La sentenza del Giudice di Pace di Verona del 2 gennaio 2009, in tema di
vacanza rovinata e pubblicata in questo sito, suggerisce due riflessioni. Prima
considerazione: come avevamo preannunciato, è proprio nei giudizi del Giudice di
pace che troverà riscontro la rielaborazione della teoria del danno; seconda
considerazione: esistono poste di danno che non possono ascriversi in nessun
modo né al danno biologico né al danno morale soggettivo e che, pertanto,
debbono essere classificate e trattate in modo differente. La sentenza in
commento esamina con accuratezza e sintetica precisione la richiesta di
risarcimento a seguito di inadempimento contrattuale per danno alla salute e per
danno da vacanza rovinata. Vorremmo trattenerci solo sulla seconda questione,
che qui più strettamente interessa, poiché le SS.UU con la sentenza 11 novembre
2008, n. 26972 hanno affermato che non vi è nessun ostacolo a riconoscere il
risarcimento dei danni, danni tutti, nel caso di lesione di un diritto
costituzionalmente protetto come il diritto alla salute. La sentenza delle
SS.UU. sembrerebbe ad una prima lettura escludere la possibilità di risarcire i
danni da vacanza rovinata e ciò su due presupposti: non esiste un diritto alla
felicità, ergo, non esiste un diritto alla vacanza <<felice>>, ed
anche se esisteste un diritto alla vacanza tale diritto non è costituzionalmente
protetto.
La sentenza delle SS.UU. n. 26972 sembra ad una prima
lettura negare cittadinanza al risarcimento del danno da vacanza rovinata che,
come sicuramente l'attento lettore avrà notato, non viene mai nominato nella,
pur estesa, motivazione. <<Palesemente non meritevoli dalla tutela
risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi
consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di
insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che
ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la
giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del
tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di
benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori
dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto
inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità
risarcitoria non patrimoniale>> Non si cita in nessuna parte della
sentenza, né per confermarne la risarcibilità, né per negarla, la posta di danno
comunemente nominata <<vacanza rovinata>>. Perché mai? Forse perché
è alquanto difficile sostenere che tale danno è sempre di minima entità o privo
di rilevanza. Forse perché difficile negare che il danno da vacanza rovinata è
squisitamente esistenziale. Forse, e a maggior ragione, perché l'elaborazione
giurisprudenziale in tale materia è variegata e spesso offre spunti di
riflessione giuridica estremamente interessanti. Infine, perché è danno
contrattuale. E già perché qui sta il problema. Il danno da vacanza rovinata è
danno da inadempimento e come tale sanzionato e risarcibile. Non solo. La
risarcibilità del danno è supportata da una direttiva CEE che ha trovato
accoglienza in Italia, nella normativa confluita nel recente Codice del
Consumo. Dunque, il danno da vacanza rovinata è danno squisitamente
esistenziale, consistendo un pregiudizio alla realizzazione personale e al poter
fare, è danno di origine contrattuale e, pertanto, non trova le limitazioni
dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2059 c.c., è, infine, danno previsto da norma di
legge e, pertanto, non trova l'ostacolo del necessario riconoscimento
costituzionale dell'interesse leso. Ora leggiamo alcuni passi della sentenza
che possono essere utili per la conferma, se fosse necessario, della
risarcibilità del danno esistenziale da vacanza
rovinata.
