dies a quo perenzione precetto - notifica a mezzo posta

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Gabriele Gardin

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Feb 3, 2010, 10:36:56 AM2/3/10
to legalit
Nel caso in cui la notificazione del precetto venga effettuata dall'
U.G. a mezzo posta e - guardacaso - il destinatario non ritiri il
plico, il dies a quo per il calcolo dei famigerati 90 giorni è quello
in cui il notificante (dopo 2 ore di coda) consegna il plico all'
U.G. , ovvero quello successivo in cui si perfeziona la notificazione
per il notificato - correggetemi se sbaglio - decrso il termine della
"solita" compiuta giacenza?

Avv. Elisa Plutino

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Feb 3, 2010, 10:41:23 AM2/3/10
to leg...@googlegroups.com
secondo me la seconda che hai detto!

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Francesco Cavaliere

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Feb 3, 2010, 11:00:36 AM2/3/10
to leg...@googlegroups.com

Secondo me, invece, la prima che hai detto!

 

Saluti

Francesco Cavaliere

 

 

CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato

 

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Elisa Plutino
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010 16.41
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] dies a quo perenzione precetto - notifica a mezzo posta

Gabriele Gardin

unread,
Feb 3, 2010, 11:09:11 AM2/3/10
to legalit
@ Elisa: posto che devo spiegarlo ad un signore baffuto di nostra
comune conoscenza che è invece del parere del Collega Cavaliere, non è
che hai argomenti un po' più...persuasivi?

On 3 Feb, 17:00, "Francesco Cavaliere" <f.cavali...@cavaliere-law.com>
wrote:

Avv. Elisa Plutino

unread,
Feb 3, 2010, 11:18:12 AM2/3/10
to leg...@googlegroups.com
Secondo me, visto che il termine di 90 gg è posto a tutela del debitore esecutato, si deve aver riguardo del perfezionamento della notifica per quest'ultimo.
Come avviene per il termine di 40 gg per la formula esecutiva del decreto: non viene apposta dopo 40 giorni da quando sei riuscito a portare l'atto agli U.G. ma da quando la notifica si è perfezionata per il debitore.

La scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificato ha quale unica ratio quella di non precludere i diritti del notificante qualora l'atto sia stato portato nei termini per la notifica ma, per fatti non addebitabili allo stesso, non abbia raggiunto il destinatario.

Comunque...in bocca al lupo...

--
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f.zannini

unread,
Feb 3, 2010, 12:11:10 PM2/3/10
to leg...@googlegroups.com

Sposo il parere di Elisa, perché senza voler scomodare la suprema corte la consegna del plico all’uff. giud esplica i suoi effetti solo per i termini che corrono in danno del notificante bloccando il decorso degli stessi, non così per il notificato, ed infatti la ragione sta proprio nelle lungaggini postali che in caso di opposizione a dec ing ad es.  hanno spesso portato a far decorrere in danno dell’ opponente i 40 giorni.   Pertanto i 90 giorni che sono viceversa a tutela del debitore devono essere mantenuti.

saluti  

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Elisa Plutino
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010 17.18
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit] dies a quo perenzione precetto - notifica a mezzo posta

Gabriele Gardin

unread,
Feb 3, 2010, 12:40:09 PM2/3/10
to legalit
...oppure il termine di 90 giorni è una decadenza a carico del
procedente (o meglio , "procedendo") con funzione acceleratoria e
quindi i 90 gg vanno calcolati sulla base del giorno in cui per il
creditore notificante il precetto è "notificato"?

Secondo me no, ma sto solo cercando di fare l'avvocato del diavolo per
dare un' interpretazione al "pensiero altrui".

Davide D Eugenio

unread,
Feb 3, 2010, 1:13:25 PM2/3/10
to leg...@googlegroups.com
Direi la seconda ipotesi, altrimenti ove si facesse decorrere il termine dei 90 giorni da quando si è portato l'atto a notifica il detto termine di fatto sarebbe più corto in ragione dei giorni necessari per perfezionare la notifica.
Credo quindi sia più ragionevole ritenere che il decorso dei 90 giorni inizi dal perfezionamento della notifica.

