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On 4 Gen, 16:49, "Avv. Elisa Plutino" <plut...@studio-
Monia Ghizzoni dice che aveva messo l'IVA sulle competenze del precetto in
cui il creditore è una società e che ha subito un'opposizione per questo.
Dunque che cosa avrebbe dovuto mettere? Solo il CAP? e perché mai? Come è
andata a finire l'opposizione?
Mi pare che la cosa interessi tutti perché tutti possiamo avere un
cliente/creditore che è una società.
Se l'argomento è stato già trattato mi scuso in anticipo.
Francesco Cavaliere
CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato
Avv. Raffaele Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
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00196 - Rome, Italy
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Avv. Elisa Plutino
Inviato: martedì 5 gennaio 2010 12.25
A: legalit
Oggetto: R: [legalit] Re: iva in precetto
Il soccombente di solito non paga direttamente l'avv. della parte vincitrice
quindi se notificassimo al soccombente un precetto richiedendo anche l'iva
avremmo la seguente ipotesi:
80 + 20 = 100.
100 + 20% = 120 (per comodità non consideriamo il cap)
Se il soccombente corrispondesse al vincitore 120, quest'ultimo ci farebbe
un guadagno perché:
All'avv. corrisponderebbe 120 (ovvero la somma ottenuto dal perdente) e, per
di più si porterebbe a credito, 20 di Iva che andrebbe a scomputare con
quella a debito: ergo a fine trimestre anziché versare all'erario 500 ne
verserà 500-20, mettendosi in tasca le 20.
È corretto invece che il perdente corrisponda soltanto 100 al vincitore.
Questi ne darà 120 (100 + 20) al suo avvocato che a sua volta emetterà
fattura e l'iva indicata sarà sempre portata a credito dal soggetto iva che,
pertanto, nell'immediatezza ci rimetterà 20 però in fase di liquidazione
trimestrale eviterà di versarle all'erario.
Buona Epifania a tutti.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Avv. Elisa Plutino
Inviato: martedì 5 gennaio 2010 20.50
Nell'esempio di Gianni non mi convince la frase "all'avv. corrisponderebbe
120 (ovvero la somma ottenuto dal perdente)", perché il rapporto avv-cliente
è del tutto distinto ed estraneo al rapporto creditore procedente e debitore
esecutato di cui stiamo parlando.
Peraltro non è scritto da nessuna parte che il cliente dovrà pagare al suo
avv necessariamente "la somma ottenuta dal perdente". In effetti, dopo avere
ricevuto 120 il cliente potrebbe pagare al proprio avv qualsiasi cosa, anche
Euro 0,00 (se è un amico o parente) oppure 100, 200, ecc. Questo dipende dai
rapporti avv-cliente che non c'entrano niente con il precetto contro il
debitore.
Anche la stessa tariffa forense prevede criteri di liquidazione diversi tra
avv-cliente e nei confronti della controparte (liquidazione delle spese da
parte del giudice).
Avete giurisprudenza o altri argomenti che mi convincano? Che cosa ne è
stato dell'opposizione all'esecuzione citata da Monia Ghizzoni?
Saluti.
Francesco Cavaliere
CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato
Avv. Raffaele Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
Avv. Francesco Cavaliere, Solicitor (England and Wales) - Partner
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Gianni Cataldi
Inviato: martedì 5 gennaio 2010 21.59
A: leg...@googlegroups.com