.<<La risarcibilità del danno non patrimoniale
postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi
dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo,
negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da
parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della
Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente
presidiato dalla minima tutela risarcitoria>> Le Sezioni Unite, in
primo luogo, decretano la risarcibilità del danno non patrimoniale se
<<ingiusto>>, nel senso che la lesione a cui consegue il danno deve
essere lesione di un diritto indicato come risarcibile dalla legge o di un
interesse tutelato dalla Carta Costituzionale, come diritto inviolabile. Tale
verifica non è necessaria nel caso di reato, perché la previsione di una
sanzione penale fa presupporre l'esistenza di un diritto inviolabile o,
comunque, rilevante per l'ordinamento al massimo livello (quello della sanzione
penale, appunto). Le Sezioni Unite fanno un passo avanti asserendo che se esiste
il reato, almeno in astratto, il danno risarcibile non è solo quello derivante
dalla lesione di un diritto costituzionale ed inviolabile, ma anche di un
diritto, comunque, meritevole di tutela. <<In ragione della ampia
accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato é risarcibile non
soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti
costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni
colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di
uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la
compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione
di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma
meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio
dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è
determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della
scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da
reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza
dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela
penale>> Così precisato che ogni genere di pregiudizio deve essere
risarcito qualora sia conseguenza di un fatto reato, la sentenza n. 26972
aggiunge che <<fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela
risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un
diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia
costituzionalmente qualificata>>. Concludendo il danno non patrimoniale è
risarcibile solo in presenza di un fatto reato o della compromissione di un bene
inviolabile e costituzionalmente protetto. Resta però la possibilità per il
legislatore di prevedere il risarcimento anche dei danni non patrimoniali.
<<La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia
conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto,
desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali
(come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il
requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c. E la previsione
della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse
leso>>. Dunque, la sentenza sembra ammettere che nel caso di un diritto
riconosciuto da una norma positiva, ivi comprese le norme internazionali, sia
possibile risarcire il danno non patrimoniale. Subito però, consapevole della
conseguenza immediata di una siffatta ricostruzione giuridica e sistematica,
precisa che la norma penale è indice chiaro di rilevanza dell'interesse leso,
adombrando la possibilità che altre norme positive tale immediatezza non
posseggano. In effetti, più oltre precisa che <<in assenza di reato, e al
di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono
risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della
persona>> Ancora più oltre, e forse perché consapevole dell'esistenza
di norme comunitarie <<pericolose>> per il nuovo assetto della
teoria del danno, si affretta a precisare che <<il superamento dei limiti
alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, che permangono, nei termini
suesposti, anche dopo la rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c.,
può derivare da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del danno non
patrimoniale senza porre limiti, in ragione della prevalenza del diritto
comunitario sul diritto interno. Va ricordato che l'effetto connesso alla
vigenza di norma comunitaria è quello non già di caducare, nell'accezione
propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale
norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice
nazionale (Corte cost. n. 170/1984; S.u. n. 1512/1998; Cass. n.
4466/2005)>> Infine, nella rielaborazione della sentenza si inserisce a
pieno titolo il diritto al risarcimento del danno nascente da inadempimento
contrattuale. E' pur vero che le SS.UU. richiamano ripetutamente il contratto di
lavoro e i danni in tale ambito procurati, ma è anche vero che nella motivazione
si legge chiaramente e senza alcuna distinzione di sorta che
<<l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità
contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio
del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della
minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti
inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale
comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della
responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Se l'inadempimento
dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza
economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile
della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale
potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere
all'espediente del cumulo di azioni>>. Ora, è ormai accettato che,
nell'ambito contrattuale, è riconoscibile il risarcimento del danno non
patrimoniale. L'unico limite è l'accertamento che l'inadempimento abbia
comportato la compromissione di un bene tutelato dalla carta
costituzionale Le Sezioni Unite vanno una volta ancora oltre, affermando che
<<interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza
nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione
dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto
dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve
corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del
creditore. L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi
contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a
quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va
condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi
degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là
del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della
dinamica contrattuale (come condivisibilmente affermato dalla sentenza n.
10490/2006>> Ora, se analizziamo la giurisprudenza e la normativa in
materia di danno da vacanza rovinata alla luce delle considerazioni svolte dalla
sentenza n. 26972, possiamo rilevare
che: v la Direttiva 13/6/1990
n.314 90/314/CEE , del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso", fu attuata con il d.lgs.17 marzo 1995, n. 111,
oggi abrogato con l'entrata in vigore del Codice del Consumo, introdotto dal d.
lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ma in linea di massima
confermato; v la Direttiva
non si limita a prevedere il rimborso della caparra o delle spese sostenute ma
impone il risarcimento di tout prejudice, "ogni pregiudizio", di qualsiasi
natura esso sia; v le
questioni circa l'interpretazione di tale allocuzione vennero risolte dalla
Corte di Giustizia CE che interpretò l'art 5. della direttiva 90/314/CEE
<<nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale
derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle
prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto
compreso">> (Corte Giustizia CE, 12 marzo 2002, n. 168, RCP, 2002, 360
nota Guerinoni, Eur. Legal Forum 2002, 73, Danno e resp. 2002, 1097 nota Carassi
e Maiolo, Dir. comunitario e scambi internaz. 2002, 281 nota Adobati, Foro it.
