ebook,drm,rimozione,novità

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Tiziano Solignani

da leggere,
20 ott 2010, 03:29:3620/10/10
a legalit
È, o sembra, cominciata l'era degli ebook anche in Italia. Ieri notte
ho acquistato «Terra del fuoco» di Coloane dal sito
libreriarizzoli.it. È un epub con drm di adobe. Ora sto cercando un
programma per rimuovere il drm per potermelo leggere su iPad. Finirò
all'Inferno :-)?

--
cordialmente,

tiziano solignani, da iMac
http://tsolignani.solignani.it

~ il mio libro: http://fenice.solignani.it

Mario Sabatino

da leggere,
20 ott 2010, 08:08:5120/10/10
a leg...@googlegroups.com
Credo non sia necessario poichè dovrebbero aver rilasciato un'applicazione che permette di leggere i DRM Adobe con l'iPad. Si tratta di BlueFire Reader che puoi scaricare qui: 


Leggi prima però le istruzioni qui:


Se rimuovi il sistema di protezione commetti tecnicamente un illecito.

Ciao

Mario

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it



--
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Avv. Mario Sabatino
Piazza Risorgimento 14
00192 Roma - Italy
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http://www.studiosabatino.it
Skype: callto://avvsabatino
Twitter: http://www.twitter.com/mariosabatino

Tiziano Solignani

da leggere,
20 ott 2010, 11:20:0320/10/10
a leg...@googlegroups.com
Il 20 ottobre 2010 14:08, Mario Sabatino <a27...@gmail.com> ha scritto:
> Se rimuovi il sistema di protezione commetti tecnicamente un illecito.

E quale sarebbe la norma che ti potrebbero contestare?

Ho provato a vedermi la lda ma non sono riuscito a trovare niente di preciso.

Tiziano Solignani

da leggere,
20 ott 2010, 11:20:3620/10/10
a leg...@googlegroups.com
Il 20 ottobre 2010 14:08, Mario Sabatino <a27...@gmail.com> ha scritto:
> dovrebbero aver rilasciato un'applicazione che permette di leggere i DRM
> Adobe con l'iPad. Si tratta di BlueFire Reader


Grazie, non lo sapevo, stasera la provo anche se io vorrei usare per
tutti i libri o quasi ibooks per comodità.
Comunque la proverò.

Luca de Grazia

da leggere,
20 ott 2010, 11:35:3820/10/10
a leg...@googlegroups.com
Il giorno 20 ottobre 2010 17:20, Tiziano Solignani <soli...@solignani.it> ha scritto:
Il 20 ottobre 2010 14:08, Mario Sabatino <a27...@gmail.com> ha scritto:
> Se rimuovi il sistema di protezione commetti tecnicamente un illecito.

E quale sarebbe la norma che ti potrebbero contestare?

Ho provato a vedermi la lda ma non sono riuscito a trovare niente di preciso.

Potrebbe essere questo:

Articolo 171 Bis - [Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati]

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. 

Però si potrebbe obiettare che l'ebook non sia un programma per elaboratore :-)


Cordiali saluti.


Luca de Grazia


Tiziano Solignani

da leggere,
20 ott 2010, 12:16:5020/10/10
a leg...@googlegroups.com
Il 20 ottobre 2010 17:35, Luca de Grazia <lu...@degrazia.it> ha scritto:
> La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso
> unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
> funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
> elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e
> la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.


A me pare che questa disposizione, a parte la necessità di discutere
della necessità o meno dello scopo di lucro, riguardi il caso di chi
duplica, distribuisce, gestisce programmi per elaboratore cioè
software diretto a rimuovere sistemi di protezione come ad esempio il
famoso jhymn per iTunes (http://hymn-project.org/jhymndoc/), oppure
anche altri apparati («qualsiasi mezzo») e quindi anche aggeggi
hardware, che hanno come scopo la rimozione di protezioni.

La lettera della legge è tecnicamente assai poco felice, come al
solito, però questo mi sembra il primo significato attribuibile alla
disposizione, se la interpretiamo letteralmente e anche
teleologicamente.

E comunque non sembra che questa disposizione sia riferibile al fatto
di chi rimuove in proprio una protezione da un contenuto intellettuale
rispetto al quale ha già acquistato i diritti di accesso. In questo
caso, peraltro, non c'è nemmeno la realizzazione di una ulteriore
copia, nemmeno per uso personale, ma semplicemente la modifica
dell'unico esemplare di cui il titolare del diritto è in «possesso».
C'è, a ben vedere, solo una violazione dell'accordo di licenza, dal
momento che il licenziatario utilizza il bene in modo diverso da
quanto previsto dal titolare del diritto d'autore, ma questa a me pare
una cosa che possa avere rilievo solo civile (e sarebbe già molto
discutibile) e giammai penale - naturalmente è diversissimo il caso di
chi sprotegge un bene intellettuale e poi lo mette in circolazione,
con o senza scopo di lucro.

