"LE SEZIONI UNITE E LA VACANZA ROVINATA"

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Francesco Erasmi

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Feb 1, 2009, 1:57:00 PM2/1/09
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"LE SEZIONI UNITE E LA VACANZA ROVINATA"
 
 
 
 
 
 
 
di Maria Rita MOTTOLA
 
 
 

 
La sentenza del Giudice di Pace di Verona del 2 gennaio 2009, in tema di vacanza rovinata e pubblicata in questo sito, suggerisce due riflessioni. Prima considerazione: come avevamo preannunciato, è proprio nei giudizi del Giudice di pace che troverà riscontro la rielaborazione della teoria del danno; seconda considerazione: esistono poste di danno che non possono ascriversi in nessun modo né al danno biologico né al danno morale soggettivo e che, pertanto, debbono essere classificate e trattate in modo differente.
La sentenza in commento esamina con accuratezza e sintetica precisione la richiesta di risarcimento a seguito di inadempimento contrattuale per danno alla salute e per danno da vacanza rovinata.
Vorremmo trattenerci solo sulla seconda questione, che qui più strettamente interessa, poiché le SS.UU con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 hanno affermato che non vi è nessun ostacolo a riconoscere il risarcimento dei danni, danni tutti, nel caso di lesione di un diritto costituzionalmente protetto come il diritto alla salute.
La sentenza delle SS.UU. sembrerebbe ad una prima lettura escludere la possibilità di risarcire i danni da vacanza rovinata e ciò su due presupposti: non esiste un diritto alla felicità, ergo, non esiste un diritto alla vacanza <<felice>>, ed anche se esisteste un diritto alla vacanza tale diritto non è costituzionalmente protetto.
 
La sentenza delle SS.UU. n. 26972 sembra ad una prima lettura negare cittadinanza al risarcimento del danno da vacanza rovinata che, come sicuramente l'attento lettore avrà notato, non viene mai nominato nella, pur estesa, motivazione.
<<Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale>>
Non si cita in nessuna parte della sentenza, né per confermarne la risarcibilità, né per negarla, la posta di danno comunemente nominata <<vacanza rovinata>>. Perché mai? Forse perché è alquanto difficile sostenere che tale danno è sempre di minima entità o privo di rilevanza. Forse perché difficile negare che il danno da vacanza rovinata è squisitamente esistenziale. Forse, e a maggior ragione, perché l'elaborazione giurisprudenziale in tale materia è variegata e spesso offre spunti di riflessione giuridica estremamente interessanti. Infine, perché è danno contrattuale. E già perché qui sta il problema. Il danno da vacanza rovinata è danno da inadempimento e come tale sanzionato e risarcibile. Non solo. La risarcibilità del danno è supportata da una direttiva CEE che ha trovato accoglienza in Italia, nella normativa confluita nel recente Codice del Consumo.
Dunque, il danno da vacanza rovinata è danno squisitamente esistenziale, consistendo un pregiudizio alla realizzazione personale e al poter fare, è danno di origine contrattuale e, pertanto, non trova le limitazioni dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2059 c.c., è, infine, danno previsto da norma di legge e, pertanto, non trova l'ostacolo del necessario riconoscimento costituzionale dell'interesse leso.
Ora leggiamo alcuni passi della sentenza che possono essere utili per la conferma, se fosse necessario, della risarcibilità del danno esistenziale da vacanza rovinata.
 
