giudice di pace" a far data dal 1 maggio 1995 ai sensi dell'articolo 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374.
(3) A norma dell'art. 130, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sono abrogate tutte le disposizioni che regolano mediante rinvio al presente decreto, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli artt. 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal D.P.R. 43 del 1988.
Art. 3.
Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il giudice di pace o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.
L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal giudice di pace, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.
Autorità: Tribunale Salerno sez. I Data: 11 giugno 2010
L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la p.a. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. Cosap), emanata sulla base del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, è disciplinata dall'art. 3 del medesimo r.d. n. 639 del 1910, il quale rinvia alle norme del codice di procedura civile, ed esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 c.p.c., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale. L'appello a sentenza in tema di opposizione ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 va proposto nella forma ordinaria della citazione ad udienza fissa, ovvero mediante atto recettizio di impugnazione notificato alla controparte entro il termine perentorio stabilito dagli art. 325 - 327 c.p.c. È inammissibile l'appello a sentenza in tema di opposizione ai sensi dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, proposto con ricorso, anziché mediante citazione, allorché il ricorso, dopo il suo deposito, sia stato comunque notificato oltre il termine di decadenza ex art. 327 c.p.c. entro il quale deve avvenire la ricezione dell'atto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.
Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 18 dicembre 2008
Numero: n. 29529
Qualora l'Amministrazione, concessi contributi all'imprenditoria, li revochi ricorrendo, al fine di ottenerne la restituzione, all'ingiunzione prevista dall'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, rientra nella giurisdizione amministrativa l'opposizione con cui l'interessato non contesti la legittimità del ricorso al procedimento ingiunzione, né denunci vizi del medesimo, ma contesti la revoca per essere sussistenti i presupposti della concessione del contributo, venendo in tal caso messo in discussione il momento autoritario del rapporto tra P.A. e privato, in quanto si richiede al giudice di valutare la ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, cioè i vizi di legittimità del provvedimento amministrativo che ne costituisce la fonte genetica.
Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 25 giugno 2009
Numero: n. 14905
L'opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opponente assume la veste formale e sostanziale di attore, mentre l'opposto quella di parte convenuta. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa nei confronti di un ente Fiera per il pagamento di canoni dovuti per la concessione di un suolo demaniale, la richiesta di applicazione del cosiddetto "canone ricognitorio" di cui agli art. 37 e 39 c.nav., previsto per il caso in cui il concessionario non persegua fini di lucro, ovvero del "canone ridotto", previsto per le associazioni culturali dall'art. 1 l. 11 luglio 1986 n. 390 e dall'art. 5, commi 8 e 8 bis, l. 29 novembre 1995 n. 507, costituisce non mera eccezione, bensì una domanda di accertamento negativo della pretesa dell'Autorità Portuale, basata su un "petitum" ed una "causa petendi" che non possono essere mutati in corso di causa.
Cordiali saluti.
(Avv. Luca-M. de Grazia)