Dal punto di vista civile, è vero che il licenziatario, che viene per
lo più assimilato ad un locatario, ha l'obbligo di servirsi della cosa
in conformità dell'uso cui è destinata, ma portarsi un ebook su un
iPad per leggerselo sul divano siamo sicuri che concreti una
violazione di questo precetto? Tra l'altro questa speciale forma di
locazione cui è assimilato il contratto di licenza non prevede, a
differenza dello schema tradizionale della locatio, la restituzione
della cosa al termine del contratto, che non ha un vero e proprio
termine, che rimane infatti indefinito.

Altri riferimenti? Il tema è sicuramente interessante.

Il messaggio è stato eliminato

Andrea

da leggere,
20 ott 2010, 13:19:3420/10/10
a leg...@googlegroups.com

Il giorno 20/ott/2010, alle ore 18.43, Mario Sabatino ha scritto:

Premetto che oggi la mia mancanza di sintesi è imbarazzante. 

al contrario, sintetico ed efficace: complimenti!

Ho nel mio reader una monografia sui DRM che mi sono ripromesso di leggere.
Perché non la presti ad un amico.. ? E' protetta ? XD

a parte gli scherzi hai una monografia sui DRM in ebook..?cos'è e.. dove si può prendere?

Ciao, AB


___________________________________________________

Avv. Andrea Buti
Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
___________________________________________________


Mario Sabatino

da leggere,
20 ott 2010, 14:17:2820/10/10
a leg...@googlegroups.com
Eccolo:

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Andrea Buti ADR

da leggere,
20 ott 2010, 16:14:2620/10/10
a leg...@googlegroups.com
Grazie assai! Bel lavoro ..

'notte, Andrea buti

Inviato da iPad

Tiziano Solignani

da leggere,
21 ott 2010, 06:10:4821/10/10
a leg...@googlegroups.com
Il 20 ottobre 2010 18:43, Mario Sabatino <a27...@gmail.com> ha scritto:
> 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono
> tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche
> di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il
> possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero
> vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche
> solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia
> in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali
> e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Ma in realtà è così per gli ebook: se acquisti un libro dal sistema
Kindle, poi ne puoi fare tante copie quanti dispositivi di lettura
hai, sul Mac, sull'iPhone, sull'iPad. Anzi lui ti agevola anche
sincronizzando i segnalibri e le tue annotazioni su ogni dispositivo.
E così anche per i libri protetti con i DRM di Adobe, che puoi vedere
su tutti i tuoi mac, e anche sull'iPad se usi quell'utility che tu
stesso hai segnalato (che sto provando e pare valida, consentendo la
sincronizzazione anche tramite dropbox!)

> Tuttavia recentemente il Tribunale di Milano così si è recentemente
> espresso:
> http://internet.civile.it/internet/visual.php?num=70582
> Per ciò che riguarda il caso di specie, non ritiene il Collegio che
> sussistano i presupposti e le condizioni che rendono esercitabile in
> concreto il diritto alla copia privata dell’opera cinematografica contenuta
> nel DVD prodotto e commercializzato dalla parte convenuta. Sotto il profilo
> strettamente tecnico, Universal Pictures Italia s.r.l. ha confermato che il
> supporto in questione è munito del sistema di protezione Macrovision che non
> consente di eseguire una singola copia dell’opera, anche in formato
> analogico, in quanto all’epoca in cui supporto è stato acquistato
> dall’attore (2004) non esistevano sistemi di protezione che tecnicamente
> consentissero tale possibilità. A tal fine parte convenuta ha sostenuto tale
> argomentazione producendo una consulenza di parte esplicativa
> dell’inesistenza di misure tecniche di protezione atte a consentire
> riproduzione di una sola copia, risultando di fatto possibile la sola
> alternativa tra l’esclusione in toto di ogni possibilità di eseguire copie
> dell’opera ed invece l’opposta soluzione di non applicare alcuna misura di
> protezione e dunque consentire la possibilità di riprodurre con facilità da
> un solo esemplare dell’opera un numero tendenzialmente infinito di copie
> identiche per qualità a quella dell’ esemplare oggetto riproduzione (v. doc.
> 5 fasc. conv.).