.<<La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria>>
Le Sezioni Unite, in primo luogo, decretano la risarcibilità del danno non patrimoniale se <<ingiusto>>, nel senso che la lesione a cui consegue il danno deve essere lesione di un diritto indicato come risarcibile dalla legge o di  un interesse tutelato dalla Carta Costituzionale, come diritto inviolabile. Tale verifica non è necessaria nel caso di reato, perché la previsione di una sanzione penale fa presupporre l'esistenza di un diritto inviolabile o, comunque, rilevante per l'ordinamento al massimo livello (quello della sanzione penale, appunto). Le Sezioni Unite fanno un passo avanti asserendo che se esiste il reato, almeno in astratto, il danno risarcibile non è solo quello derivante dalla lesione di un diritto costituzionale ed inviolabile, ma anche di un diritto, comunque, meritevole di tutela. <<In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato é risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale>>
Così precisato che ogni genere di pregiudizio deve essere risarcito qualora sia conseguenza di un fatto reato, la sentenza n. 26972 aggiunge che <<fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata>>. Concludendo il danno non patrimoniale è risarcibile solo in presenza di un fatto reato o della compromissione di un bene inviolabile e costituzionalmente protetto.
Resta però la possibilità per il legislatore di prevedere il risarcimento anche dei danni non patrimoniali. <<La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso>>. Dunque, la sentenza sembra ammettere che nel caso di un diritto riconosciuto da una norma positiva, ivi comprese le norme internazionali, sia possibile risarcire il danno non patrimoniale. Subito però, consapevole della conseguenza immediata di una siffatta ricostruzione giuridica e sistematica, precisa che la norma penale è indice chiaro di rilevanza dell'interesse leso, adombrando la possibilità che altre norme positive tale immediatezza non posseggano. In effetti, più oltre precisa che <<in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona>>
Ancora più oltre, e forse perché consapevole dell'esistenza di norme comunitarie <<pericolose>> per il nuovo assetto della teoria del danno, si affretta a precisare che <<il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, che permangono, nei termini suesposti, anche dopo la rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., può derivare da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del danno non patrimoniale senza porre limiti, in ragione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. Va ricordato che l'effetto connesso alla vigenza di norma comunitaria è quello non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale (Corte cost. n. 170/1984; S.u. n. 1512/1998; Cass. n. 4466/2005)>>
Infine, nella rielaborazione della sentenza si inserisce a pieno titolo il diritto al risarcimento del danno nascente da inadempimento contrattuale. E' pur vero che le SS.UU. richiamano ripetutamente il contratto di lavoro e i danni in tale ambito procurati, ma è anche vero che nella motivazione si legge chiaramente e senza alcuna distinzione di sorta che <<l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni>>.
Ora, è ormai accettato che, nell'ambito contrattuale, è riconoscibile il risarcimento del danno non patrimoniale. L'unico limite è l'accertamento che l'inadempimento abbia comportato la compromissione di un bene tutelato dalla carta costituzionale
Le Sezioni Unite vanno una volta ancora oltre, affermando che <<interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006>>
Ora, se analizziamo la giurisprudenza e la normativa in materia di danno da vacanza rovinata alla luce delle considerazioni svolte dalla sentenza n. 26972, possiamo rilevare che:
v         la Direttiva 13/6/1990 n.314 90/314/CEE , del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", fu  attuata con  il d.lgs.17 marzo 1995, n. 111, oggi abrogato con l'entrata in vigore del Codice del Consumo, introdotto dal d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ma in linea di massima confermato;
v         la Direttiva non si limita a prevedere il rimborso della caparra o delle spese sostenute ma impone il risarcimento di tout prejudice, "ogni pregiudizio", di qualsiasi natura esso sia;
v         le questioni circa l'interpretazione di tale allocuzione vennero risolte dalla Corte di Giustizia CE che interpretò l'art 5. della direttiva 90/314/CEE <<nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante  dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione  delle prestazioni fornite  in occasione di un  viaggio "tutto compreso">> (Corte Giustizia CE, 12 marzo 2002, n. 168, RCP, 2002, 360 nota Guerinoni, Eur. Legal Forum 2002, 73, Danno e resp. 2002, 1097 nota Carassi e Maiolo, Dir. comunitario e scambi internaz. 2002, 281 nota Adobati, Foro it. 2002, IV, 329, Giur. it. 2002, 1801 nota Sesta).
v         il d. lgs. 17 marzo 1995 n. 111 intitolava il suo art. 15 "Responsabilità per danni alla persona", dicitura ripresa tal quale dall'art. 94 del Codice del Consumo che riproduce anche il testo dell'art. 15 nella medesima formulazione;
v         successivamente l'articolo 14 del d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151 così modifica l'art. 94, mantenendo però fermo il titolo: <<il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1>>.
Alfine il diritto al risarcimento di ogni danno, <<tout prejudice>>, subito dal turista a seguito di inadempimento, ivi compreso ogni danno alla persona, trova fondamento in una norma del diritto europeo, che deve essere adottata ai fini della decisione come parametro di giudizio, e da una norma del diritto italiano. Ma tale risarcimento non deve limitarsi ai danni materiali, estendendosi ai danni alla persona e secondo l'insegnamento delle SS.UU. <<il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre>>.
A tale conclusione si giunge anche attraverso l'altro parametro suggerito dalle SS.UU essendo soddisfatta <<l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge.>>
Nel caso di contratto di pacchetto turistico, infatti, il contratto stesso ha per oggetto non solo le singole prestazioni ricettive e di trasporto - viaggio, collegamenti interni, pernottamento, pranzi e cene - ma anche la vacanza nel suo complesso, quale insieme di prestazioni dirette a soddisfare l'esigenza di riposo e di svago del turista - visite guidate, intrattenimento, sport, spettacoli e via di questo passo -.
Inoltre è la stessa legge a riconoscere la natura del contratto, puntualmente disciplinato dal codice del consumo attualmente vigente.
Ora, tempo addietro si è sostenuto che <<se il danno da vacanza rovinata è danno da inadempimento contrattuale, ancor prima della nuova lettura che la Corte di Cassazione ha offerto dell'art. 2059 c.c., ben si poteva prevedere la possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale, perché il richiamo dell'art. 2059 c.c. ad una norma che disponesse il ristoro dei danni non patrimoniali, era soddisfatto dalle norme internazionali, (anche dalla stessa norma interna, se si vuole dare un significato a quanto scritto dal legislatore italiano), norme che nel loro complesso prevedevano il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e alla persona. La convenzione internazione del contratto di viaggio, infatti, fa carico all'organizzatore di risarcire tout prejudice (CCV 23 aprile 1970 ratificata con l. 27 dicembre 1977, n. 1084)>>. (Mottola La vacanza rovinata in Trattati Giuffré La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale a cura di Paolo Cendon, pag. 1195 e segg.)
Tale conclusione non subisce alcuna scossa dalla sentenza delle SS.UU. che confermano la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale, a seguito di inadempimento contrattuale, e il ristoro del danno non patrimoniale, qualora tale ipotesi sia prevista dal legislatore. Nel caso della vacanza rovinata esiste un illecito contrattuale, in un contratto avente ad oggetto appunto una vacanza e cioè un insieme di prestazioni tutte dirette al benessere psicofisico del contraente, esiste una norma che prevede il diritto al risarcimento di ogni danno alla persona, conseguenza dell'illecito contrattuale, tale norma trovando fonte in disposizioni di valenza internazionale e nazionale.
Ma a noi piace ancora sostenere che il diritto alla vacanza è un diritto costituzionalmente protetto, perché non ci sembra in alcun modo scalfito quanto andavamo sostenendo nel recente passato <<il giudice adito potrebbe superare tale limite interpretando come diritto costituzionalmente protetto il diritto alla vacanza, inteso come diritto allo svago e alla libertà di realizzazione personale e come diritto alle ferie e cioè ad un congruo periodo di relax. Che poi le vacanze possano intendersi come un valore costituzionalmente protetto è conseguenza dell'evolversi dei costumi e delle abitudine, perché ciò che la Costituzione prevede (art. 36) è il diritto del lavoratore, inviolabile (non può rinunciarvi) ad un periodo di riposo dalle fatiche lavorative (riposo settimanale e ferie annue)>>, (Mottola La vacanza rovinata in Trattati Giuffré La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale a cura di Paolo Cendon, pag. 1195 e segg.), ben potendo tale diritto al riposo esprimersi, secondo il corrente costume, in vacanze organizzate e vissute in luoghi diversi dall'abituale dimora.
Infine, è necessario superare un ulteriore ostacolo frapposto dalla sentenza delle SS.UU. e cioè la gravità dell'offesa. <<La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza>.
 