--- Mer 3/2/10, Avv. Elisa Plutino <plu...@studio-avvocatiassociati.it> ha scritto:

Da: Avv. Elisa Plutino <plu...@studio-avvocatiassociati.it>
Oggetto: Re: [legalit] dies a quo perenzione precetto - notifica a mezzo posta
A: leg...@googlegroups.com
Data: Mercoledì 3 febbraio 2010, 16:41

Avv. Gennaro Izzo

unread,
Feb 3, 2010, 1:33:30 PM2/3/10
to leg...@googlegroups.com
Gentili colleghi,
secondo il loro illustre parere (l'illustre è d'obbligo consentitemi!) in caso di sinistro tra due veicoli (autovetture) di cui uno rimane non identificato in quanto condotto da cd. pirata della strada, il risarciemento dei danni al trasportato va ad imputarsi al Fondo di Garanzia oppure si applica il il criterio di responsabilità dell'ente assicurativo del trasportante?
 
Chi ha orecchie mi ha capito a cosa stanno mirando le compagnie ;)
Gennaro
 
 
 
P.S.
Mi è gradito avere sentenze in merito
 
 
 
 
 
_________________________
Avv. Gennaro Izzo
via San Rocco n.33
80016 - Marano di Napoli (NA)

Gianni Cataldi

unread,
Feb 3, 2010, 3:48:02 PM2/3/10
to leg...@googlegroups.com

Caro Gennaro,

sono un neo avvocato anche io e non ho grande esperienza in incidentistica.

Ad ogni buon conto, leggendo l’art. 141 del Codice delle Assicurazione direi che la compagnia del vettore non può esimersi dal risarcire il terzo trasportato.

Circa la tua richiesta di sentenze di merito, l’unica in mio possesso (del locale G.d.P) ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del terzo trasportato di un veicolo che, io stesso, in atto di citazione, non ritenevo assolutamente responsabile.

Ho sostenuto, con successo, la tesi per la quale la norma ex art. 141 fissa un contraddittore “obbligatorio” al terzo trasportato e che, pertanto, anche volendo non avrebbe potuto citare nessun’altro.

Mutatis mutandi credo che il ragionamento possa essere applicato anche al caso da te segnalato……….anche se la mia teoria va un attimino rivista alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale che, credo di ricordare, ha previsto la possibilità per il terzo trasportato di citare “chi vuole”.

Ad ogni buon conto non credo che la circostanza che il responsabile sia rimasto sconosciuto possa costituire un valida deroga al dettato dell’art. 141.

Invero quando il legislatore ha voluto evitare l’applicazione di una certa procedura per il caso in cui un veicolo fosse rimasto sconosciuto l’ha espressamente previsto (V. applicabilità dell’indennizzo diretto per il quale è esplicitamente previsto che l’incidente deve essre avventuo tra due veicoli soltanto, “conosciuti” ed entrambi assicurati………………

Buona serata.

Gianni Cataldi    

 

 

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Gennaro Izzo
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010 19:34
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Fondo di garanzia anche per il trasportato....

--

Avv. Gennaro Izzo

unread,
Feb 3, 2010, 5:12:28 PM2/3/10
to leg...@googlegroups.com
Caro Gianni vorrei approfondire con te questa cosa....
Ci risentiamo a mente fresca ;)
Buona ...notte

Gianni Cataldi

unread,
Feb 4, 2010, 2:34:54 AM2/4/10
to leg...@googlegroups.com

Quando vuoi…..

A disposizione.

Gianni Cataldi

 

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GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Gennaro Izzo
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010 23:12
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Fondo di garanzia anche per il trasportato....

f.zannini

unread,
Feb 4, 2010, 3:56:55 AM2/4/10
to leg...@googlegroups.com
Secondo me il senso della modifica del cpc riguardante il perfezionamento
della notifica nel momento della consegna all'uff giud per il notificante,
effettuato dalla Corte Cost nella sentenza del 2002, riguarda innanzitutto
gli atti processuali e pertanto il precetto non vi rientra, poi il senso è
quello di garantire che i termini processuali appunto, non corrano in danno
del notificante quando lo stesso abbia affidato a terzi uff. giud. e poste
il proprio atto per la notifica, nel caso del precetto il termine di 90
giorni decorre dalla notifica e non si verifica nessuna decadenza per il
notificante quindi perché si dovrebbe far decorrere la notifica del precetto
dalla consegna all'uff giud? no n ha ragione logica.... non ti sembra?
Saluti
Avv zannini

-----Messaggio originale-----

Gabriele Gardin
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010 18.40
A: legalit
Oggetto: Re: R: R: [legalit] dies a quo perenzione precetto - notifica a
mezzo posta

...oppure il termine di 90 giorni è una decadenza a carico del

--

Avv. Elisa Plutino

unread,
Feb 4, 2010, 4:50:01 AM2/4/10
to leg...@googlegroups.com
Come è andata con il signore baffuto?
Pensa che anche io ero lì stamattina e stranamente aveva pochi fascicoli!!!

