tentativo obbligatorio di conciliazione convenzionale

514 views
Skip to first unread message

Avv.Mirco MInardi

unread,
Mar 19, 2010, 4:18:58 AM3/19/10
to legalit
In un contratto si legge:

Tutte le controversie tra A e B cosi' come durante l'esecuzione della
fornitura, come al termine del contratto, che non si siano potute
definire attraverso un preventivo tentativo obbligatorio di
conciliazione, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e
giuridica, nessuna esclusiva, saranno devolute alla Magistratura
Ordinaria. Il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti
deve essere concluso entro 60 gg che decorrono dalla comunicazione
scritta con lettera raccomandata A.R. contenente i motivi della
contestazione e le richieste economiche e la proposta conciliativa.

Il destinatario della fornitura non paga. Non sono mai state sollevate
contestazione.

E' possibile, secondo voi, richiedere il decreto ingiuntivo,
applicando analogicamente la disciplina in materia di controversie di
lavoro?

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Mar 19, 2010, 5:02:28 AM3/19/10
to leg...@googlegroups.com
Ti rispondo con un esempio, se ti puo interessare.
Ho richiesto e ottenuto, per conto di una ditta di costruzioni, un decreto
ingiuntivo nei confronti di un ente per il pagamento del prezzo di un
appalto.
Senonche', allorquando l'ente s'e' opposto e mi ha eccepito, non il credito,
perche' sullo stesso non c'era alcun dubbio o contestazione, ma l'esistenza
di una clausola arbitrale, nel contratto, non ho potuto evitare che il
decreto fosse revocato e che mi fosse imposto di servirmi, appunto,
dell'arbitrato per avere soddisfazione delle mie ragioni.
Infatti, cosi' come univoca e concorde giurisprudenza insegna, l'esistenza
della clausola arbitrale non impedisce che si possa richiedere e ottenere un
decreto ingiuntivo, ma, se l'intimato s'oppone eccependone
l'obbligatorieta', allora il giudice non puo' fare altro che revocare il
decreto e rimettere le parti dinanzi agli arbitri.
Mutatis mutandis.....
Ne' mi fiderei troppo dell'analogia con il rito del lavoro, ove
effettivamente e' lecito richiedere e ottenere un decreto ingiuntivo a
prescindere dal tentativo obbligatorio di conciliazione, giacche' si tratta
di un rito speciale, cosicche', e gia' per definizione, costituisce
l'eccezione e non la regola.
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
pec: avv.vincen...@pec.it
Via F. Solimena, 139
80129 Italia

-----Messaggio Originale-----
Da: "Avv.Mirco MInardi" <in...@mircominardi.it>
A: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Data invio: venerd� 19 marzo 2010 9.18
Oggetto: [legalit] tentativo obbligatorio di conciliazione convenzionale

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
> http://legalit.solignani.it
>
> To unsubscribe from this group, send email to
> legalit+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words
> "REMOVE ME" as the subject.


--------------------------------------------------------------------------------

Nessun virus nel messaggio in arrivo.
Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 9.0.791 / Database dei virus: 271.1.1/2755 - Data di rilascio:
03/18/10 20:33:00


Andrea

unread,
Mar 19, 2010, 10:50:10 AM3/19/10
to leg...@googlegroups.com
Una clausola contrattuale di conciliazione, al contrario dell'arbitrato, non da luogo a fenomeni come improcedibilità, incompetenza o deroghe alla giurisdizione, avendo matrice negoziale.
Resta comunque una violazione e quindi un inadempimento, ergo (c'era una vecchia pronuncia di Trb. Roma che non trovo..) la controparte potrebbe chiedere i danni..se li dimostra... ;-))

Scusami se non mi faccio i fatti miei...ma avrei un paio di dubbi extra-giudiaziari..
- non paga perché non ha soldi e sta per saltare..(protesti, esecuzioni etc..?
- c'è qualcosa sotto che non risulta..? Magari una contestazione solo telefonica o non documentabile che il tuo cliente ti ha taciuto e che potrebbe nascondere un conflitto latente...