A tale questione risponde con semplicità ed acutezza la sentenza del Giudice di Pace di Verona da cui siamo partiti per queste brevi riflessioni <<Non v’è dubbio che la preoccupazione della Suprema Corte pare quella di limitare le poste risarcitorie, escludendo tutti quei danni che possono riconnettersi a disagi, fastidi, disappunti, ansie, e consistenti in “ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana”, ma pare altrettanto che il richiamo pur fatto dal Supremo Collegio alla coscienza sociale, con funzione di limite fra il serio e il faceto e, quindi, quale limite al risarcimento dei diversi danni che possano apparire all’orizzonte – porti a ritenere che colui o coloro che si apprestano a godere una vacanza, il più delle volte meritata dopo una vita di lavoro, sentano una forte ripercussione, che non può definirsi danno biologico e neppure danno morale, sul proprio atteggiarsi progettuale e comportamentale, sul proprio “modus vivendi” ,  che seppur non ha rilievo costituzionale perché da nessuna parte è previsto un diritto alla felicità o alla serenità, pare comunque allo scrivente Giudice, proprio in ossequio a un comune sentimento che a quella felicità o serenità attribuisce un rilevante valore, anche economico, perché economicamente è disponibile a sacrificarsi per conseguirlo – meriti un riconoscimento risarcitorio.>>
Ed ancora aggiunge se non fosse sufficientemente chiaro <<pare sommessamente allo scrivente che, in un’ottica di risarcimento inteso quale “restituito in integrum”, porre l’accento sul pregiudizio quale esso sia, ma pur sempre apprezzabile dal sentire o dalla coscienza comune, nobilita di per sè anche l’interesse leso, che seppur non rientra tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, emerge quale aspetto indefettibile della personalità di un individuo che si fa persona nel contesto di un sistema giuridico>>.
 