2002, IV, 329, Giur. it. 2002, 1801 nota
Sesta). v il d. lgs. 17 marzo
1995 n. 111 intitolava il suo art. 15 "Responsabilità per danni alla persona",
dicitura ripresa tal quale dall'art. 94 del Codice del Consumo che riproduce
anche il testo dell'art. 15 nella medesima
formulazione; v
successivamente l'articolo 14 del d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151 così modifica
l'art. 94, mantenendo però fermo il titolo: <<il danno derivante alla
persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite
dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte
l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano. Il
diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o
dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico
per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. È nullo ogni accordo
che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma
1>>. Alfine il diritto al risarcimento di ogni danno, <<tout
prejudice>>, subito dal turista a seguito di inadempimento, ivi compreso
ogni danno alla persona, trova fondamento in una norma del diritto europeo, che
deve essere adottata ai fini della decisione come parametro di giudizio, e da
una norma del diritto italiano. Ma tale risarcimento non deve limitarsi ai danni
materiali, estendendosi ai danni alla persona e secondo l'insegnamento delle
SS.UU. <<il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel
senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre>>. A
tale conclusione si giunge anche attraverso l'altro parametro suggerito dalle
SS.UU essendo soddisfatta <<l'esigenza di accertare se, in concreto, il
contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali,
eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel
caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della
legge.>> Nel caso di contratto di pacchetto turistico, infatti, il
contratto stesso ha per oggetto non solo le singole prestazioni ricettive e di
trasporto - viaggio, collegamenti interni, pernottamento, pranzi e cene - ma
anche la vacanza nel suo complesso, quale insieme di prestazioni dirette a
soddisfare l'esigenza di riposo e di svago del turista - visite guidate,
intrattenimento, sport, spettacoli e via di questo passo -. Inoltre è la
stessa legge a riconoscere la natura del contratto, puntualmente disciplinato
dal codice del consumo attualmente vigente. Ora, tempo addietro si è
sostenuto che <<se il danno da vacanza rovinata è danno da inadempimento
contrattuale, ancor prima della nuova lettura che la Corte di Cassazione ha
offerto dell'art. 2059 c.c., ben si poteva prevedere la possibilità di
risarcimento del danno non patrimoniale, perché il richiamo dell'art. 2059 c.c.
ad una norma che disponesse il ristoro dei danni non patrimoniali, era
soddisfatto dalle norme internazionali, (anche dalla stessa norma interna, se si
vuole dare un significato a quanto scritto dal legislatore italiano), norme che
nel loro complesso prevedevano il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
alla persona. La convenzione internazione del contratto di viaggio, infatti, fa
carico all'organizzatore di risarcire tout prejudice (CCV 23 aprile 1970
ratificata con l. 27 dicembre 1977, n. 1084)>>. (Mottola La vacanza
rovinata in Trattati Giuffré La prova e il quantum nel risarcimento del danno
non patrimoniale a cura di Paolo Cendon, pag. 1195 e segg.) Tale conclusione
non subisce alcuna scossa dalla sentenza delle SS.UU. che confermano la
possibilità di risarcire il danno non patrimoniale, a seguito di inadempimento
contrattuale, e il ristoro del danno non patrimoniale, qualora tale ipotesi sia
prevista dal legislatore. Nel caso della vacanza rovinata esiste un illecito
contrattuale, in un contratto avente ad oggetto appunto una vacanza e cioè un
insieme di prestazioni tutte dirette al benessere psicofisico del contraente,
esiste una norma che prevede il diritto al risarcimento di ogni danno alla
persona, conseguenza dell'illecito contrattuale, tale norma trovando fonte in
disposizioni di valenza internazionale e nazionale. Ma a noi piace ancora
sostenere che il diritto alla vacanza è un diritto costituzionalmente protetto,
perché non ci sembra in alcun modo scalfito quanto andavamo sostenendo nel
recente passato <<il giudice adito potrebbe superare tale limite
interpretando come diritto costituzionalmente protetto il diritto alla vacanza,
inteso come diritto allo svago e alla libertà di realizzazione personale e come
diritto alle ferie e cioè ad un congruo periodo di relax. Che poi le vacanze
possano intendersi come un valore costituzionalmente protetto è conseguenza
dell'evolversi dei costumi e delle abitudine, perché ciò che la Costituzione
prevede (art. 36) è il diritto del lavoratore, inviolabile (non può rinunciarvi)
ad un periodo di riposo dalle fatiche lavorative (riposo settimanale e ferie
annue)>>, (Mottola La vacanza rovinata in Trattati Giuffré La prova e il
quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale a cura di Paolo Cendon, pag.
