qualche dubbio su equa riparazione ed aspetti successori

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Tiziano Solignani

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Nov 15, 2011, 9:04:52 AM11/15/11
to legalit
Mi trovo di fronte ad un caso che mi dà qualche dubbio che non sono riuscito a risolvere del tutto neanche con una ricerca giurisprudenziale, per cui vorrei confrontarmi con voi.

La situazione è più complessa e variegata, come al solito, ma la semplifico per rendere l'esempio più lineare, senza togliere naturalmente niente di essenziale.

Tizio viene chiamato in causa da Caio nel 2004.

Nel 2005 Tizio muore.

Il processo viene riassunto nei confronti dell'erede di Tizio, Sempronio, che si costituisce in giudizio nel 2006.

Il procedimento, ad oggi, è pendente, per cui nulla quaestio che, se la parte fosse stata sempre la stessa, vi sarebbe il diritto pieno all'equa riparazione.

In giurisprudenza, la trasmissibilità a causa di morte del diritto al risarcimento del danno da durata irragionevole del processo è pacifica, ad es.: 

Il diritto a conseguire la corresponsione dell'indennizzo per il danno non patrimoniale subito per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo 1, spettante alla parte del giudizio protrattosi eccessivamente, è trasmissibile agli eredi di quest'ultima. Costoro, pertanto, sono legittimati, "iure hereditatis", a proporre la domanda di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per reclamare quanto, a titolo di danno non patrimoniale, sarebbe spettato al "de cuius", parte nel processo presupposto del quale si lamenta la non ragionevole durata. (Cassa con rinvio, App. Roma, 15 Aprile 2003)

Cass. civ. Sez. I, 20/06/2006, n. 14284


Il problema è stabilire il momento della nascita del diritto, in relazione alla sua natura, dal momento che da tale momento dipende anche la risarcibilità e la quantificazione del risarcimento.

La fattispecie esaminata dalla sentenza riportata infatti riguarda un caso in cui l'intero periodo di irragionevole durata del procedimento è trascorso in capo al de cuius, morto dunque dopo aver «subito» direttamente il danno - che, va ricordato, è un danno morale e quindi psicologico e di sofferenza personale. Mi sembra dunque normale che, essendo il danno già maturato, si trasmetta insieme all'universalità dei rapporti in capo agli eredi.

Ma che succede quando, come in questo caso, il de cuius muore prima del raggiungimento del termine di durata irragionevole?

Nel mio caso, infatti, il de cuius muore dopo solo un anno di durata del procedimento, e non dopo oltre 4 come richiesto dalla legge e dalla prassi.

È chiaro che in capo al de cuius, Tizio nel nostro esempio, al momento della morte non è maturato alcun diritto.

Ma gli eredi che si sono costituiti in giudizio hanno diritto di «sommare» giuridicamente, ai fini del calcolo del danno subito, il periodo di durata del processo in capo al loro avo al loro? Nel nostro esempio, Sempronio, mio attuale assistito, è stato in causa dal 2006 al 2011, quindi 5 anni. 

Dovrà. pertanto, essere risarcito per un solo anno di durata irragionevole del procedimento o per due, sommando anche quello del suo avo?

Facciamo un altro esempio. Se nel processo fossero costituiti, a seguito del decesso di un altro co-convenuto, altri eredi di quest'altro co-convenuto, ad esempio nel 2008: costoro, che sono stati in giudizio ad oggi solo per 3 anni, avrebbero diritto a chiedere l'equa riparazione, sommando al loro periodo anche i 4 anni precedenti, arrivando ad un totale di 7, scontati dal loro avo, o no?