 
 
 
 
 
 
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                                         REPUBBLICA ITALIANA
 
                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice di Pace di Verona, avv. Franco Guidoni, ha pronunciato la seguente
 
 
 
                                              S E N T E N Z A
 
Nella causa civile,  rubricata al n. ………. R.G. –  promossa da :
 
 
XXXXXXXXXXX
 
 
                                                  CONTRO
YYYYYYYYYYY
e con l’intervento volontario di :
 
ZZZZZZZZZZZZZ
 
 
 
 
IN PUNTO:  richiesta risarcimento danno da  vacanza rovinata.
 
 
 
 
 
                                              SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto di citazione, gli attori, in veste di legali rappresentanti delle figlie minori,  convenivano in giudizio YYYYYY al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti, biologico, morale e da vacanza rovinata, per avere le figlie contratto il virus della salmonella  presso il villaggio turistico “ Bluclub Lippia” di Rodi (Grecia) ove erano ospiti dal 16.07.05 al 30.07.05, secondo un pacchetto turistico “ all inclusive” (tutto compreso);
 
Alla prima udienza si costituiva la YYYYY, contestando ogni addebito e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
A detta udienza, intervenivano volontariamente ZZZZZ, questa volta in nome e per conto proprio, chiedendo il pagamento del danno derivante dal mancato godimento della vacanza e la restituzione del prezzo pagato con riferimento alla seconda settimana non goduta.
A seguito di eccezione di incompetenza per valore  da parte della convenuta, l’adito Giudice pronunciava ordinanza datata 02.10.07, con cui a scioglimento della riserva ammetteva la propria competenza enunciandone le ragioni ed ammetteva le prove richieste.
 
