diffida ad adempiere in amministrativo ed equa

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avvzannini

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Dec 24, 2010, 4:08:40 AM12/24/10
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Con il nuovo processo amministrativo, per l'esecuzione del giudicato amministrativo è divenuta superflua la diffida ad adempiere, occorre solo che la sentenza sia passata in giudicato.
Secondo punto, la competenza per il giudizio di ottemperanza si incardina nella circoscrizione ove è stata emessa la sentenza
che non è stata eseguita anche del giudice ordinario.
Terzo insieme all'ottemperanza si può chiedere rivalutazione e interessi ed il risarcimento del danno conseguente alla omessa esecuzione del giudicato.
Morale della favola dove si propone il giudizio di ottemperanza delle sentenze sulle eque riparazioni della Corte di appello non eseguite?
Al Consiglio di Stato oppure avanti al Tar competente per territorio? Ritengo TAR e voi che ne pensate?
rif normativi art.113 e seguenti del nuovo processo amministrativo....
saluti
avvzannini.vcf

Tiziano Solignani

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Dec 24, 2010, 4:40:04 AM12/24/10
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Molto interessante, ci rifletterò e farò qualche ricerca.

Facendo un passo indietro: queste regole nuove siamo sicuri che valgano anche per le sentenze emesse anteriormente al varo del nuovo codice? Io direi di sì, ma ritengo sia giusto riflettere anche sul punto.
--
cordialmente,

tiziano solignani, da Mac

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avvzannini

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Dec 24, 2010, 5:03:02 AM12/24/10
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Il 24/12/2010 10.40, Tiziano Solignani ha scritto:
> Molto interessante, ci rifletter� e far� qualche ricerca.

>
> Facendo un passo indietro: queste regole nuove siamo sicuri che
> valgano anche per le sentenze emesse anteriormente al varo del nuovo
> codice? Io direi di s�, ma ritengo sia giusto riflettere anche sul punto.
>
direi di si perch� come ha detto la Cassazione giudizio di equa e
giudizio di ottemperanza sono due giudizi autonomi e distinti e non la
prosecuzione dello stesso giudizio nel qual caso sarebbe valido ci� che
tu dici...
saluti e riflettiamo anche sotto natale....

avvzannini.vcf

Tiziano Solignani

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Dec 24, 2010, 5:07:23 AM12/24/10
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Molto giusto, anche io credo che sia così, è un processo nuovo quindi tempus regit actum ergo regole processuali nuove.

Il giorno 24 dicembre 2010 11:03, avvzannini <avvza...@libero.it> ha scritto:
direi di si perchč come ha detto la Cassazione giudizio di equa e giudizio di ottemperanza sono due giudizi autonomi e distinti e non la prosecuzione dello stesso giudizio nel qual caso sarebbe valido ciň che tu dici...

Avv. Gabriele Orlando

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Dec 24, 2010, 9:16:30 AM12/24/10
to legalit
Cerco di dare il mio modesto contributo, dato che mio malgrado ho poca
pratica dei giudizi amministrativi: tradizionalmente la discussione
sulla competenza del giudice dell'ottemperanza si articola
contrapponendo il criterio della competenza "territoriale" (= è più
adatto a far eseguire il giudicato il giudice del luogo, data la sua
presenza materiale lì dovela P.A. esercita quel potere) al criterio
della competenza "funzionale" (= è più adatto a far eseguire il
giudicato il giudice che ha istruito e deciso la causa, proprio perché
conosce bene la questione e sicuramente può dare una migliore
interpretazione delle motivazioni che essa fa valere).

A mio avviso l'art. 113 sembra costruito proprio facendo riferimento
ad entrambi i criteri, garantendo (al primo comma) la competenza
"funzionale" (più cara ai redattori del Codice, Consiglieri di Stato)
nei casi in cui la sentenza da eseguire sia del giudice
amministrativo, applicando invece la competenza "territoriale" ai casi
in cui la sentenza sia resa dal giudice ordinario (e dunque laddove
manchi la necessità di tutelare le sfumature delle valutazioni del
G.A. che ha deciso).