In giurisprudenza ho trovato questa pronuncia, che non mi sembra però un capolavoro di chiarezza:

In tema di equa riparazione per la irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, la fonte del riconoscimento del relativo diritto non deve essere ravvisata nella sola, citata normativa nazionale, coincidendo il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale con la violazione della norma contenuta nell'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, e, pertanto, di immediata rilevanza nell'ordinamento interno. Ne consegue che il diritto all'equa riparazione del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del processo, verificatosi prima della entrata in vigore della citata legge n. 89 del 2001 va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta la durata eccessiva, e sia deceduta prima della entrata in vigore della legge n. 89 del 2001. In tale ipotesi, essendo il diritto azionato dall'erede quello acquisito "iure hareditatis", deve farsi riferimento, nel calcolo della durata del processo eccedente la ragionevolezza, ai fini della determinazione dell'indennizzo, all'intero processo, e non valutare separatamente l'arco temporale riferibile al "de cuius" e quello riferibile all'erede. (Cassa con rinvio, App. Roma, 30 Aprile 2002)

Cass. civ. Sez. I, 11/07/2006, n. 15746

Questa pronuncia sembra sostenere che i due periodi si cumulino senza interruzione e sempre a condizione naturalmente che gli eredi si costituiscano in giudizio (in caso contrario, non sono parti e possono al massimo chiedere quello che loro spetta jure hereditatis), però non è molto chiara perchè se un periodo trascorre in capo all'avo e viene quindi «acquisito» jure hereditatis, il secondo segmento temporale non è un fenomeno successorio, ma una esperienza diretta dell'erede, che matura un danno in capo a sè stesso e quindi jure proprio.

Questa, invece, non si sa con quale consapevolezza, sembra a favore della tesi contraria:

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, spetta agli eredi la legittimazione alla proposizione della domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dal loro dante causa prima dell'entrata in vigore della citata legge e, conseguentemente, va riconosciuto agli eredi, "pro quota", l'equo indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l'eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua morte, al quale va aggiunto l'indennizzo (eventualmente) spettante per intero a ciascuno degli eredi per l'eccessiva durata della fase del processo successiva alla sua riassunzione. (Cassa con rinvio, App. Roma, 11 Marzo 2004)

Cass. civ. Sez. I, 09/11/2006, n. 23939

Qui praticamente sostiene che un conto è il diritto al risarcimento del de cuius e un conto quello degli eredi, che possono averlo solo se tra il momento della riassunzione del giudizio nei loro confronti e il termine del giudizio si è superato (immagino: di nuovo) il periodo di ragionevolezza.

Questa, la più recente, subito sembra escludere il cumulo, ma poi (almeno nella parte finale della massima), sembra riconoscerne la possibilità (che poi in realtà non è una eventualità o si cumula o no):

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente una durata irragionevole, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione. (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione che aveva attribuito una somma complessiva, senza specificazione e quindi senza tenere conto della diversa natura delle pretese avanzate "iure successionis" e "iure proprio", ha rimesso al giudice di rinvio di procedere ad una analitica ricostruzione delle singole posizioni delle parti, senza escludere la possibilità di un cumulo tra danno morale sofferto dal dante causa e dall'erede nel frattempo intervenuto nel processo). (Cassa con rinvio, App. Caltanissetta, 25/07/2007)

Cass. civ. Sez. I, 23/06/2011, n. 13803


A mio giudizio, trattandosi di un danno di tipo morale, non dovrebbe in una prima analisi cumularsi il periodo dell'erede con quello del de cuius. Sotto altri profili, tuttavia, è vero che probabilmente il danno da sofferenza viene patito dall'erede anche quando è ancora vivo il de cuius, anche se qui si aprono discorsi difficilmente gestibili. Inoltre non sembra giusto che lo Stato possa permettersi di far durare, ad esempio, un procedimento 12 anni senza dover indennizzare nessuno solo perchè le parti ogni volta, ad es., prima del superamento del periodo di 4 anni di ragionevole durata decedono e sono sostituite dagli eredi che si costituiscono in giudizio.

Sotto un altro profilo, va detto che questa discussione avrebbe meno senso di esistere se la giurisprudenza italiana si adeguasse a quella della CEDU per cui in caso di superamento della ragionevole durata l'indennizzo fosse dovuto per l'intera durata del procedimento e non solo per la parte eccedente, ma su questo la giurisprudenza italiana, probabilmente per la solita ragione fiscale, è abbastanza ferma.

Che ne pensate?