1195 e segg.), ben potendo tale diritto al riposo esprimersi, secondo il
corrente costume, in vacanze organizzate e vissute in luoghi diversi
dall'abituale dimora. Infine, è necessario superare un ulteriore ostacolo
frapposto dalla sentenza delle SS.UU. e cioè la gravità dell'offesa. <<La
gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a
risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di
diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una
certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere
una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere
meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di
tolleranza>.
A tale questione risponde con semplicità ed
acutezza la sentenza del Giudice di Pace di Verona da cui siamo partiti per
queste brevi riflessioni <<Non v’è dubbio che la preoccupazione della
Suprema Corte pare quella di limitare le poste risarcitorie, escludendo tutti
quei danni che possono riconnettersi a disagi, fastidi, disappunti, ansie, e
consistenti in “ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più
disparati della vita quotidiana”, ma pare altrettanto che il richiamo pur fatto
dal Supremo Collegio alla coscienza sociale, con funzione di limite fra il serio
e il faceto e, quindi, quale limite al risarcimento dei diversi danni che
possano apparire all’orizzonte – porti a ritenere che colui o coloro che si
apprestano a godere una vacanza, il più delle volte meritata dopo una vita di
lavoro, sentano una forte ripercussione, che non può definirsi danno biologico e
neppure danno morale, sul proprio atteggiarsi progettuale e comportamentale, sul
proprio “modus vivendi” , che seppur non ha rilievo costituzionale perché
da nessuna parte è previsto un diritto alla felicità o alla serenità, pare
comunque allo scrivente Giudice, proprio in ossequio a un comune sentimento che
a quella felicità o serenità attribuisce un rilevante valore, anche economico,
perché economicamente è disponibile a sacrificarsi per conseguirlo – meriti un
riconoscimento risarcitorio.>> Ed ancora aggiunge se non fosse
sufficientemente chiaro <<pare sommessamente allo scrivente che, in
un’ottica di risarcimento inteso quale “restituito in integrum”, porre l’accento
sul pregiudizio quale esso sia, ma pur sempre apprezzabile dal sentire o dalla
coscienza comune, nobilita di per sè anche l’interesse leso, che seppur non
rientra tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti,
emerge quale aspetto indefettibile della personalità di un individuo che si fa
persona nel contesto di un sistema
giuridico>>.
.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Verona, avv.
Franco Guidoni, ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, rubricata al n. ………. R.G.
