mi trovo a subentrare in un mandato inerente ad un giudizio reale.
Attore chiedere l'abbattimenti di un manufatto costruito in violazione delle distanze.
il difensore precedente ricostruisce (male) i fatti e sostanzialmente deduce che la costruzione è ivi esistente da oltre venti anni.
Non specifica alcuna eccezione di usucapione, deposita documentazione e afferma che dalla medesima si evince appunto la preesistenza del manufatto a prima di 20 anni.
Arriva il colpo di scena: Venti anni prima entrambi gli immobili appartenevano ad un medesimo proprietario (risulta da CTU e da atto di divisione).
A vostro avviso, in sede di comparse conclusionali, si può affermare la costituzione di una correlativa servitù per destinazione del padre di famiglia affermando che trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio?
é l'unica difesa che penso di poter svolgere, ma non trovo sentenze che qualifichino l'eccezione in oggetto in termini dogmatici e processuali.
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In teoria trattandosi di domande autodeterminate non si avrebbe una (inammissibile ) mutatio; tuttavia la barriera preclusiva delle eccezioni potrebbe prevalere.Il nucleo delle allegazioni non cambia, mi par di capire, ma se il rilievo deve fungere da eccezione riconvenzionale (cioè con il contenuto di una riconvenzionale, ma l'effetto limitato a paralizzare la domanda avversaria senza nulla accertare) si tratterebbe di una eccezione di merito che andava avanzata a suo tempo.
C'è giurisprudenza proprio in tema di domande o diritti autodeterminati che ammetterebbe una cosa simile pure in appello:
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati<ft_next.gif>, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, sicché nelle relative azioni la "causa petendi" si identifica con il diritto e non con il titolo che ne costituisce la fonte; pertanto, una volta introdotto il giudizio per il riconoscimento dell'<ft_prev.gif>usucapione<ft_next.gif> abbreviata di cui all'art. 1159-bis cod. civ., il giudice, ove ne sussistano i presupposti, può accogliere la domanda di <ft_prev.gif>usucapione<ft_next.gif> ordinaria senza incorrere nel vizio di extrapetizione, né tale domanda può ritenersi inammissibile ove sia proposta per la prima volta in grado di <ft_prev.gif>appello, se il decorso del più ampio termine sia stato oggetto di specifiche allegazioni e prove ufficialmente introdotte in causa. (Cassa con rinvio, App. Milano, 29/06/2004) Cass. civ. Sez. II, 24/05/2010, n. 12607Il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati<ft_next.gif>- individuati cioè in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto - sicché nelle azioni ad essi relative (a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito) la causa petendi si identifica con i diritti stessi e non con il titolo (contratto, successione ereditaria, <ft_prev.gif>usucapione<ft_next.gif>, ecc.) che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda ma è necessaria ai soli fini della prova. L’attore, pertanto, può mutare il titolo - atto o fatto, derivativo o costitutivo - in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni e negli oneri della modifica della causa petendi, tant'è che non sussiste violazione del principio della domanda neppure se il giudice accoglie il petitum in base ad un titolo diverso da quello invocato, né dà luogo alla proposizione di domanda nuova in <ft_prev.gif>appello<ft_next.gif> la deduzione dell'attore di avere acquistato la proprietà del bene controverso per <ft_prev.gif>usucapione, anziché per il diverso titolo dedotto, in primo grado. (Cass. n. 3192/2003; Cass. n. 15248/2005). App. Catania Sez. II, 12/01/2008E' pacifico in giurisprudenza che, poiché il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati<ft_next.gif>, perché individuabili in base alla sola indicazione del loro contenuto (cioè del bene che ne costituisce l'oggetto), la causa petendi nelle azioni a loro difesa si identifica con il diritto stesso e non con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, <ft_prev.gif>usucapione<ft_next.gif> ecc.), la cui deduzione è necessaria, quindi, solo ai fini della prova del diritto e non della sua individuazione, come nei diritti di credito (cfr. Cass. 18 febbario 1991, n. 1682). Ne consegue che "l'allegazione, nel corso del giudizio o in <ft_prev.gif>appello<ft_next.gif>, di un titolo diverso, quale l'<ft_prev.gif>usucapione<ft_next.gif>, rispetto a quello inizialmente dedotto, non importa un mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere" (cfr. Cass. 21 giugno 1995, n. 7033 che richiama il principio di diritto enunciato da Cass. n. 680/1982). Alla luce di tali principi, la deduzione dell'acquisto del diritto di servitù per <ft_prev.gif>usucapione espressa da parte attrice nel corso del giudizio, non integra una domanda nuova e deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Trib. Novara, 08/02/2006
Saluti, AB_____________________________________ ____________________________________
Avv. Andrea Buti
Via del Babuino, 114 - Roma Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
T 06 69380004 F 06 69190408 T 0737 630402 F 0737630395
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_______________________________________ _____________________________________Il giorno 22/feb/2012, alle ore 19:13, Avv. Massimo Billi ha scritto:Chiedo Lumi ai civilisti più attenti.
mi trovo a subentrare in un mandato inerente ad un giudizio reale.
Attore chiedere l'abbattimenti di un manufatto costruito in violazione delle distanze.
il difensore precedente ricostruisce (male) i fatti e sostanzialmente deduce che la costruzione è ivi esistente da oltre venti anni.
Non specifica alcuna eccezione di usucapione, deposita documentazione e afferma che dalla medesima si evince appunto la preesistenza del manufatto a prima di 20 anni.
Arriva il colpo di scena: Venti anni prima entrambi gli immobili appartenevano ad un medesimo proprietario (risulta da CTU e da atto di divisione).
A vostro avviso, in sede di comparse conclusionali, si può affermare la costituzione di una correlativa servitù per destinazione del padre di famiglia affermando che trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio?
é l'unica difesa che penso di poter svolgere, ma non trovo sentenze che qualifichino l'eccezione in oggetto in termini dogmatici e processuali.
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hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)