Esperita istruttoria testimoniale, veniva ammessa ed espletata CTU medico-legale affidata al Dott. Cesare Lico.
 
Quindi precisate le rispettive conclusioni, sulla scorta delle deposte comparse conclusionali la causa passava in decisione.
 
 
 
 
 
 
 
                                                MOTIVI  DELLA  DECISIONE :
 
 
In punto “an debeatur” .
 
 
La domanda va accolta nel merito.
 
E’ provata la stipula del contratto di viaggio e del relativo pacchetto turistico “all inclusive” ( tutto compreso), che implicava un soggiorno con il consumo completo  dei pasti presso il villaggio turistico.
 
E’ provato che le vacanze degli attori si svolsero nel periodo temporale indicato e che le bambine contrassero il virus della salmonella ( come tale diagnosticato definitivamente in sede ospedaliera) a partire dal 23.07.05 .
 
E’ provato che detto virus, che si presentò con i sintomi tipici ( dolori addominali, febbre alta) della gastroenterite acuta, costrinse le bambine a letto dal 23.07.05 e al successivo ricovero presso il nosocomio di Rodi dal 26.07 al 29.07.05 .
 
E’ provato, attraverso le dichiarazioni rese dal teste Lasagna, che altre persone, sia adulti che bambini, ospiti presso il villaggio turistico, lamentarono disturbi alla salute, in particolare diarrea e vomito; inoltre risultano dalle medesime dichiarazioni del teste, notevoli carenze igienico-sanitarie presso la struttura ospitante, in particolare si presentavano unti e sporchi di rossetto i bicchieri, i camerieri non utilizzavano i guanti se non  dalla seconda settimana, cioè dopo l’avvenuto ricovero ospedaliero delle bambine, almeno due o tre volte la settimana si verificarono interruzioni della energia elettrica con il conseguente evidente rischio di deterioramento dei cibi refrigerati.
 
La CTU  medico-legale del Dott. Lico Cesare si esprime in termini probabilistici circa il nesso di causalità fra la salmonellosi e la ingestione di alimenti.
Il rilievo in termini di “probabilità” seppur non di certezza, è rilevante nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità in ambito civilistico, ove vige il principio del “più probabile che non”, a differenza del giudizio penale ove vale il principio “oltre ogni ragionevole dubbio” ( Cass. civ., S.U., 11.10.2008 n. 576).
 
E’ inoltre a dirsi che, secondo la formula utilizzata, gli attori avrebbero consumato il pasto interamente presso la struttura ospitante ( “all inclusive”).
 
 
La tesi adombrata da parte convenuta secondo cui le bambine sarebbero giunte al villaggio turistico già malandate di salute, non regge in base alla documentazione medica e alla testimonianza del teste addotto dagli attori.
 
La teste  addotta dalla convenuta, referente del tour operator per quanto concerneva l’assistenza, riferiva che si recava solo 4 -5 volte alla settimana al ristorante e che non alloggiava presso il villaggio turistico, ma in un appartamento vicino, sebbene veniva costantemente informata dai suoi collaboratori di quanto accadeva al villaggio.
La stessa esclude che degli oltre 700 ospiti vi fossero altri casi segnalati di salmonella, ma ciò non esclude che si fossero verificate altre patologie, più o meno lievi, ovvero malasseri ricollegabili comunque ad una scarsa igiene alimentare, come peraltro testimoniato dal teste addotto dagli attori su quanto appreso da altri ospiti dello stesso villaggio.
Comunque, ciò non vale ad escludere o ad interrompere quel nesso causale riconosciuto nella fattispecie dal CTU medico-legale con  riferimento alle bambine afflitte dal virus della salmonella.
 
 
 
In punto “quantum debeatur”.
 