Il giorno 03/feb/2010, alle ore 17.09, Gabriele Gardin ha scritto:

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a leg...@googlegroups.com.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per ulteriori opzioni, visita il gruppo all'indirizzo http://groups.google.com/group/legalit?hl=it.

Gabriele Gardin

unread,
Feb 4, 2010, 9:04:24 AM2/4/10
to legalit
Ovviamente nel dubbio abbiamo sposato la sua tesi e dalla regia mi
dicono che poi, all' atto di ripigliarsi le cartacce, si sono
presentati altri "inghippi logistici" su cui non sto a dilungarmi....

On 4 Feb, 10:50, "Avv. Elisa Plutino" <plut...@studio-


avvocatiassociati.it> wrote:
> Come è andata con il signore baffuto?
> Pensa che anche io ero lì stamattina e stranamente aveva pochi fascicoli!!!
>
> Il giorno 03/feb/2010, alle ore 17.09, Gabriele Gardin ha scritto:
>
>
>
> > @ Elisa: posto che devo spiegarlo ad un signore baffuto di nostra
> > comune conoscenza che è invece del parere del Collega Cavaliere, non è
> > che hai argomenti un po' più...persuasivi?
>
> > On 3 Feb, 17:00, "Francesco Cavaliere" <f.cavali...@cavaliere-law.com>
> > wrote:
> >> Secondo me, invece, la prima che hai detto!
>
> >> Saluti
>
> >> Francesco Cavaliere
>
> > --
> > Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
> > Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a leg...@googlegroups.com.
> > Per annullare l'iscrizione a questo gruppo, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.

> > Per ulteriori opzioni, visita il gruppo all'indirizzohttp://groups.google.com/group/legalit?hl=it.

Avv. Elisa Plutino

unread,
Feb 4, 2010, 10:02:52 AM2/4/10
to leg...@googlegroups.com
la tesi di chi?
Per ulteriori opzioni, visita il gruppo all'indirizzo http://groups.google.com/group/legalit?hl=it.



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Avv. Elisa Plutino- Studio Legale Avvocati Associati Faletti, Lamberti, Plutino e Testori
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Gabriele Gardin

unread,
Feb 4, 2010, 10:11:24 AM2/4/10
to legalit
la tesi del baffo, ovvero che il dies a quo per il computo dei 90
giorni è il giorno di consegna del plico all' U.G.

Insomma giuridicamente non si è cavato un ragno dal buco...

On 4 Feb, 16:02, "Avv. Elisa Plutino" <plut...@studio-

Avv. Elisa Plutino

unread,
Feb 4, 2010, 10:18:39 AM2/4/10
to leg...@googlegroups.com
Cosa non si fa per togliersi un fascicolo dal tavolo...


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gianluca

unread,
Feb 4, 2010, 12:17:26 PM2/4/10
to leg...@googlegroups.com
Scusate, ma dopo la sentenza della corte costituzionale 11 gennaio 2010, dove si afferma che il successivo avviso di notifica, ex art.140 cpc, non sia sufficiente e quindi l'illegittimità di parte dell'art140 cpc per lesione del diritto di difesa, non si dovrebbe considerare come bello che andato anche tale avviso di giacenza come presupposto della procedura esecutiva successiva?
----- Original Message -----

Francesco Cavaliere

unread,
Feb 5, 2010, 6:25:09 AM2/5/10
to leg...@googlegroups.com

Premesso che la questione posta mi sembra di lana caprina in quanto basta che notifichi un nuovo precetto, aspetti i 10 giorni e chiedi finalmente il pignoramento, se proprio ci piacciono le questioni di lana caprina, in realtà io continuo rispettosamente ad essere d’accordo con codesto “baffo”, che non so neanche chi sia, e che quindi il dies a quo per il computo dei 90 giorni è il giorno di consegna del plico all' U.G.

Non vorrei dire perché tale tesi del baffo mi sembra condivisibile ma vorrei che ce lo dicesse qualcuno dei neo avvocati che sono recentemente intervenuti nella lista, magari qualcuno dei nuovi iscritti alla lista, che senza fare solo  domande, cominciasse a dare qualche risposta.