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac

ferdinandozannini

unread,
Nov 15, 2011, 1:23:07 PM11/15/11
to leg...@googlegroups.com
il de cuius non aveva maturato il diritto all'equa quindi gli eredi non hanno maturato nessun diritto jure successionis.
Non si cumula il periodo del decuis con quello degli eredi. Ciò in quanto si deve aver riferimento al patema d'animo subito dal soggetto che è parte del processo. quindi gli eredi.
Saluti

 

-------- Messaggio originale --------
Oggetto: [legalit] qualche dubbio su equa riparazione ed aspetti successori
Mittente: Tiziano Solignani <soli...@solignani.it>
A: legalit <leg...@googlegroups.com>
Data: Martedì 15 Novembre 2011 15.04.52
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ferdinandozannini.vcf

avv. Vincenzo Giordano

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Nov 16, 2011, 3:32:20 AM11/16/11
to leg...@googlegroups.com
Caro Tiziano,
io propenderei per il distinguo fra la pretesa che gli eredi possono avanzare in nome del de cuius e quella che, invece, potrebbero eventualmente avanzare in nome proprio.
Quindi, rispetto alla fattispecie da te rappresentata, Tizio non avrebbe diritto ad alcuna riparazione, mentre Sempronio solo a quella relativa all'anno in più rispetto ai quattro decorsi dalla sua costituzione (2006).
D'altronde, poichè le corti, in linea di massima, liquidano sempre meno di quello che dovrebbero, si tratta di questione di scarsa rilevanza economica, cosicchè io, al tuo posto, non rischierei d'avanzare una domanda che potrebbe esser rigettata, quanto alla sua estensione temporale, e, soprattutto, potrebbe produrre conseguenze negative in tema di liquidazione delle spese.
Saluti cordialissimi,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli

Nel 2005 Tizio muore.

protrattosi eccessivamente, è trasmissibile agli *eredi* di quest'ultima.


Costoro, pertanto, sono legittimati, "iure hereditatis", a proporre la

domanda di *equa* *riparazione*, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,

In tema di *equa* *riparazione* per la irragionevole durata del processo ai


> sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, la fonte del riconoscimento
> del relativo diritto non deve essere ravvisata nella sola, citata normativa
> nazionale, coincidendo il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla
> legge nazionale con la violazione della norma contenuta nell'art.6 della
> Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva in
> Italia con la legge n. 848 del 1955, e, pertanto, di immediata rilevanza

> nell'ordinamento interno. Ne consegue che il diritto all'*equa* *
> riparazione* del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del


> processo, verificatosi prima della entrata in vigore della citata legge n.

> 89 del 2001 va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli *
> eredi* della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio


> del quale si lamenta la durata eccessiva, e sia deceduta prima della

> entrata in vigore della legge n. 89 del 2001. *In tale ipotesi, essendo


> il diritto azionato dall'erede quello acquisito "iure hareditatis", deve
> farsi riferimento, nel calcolo della durata del processo eccedente la
> ragionevolezza, ai fini della determinazione dell'indennizzo, all'intero
> processo, e non valutare separatamente l'arco temporale riferibile al "de

> cuius" e quello riferibile all'erede*. (Cassa con rinvio, App. Roma, 30


> Aprile 2002)
>
> Cass. civ. Sez. I, 11/07/2006, n. 15746
>
Questa pronuncia sembra sostenere che i due periodi si cumulino senza
interruzione e sempre a condizione naturalmente che gli eredi si
costituiscano in giudizio (in caso contrario, non sono parti e possono al
massimo chiedere quello che loro spetta jure hereditatis), però non è molto
chiara perchè se un periodo trascorre in capo all'avo e viene
quindi «acquisito» jure hereditatis, il secondo segmento temporale non è un
fenomeno successorio, ma una esperienza diretta dell'erede, che matura un
danno in capo a sè stesso e quindi jure proprio.

Questa, invece, non si sa con quale consapevolezza, sembra a favore della
tesi contraria:

In tema di *equa* *riparazione* ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,
spetta agli *eredi* la legittimazione alla proposizione della domanda di *
equa* *riparazione* per la non ragionevole durata del processo promosso dal


loro dante causa prima dell'entrata in vigore della citata legge e,

conseguentemente, va riconosciuto agli *eredi*, "pro quota", l'equo


indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l'eccessiva

durata del processo da lui promosso *sino alla data della sua morte*, al
quale va aggiunto l'indennizzo (*eventualmente*) spettante per intero a
ciascuno degli *eredi* per l'eccessiva durata della fase del processo
*successiva
alla sua riassunzione*. (Cassa con rinvio, App. Roma, 11 Marzo 2004)

Cass. civ. Sez. I, 09/11/2006, n. 23939

Qui praticamente sostiene che un conto è il diritto al risarcimento del de
cuius e un conto quello degli eredi, che possono averlo solo se tra il
momento della riassunzione del giudizio nei loro confronti e il termine del
giudizio si è superato (immagino: di nuovo) il periodo di ragionevolezza.