 
Va accolta la valutazione operata dal CTU medico-legale, e quindi determinare in gg. 10 di danno biologico da invalidità temporanea totale e in gg. 15 di danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% per entrambe le bimbe.
 
E’ corretto, secondo le tabelle del Triveneto, il calcolo degli attori di euro 48,00 x10 = euro 480,00  per la ITT e di euro 24,00x15 = euro 360,00 a titolo di ITP al 50%.
 
Il danno non patrimoniale o morale soggettivo, pur non ricorrendo nella fattispecie alcuna ipotesi di reato, ma trattandosi comunque di una lesione del bene della salute costituzionalmente protetto all’art. 3 fra i beni primari della persona, merita il riconoscimento e il relativo risarcimento, secondo la migliore interpretazione costituzionalmente orientata sia in tema di responsabilità contrattuale che aquiliana, merita riconoscimento e risarcimento nella misura del 30% con riferimento specifico al danno subito dalle bambine e fatto valere in tale sede dai genitori quali legali rappresentanti delle stesse.
Quindi nella misura di euro 252,00 per ciascuna bambina.
 
Il totale danno risarcibile in favore delle piccole Arianna e Beatrice Bianchi, come sopra rappresentate, è di euro 1.092,00 x 2 =  euro  2.184,00  .
 
 
Per i genitori, “iure proprio”, intervenuti volontariamente in causa -  è subito a dirsi che non va riconosciuto il danno patrimoniale emergente, sotto il profilo del diritto alla restituzione del prezzo pagato riferibile  alla seconda settimana, non integralmente goduta dagli stessi, causa il malanno che afflisse le piccole figlie – ciò perché i danni subiti dalle stesse figlie già hanno avuto riconoscimento sotto il profilo del danno biologico e morale, altro è il discorso sul danno esistenziale da vacanza rovinata, di cui innanzi si farà cenno,  mentre il corrispettivo pagato trova  il suo parallelo sinallagmatico nella prestazione comunque offerta  dalla convenuta, circa l’alloggio e l’usufruibilità dei servizi del pacchetto turistico acquistato.
 
Altro, si diceva, è il discorso sul danno “esistenziale” da vacanza rovinata.
 
Secondo la Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, e quindi sotto lo specifico profilo dello psicologo forense, il danno “esistenziale”, viene considerato come una modalità di manifestare sofferenze comportamentali e si determina in modificazioni della personalità e del modo di vivere la propria vita rispetto a quanto avveniva precedentemente al verificarsi dell’evento traumatico; determina un cambiamento di progettualità rispetto la propria esistenza e alle aspettative di realizzare i propri progetti di vita.
 
 
“In altri termini, il danno esistenziale si presenta come un compromissione dell’espressione soggettiva della personalità, modificando lo stile e la  qualità della vita nell’ambito dei valori/interessi costituzionalmente protetti, inerenti i rapporti sociali, la famiglia, gli affetti, la libertà, il lavoro, in ottica relazionale ed emotiva.”.
 
Attualmente, in seguito all’evoluzione degli studi, la personalità viene definita come “l’organizzazione dinamica degli aspetti cognitivi (intellettivi), affettivi e conativi (pulsionali e volitivi), fisiologici e morfologici dell’individuo. Vi sono comprese la tendenza istintiva, il temperamento e il carattere”. ( Rivista dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica – Lo psicologo forense: ruolo e competenze nell’accertamento del danno, a cura di Paolo Capri).
 
