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cordialmente,
tiziano solignani, da iMac
http://tsolignani.solignani.it
~ il mio libro: http://fenice.solignani.it
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
E quale sarebbe la norma che ti potrebbero contestare?
Ho provato a vedermi la lda ma non sono riuscito a trovare niente di preciso.
Grazie, non lo sapevo, stasera la provo anche se io vorrei usare per
tutti i libri o quasi ibooks per comodità.
Comunque la proverò.
Il 20 ottobre 2010 14:08, Mario Sabatino <a27...@gmail.com> ha scritto:
> Se rimuovi il sistema di protezione commetti tecnicamente un illecito.E quale sarebbe la norma che ti potrebbero contestare?
Ho provato a vedermi la lda ma non sono riuscito a trovare niente di preciso.
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Però si potrebbe obiettare che l'ebook non sia un programma per elaboratore :-)
Cordiali saluti.
Luca de Grazia
A me pare che questa disposizione, a parte la necessità di discutere
della necessità o meno dello scopo di lucro, riguardi il caso di chi
duplica, distribuisce, gestisce programmi per elaboratore cioè
software diretto a rimuovere sistemi di protezione come ad esempio il
famoso jhymn per iTunes (http://hymn-project.org/jhymndoc/), oppure
anche altri apparati («qualsiasi mezzo») e quindi anche aggeggi
hardware, che hanno come scopo la rimozione di protezioni.
La lettera della legge è tecnicamente assai poco felice, come al
solito, però questo mi sembra il primo significato attribuibile alla
disposizione, se la interpretiamo letteralmente e anche
teleologicamente.
E comunque non sembra che questa disposizione sia riferibile al fatto
di chi rimuove in proprio una protezione da un contenuto intellettuale
rispetto al quale ha già acquistato i diritti di accesso. In questo
caso, peraltro, non c'è nemmeno la realizzazione di una ulteriore
copia, nemmeno per uso personale, ma semplicemente la modifica
dell'unico esemplare di cui il titolare del diritto è in «possesso».
C'è, a ben vedere, solo una violazione dell'accordo di licenza, dal
momento che il licenziatario utilizza il bene in modo diverso da
quanto previsto dal titolare del diritto d'autore, ma questa a me pare
una cosa che possa avere rilievo solo civile (e sarebbe già molto
discutibile) e giammai penale - naturalmente è diversissimo il caso di
chi sprotegge un bene intellettuale e poi lo mette in circolazione,
con o senza scopo di lucro.
Dal punto di vista civile, è vero che il licenziatario, che viene per
lo più assimilato ad un locatario, ha l'obbligo di servirsi della cosa
in conformità dell'uso cui è destinata, ma portarsi un ebook su un
iPad per leggerselo sul divano siamo sicuri che concreti una
violazione di questo precetto? Tra l'altro questa speciale forma di
locazione cui è assimilato il contratto di licenza non prevede, a
differenza dello schema tradizionale della locatio, la restituzione
della cosa al termine del contratto, che non ha un vero e proprio
termine, che rimane infatti indefinito.
Altri riferimenti? Il tema è sicuramente interessante.
Premetto che oggi la mia mancanza di sintesi è imbarazzante.
Perché non la presti ad un amico.. ? E' protetta ? XDHo nel mio reader una monografia sui DRM che mi sono ripromesso di leggere.
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
Ma in realtà è così per gli ebook: se acquisti un libro dal sistema
Kindle, poi ne puoi fare tante copie quanti dispositivi di lettura
hai, sul Mac, sull'iPhone, sull'iPad. Anzi lui ti agevola anche
sincronizzando i segnalibri e le tue annotazioni su ogni dispositivo.
E così anche per i libri protetti con i DRM di Adobe, che puoi vedere
su tutti i tuoi mac, e anche sull'iPad se usi quell'utility che tu
stesso hai segnalato (che sto provando e pare valida, consentendo la
sincronizzazione anche tramite dropbox!)