giusto per avere un quadro più completo..

ciao

AB
___________________________________________________

Avv. Andrea Buti
Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
T 0737 630402 F 0737630395
and...@studiobuti.it - and...@pec.studiobuti.it
www.studiobuti.it - www.dirittomoderno.it
___________________________________________________

> Data invio: venerdě 19 marzo 2010 9.18

Avv. Maria Gabriella Quadri

unread,
Mar 19, 2010, 2:43:19 PM3/19/10
to legalit
La clausola indicata dal Collega Minardi è per caso inserita in un
contratto di subfornitura regolato dalla legge n. 192/1998? So che in
materia non vi è ancora un orientamento univoco, ma secondo una parte
dei commentatori il tentativo di conciliazione previsto dalla l. 192
(e che mi pare riprodotto dalla clausola citata) non dovrebbe essere
applicato in via generale, ma rimanere confinato ai casi in cui la
controversia tra le parti riguardi questioni diverse dal pagamento del
corrispettivo della subfornitura (per le quali, invece, il sub­
fornitore potrà chiedere il decreto ingiuntivo senza prima esperire la
procedura conciliativa).
Cari saluti,
Maria Gabriella Quadri, Milano

Avv.Mirco MInardi

unread,
Mar 20, 2010, 7:05:39 AM3/20/10
to legalit
Grazie per la risposta.

Non paga perchè è in difficoltà (tra l'altro è una di quelle imprese
di cui stanno parlando i giornali nella vicenda Balducci & Co,

On 19 Mar, 15:50, Andrea <andrea.b...@adrcenter.it> wrote:
> Una clausola contrattuale  di conciliazione, al contrario dell'arbitrato, non da luogo a fenomeni come improcedibilità, incompetenza o deroghe alla giurisdizione, avendo matrice negoziale.
> Resta comunque una violazione e quindi un inadempimento, ergo (c'era una vecchia pronuncia di Trb. Roma che non trovo..) la controparte potrebbe chiedere i danni..se li dimostra... ;-))
>
> Scusami se non mi faccio i fatti miei...ma avrei un  paio di dubbi extra-giudiaziari..
> - non paga perché non ha soldi e sta per saltare..(protesti, esecuzioni etc..?
> - c'è qualcosa sotto che non risulta..? Magari una contestazione solo telefonica o non documentabile che il tuo cliente ti ha taciuto e che potrebbe nascondere un conflitto latente...
>
> giusto per avere un quadro più completo..
>
> ciao
>
> AB
> ___________________________________________________
>
> Avv. Andrea Buti
> Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
> T   0737 630402  F  0737630395

> and...@studiobuti.it   -   and...@pec.studiobuti.itwww.studiobuti.it  -  www.dirittomoderno.it

> > pec: avv.vincenzogiord...@pec.it


> > Via F. Solimena, 139
> > 80129  Italia
>
> > -----Messaggio Originale-----

> > Da: "Avv.Mirco MInardi" <i...@mircominardi.it>

> > -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -http://legalit.solignani.it

Andrea

unread,
Mar 20, 2010, 7:38:00 AM3/20/10
to leg...@googlegroups.com
Quindi.. possibilità di recupero...basse, scarse..o nulle...?

Non conosco la vicenda; che prodotto/servizi offrono? Direttamente o tramite partner o controllate...c'è nulla che potrebbe interessare il tuo cliente oltre al denaro?
Magari il debitore potrebbe offrire altro...., anche tramite terzi,... in grado di soddisfare una qualsiasi esigenza dl tuo cliente?
Giusto per vedere se si può esplorare qualche soluzione "creativa"...

saluti e buon W/E

AB
___________________________________________________

Avv. Andrea Buti
Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
T 0737 630402 F 0737630395
and...@studiobuti.it - and...@pec.studiobuti.it

www.studiobuti.it - www.dirittomoderno.it
___________________________________________________

Avv.Mirco MInardi

unread,
Mar 21, 2010, 6:28:24 AM3/21/10
to legalit
Forse la soluzione me l'ha data il famigerato d.lgs 28/2010

Esso stabilisce all'art. 5 comma 4 che il tentativo obbligatorio non
si applica, tra gli altri in caso di procedimenti per ingiunzione.