– promossa da
:
XXXXXXXXXXX
CONTRO YYYYYYYYYYY e con l’intervento volontario di
:
ZZZZZZZZZZZZZ
IN
PUNTO: richiesta risarcimento danno da vacanza
rovinata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, gli attori, in
veste di legali rappresentanti delle figlie minori, convenivano in
giudizio YYYYYY al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti,
biologico, morale e da vacanza rovinata, per avere le figlie contratto il virus
della salmonella presso il villaggio turistico “ Bluclub Lippia” di Rodi
(Grecia) ove erano ospiti dal 16.07.05 al 30.07.05, secondo un pacchetto
turistico “ all inclusive” (tutto compreso);
Alla prima udienza si
costituiva la YYYYY, contestando ogni addebito e chiedendo il rigetto delle
domande attoree. A detta udienza, intervenivano volontariamente ZZZZZ, questa
volta in nome e per conto proprio, chiedendo il pagamento del danno derivante
dal mancato godimento della vacanza e la restituzione del prezzo pagato con
riferimento alla seconda settimana non goduta. A seguito di eccezione di
incompetenza per valore da parte della convenuta, l’adito Giudice
pronunciava ordinanza datata 02.10.07, con cui a scioglimento della riserva
ammetteva la propria competenza enunciandone le ragioni ed ammetteva le prove
richieste.
Esperita istruttoria testimoniale, veniva ammessa ed
espletata CTU medico-legale affidata al Dott. Cesare Lico.
Quindi
precisate le rispettive conclusioni, sulla scorta delle deposte comparse
conclusionali la causa passava in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE :
In punto “an
debeatur” .
La domanda va accolta nel
merito.
E’ provata la stipula del contratto di viaggio e del
relativo pacchetto turistico “all inclusive” ( tutto compreso), che implicava un
soggiorno con il consumo completo dei pasti presso il villaggio
turistico.
E’ provato che le vacanze degli attori si svolsero nel
periodo temporale indicato e che le bambine contrassero il virus della
salmonella ( come tale diagnosticato definitivamente in sede ospedaliera) a
partire dal 23.07.05 .
E’ provato che detto virus, che si presentò
con i sintomi tipici ( dolori addominali, febbre alta) della gastroenterite
acuta, costrinse le bambine a letto dal 23.07.05 e al successivo ricovero presso
il nosocomio di Rodi dal 26.07 al 29.07.05 .
E’ provato, attraverso
le dichiarazioni rese dal teste Lasagna, che altre persone, sia adulti che
bambini, ospiti presso il villaggio turistico, lamentarono disturbi alla salute,
in particolare diarrea e vomito; inoltre risultano dalle medesime dichiarazioni
del teste, notevoli carenze igienico-sanitarie presso la struttura ospitante, in
particolare si presentavano unti e sporchi di rossetto i bicchieri, i camerieri
non utilizzavano i guanti se non dalla seconda settimana, cioè dopo
l’avvenuto ricovero ospedaliero delle bambine, almeno due o tre volte la
settimana si verificarono interruzioni della energia elettrica con il
conseguente evidente rischio di deterioramento dei cibi
refrigerati.
La CTU medico-legale del Dott. Lico Cesare si
esprime in termini probabilistici circa il nesso di causalità fra la
salmonellosi e la ingestione di alimenti. Il rilievo in termini di
“probabilità” seppur non di certezza, è rilevante nella valutazione della
sussistenza del nesso di causalità in ambito civilistico, ove vige il principio
del “più probabile che non”, a differenza del giudizio penale ove vale il
principio “oltre ogni ragionevole dubbio” ( Cass. civ., S.U., 11.10.2008 n.
576).
E’ inoltre a dirsi che, secondo la formula utilizzata, gli
attori avrebbero consumato il pasto interamente presso la struttura ospitante (
“all inclusive”).
La tesi adombrata da parte convenuta
secondo cui le bambine sarebbero giunte al villaggio turistico già malandate di
salute, non regge in base alla documentazione medica e alla testimonianza del
teste addotto dagli attori.
La teste addotta dalla convenuta,
referente del tour operator per quanto concerneva l’assistenza, riferiva che si
recava solo 4 -5 volte alla settimana al ristorante e che non alloggiava presso
il villaggio turistico, ma in un appartamento vicino, sebbene veniva
costantemente informata dai suoi collaboratori di quanto accadeva al
villaggio. La stessa esclude che degli oltre 700 ospiti vi fossero altri casi
segnalati di salmonella, ma ciò non esclude che si fossero verificate altre
patologie, più o meno lievi, ovvero malasseri ricollegabili comunque ad una
scarsa igiene alimentare, come peraltro testimoniato dal teste addotto dagli
attori su quanto appreso da altri ospiti dello stesso villaggio. Comunque,
ciò non vale ad escludere o ad interrompere quel nesso causale riconosciuto
nella fattispecie dal CTU medico-legale con riferimento alle bambine
afflitte dal virus della salmonella.
