Efficacia probatoria della "scheda sanitaria individuale"

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Enrico Gorini

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Jul 7, 2015, 11:51:46 AM7/7/15
to civilit

Vi ripropongo un tema passato inosservato e secondo me piuttosto interessante.

Si tratta di un documento probatorio formato dal medico contra se (come le scritture contabili dell’imprenditore che fanno prova contro di lui).

Qui il caso.

La cliente ritiene una responsabilità medica del proprio ex medico di base.

Per verificare la colpa medica (negligenza - ritardata cura), il medico legale dovrebbe poter accedere alla “scheda sanitaria individuale” (vd sotto riquadro informativo), obbligatoriamente digitalmente formata e detenuta dallo stesso medico di base, il quale però, ipotetico responsabile del danno, è controinteressato a qualsiasi utilizzo probatorio contra se della stessa. La ex paziente o in sua vece il giudice può certamente ottenerne la consegna, ma, se non è prevista una “continuità di timbro” (come avviene nella contabilità tradizionale o digitale), di tipo meccanico o digitale, il medico di base potrebbe manipolare, interpolare, cancellare o aggiungere quello che vuole, rendendo impossibile la ricostruzione della responsabilità !

Cosa sapete in proposito?   Cioè: se chiedo l’esibizione (extra o endo giudiziale), c’è qualcosa che mi garantisca la genuinità della scheda, nonostante quanto possa maliziosamente celare/interpolare  il medico redigente?

 

enrico gorini

Qui sotto info sulla scheda sanitaria individuale (info reperite da un docente di medicina legale):

La Scheda Sanitaria Individuale è un documento informatico composto dall’insieme delle informazioni cliniche che il Medico di Medicina Generale ritiene rilevanti per la storia clinica dell’assistito e da lui mantenuto aggiornato. Essa contiene l’insieme strutturato di tutte le informazioni sanitarie note a Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta ed ai sostituti, relativamente ad un paziente.

Il paziente - in qualunque momento - può chiedere al medico l’accesso alla propria scheda sanitaria e averne una copia (non l’originale che rimane al medico curante) e il Codice deontologico (art.25 codice deontologia medica) prescrive il dovere del medico di mettere a disposizione della persona assistita ogni documentazione clinica posseduta.
Le ASL presso le quali il medico svolge la propria attività convenzionata possono verificare l’esistenza della Scheda sanitaria presso il medico di medicina generale, ma dai riscontri ricevuti non ci risulta che possano consultarne i contenuti.
La compilazione della scheda sanitaria è prevista dagli Accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale (art.48 L. 833/1978) e da quello del 2005 (art.45 punto 2 lett. b), che in particolare prevede "la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su supporto informatico e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 59, lett. b, a uso del medico e ad utilità dell'assistito e del SSN".
La scheda sanitaria può essere rilasciata:
- al diretto interessato;
- al tutore od a chi esercita la patria potestà in caso di minore od incapace;
- a terza persona munita di delega;
- all’Autorità giudiziaria;
- agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.).

 

 

 

avv.Enrico Gorini

v.Clementini 2

47921 Rimini

0541-776445

339-2121674

enrico...@libero.it

 

Studio Legale Eccellente

unread,
Jul 7, 2015, 2:07:38 PM7/7/15
to leg...@googlegroups.com
Attendo anch'io lumi da colleghi ferrati in materia informatica, nel frattempo vorrei fare un ragionamento (per quel che puo' servire):
secondo la mia esperienza in materia, molto raramente emerge responsabilita' penale a carico del medico di base;
quasi sempre si tratta di responsabilita' civile, per la quale nn mi e' mai capitato di incappare in uno sprovveduto non assicurato;
e allora perche' un medico dovrebbe rischiare una condanna (penale e personale) per falsificare un documento, dal quale tutt'al piu', gli deriverebbe un'eventuale condanna al risarcimento, coperta dalla societa' assicuratrice?
direi, trattandosi di medico di base, non ci sia neanche il rischio/paura di uno "sviamento" di clientela
possimao dunque dire che il rischio di una falsificazione sia basso, o c'e' qualcosa che mi sfugge?
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Cordialita'
Salvatore Eccellente

Avv. Salvatore Eccellente
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Enrico Gorini

unread,
Jul 8, 2015, 1:04:28 PM7/8/15
to leg...@googlegroups.com

grazie Eccellente.

Ti rispondo: se l’autore della scheda sanitaria è anche l’unico “custode” della stessa, la tentazione (semplicemente) di far sparire o sostituire alcune pagine imbarazzanti (cioè idonee a confermare i sospetti di responsabilità medica) può essere molto forte, perché se non c’è un controllo esterno (o un obbligo di garantire continuità alle annotazioni) non c’è nessun rischio a compiere le manipolazioni.

attendiamo altri graditi interventi !

enrico  

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Eccellente
Inviato: martedì 7 luglio 2015 20:08
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:41201] Efficacia probatoria della "scheda sanitaria individuale"

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Valeria Lai

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Jul 8, 2015, 1:33:20 PM7/8/15
to leg...@googlegroups.com
L'ho visto fare con le cartelle cliniche.
V. lai
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