L'art. 5 comma 5, già in vigore, stabilisce:

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e SALVO quanto disposto dai commi
3 e 4, se il CONTRATTO, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente
prevedono una clausola di mediazione o CONCILIAZIONE e il tentativo
non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte,
proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

La norma fa salvo quanto previsto dal comma 4 che prevede l'esonero in
caso di ingiunzione.

Cosa ne dite?


On 19 Mar, 15:50, Andrea <andrea.b...@adrcenter.it> wrote:

> Una clausola contrattuale  di conciliazione, al contrario dell'arbitrato, non da luogo a fenomeni come improcedibilità, incompetenza o deroghe alla giurisdizione, avendo matrice negoziale.
> Resta comunque una violazione e quindi un inadempimento, ergo (c'era una vecchia pronuncia di Trb. Roma che non trovo..) la controparte potrebbe chiedere i danni..se li dimostra... ;-))
>
> Scusami se non mi faccio i fatti miei...ma avrei un  paio di dubbi extra-giudiaziari..
> - non paga perché non ha soldi e sta per saltare..(protesti, esecuzioni etc..?
> - c'è qualcosa sotto che non risulta..? Magari una contestazione solo telefonica o non documentabile che il tuo cliente ti ha taciuto e che potrebbe nascondere un conflitto latente...
>
> giusto per avere un quadro più completo..
>
> ciao
>
> AB
> ___________________________________________________
>
> Avv. Andrea Buti
> Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
> T   0737 630402  F  0737630395

> and...@studiobuti.it   -   and...@pec.studiobuti.itwww.studiobuti.it  -  www.dirittomoderno.it

> > pec: avv.vincenzogiord...@pec.it


> > Via F. Solimena, 139
> > 80129  Italia
>
> > -----Messaggio Originale-----

> > Da: "Avv.Mirco MInardi" <i...@mircominardi.it>

> > -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -http://legalit.solignani.it

Luca Turinelli

unread,
Mar 21, 2010, 12:54:38 PM3/21/10
to legalit
Ma immagino il contratto si fosse perfezionato prima del d.lgs.
28/10 ... quindi lo applichi retroattivamente?
La tua controparte potrebbe eccepirti il mancato esperimento del
tentativo di conciliazione.
Mi trovo però perfettamente d'accordo con chi poco sopra ricordava
come solo l'arbitrato possa rappresentate un "vizio" del decreto
ingiuntivo.
Non mi pare il caso questo ...

Andrea BULGARELLI

unread,
Mar 21, 2010, 1:48:23 PM3/21/10
to leg...@googlegroups.com
Mi scuso subito se mi fossi perso qualche post precedente ma ho un dubbio sulla nuova formalità che ci hanno appioppato:
E' previsto dal D.LGS 28/2010 che all'atto introduttivo debba essere allegata l'informativa sottoscritta dal cliente.
Quando assisterò l'attore devo quindi notificare anche quella alla mia controparte? o posso limitarmi al deposito della stessa all'atto della iscrizione a ruolo?


Andrea BULGARELLI

Avv.Mirco MInardi

unread,
Mar 21, 2010, 8:33:27 PM3/21/10
to legalit
Non tanto una applicazione retroattiva quanto una applicazione
analogica, visto che nessuna norma disciplina il tentativo
obbligatorio di conciliazione convenzionale e dovendo lo stesso
considerarsi ben diverso dalla clausola compromissoria.