In punto
“quantum debeatur”.
Va accolta la valutazione operata dal
CTU medico-legale, e quindi determinare in gg. 10 di danno biologico da
invalidità temporanea totale e in gg. 15 di danno biologico da invalidità
temporanea parziale al 50% per entrambe le bimbe.
E’ corretto,
secondo le tabelle del Triveneto, il calcolo degli attori di euro 48,00 x10 =
euro 480,00 per la ITT e di euro 24,00x15 = euro 360,00 a titolo di ITP al
50%.
Il danno non patrimoniale o morale soggettivo, pur non
ricorrendo nella fattispecie alcuna ipotesi di reato, ma trattandosi comunque di
una lesione del bene della salute costituzionalmente protetto all’art. 3 fra i
beni primari della persona, merita il riconoscimento e il relativo risarcimento,
secondo la migliore interpretazione costituzionalmente orientata sia in tema di
responsabilità contrattuale che aquiliana, merita riconoscimento e risarcimento
nella misura del 30% con riferimento specifico al danno subito dalle bambine e
fatto valere in tale sede dai genitori quali legali rappresentanti delle
stesse. Quindi nella misura di euro 252,00 per ciascuna
bambina.
Il totale danno risarcibile in favore delle piccole
Arianna e Beatrice Bianchi, come sopra rappresentate, è di euro 1.092,00 x 2
= euro 2.184,00 .
Per i genitori, “iure
proprio”, intervenuti volontariamente in causa - è subito a dirsi che non
va riconosciuto il danno patrimoniale emergente, sotto il profilo del diritto
alla restituzione del prezzo pagato riferibile alla seconda settimana, non
integralmente goduta dagli stessi, causa il malanno che afflisse le piccole
figlie – ciò perché i danni subiti dalle stesse figlie già hanno avuto
riconoscimento sotto il profilo del danno biologico e morale, altro è il
discorso sul danno esistenziale da vacanza rovinata, di cui innanzi si farà
cenno, mentre il corrispettivo pagato trova il suo parallelo
sinallagmatico nella prestazione comunque offerta dalla convenuta, circa
l’alloggio e l’usufruibilità dei servizi del pacchetto turistico acquistato.
Altro, si diceva, è il discorso sul danno “esistenziale” da
vacanza rovinata.
Secondo la Associazione Italiana di Psicologia
Giuridica, e quindi sotto lo specifico profilo dello psicologo forense, il danno
“esistenziale”, viene considerato come una modalità di manifestare sofferenze
comportamentali e si determina in modificazioni della personalità e del modo di
vivere la propria vita rispetto a quanto avveniva precedentemente al verificarsi
dell’evento traumatico; determina un cambiamento di progettualità rispetto la
propria esistenza e alle aspettative di realizzare i propri progetti di
vita.
“In altri termini, il danno esistenziale si
presenta come un compromissione dell’espressione soggettiva della personalità,
modificando lo stile e la qualità della vita nell’ambito dei
valori/interessi costituzionalmente protetti, inerenti i rapporti sociali, la
famiglia, gli affetti, la libertà, il lavoro, in ottica relazionale ed
emotiva.”.
Attualmente, in seguito all’evoluzione degli studi, la
personalità viene definita come “l’organizzazione dinamica degli aspetti
cognitivi (intellettivi), affettivi e conativi (pulsionali e volitivi),
fisiologici e morfologici dell’individuo. Vi sono comprese la tendenza
istintiva, il temperamento e il carattere”. ( Rivista dell’Associazione Italiana
di Psicologia Giuridica – Lo psicologo forense: ruolo e competenze
nell’accertamento del danno, a cura di Paolo Capri).