La pronuncia mi sembra corretta e in linea con il testo legislativo,
che prevede il dovere dell'editore di consentire la copia privata
all'utente solo quando questo sia tecnicamente possibile, cosa che con
i supporti ottico-fisici non era possibile, dal momento che consentire
una copia significava consentirle tutte.

> In buona sostanza, se rimuovi il DRM puoi fare n copie liberamente fruibili
> dell'opera e pertanto sei fuori dal 71 sexies n. 4.

Il punto non è la realizzazione di copie ulteriori dell'opera, ma la
legittimità dell'intervento anche su di un solo esemplare, come dici
più sotto: ad esempio io potrei avere una sola copia di un libro
elettronico, rimuoverci il drm e spostarla (non copiarla) su di un
altro dispositivo, continuando ad avere sempre quell'unica copia, ma
modificata. Il 71 sexies n. 4 non è una norma destinata, poi, agli
utenti finali, ma agli editori, imponendo loro un dovere a vantaggio
degli utenti. Non è assolutamente una «scriminante» per gli utenti
finali, ma se anche lo fosse non è corretto pensare che essere fuori
dall'ambito di copertura di una scriminante significhi necessariamente
commettere un reato, perchè occorre una norma positiva incriminatrice,
che io non ho ancora capito quale possa essere.

Inoltre, se anche la questione fosse la realizzabilità potenziale di
copie, non penso che sia incriminata (e incriminabile) la condotta di
colui che si limita a rendere potenzialmente ricopiabile un'opera
senza poi attualmente copiarla per sè o per il pubblico (se lo fa,
invece, è tutto un altro paio di maniche), nel nostro ordinamento
penale mi pare che ci sia il principio per cui l'intenzione non è mai
criminalizzabile sinchè non si traduce in un atto concreto - un'altra
figura generale, poi, molto importante relativa al fatto di colui che
si limita a rimuovere un drm è quella del reato impossibile che
scrimina molti comportamenti che pur tipici sono inoffensivi.

> Inoltre, in teoria, si potrebbe obiettare una violazione del diritto
> all'integrità dell'opera.

Esatto, come dicevo questo mi pare più pertinente, ma difficilmente di
rilevanza penale o sbaglio?

> Infine la questione non ancora affrontata della licenza d'uso (ma prima o
> poi vedrete uscirà fuori) secondo la quale quando compri un opera protetta
> da copyright in formato elettronico (ebook o programma ad es.) non compri il
> libro od il dischetto col programma (principio di esaurimento) ma una
> licenza d'uso che impedisce l'esaurimento del diritto e pertanto inibisce la
> possibilità di rivendita (su ebay ad esempio).

Non ho capito, mi spieghi meglio?


--
cordialmente,

tiziano solignani, da Mac

Mario Sabatino

da leggere,
21 ott 2010, 06:52:2521/10/10
a leg...@googlegroups.com
> > Infine la questione non ancora affrontata della licenza d'uso (ma prima o
> > poi vedrete uscirà fuori) secondo la quale quando compri un opera protetta
> > da copyright in formato elettronico (ebook o programma ad es.) non compri il
> > libro od il dischetto col programma (principio di esaurimento) ma una
> > licenza d'uso che impedisce l'esaurimento del diritto e pertanto inibisce la
> > possibilità di rivendita (su ebay ad esempio).
>
> Non ho capito, mi spieghi meglio?

Significa che non compri l'opera protetta ma una licenza d'uso oppure un servizio. Quindi non vale il principio di esaurimento  <<secondo il quale, nel momento in cui l'autore decida di destinare definitivamente al mercato l’opera, direttamente o a mezzi terzi, si verifica l’esaurimento del diritto, cioè l'autore non può più controllare l’esemplare dell’opera dopo che esso é stato venduto>>. Per cui l’acquirente può rivenderlo o prestarlo senza necessità di autorizzazioni. L'omologo anglosassone è rappresentato dalla cd. first sale doctrine. A tal riguardo in USA è stata pubblicata recentemente una sentenza interessante  http://bit.ly/aa97t2 . 

Ciao

Mario

Tiziano Solignani

da leggere,
21 ott 2010, 09:42:4521/10/10
a legalit


On 20 Ott, 14:08, Mario Sabatino <a27...@gmail.com> wrote:
> Credo non sia necessario poichè dovrebbero aver rilasciato un'applicazione
> che permette di leggere i DRM Adobe con l'iPad. Si tratta di BlueFire Reader
> che puoi scaricare qui:
>
> http://itunes.apple.com/it/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8

Funziona, ci ho scritto sopra un post a beneficio di tutti:

http://blog.solignani.it/2010/10/21/come-leggere-ebook-protetti-con-adobe-drm-su-ipad-senza-dover-sproteggerli/
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