Avv.Mirco MInardi

unread,
Mar 21, 2010, 8:43:29 PM3/21/10
to legalit
Dubbio lecito il tuo. La norma non è chiara; dice: "Il documento che
contiene l’informazione e’ sottoscritto dall’assistito e deve essere
allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio". Non è chiaro
se va allegato prima della notificazione o al momento del deposito.

Se la ratio è quella di fornire la prova di avere informato il cliente
prima della notifica, l'atto deve essere unito alla citazione o al
ricorso e poi notificato.

Ma poi aggiunge: "Il giudice che verifica la mancata allegazione del
documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa
la parte della facolta’ di chiedere la mediazione".

Supponiamo che l'informativa sia stata prodotta solo al momento della
costituzione, nel caso di mediazione facoltativa il giudice dovrà
prendere atto che comunque l'informativa c'è stata; nel caso di
mediazione obbligatoria dichiarerà l'improcedibilità qualora non
esperita, altrimenti prenderà atto che la mediazione c'è stata e che
il cliente ha avuto l'informativa.

On 21 Mar, 18:48, Andrea BULGARELLI

Tiziano Solignani

unread,
Mar 22, 2010, 2:04:30 AM3/22/10
to leg...@googlegroups.com
Il 22 marzo 2010 01.43, Avv.Mirco MInardi <in...@mircominardi.it> ha scritto:
> Dubbio lecito il tuo. La norma non è chiara; dice: "Il documento che
> contiene l’informazione e’ sottoscritto dall’assistito e deve essere
> allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio". Non è chiaro
> se va allegato prima della notificazione o al momento del deposito.


Io propenderei per la non necessarietà dell'inclusione
dell'informativa nell'atto e nella notifica dello stesso.

Se seguiamo l'argomento letterale, vediamo che la legge parla di
"allegare". Se si allega una cosa a un'altra, significa che la prima
non fa parte della seconda, ma la accompagna solamente.

La stessa procura poi, per costante giurisprudenza, non deve
necessariamente essere allegata alla copia notificata dell'atto
introduttivo, ma è sufficiente che sia unita all'originale dello
stesso. Se ragionassimo nel senso dell'inclusione, finiremmo dunque
per dare più importanza all'informativa sulla mediazione di quanta ne
abbia la procura stessa.

Naturalmente nella pratica si può tagliare la testa al toro inserendo
come oramai concordano tutti l'informativa nella sua versione
sintetica nella procura e notificando l'atto introduttivo mettendo
copia della procura negli esemplari per la notifica.

Buon lunedì a tutti.

--
cordialmente,

tiziano solignani
http://tsolignani.solignani.it

Domenico Odetti

unread,
Mar 22, 2010, 2:24:08 AM3/22/10
to leg...@googlegroups.com
Il 22/03/2010 07:04, Tiziano Solignani ha scritto:
>
> Naturalmente nella pratica si pu� tagliare la testa al toro inserendo

> come oramai concordano tutti l'informativa nella sua versione
> sintetica nella procura e notificando l'atto introduttivo mettendo
> copia della procura negli esemplari per la notifica.
>
Bene, non sono mai intervenuto sul tema, ma vi garantisco che ho provato
ad essere attento ... tuttavia mi sfugge una cosa...

Se ho un cliente che mi conferisce l'incarico permanente, nel senso che
mi conferisce 50 pratiche all'anno, devo informarlo ogni volta o �
sufficiente un informativa con data certa precedente alle varie liti con
eventuale produzione della copia solo tra i documenti?
buona settimana a tutti
do

--
Studio Bertolotto
via Agnelli, 5 - 10064 Pinerolo
Tel. e Fax 0121.794803

Tiziano Solignani

unread,
Mar 22, 2010, 4:19:10 AM3/22/10
to leg...@googlegroups.com
Il 22 marzo 2010 07.24, Domenico Odetti
<dome...@studiobertolotto.org> ha scritto:

> Se ho un cliente che mi conferisce l'incarico permanente, nel senso che mi
> conferisce 50 pratiche all'anno, devo informarlo ogni volta o è sufficiente

> un informativa con data certa precedente alle varie liti con eventuale
> produzione della copia solo tra i documenti?
> buona settimana a tutti
> do


Se vogliamo leggere il decreto 28 in modo teleologico e seguendo
appunto gli scopi della legge, secondo me l'informativa va data in
relazione ad ogni singola pratica, anche perchè ogni pratica è
diversa, ci sono quelle per cui la mediazione si atteggia come
condizione di procedibilità e quelle in cui è una mera facoltà.