Avrai sicuramente capito che secondo me il ricorso va proposto al TAR
del luogo in cui deve essere eseguita, in ossequio al secondo comma
dell'art. 113, che, inoltre, indica espressamente il TAR escludendo
così il Consiglio di Stato (che con il primo comma dello stesso
articolo si vede escludere anche la competenza a far eseguire le
proprie sentenze di appello).

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando

Avv Giorgio Fregni

unread,
Dec 24, 2010, 9:24:22 AM12/24/10
to leg...@googlegroups.com
Forse la seguente sentenza pu� esserti utile.
Cordialit�
Giorgio Fregni
_______________________________________________
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 23 dicembre 2010 n. 9348 - Pres.
Numerico, Est. Lageder - Capocefalo (Avv.ti Biasiotti Mogliazza e
Capocefalo) c. Ministero della Giustizia (Avvra Stato) - (previa riunione
dei ricorsi per esecuzione del giudicato relativi al decreto del Corte d'Appello
di Roma, Sezione Equa Riparazione, n. 09529/2007, li accoglie).
1. Giustizia amministrativa - Ricorso per ottemperanza - Proposto in
relazione ad un decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 della L. n.
89/2001 (legge Pinto) - Ammissibilit�, avendo detto decreto natura
decisoria.

2. Giustizia amministrativa - Ricorso per ottemperanza - Per ottenere il
pagamento di somme di denaro - Proposto dopo il termine di 120 giorni
previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 - Ammissibilit�.

3. Giustizia amministrativa - Ricorso per ottemperanza - Per ottenere il
pagamento di somme di denaro - Asserite incapienze del capitolo di bilancio
su cui far gravare i relativi impegni e ordinativi di spesa - Non possono
precludere l'accoglimento del ricorso.

1. Il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 della L. n. 89/2001
(c.d. legge Pinto) ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed �
idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente
idoneit� a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza innanzi al giudice
amministrativo (1).

3. E' ammissibile un ricorso per esecuzione del giudicato con il quale si
chiede alla P.A. il pagamento di somme di denaro nel caso in cui sia stato
rispettato il termine dilatorio (di 120 giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo) di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996 come convertito in l.
n. 30/1997, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed
integrazioni derivanti dagli artt. 147 l. n. 388/2000 e 44 d.l. n. 269/2003
come convertito in l. n. 326/2003, il quale - con previsione avallata dalla
Corte Costituzionale con ordinanza n. 463 del 30 dicembre 1998 e applicabile
anche nei giudizi di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (2) -
testualmente dispone che: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia
esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il
termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima
di tale termine il creditore non pu� procedere ad esecuzione forzata n� alla
notifica di atto di precetto".

3. Non pu� impedire l'accoglimento di un ricorso per l'ottemperanza proposto
per il pagamento di somme di denaro una relazione ministeriale d cui
risultano incapienze del capitolo di bilancio su cui far gravare i relativi
impegni e ordinativi di spesa, in quanto nessuna rilevanza esterna, n�
effetti pregiudizievoli al creditore, possono avere difficolt� di
organizzazione, anche contabile, interne all'apparato burocratico (3).

-----------------------------------------

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2653.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158.

(3) V. Cons. Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4734.

Ha aggiunto la sentenza in rassegna che non pu� avere effetto impeditivo l'argomento
relativo agli ulteriori costi derivanti dalla nomina del commissario ad
acta, non potendo tali costi rilevare quale causa preclusiva dell'adempimento
ma potendo gli stessi essere evitati con una tempestiva e puntuale attivit�
di spontanea ottemperanza della p.a., senza attendere l'intervento
sostitutivo del commissario, tant'� che l'art. 14 d.l. n. 669/1996 assolve
proprio alla funzione di permettere alla p.a. di svolgere spontaneamente l'iter
contabile.