Ora,
in base alla nota e recentissima sentenza della Cass. Civ. , SS.UU., 11.11.2008
n. 26972 – il danno esistenziale, sebbene più quale nomenclatura
sottocategoriale del danno non patrimoniale, anziché in sè e per sè, quale danno
ricollegabile ad una sofferenza effettivamente esistente e riconoscibile, in sè
autonoma e distinguibile dal danno biologico da un lato, in quanto non si
concretizza in una patologia valutabile dal medico-legale e dal danno non
patrimoniale o morale soggettivo, dall’altro, in quanto sofferenza
fisico-psichica transeunte, afflizione morale intima – è stato cancellato
laddove vengono ad essere infranti interessi di rango modesto, “in relazione
alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi di
alterare il modo di esistere delle persone…”, insomma in tutte quelle ipotesi
cd. bagatellari, che spesso vengono poste all’attenzione del Giudice di
Pace. Pare invece, avere ancora il danno esistenziale una sua dignità, se si
vuole sotto altre vesti, laddove vengono in gioco violazione di interessi
pregiudicati da ipotesi delittuose ovvero laddove vengono comunque pregiudicati
diritti inviolabili della persona.
Non v’è dubbio che la
preoccupazione della Suprema Corte pare quella di limitare le poste
risarcitorie, escludendo tutti quei danni che possono riconnettersi a disagi,
fastidi, disappunti, ansie, e consistenti in “ogni altro tipo di insoddisfazione
concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana”, ma pare
altrettanto che il richiamo pur fatto dal Supremo Collegio alla coscienza
sociale, con funzione di limite fra il serio e il faceto e, quindi, quale limite
al risarcimento dei diversi danni che possano apparire all’orizzonte – porti a
ritenere che colui o coloro che si apprestano a godere una vacanza, il più delle
volte meritata dopo una vita di lavoro, sentano una forte ripercussione, che non
può definirsi danno biologico e neppure danno morale, sul proprio atteggiarsi
progettuale e comportamentale, sul proprio “modus vivendi” , che seppur
non ha rilievo costituzionale perché da nessuna parte è previsto un diritto alla
felicità o alla serenità, pare comunque allo scrivente Giudice, proprio in
ossequio a un comune sentimento che a quella felicità o serenità attribuisce un
rilevante valore, anche economico, perché economicamente è disponibile a
sacrificarsi per conseguirlo – meriti un riconoscimento
risarcitorio.
Pare sommessamente allo scrivente che, in un’ottica
di risarcimento inteso quale “restituito in integrum”, porre l’accento sul
pregiudizio quale esso sia, ma pur sempre apprezzabile dal sentire o dalla
coscienza comune, nobilita di per sè anche l’interesse leso, che seppur non
rientra tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti,
emerge quale aspetto indefettibile della personalità di un individuo che si fa
persona nel contesto di un sistema giuridico.
Nel caso di specie
pare quindi corretto riconoscere ai genitori, intervenuti in proprio nella causa
in oggetto – un importo a titolo risarcitorio del danno esistenziale o non
patrimoniale di tipo esistenziale che dir si voglia, da vacanza rovinata,
l’importo equitativamente determinato in euro 500,00
.
Infine, anche se sul piano logico doveva essere il primo
argomento di trattazione, per quanto concerne la eccepita incompetenza per
valore del Giudice adito, si richiama la motivazione di cui alla ordinanza resa
in data 02.10.07, che si recepisce integralmente.
Le spese e le
competenze di lite seguono la soccombenza.
La sentenza è esecutiva
“ex lege”.
P.Q.M
Il Giudice
di Pace di Verona, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
disattesa ogni e diversa e contraria istanza così
provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice; 2)
condanna la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio, per i danni
sopra indicati – della complessiva somma di euro 2.184,00 in favore degli
attori e di euro 500,00 in favore degli intervenuti in causa; 3)
condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite in
favore degli attori, che si liquidano in euro 750,00 per diritti, euro
850,00 per onorari, oltre alle spese di CTU medica che si liquidano
complessivamente in euro 720,00 (IVA compresa), oltre al rimborso forfettario
12,5%, IVA se dovuta e CPA . Si compensano le spese con
riferimento all’intervento in causa.
Sentenza esecutiva
ex lege.
Verona, li 02.01.2009
IL
CANCELLIERE
IL GIUDICE DI
PACE
avv. Franco Guidoni