 

Parimenti, mi piacerebbe anche sentire la tesi opposta, che mi sembra sia circolata come prevalente. Gli argomenti in base ai quali è stata sostenuta tale seconda tesi non mi sembrano molto convincenti; a dirla tutta, molti non sono neanche argomenti giuridici. Sia chiaro che non intendo offendere nessuno.

 

Saluti.

Francesco Cavaliere

 

 

 

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Elisa Plutino
Inviato: giovedì 4 febbraio 2010 16.19
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit] dies a quo perenzione precetto - notifica a mezzo posta

Agostino Mario Mela

unread,
Feb 5, 2010, 6:41:14 AM2/5/10
to leg...@googlegroups.com
Eccomi!
Il pignoramento non può essere richiesto prima del decorso del termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del precetto. Credo che siamo tutti d'accordo, data la funzione di quel termine (che dovrebbe servire al debitore per pagare spontaneamente) che il termine decorra dalla consegna al destinatario (ovvero dall'inutile decorso del termine di dieci giorni dal deposito dell'atto).
Il precetto perde efficacia novanta giorni dopo la sua notifica.
Sembra razionale far decorrere anche questo termine dalla consegna al destinatario, sia perché sembrerebbe anche questo un termine a favore del debitore, sia perché, ragionando diversamente, potrebbe avvenire che il termine di novanta giorni scada quando ancora non è scaduto il termine di dieci.
Ora, va bene il favor debitoris, ma a tutto c'è un limite.

Saluti
Agostino Mario Mela



Il giorno 05/feb/10, alle ore 12:25, Francesco Cavaliere ha scritto:

f.zannini

unread,
Feb 5, 2010, 6:43:19 AM2/5/10
to leg...@googlegroups.com

Non sono d’accordo per le ragioni che avevo precedentemente espresso che qui ti riallego per opportuno confronto caprino….

 

Secondo me il senso della modifica del cpc riguardante il perfezionamento della notifica nel momento della consegna all'uff giud per il notificante, effettuato dalla Corte Cost nella sentenza del 2002, riguarda innanzitutto gli atti processuali e pertanto il precetto non vi rientra, poi il senso è quello di garantire che i termini processuali appunto, non corrano in danno del notificante quando lo stesso abbia affidato a terzi uff. giud. e poste il proprio atto per la notifica, e cioè il termine produce effetti ddecadenziali e preclusivi per il notificante che deve notificare entro un determinato tempo…..nel caso del precetto il termine di 90 giorni decorre viceversa dalla notifica e non si verifica nessuna decadenza per il notificante quindi perché si dovrebbe far decorrere la notifica del precetto dalla consegna all'uff giud? non ha ragione logica.... non ti sembra?

Che ne pensi?

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Francesco Cavaliere
Inviato: venerdì 5 febbraio 2010 12.25
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Secondo me ha ragione il baffo, era "dies a quo perenzione...

gianluca

unread,
Feb 5, 2010, 7:20:13 AM2/5/10
to leg...@googlegroups.com
Secondo me, invece, non avete letto la mia e-mail, dove specifico che :"Scusate, ma dopo la sentenza della corte costituzionale 11 gennaio 2010, dove si afferma che il successivo avviso di notifica, ex art.140 cpc, non sia sufficiente e quindi l'illegittimità di parte dell'art140 cpc per lesione del diritto di difesa, non si dovrebbe considerare come bello che andato anche tale avviso di giacenza come presupposto della procedura esecutiva successiva?".
Pertanto adesso i problemi sorgeranno, come tra l'altro sta già capitando a me, visto che il postino, particolarmente nei piccoli paesi, ci vorrà poco a non trovare (o far finta di non aver trovato) il destinatario della notifica, che, pertanto, avrà sempre la possibilità di eccepire tale impossibilità esercitare il suo diritto di difesa, anche in fase di successivo pignoramento. Purtroppo per me che sto a Benevento, dove, purtroppo molti debitori, stanno acquisendo la mentalità di molti debitori napoletani che pensano solo a non pagare ed a "fottere" (scusate il termine ma lo scrivo per mostrare la rabbia che suscita in me tale situazione) le aziende creditrici. Questo dimostra che in Italia facciamo le cose smpre con molta "faciloneria" affidando un compito così importante come la notifica fondamentale di un precetto o successivo pignoramento ad un postino che, nel 99% dei casi, fa gli interessi dell'utente e butta nel cesso il lavoro di mesi fatto da avvocato che agisce per conto azienda creditrice.
P.s. facciamolo prima l'incontro a montalcino, così magari con un bicchiere di vino in più mi passa la tensione!
Saluti
----- Original Message -----
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