N. 09348/2010 REG.SEN.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4899 del 2010, proposto da:

Igor Capocefalo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Biasiotti
Mogliazza e Spartico Capocefalo, con domicilio eletto presso il primo in
Roma, via Antonio Nibby n. 11;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

sul ricorso numero di registro generale 4900 del 2010, proposto da:

Paride Capocefalo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Biasiotti
Mogliazza e Spartico Capocefalo, con domicilio eletto presso il primo in
Roma, via Antonio Nibby n. 11;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

sul ricorso numero di registro generale 4901 del 2010, proposto da:

Gino Capocefalo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Biasiotti
Mogliazza e Spartico Capocefalo, con domicilio eletto presso il primo in
Roma, via Antonio Nibby n. 11;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

sul ricorso numero di registro generale 4902 del 2010, proposto da:

Angelo Capocefalo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Biasiotti
Mogliazza e Spartico Capocefalo, con domicilio eletto presso il primo in
Roma, via Antonio Nibby n. 11;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

sul ricorso numero di registro generale 4903 del 2010, proposto da:

Giuseppina Capocefalo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Biasiotti
Mogliazza e Spartico Capocefalo, con domicilio eletto presso il primo in
Roma, via Antonio Nibby n. 11;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

sul ricorso numero di registro generale 4905 del 2010, proposto da:

Silvio Capocefalo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Biasiotti
Mogliazza e Spartico Capocefalo, con domicilio eletto presso il primo in
Roma, via Antonio Nibby n. 11;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 4907 del 2010, proposto da:

Spartico Capocefalo, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Biasiotti
Mogliazza e Spartico Capocefalo, con domicilio eletto presso il primo in
Roma, via Antonio Nibby n. 11;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

sul ricorso numero di registro generale 4908 del 2010, proposto da:

Annalisa Capocefalo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Biasiotti
Mogliazza e Spartico Capocefalo, con domicilio eletto presso il primo in
Roma, via Antonio Nibby n. 11;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'ottemperanza

al decreto del Corte d'Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, n.
09529/2007, reso tra le parti, concernente EQUA RIPARAZIONE EX LEGE 89/01
(LEGGE PINTO)

Visti i ricorsi per ottemperanza e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 il Cons.
Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avv.ti Francesco Biagio Levato, su
delega di Massimo Biasiotti Mogliazza, e Cristina Gerardis (Avv. St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con decreto n. 9529/2007 del 26 novembre-18 dicembre 2007, la Corte d'Appello
di Roma condannava il Ministero della Giustizia a risarcire in favore di
Capocefalo Igor, Capocefalo Angelo, Capocefalo Gino, Capocefalo Silvio,
Capocefalo Annalisa, Capocefalo Giuseppina, Capocefalo Paride e Capocefalo
Spartico, a titolo di equa riparazione ex l. n. 89/2001, i danni non
patrimoniali subiti, nella prima fase processuale, dal loro dante causa
Capocefalo Silvio e, in seguito, dagli stessi ricorrenti, per l'eccessiva
durata (dal 14 marzo 1973 al 20 settembre 2005) di una causa civile svoltasi
innanzi al Tribunale di Benevento, liquidando in favore di ciascuno dei
ricorrenti la somma di euro 10.200,00, oltre all'importo di euro 22.240,00
da dividersi tra gli stessi ricorrenti in misura proporzionale alle
rispettive quote ereditarie, con gli interessi legali dalla data del decreto
al saldo, nonch� a rifondere ai medesimi le spese di cause, liquidate nell'importo
complessivo di euro 830,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con
distrazione in favore dell'avvocato Capocefalo Spartico, difensore
antistatario.

2. Sulla base di suddetto decreto, notificato al Ministero della Giustizia
il 12 giugno 2008, passato in giudicato e munito di formula esecutiva, i
ricorrenti, in esito all'infruttuosa notifica, in data 13 marzo 2009, di
separati atti di precetto - precisamente, per gli importi di euro 11.984,40
(Capocefalo Igor), di euro 14.455,51 (Capocefalo Paride), di euro 14.455,51
(Capocefalo Gino), di euro 14.455,51 (Capocefalo Angelo), di euro 14.455,51
(Capocefalo Giuseppina), di euro 11.984,40 (Capocefalo Silvio), di euro
14.305,75 + euro 1.222,82 (Capocefalo Spartico), e di euro 11.984,40
(Capocefalo Annalisa) -, in data 10 agosto 2009 notificavano al Ministero
separati atti di diffida e messa in mora per l'esecuzione del decreto, per
gli importi precisati oltre agli interessi legali, con assegnazione di un
termine di novanta giorni per provvedere e con il preavviso che, in difetto
di esecuzione spontanea, si sarebbe proceduto per l'ottemperanza.

3. A fronte della persistente inerzia dell'Amministrazione, con separati
ricorsi del 12 aprile 2010 sono stati introdotti altrettanti giudizi di
ottemperanza per l'attuazione coattiva del giudicato civile in relazione
agli importi sopra precisati.

4. Il Ministero si costituiva con comparsa di stile, depositando una scarna
relazione, nella quale evidenziava l'attuale grave situazione debitoria in
ordine al sistema di indennizzo per ritardata giustizia ordinaria generato
da un concorso di cause. Segnalava, in particolare, che il Dicastero non era
titolare del capitolo 1264, il quale, essendo iscritto "per memoria" nello
stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, viene
alimentato ogni anno mediante un trasferimento di fondi dal capitolo 2829
dello stato di previsione del Ministero dell'Economia. Aggiungeva che la
nomina di un commissario ad acta poteva determinare ulteriori notevoli costi
connessi alla l. n. 89/2001.

5. Alla camera di consiglio del 9 novembre 2010 le cause sono state
trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Premesso che i ricorsi per ottemperanza al decreto n. 9529/2007 della
Corte d'Appello di Roma, tesi all'attuazione coattiva di uno stesso,
identico titolo giudiziale, vanno riuniti per evidenti ragioni di
connessione oggettiva e soggettiva, e rilevato che nel giudizio di
ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi nel giudizio ex l. n.
89/2001 persiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia (v.
in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5897), si
osserva che nella fattispecie sono integrate tutte le condizioni dell'azione
esecutiva intentata nei confronti della pubblica amministrazione condannata
al pagamento di una somma di denaro.

1.1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il collegio
non intende discostarsi, il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3
l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed �
idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente
idoneit� a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza (v., da ultimo,
C.d.S., Sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2653).

1.2. Alla luce di quanto esposto sopra sub 2. e 3. risultano rispettati i
termini di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996 come convertito in l. n.
30/1997, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni
derivanti dagli artt. 147 l. n. 388/2000 e 44 d.l. n. 269/2003 come
convertito in l. n. 326/2003, il quale - con previsione avallata dalla Corte
Costituzionale con ordinanza n. 463 del 30 dicembre 1998 e applicabile anche
nei giudizi di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (v. C.d.S.,
Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158 ) - testualmente dispone: "Le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le
procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di
somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione
del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non pu� procedere
ad esecuzione forzata n� alla notifica di atto di precetto".

1.3. A contrastare l'obbligo di pagamento incombente sull'Amministrazione
non possono certo invocarsi, con la relazione ministeriale versata in atti,
incapienze del capitolo di bilancio su cui far gravare i relativi impegni e
ordinativi di spesa, in quanto secondo costante giurisprudenza nessuna
rilevanza esterna, n� effetti pregiudizievoli al creditore, possono avere
difficolt� di organizzazione, anche contabile, interne all'apparato
burocratico (v. C.d.S., Sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4734).

1.4. Privo di pregio �, altres�, l'argomento relativo agli ulteriori costi
derivanti dalla nomina del commissario ad acta, non potendo tali costi
rilevare quale causa impeditiva dell'adempimento ma potendo gli stessi
essere evitati con una tempestiva e puntuale attivit� di spontanea
ottemperanza della p.a., senza attendere l'intervento sostitutivo del
commissario, tant'� che il sopra citato art. 14 d.l. n. 669/1996 assolve
proprio alla funzione di permettere alla p.a. di svolgere spontaneamente l'iter
contabile.

2. Ci� posto, stante l'idoneit� del titolo giudiziale all'esecuzione coatta
e perdurando l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la diffida
ritualmente notificata da parte ricorrente, va dichiarato l'obbligo del
Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al
pagamento in favore dei ricorrenti, entro il termine di giorni sessanta
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa
(o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte) della
presente decisione, dei sopra precisati importi dovuti per i predetti
titoli, oltre interessi moratori successivi (sulla sola sorte capitale) al
tasso legale.