Personalmente, come dicevo, farò firmare una volta sola per ogni
cliente l'informativa più approfondita e quella più sintetica,
contenuta nella procura, in relazione ad ogni singola pratica. Così
dovremmo avere la chiusura del cerchio.

Enrico Gorini

unread,
Mar 23, 2010, 4:10:44 AM3/23/10
to leg...@googlegroups.com
1) L'informativa obbligatoria
va allegata al momento dell'iscrizione a ruolo, come qualsiasi altra
allegazione. D'altronde, perch� dovrei informare la controparte (sin
dall'atto introduttivo) di un fatto che riguarda me e il mio cliente?
L'informativa non attiene la vocatio in jus, solo l'editio actionis.
State sicuri che � sufficiente e non v'� alcun bisogno di inserirla anche
nella procura (va bene il detto "melius abundare", ma non esageriamo !)

2) Pluralit� di mandati nel corso del tempo.
E' sufficiente dimostrare che ho reso edotta la parte almeno una volta.

3) Informativa sull'obbligatoriet� della mediazione:
E' inutile informare, tanto delle due l'una: o si dimostra l'avvenuto
tentativo, e allora va tutto bene, o non lo si dimostra, e allora c'�
l'improcedibilit� della domanda.

Enrico Gorini


Il 22 marzo 2010 07.24, Domenico Odetti
<dome...@studiobertolotto.org> ha scritto:
> Se ho un cliente che mi conferisce l'incarico permanente, nel senso che mi

> conferisce 50 pratiche all'anno, devo informarlo ogni volta o �

> sufficiente
> un informativa con data certa precedente alle varie liti con eventuale
> produzione della copia solo tra i documenti?
> buona settimana a tutti
> do


Se vogliamo leggere il decreto 28 in modo teleologico e seguendo
appunto gli scopi della legge, secondo me l'informativa va data in

relazione ad ogni singola pratica, anche perch� ogni pratica �


diversa, ci sono quelle per cui la mediazione si atteggia come

condizione di procedibilit� e quelle in cui � una mera facolt�.

Personalmente, come dicevo, far� firmare una volta sola per ogni
cliente l'informativa pi� approfondita e quella pi� sintetica,
contenuta nella procura, in relazione ad ogni singola pratica. Cos�


dovremmo avere la chiusura del cerchio.

--
cordialmente,

tiziano solignani
http://tsolignani.solignani.it

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -

gianluca

unread,
Mar 23, 2010, 12:23:59 PM3/23/10
to leg...@googlegroups.com
Sono pienamente d'accordo con Enrico visto che anche la normale procura si
pu� produrre in un momento successivo alla notifica dell'atto di citazione.
Quindi no problem!

--------------------------------------------------
From: "Enrico Gorini" <enrico...@libero.it>
Sent: Tuesday, March 23, 2010 9:10 AM
To: <leg...@googlegroups.com>
Subject: Re: [legalit] Re: Allegazione della informativa sulla mediazione e
pluralit� di mandati

De Cata Giuseppe

unread,
Mar 24, 2010, 11:22:36 AM3/24/10
to leg...@googlegroups.com
Concordo te, per� le legge, se non sbaglio, richiede il deposito insieme
all'atto.


----- Original Message -----
From: "Enrico Gorini" <enrico...@libero.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, March 23, 2010 9:10 AM
Subject: Re: [legalit] Re: Allegazione della informativa sulla mediazione e
pluralit� di mandati

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages