Tutte le controversie tra A e B cosi' come durante l'esecuzione della
fornitura, come al termine del contratto, che non si siano potute
definire attraverso un preventivo tentativo obbligatorio di
conciliazione, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e
giuridica, nessuna esclusiva, saranno devolute alla Magistratura
Ordinaria. Il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti
deve essere concluso entro 60 gg che decorrono dalla comunicazione
scritta con lettera raccomandata A.R. contenente i motivi della
contestazione e le richieste economiche e la proposta conciliativa.
Il destinatario della fornitura non paga. Non sono mai state sollevate
contestazione.
E' possibile, secondo voi, richiedere il decreto ingiuntivo,
applicando analogicamente la disciplina in materia di controversie di
lavoro?
-----Messaggio Originale-----
Da: "Avv.Mirco MInardi" <in...@mircominardi.it>
A: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Data invio: venerd� 19 marzo 2010 9.18
Oggetto: [legalit] tentativo obbligatorio di conciliazione convenzionale
> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
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03/18/10 20:33:00
Scusami se non mi faccio i fatti miei...ma avrei un paio di dubbi extra-giudiaziari..
- non paga perché non ha soldi e sta per saltare..(protesti, esecuzioni etc..?
- c'è qualcosa sotto che non risulta..? Magari una contestazione solo telefonica o non documentabile che il tuo cliente ti ha taciuto e che potrebbe nascondere un conflitto latente...
giusto per avere un quadro più completo..
ciao
AB
___________________________________________________
Avv. Andrea Buti
Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
T 0737 630402 F 0737630395
and...@studiobuti.it - and...@pec.studiobuti.it
www.studiobuti.it - www.dirittomoderno.it
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> Data invio: venerdě 19 marzo 2010 9.18
Non paga perchè è in difficoltà (tra l'altro è una di quelle imprese
di cui stanno parlando i giornali nella vicenda Balducci & Co,
On 19 Mar, 15:50, Andrea <andrea.b...@adrcenter.it> wrote:
> Una clausola contrattuale di conciliazione, al contrario dell'arbitrato, non da luogo a fenomeni come improcedibilità, incompetenza o deroghe alla giurisdizione, avendo matrice negoziale.
> Resta comunque una violazione e quindi un inadempimento, ergo (c'era una vecchia pronuncia di Trb. Roma che non trovo..) la controparte potrebbe chiedere i danni..se li dimostra... ;-))
>
> Scusami se non mi faccio i fatti miei...ma avrei un paio di dubbi extra-giudiaziari..
> - non paga perché non ha soldi e sta per saltare..(protesti, esecuzioni etc..?
> - c'è qualcosa sotto che non risulta..? Magari una contestazione solo telefonica o non documentabile che il tuo cliente ti ha taciuto e che potrebbe nascondere un conflitto latente...
>
> giusto per avere un quadro più completo..
>
> ciao
>
> AB
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>
> Avv. Andrea Buti
> Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
> T 0737 630402 F 0737630395
> and...@studiobuti.it - and...@pec.studiobuti.itwww.studiobuti.it - www.dirittomoderno.it
> > pec: avv.vincenzogiord...@pec.it
> > Via F. Solimena, 139
> > 80129 Italia
>
> > -----Messaggio Originale-----
> > Da: "Avv.Mirco MInardi" <i...@mircominardi.it>
> > -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -http://legalit.solignani.it
Non conosco la vicenda; che prodotto/servizi offrono? Direttamente o tramite partner o controllate...c'è nulla che potrebbe interessare il tuo cliente oltre al denaro?
Magari il debitore potrebbe offrire altro...., anche tramite terzi,... in grado di soddisfare una qualsiasi esigenza dl tuo cliente?
Giusto per vedere se si può esplorare qualche soluzione "creativa"...
saluti e buon W/E
AB
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Avv. Andrea Buti
Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
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Esso stabilisce all'art. 5 comma 4 che il tentativo obbligatorio non
si applica, tra gli altri in caso di procedimenti per ingiunzione.
L'art. 5 comma 5, già in vigore, stabilisce:
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e SALVO quanto disposto dai commi
3 e 4, se il CONTRATTO, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente
prevedono una clausola di mediazione o CONCILIAZIONE e il tentativo
non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte,
proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.
La norma fa salvo quanto previsto dal comma 4 che prevede l'esonero in
caso di ingiunzione.
Cosa ne dite?
On 19 Mar, 15:50, Andrea <andrea.b...@adrcenter.it> wrote:
> Una clausola contrattuale di conciliazione, al contrario dell'arbitrato, non da luogo a fenomeni come improcedibilità, incompetenza o deroghe alla giurisdizione, avendo matrice negoziale.
> Resta comunque una violazione e quindi un inadempimento, ergo (c'era una vecchia pronuncia di Trb. Roma che non trovo..) la controparte potrebbe chiedere i danni..se li dimostra... ;-))
>
> Scusami se non mi faccio i fatti miei...ma avrei un paio di dubbi extra-giudiaziari..
> - non paga perché non ha soldi e sta per saltare..(protesti, esecuzioni etc..?
> - c'è qualcosa sotto che non risulta..? Magari una contestazione solo telefonica o non documentabile che il tuo cliente ti ha taciuto e che potrebbe nascondere un conflitto latente...
