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Secondo me, invece, la prima che hai detto!
Saluti
Francesco Cavaliere
CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato
Avv. Raffaele
Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
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Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010 16.41
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Oggetto: Re: [legalit] dies a quo perenzione precetto - notifica a mezzo
posta
On 3 Feb, 17:00, "Francesco Cavaliere" <f.cavali...@cavaliere-law.com>
wrote:
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Sposo il parere di Elisa, perché senza voler scomodare la suprema corte la consegna del plico all’uff. giud esplica i suoi effetti solo per i termini che corrono in danno del notificante bloccando il decorso degli stessi, non così per il notificato, ed infatti la ragione sta proprio nelle lungaggini postali che in caso di opposizione a dec ing ad es. hanno spesso portato a far decorrere in danno dell’ opponente i 40 giorni. Pertanto i 90 giorni che sono viceversa a tutela del debitore devono essere mantenuti.
saluti
Da:
leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv.
Elisa Plutino
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010 17.18
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit] dies a quo perenzione precetto - notifica a
mezzo posta
Secondo me no, ma sto solo cercando di fare l'avvocato del diavolo per
dare un' interpretazione al "pensiero altrui".
Direi la seconda ipotesi, altrimenti ove si facesse decorrere il termine dei 90 giorni da quando si è portato l'atto a notifica il detto termine di fatto sarebbe più corto in ragione dei giorni necessari per perfezionare la notifica.
Credo quindi sia più ragionevole ritenere che il decorso dei 90 giorni inizi dal perfezionamento della notifica.
--- Mer 3/2/10, Avv. Elisa Plutino <plu...@studio-avvocatiassociati.it> ha scritto:
|
Caro Gennaro,
sono un neo avvocato anche io e non ho grande esperienza in incidentistica.
Ad ogni buon conto, leggendo l’art. 141 del Codice delle Assicurazione direi che la compagnia del vettore non può esimersi dal risarcire il terzo trasportato.
Circa la tua richiesta di sentenze di merito, l’unica in mio possesso (del locale G.d.P) ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del terzo trasportato di un veicolo che, io stesso, in atto di citazione, non ritenevo assolutamente responsabile.
Ho sostenuto, con successo, la tesi per la quale la norma ex art. 141 fissa un contraddittore “obbligatorio” al terzo trasportato e che, pertanto, anche volendo non avrebbe potuto citare nessun’altro.
Mutatis mutandi credo che il ragionamento possa essere applicato anche al caso da te segnalato……….anche se la mia teoria va un attimino rivista alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale che, credo di ricordare, ha previsto la possibilità per il terzo trasportato di citare “chi vuole”.
Ad ogni buon conto non credo che la circostanza che il responsabile sia rimasto sconosciuto possa costituire un valida deroga al dettato dell’art. 141.
Invero quando il legislatore ha voluto evitare l’applicazione di una certa procedura per il caso in cui un veicolo fosse rimasto sconosciuto l’ha espressamente previsto (V. applicabilità dell’indennizzo diretto per il quale è esplicitamente previsto che l’incidente deve essre avventuo tra due veicoli soltanto, “conosciuti” ed entrambi assicurati………………
Buona serata.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Da: leg...@googlegroups.com
[mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Gennaro Izzo
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010 19:34
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Fondo di garanzia anche per il trasportato....
--
Quando vuoi…..
A disposizione.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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Da:
leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv.
Gennaro Izzo
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010 23:12
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Fondo di garanzia anche per il trasportato....
-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Gabriele Gardin
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010 18.40
A: legalit
Oggetto: Re: R: R: [legalit] dies a quo perenzione precetto - notifica a
mezzo posta
...oppure il termine di 90 giorni è una decadenza a carico del
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On 4 Feb, 10:50, "Avv. Elisa Plutino" <plut...@studio-
avvocatiassociati.it> wrote:
> Come è andata con il signore baffuto?
> Pensa che anche io ero lì stamattina e stranamente aveva pochi fascicoli!!!
>
> Il giorno 03/feb/2010, alle ore 17.09, Gabriele Gardin ha scritto:
>
>
>
> > @ Elisa: posto che devo spiegarlo ad un signore baffuto di nostra
> > comune conoscenza che è invece del parere del Collega Cavaliere, non è
> > che hai argomenti un po' più...persuasivi?
>
> > On 3 Feb, 17:00, "Francesco Cavaliere" <f.cavali...@cavaliere-law.com>
> > wrote:
> >> Secondo me, invece, la prima che hai detto!
>
> >> Saluti
>
> >> Francesco Cavaliere
>
> > --
> > Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
> > Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a leg...@googlegroups.com.
> > Per annullare l'iscrizione a questo gruppo, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
> > Per ulteriori opzioni, visita il gruppo all'indirizzohttp://groups.google.com/group/legalit?hl=it.
Insomma giuridicamente non si è cavato un ragno dal buco...
On 4 Feb, 16:02, "Avv. Elisa Plutino" <plut...@studio-
----- Original Message -----From: Avv. Elisa Plutino
Premesso che la
questione posta mi sembra di lana caprina in quanto basta che notifichi un
nuovo precetto, aspetti i 10 giorni e chiedi finalmente il pignoramento, se
proprio ci piacciono le questioni di lana caprina, in realtà io continuo
rispettosamente ad essere d’accordo con codesto “baffo”, che
non so neanche chi sia, e che quindi il dies
a quo per il computo dei 90 giorni è il giorno di consegna del plico all' U.G.
Non vorrei dire perché tale tesi del baffo mi sembra condivisibile ma vorrei che ce lo dicesse qualcuno dei neo avvocati che sono recentemente intervenuti nella lista, magari qualcuno dei nuovi iscritti alla lista, che senza fare solo domande, cominciasse a dare qualche risposta.
Parimenti, mi piacerebbe anche sentire la tesi opposta, che mi sembra sia circolata come prevalente. Gli argomenti in base ai quali è stata sostenuta tale seconda tesi non mi sembrano molto convincenti; a dirla tutta, molti non sono neanche argomenti giuridici. Sia chiaro che non intendo offendere nessuno.
Saluti.
Francesco Cavaliere
CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato
Avv. Raffaele
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Elisa Plutino
Inviato: giovedì 4 febbraio 2010 16.19
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Oggetto: Re: R: [legalit] dies a quo perenzione precetto - notifica a
mezzo posta
Non sono d’accordo per le ragioni che avevo precedentemente espresso che qui ti riallego per opportuno confronto caprino….
Secondo me il senso della modifica del cpc riguardante il perfezionamento della notifica nel momento della consegna all'uff giud per il notificante, effettuato dalla Corte Cost nella sentenza del 2002, riguarda innanzitutto gli atti processuali e pertanto il precetto non vi rientra, poi il senso è quello di garantire che i termini processuali appunto, non corrano in danno del notificante quando lo stesso abbia affidato a terzi uff. giud. e poste il proprio atto per la notifica, e cioè il termine produce effetti ddecadenziali e preclusivi per il notificante che deve notificare entro un determinato tempo…..nel caso del precetto il termine di 90 giorni decorre viceversa dalla notifica e non si verifica nessuna decadenza per il notificante quindi perché si dovrebbe far decorrere la notifica del precetto dalla consegna all'uff giud? non ha ragione logica.... non ti sembra?
Che ne pensi?
Da:
leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Francesco
Cavaliere
Inviato: venerdì 5 febbraio 2010 12.25
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Secondo me ha ragione il baffo, era "dies a quo
perenzione...