 
Ora, in base alla nota e recentissima sentenza della Cass. Civ. , SS.UU., 11.11.2008 n. 26972 – il danno esistenziale, sebbene più quale nomenclatura sottocategoriale del danno non patrimoniale, anziché in sè e per sè, quale danno ricollegabile ad una sofferenza effettivamente esistente e riconoscibile, in sè autonoma e distinguibile dal danno biologico da un lato, in quanto non si concretizza in una patologia valutabile dal medico-legale e dal danno non patrimoniale o morale soggettivo, dall’altro, in quanto sofferenza fisico-psichica transeunte, afflizione morale intima – è stato cancellato laddove vengono ad essere infranti interessi di rango modesto, “in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi di alterare il modo di esistere delle persone…”, insomma in tutte quelle ipotesi cd. bagatellari, che spesso vengono poste all’attenzione del Giudice di Pace.
Pare invece, avere ancora il danno esistenziale una sua dignità, se si vuole sotto altre vesti, laddove vengono in gioco violazione di interessi pregiudicati da ipotesi delittuose ovvero laddove vengono comunque pregiudicati diritti inviolabili della persona.
 
Non v’è dubbio che la preoccupazione della Suprema Corte pare quella di limitare le poste risarcitorie, escludendo tutti quei danni che possono riconnettersi a disagi, fastidi, disappunti, ansie, e consistenti in “ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana”, ma pare altrettanto che il richiamo pur fatto dal Supremo Collegio alla coscienza sociale, con funzione di limite fra il serio e il faceto e, quindi, quale limite al risarcimento dei diversi danni che possano apparire all’orizzonte – porti a ritenere che colui o coloro che si apprestano a godere una vacanza, il più delle volte meritata dopo una vita di lavoro, sentano una forte ripercussione, che non può definirsi danno biologico e neppure danno morale, sul proprio atteggiarsi progettuale e comportamentale, sul proprio “modus vivendi” ,  che seppur non ha rilievo costituzionale perché da nessuna parte è previsto un diritto alla felicità o alla serenità, pare comunque allo scrivente Giudice, proprio in ossequio a un comune sentimento che a quella felicità o serenità attribuisce un rilevante valore, anche economico, perché economicamente è disponibile a sacrificarsi per conseguirlo – meriti un riconoscimento risarcitorio.
 
Pare sommessamente allo scrivente che, in un’ottica di risarcimento inteso quale “restituito in integrum”, porre l’accento sul pregiudizio quale esso sia, ma pur sempre apprezzabile dal sentire o dalla coscienza comune, nobilita di per sè anche l’interesse leso, che seppur non rientra tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, emerge quale aspetto indefettibile della personalità di un individuo che si fa persona nel contesto di un sistema giuridico.
 
Nel caso di specie pare quindi corretto riconoscere ai genitori, intervenuti in proprio nella causa in oggetto – un importo a titolo risarcitorio del danno esistenziale o non patrimoniale di tipo esistenziale che dir si voglia, da vacanza rovinata, l’importo equitativamente determinato in euro  500,00 .
  
Infine, anche se sul piano logico doveva essere il primo argomento di trattazione, per quanto concerne la eccepita incompetenza per valore del Giudice adito, si richiama la motivazione di cui alla ordinanza resa in data 02.10.07, che si recepisce integralmente.
 
Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza.
 
La sentenza è esecutiva “ex lege”. 
 
 
P.Q.M
 
 
Il Giudice di Pace di Verona, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni e diversa  e contraria istanza così provvede:
 
1)  accoglie la domanda di parte attrice;
2) condanna la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio,  per i danni sopra indicati – della complessiva somma di euro 2.184,00 in favore degli attori  e di euro 500,00  in favore degli intervenuti in causa;
3) condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore degli attori,  che si liquidano in euro 750,00 per diritti, euro 850,00 per onorari, oltre alle spese di CTU medica che si liquidano complessivamente in euro 720,00 (IVA compresa), oltre al rimborso forfettario 12,5%,  IVA se dovuta  e CPA .
Si compensano le spese con riferimento all’intervento in causa.
 
 
Sentenza esecutiva ex lege.
 
 
Verona, li 02.01.2009
 
 
IL CANCELLIERE                                                                   IL GIUDICE DI PACE
                                                                                                         avv. Franco Guidoni 
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