>
> giusto per avere un quadro più completo..
>
> ciao
>
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>
> Avv. Andrea Buti
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> > -----Messaggio Originale-----
> > Da: "Avv.Mirco MInardi" <i...@mircominardi.it>
> > -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -http://legalit.solignani.it
Andrea BULGARELLI
Se la ratio è quella di fornire la prova di avere informato il cliente
prima della notifica, l'atto deve essere unito alla citazione o al
ricorso e poi notificato.
Ma poi aggiunge: "Il giudice che verifica la mancata allegazione del
documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa
la parte della facolta’ di chiedere la mediazione".
Supponiamo che l'informativa sia stata prodotta solo al momento della
costituzione, nel caso di mediazione facoltativa il giudice dovrà
prendere atto che comunque l'informativa c'è stata; nel caso di
mediazione obbligatoria dichiarerà l'improcedibilità qualora non
esperita, altrimenti prenderà atto che la mediazione c'è stata e che
il cliente ha avuto l'informativa.
On 21 Mar, 18:48, Andrea BULGARELLI
Io propenderei per la non necessarietà dell'inclusione
dell'informativa nell'atto e nella notifica dello stesso.
Se seguiamo l'argomento letterale, vediamo che la legge parla di
"allegare". Se si allega una cosa a un'altra, significa che la prima
non fa parte della seconda, ma la accompagna solamente.
La stessa procura poi, per costante giurisprudenza, non deve
necessariamente essere allegata alla copia notificata dell'atto
introduttivo, ma è sufficiente che sia unita all'originale dello
stesso. Se ragionassimo nel senso dell'inclusione, finiremmo dunque
per dare più importanza all'informativa sulla mediazione di quanta ne
abbia la procura stessa.
Naturalmente nella pratica si può tagliare la testa al toro inserendo
come oramai concordano tutti l'informativa nella sua versione
sintetica nella procura e notificando l'atto introduttivo mettendo
copia della procura negli esemplari per la notifica.
Buon lunedì a tutti.
--
cordialmente,
tiziano solignani
http://tsolignani.solignani.it
Se ho un cliente che mi conferisce l'incarico permanente, nel senso che
mi conferisce 50 pratiche all'anno, devo informarlo ogni volta o �
sufficiente un informativa con data certa precedente alle varie liti con
eventuale produzione della copia solo tra i documenti?
buona settimana a tutti
do
--
Studio Bertolotto
via Agnelli, 5 - 10064 Pinerolo
Tel. e Fax 0121.794803
Se vogliamo leggere il decreto 28 in modo teleologico e seguendo
appunto gli scopi della legge, secondo me l'informativa va data in
relazione ad ogni singola pratica, anche perchè ogni pratica è
diversa, ci sono quelle per cui la mediazione si atteggia come
condizione di procedibilità e quelle in cui è una mera facoltà.
Personalmente, come dicevo, farò firmare una volta sola per ogni
cliente l'informativa più approfondita e quella più sintetica,
contenuta nella procura, in relazione ad ogni singola pratica. Così
dovremmo avere la chiusura del cerchio.
2) Pluralit� di mandati nel corso del tempo.
E' sufficiente dimostrare che ho reso edotta la parte almeno una volta.
3) Informativa sull'obbligatoriet� della mediazione:
E' inutile informare, tanto delle due l'una: o si dimostra l'avvenuto
tentativo, e allora va tutto bene, o non lo si dimostra, e allora c'�
l'improcedibilit� della domanda.
Enrico Gorini
Il 22 marzo 2010 07.24, Domenico Odetti
<dome...@studiobertolotto.org> ha scritto:
> Se ho un cliente che mi conferisce l'incarico permanente, nel senso che mi
> conferisce 50 pratiche all'anno, devo informarlo ogni volta o �
> sufficiente
> un informativa con data certa precedente alle varie liti con eventuale
> produzione della copia solo tra i documenti?
> buona settimana a tutti
> do
Se vogliamo leggere il decreto 28 in modo teleologico e seguendo
appunto gli scopi della legge, secondo me l'informativa va data in
relazione ad ogni singola pratica, anche perch� ogni pratica �
diversa, ci sono quelle per cui la mediazione si atteggia come
condizione di procedibilit� e quelle in cui � una mera facolt�.
Personalmente, come dicevo, far� firmare una volta sola per ogni
cliente l'informativa pi� approfondita e quella pi� sintetica,
contenuta nella procura, in relazione ad ogni singola pratica. Cos�
dovremmo avere la chiusura del cerchio.
--
cordialmente,
tiziano solignani
http://tsolignani.solignani.it
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
--------------------------------------------------
From: "Enrico Gorini" <enrico...@libero.it>
Sent: Tuesday, March 23, 2010 9:10 AM
To: <leg...@googlegroups.com>
Subject: Re: [legalit] Re: Allegazione della informativa sulla mediazione e
pluralit� di mandati
----- Original Message -----
From: "Enrico Gorini" <enrico...@libero.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, March 23, 2010 9:10 AM
Subject: Re: [legalit] Re: Allegazione della informativa sulla mediazione e
pluralit� di mandati