Nell'eventualit� d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora
quale commissario ad acta il direttore dell'Ufficio X della direzione
centrale dei servizi del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, con facolt� di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad
altro dirigente dello stesso ufficio.

Il commissario provveder� inoltre a denunciare alla competente Procura della
Corte dei Conti gli specifici comportamenti omissivi di amministratori e
funzionari che ne abbiano reso necessario l'intervento, con consequenziale
danno erariale corrispondente alle spese per l'intervento commissariale e
quant'altro collegato all'inesecuzione del predetto giudicato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate
in dispositivo in un importo unico complessivo (da dividersi per quote
uguali tra i ricorrenti), tenuto conto della riunione dei ricorsi e della
pluralit� di identici giudizi patrocinati dallo stesso difensore ed assunti
in decisione alla medesima camera di consiglio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, cos�
provvede:

- accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'Amministrazione
di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;

- condanna l'Amministrazione a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che
si liquidano nell'importo unico complessivo di euro 500,00, oltre agli
accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit� amministrativa.

Cos� deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010
con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Anna Leoni, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/12/2010

----- Original Message -----
From: "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g....@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Friday, December 24, 2010 3:16 PM
Subject: [SPAM] [legalit] Re: diffida ad adempiere in amministrativo ed equa


> On 24 Dic, 10:08, avvzannini <avvzann...@libero.it> wrote:
>> Con il nuovo processo amministrativo, per l'esecuzione del giudicato

>> amministrativo � divenuta superflua la diffida ad adempiere, occorre


>> solo che la sentenza sia passata in giudicato.
>> Secondo punto, la competenza per il giudizio di ottemperanza si

>> incardina nella circoscrizione ove � stata emessa la sentenza che non �


>> stata eseguita anche del giudice ordinario.

>> Terzo insieme all'ottemperanza si pu� chiedere rivalutazione e interessi


>> ed il risarcimento del danno conseguente alla omessa esecuzione del
>> giudicato.
>> Morale della favola dove si propone il giudizio di ottemperanza delle
>> sentenze sulle eque riparazioni della Corte di appello non eseguite?
>> Al Consiglio di Stato oppure avanti al Tar competente per territorio?
>> Ritengo TAR e voi che ne pensate?
>> rif normativi art.113 e seguenti del nuovo processo amministrativo....
>> saluti
>>
> Cerco di dare il mio modesto contributo, dato che mio malgrado ho poca
> pratica dei giudizi amministrativi: tradizionalmente la discussione
> sulla competenza del giudice dell'ottemperanza si articola

> contrapponendo il criterio della competenza "territoriale" (= � pi�


> adatto a far eseguire il giudicato il giudice del luogo, data la sua

> presenza materiale l� dovela P.A. esercita quel potere) al criterio
> della competenza "funzionale" (= � pi� adatto a far eseguire il
> giudicato il giudice che ha istruito e deciso la causa, proprio perch�
> conosce bene la questione e sicuramente pu� dare una migliore


> interpretazione delle motivazioni che essa fa valere).
>
> A mio avviso l'art. 113 sembra costruito proprio facendo riferimento
> ad entrambi i criteri, garantendo (al primo comma) la competenza

> "funzionale" (pi� cara ai redattori del Codice, Consiglieri di Stato)


> nei casi in cui la sentenza da eseguire sia del giudice
> amministrativo, applicando invece la competenza "territoriale" ai casi
> in cui la sentenza sia resa dal giudice ordinario (e dunque laddove

> manchi la necessit� di tutelare le sfumature delle valutazioni del


> G.A. che ha deciso).
>
> Avrai sicuramente capito che secondo me il ricorso va proposto al TAR
> del luogo in cui deve essere eseguita, in ossequio al secondo comma
> dell'art. 113, che, inoltre, indica espressamente il TAR escludendo

> cos� il Consiglio di Stato (che con il primo comma dello stesso


> articolo si vede escludere anche la competenza a far eseguire le
> proprie sentenze di appello).
>
> Cordiali saluti,
> Gabriele Orlando
>

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
> http://legalit.solignani.it
>

