La presunzione di pagamento prevista dagli art. 2954, 2955 e 2956 c.c.
va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in
relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè
rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si
chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per
iscritto.
Detto questo, credo che il rapporto che intercorre tra il proprietario
della vettura da riparare ed il titolare della carrozzeria può essere
definito d'appalto. Infatti nel citato contratto l'appaltatore assume,
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio il compimento di un'opera o di un servizio, verso un
corrispettivo in danaro, procurandosi il materiale necessario.
Pertanto il credito vantato dallo stesso cartrozziere è soggetto alla
la prescrizione, secodo il mio avviso, al dettato di cui all’art.2956
c.c. ..... 3 anni.