> Tuttavia recentemente il Tribunale di Milano così si è recentemente
> espresso:
> http://internet.civile.it/internet/visual.php?num=70582
> Per ciò che riguarda il caso di specie, non ritiene il Collegio che
> sussistano i presupposti e le condizioni che rendono esercitabile in
> concreto il diritto alla copia privata dell’opera cinematografica contenuta
> nel DVD prodotto e commercializzato dalla parte convenuta. Sotto il profilo
> strettamente tecnico, Universal Pictures Italia s.r.l. ha confermato che il
> supporto in questione è munito del sistema di protezione Macrovision che non
> consente di eseguire una singola copia dell’opera, anche in formato
> analogico, in quanto all’epoca in cui supporto è stato acquistato
> dall’attore (2004) non esistevano sistemi di protezione che tecnicamente
> consentissero tale possibilità. A tal fine parte convenuta ha sostenuto tale
> argomentazione producendo una consulenza di parte esplicativa
> dell’inesistenza di misure tecniche di protezione atte a consentire
> riproduzione di una sola copia, risultando di fatto possibile la sola
> alternativa tra l’esclusione in toto di ogni possibilità di eseguire copie
> dell’opera ed invece l’opposta soluzione di non applicare alcuna misura di
> protezione e dunque consentire la possibilità di riprodurre con facilità da
> un solo esemplare dell’opera un numero tendenzialmente infinito di copie
> identiche per qualità a quella dell’ esemplare oggetto riproduzione (v. doc.
> 5 fasc. conv.).
La pronuncia mi sembra corretta e in linea con il testo legislativo,
che prevede il dovere dell'editore di consentire la copia privata
all'utente solo quando questo sia tecnicamente possibile, cosa che con
i supporti ottico-fisici non era possibile, dal momento che consentire
una copia significava consentirle tutte.
> In buona sostanza, se rimuovi il DRM puoi fare n copie liberamente fruibili
> dell'opera e pertanto sei fuori dal 71 sexies n. 4.
Il punto non è la realizzazione di copie ulteriori dell'opera, ma la
legittimità dell'intervento anche su di un solo esemplare, come dici
più sotto: ad esempio io potrei avere una sola copia di un libro
elettronico, rimuoverci il drm e spostarla (non copiarla) su di un
altro dispositivo, continuando ad avere sempre quell'unica copia, ma
modificata. Il 71 sexies n. 4 non è una norma destinata, poi, agli
utenti finali, ma agli editori, imponendo loro un dovere a vantaggio
degli utenti. Non è assolutamente una «scriminante» per gli utenti
finali, ma se anche lo fosse non è corretto pensare che essere fuori
dall'ambito di copertura di una scriminante significhi necessariamente
commettere un reato, perchè occorre una norma positiva incriminatrice,
che io non ho ancora capito quale possa essere.
Inoltre, se anche la questione fosse la realizzabilità potenziale di
copie, non penso che sia incriminata (e incriminabile) la condotta di
colui che si limita a rendere potenzialmente ricopiabile un'opera
senza poi attualmente copiarla per sè o per il pubblico (se lo fa,
invece, è tutto un altro paio di maniche), nel nostro ordinamento
penale mi pare che ci sia il principio per cui l'intenzione non è mai
criminalizzabile sinchè non si traduce in un atto concreto - un'altra
figura generale, poi, molto importante relativa al fatto di colui che
si limita a rimuovere un drm è quella del reato impossibile che
scrimina molti comportamenti che pur tipici sono inoffensivi.
> Inoltre, in teoria, si potrebbe obiettare una violazione del diritto
> all'integrità dell'opera.
Esatto, come dicevo questo mi pare più pertinente, ma difficilmente di
rilevanza penale o sbaglio?
> Infine la questione non ancora affrontata della licenza d'uso (ma prima o
> poi vedrete uscirà fuori) secondo la quale quando compri un opera protetta
> da copyright in formato elettronico (ebook o programma ad es.) non compri il
> libro od il dischetto col programma (principio di esaurimento) ma una
> licenza d'uso che impedisce l'esaurimento del diritto e pertanto inibisce la
> possibilità di rivendita (su ebay ad esempio).
Non ho capito, mi spieghi meglio?
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cordialmente,
tiziano solignani, da Mac