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avvzannini

unread,
Dec 27, 2010, 6:36:34 AM12/27/10
to leg...@googlegroups.com
Si � necessario ora attendere la moratoria per iniziare il giudizio di
ottemperanza vi erano parecchi tar che non ritenevano necessario il
decorso dei 120 giorni ma ora pensa che non si possa
rischiare.......l'amministrazione aveva bisogno di tempo e la
giurisprudenza si � adeguata..............
saluti
avvzannini.vcf

Tiziano Solignani

unread,
Dec 27, 2010, 6:46:42 AM12/27/10
to leg...@googlegroups.com
Il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del precetto, che mi pare comunque sia rimasta necessaria, o dal deposito della sentenza?

Il giorno 27 dicembre 2010 12:36, avvzannini <avvza...@libero.it> ha scritto:
Si è necessario ora attendere la moratoria per iniziare il giudizio di ottemperanza vi erano parecchi tar che non ritenevano necessario il decorso dei 120 giorni ma ora pensa che non si possa rischiare.......l'amministrazione aveva bisogno di tempo e la giurisprudenza si è adeguata...

avvzannini

unread,
Dec 27, 2010, 7:04:44 AM12/27/10
to leg...@googlegroups.com
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Per essere chiari ci sono due possibilità peraltro cumulabili con l'unico limite di non ottenere due pagamenti....
o il giudizio di ottemperanza;
o la fase escutiva civile;
Per il primo occorre notificare la sentenza anche senza la formula come previsto dalla nuovo processo amministrativo
non occorre la diffida ma devono essere trascorsi 120giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione.
La seconda necessita della notifica della sentenza questa volta munita di formula e decorsi 120giorni puoi notificare il precetto...
tutto qui e salvo correzioni da parte dei colleghi che sono sempre ben accette.


avvzannini.vcf

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Dec 28, 2010, 8:38:46 AM12/28/10
to legalit
On 27 Dic, 12:46, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
> Il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del precetto, che mi pare
> comunque sia rimasta necessaria, o dal deposito della sentenza?
>
Decorre "dalla notifica del titolo esecutivo".
Quindi niente precetto prima dei 120 giorni, pena la soccombenza in
caso di opposizione a precetto.

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Dec 28, 2010, 8:42:19 AM12/28/10
to legalit
On 27 Dic, 13:04, avvzannini <avvzann...@libero.it> wrote:
> Per essere chiari ci sono due possibilit� peraltro cumulabili con
> l'unico limite di non ottenere due pagamenti....
> o il giudizio di ottemperanza;
> o la fase escutiva civile;
> Per il primo occorre notificare la sentenza anche senza la formula come
> previsto dalla nuovo processo amministrativo
> non occorre la diffida ma devono essere trascorsi 120giorni dalla
> notifica della sentenza all'amministrazione.
> La seconda necessita della notifica della sentenza questa volta munita
> di formula e decorsi 120giorni puoi notificare il precetto...
> tutto qui e salvo correzioni da parte dei colleghi che sono sempre ben
> accette.
>
Nulla da correggere, ma una cosa da aggiungere.
La nuova formulazione delle norme processuali dirime una vecchia
questione e prevede la possibilità di chiedere in sede di ottemperanza
qualunque accessorio e spesa ulteriore, compresi gli interessi della
231/2002, il danno non patrimoniale da ritardato adempimento, e
l'imposta di registro che spesso creavano problemi di ripetizione.

Cordialmente,
Gabriele Orlando

avvzannini

unread,
Dec 28, 2010, 11:10:20 AM12/28/10
to leg...@googlegroups.com
Il 28/12/2010 14.42, Avv. Gabriele Orlando ha scritto:
> Nulla da correggere, ma una cosa da aggiungere.
> La nuova formulazione delle norme processuali dirime una vecchia
> questione e prevede la possibilit� di chiedere in sede di ottemperanza

> qualunque accessorio e spesa ulteriore, compresi gli interessi della
> 231/2002, il danno non patrimoniale da ritardato adempimento, e
> l'imposta di registro che spesso creavano problemi di ripetizione.
>
> Cordialmente,
> Gabriele Orlando
>
> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
>
Ti ringrazio della conferma, � sempre utile.

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