Questa, la più recente, subito sembra escludere il cumulo, ma poi (almeno
nella parte finale della massima), sembra riconoscerne la possibilità (che
poi in realtà non è una eventualità o si cumula o no):

In tema di *equa* *riparazione* ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,


qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un

processo avente una durata irragionevole, l'*erede* ha diritto al


riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" soltanto per il superamento
della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con
la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di

parte;*non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità
della sua
posizione processuale rispetto a quella del dante causa*, prevista


dall'art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato
dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si
fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma
sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal
ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante
indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale

*presuppone
la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione*.


(Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione che aveva attribuito una
somma complessiva, senza specificazione e quindi senza tenere conto della
diversa natura delle pretese avanzate "iure successionis" e "iure proprio",
ha rimesso al giudice di rinvio di procedere ad una analitica ricostruzione

delle singole posizioni delle parti, *senza escludere la possibilità di un


cumulo tra danno morale sofferto dal dante causa e dall'erede nel frattempo

intervenuto* nel processo). (Cassa con rinvio, App. Caltanissetta,
25/07/2007)

Cass. civ. Sez. I, 23/06/2011, n. 13803


A mio giudizio, trattandosi di un danno di tipo morale, non dovrebbe in una
prima analisi cumularsi il periodo dell'erede con quello del de cuius.
Sotto altri profili, tuttavia, è vero che probabilmente il danno da
sofferenza viene patito dall'erede anche quando è ancora vivo il de cuius,
anche se qui si aprono discorsi difficilmente gestibili. Inoltre non sembra
giusto che lo Stato possa permettersi di far durare, ad esempio, un
procedimento 12 anni senza dover indennizzare nessuno solo perchè le parti
ogni volta, ad es., prima del superamento del periodo di 4 anni di
ragionevole durata decedono e sono sostituite dagli eredi che si
costituiscono in giudizio.

Sotto un altro profilo, va detto che questa discussione avrebbe meno senso
di esistere se la giurisprudenza italiana si adeguasse a quella della CEDU
per cui in caso di superamento della ragionevole durata l'indennizzo fosse
dovuto per l'intera durata del procedimento e non solo per la parte
eccedente, ma su questo la giurisprudenza italiana, probabilmente per la
solita ragione fiscale, è abbastanza ferma.

Che ne pensate?


– cordialmente,

--

Tiziano Solignani

unread,
Nov 17, 2011, 10:17:47 AM11/17/11
to leg...@googlegroups.com
Direi che avete entrambi inquadrato perfettamente il problema, soprattutto Vincenzo in relazione al possibile rischio di condanna alle spese o anche solo compensazione.

Grazie a tutti, valuterò.

Buona serata.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac

avv. Giorgio Marzocchi

unread,
Nov 18, 2011, 4:22:35 AM11/18/11
to legalit
D'accordo sia con Ferdinando che con Vincenzo. Nelle mie eque
riparazioni, tuttavia, io mi regolo sempre ignorando la norma di cui
all'art. 2, co. 3, lett. a), Legge Pinto (per il quale bisogna
detrarre la "durata normale", norma che continuo a ritenere
incostituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost.) e, a volte,
sollevandone appunto la illegittimità costituzionale, cercando sempre
nuovi argomenti). Mai la corte (né la CA di BS, né la SC) mi hanno per
questo condannato alle spese, né hanno compensato. Si limitano, per lo
più ad ignorare il mio "errore" e a liquidare secondo la legge Pinto
togliendo la durata normale e condannando il Ministero alle spese. Nel
prossimo ricorso per cassazione voglio proprio dire espressamente (con
le dovute maniere) che non ho nessuna speranza che la SC mi dia di più
e che propongo l'impugnazione solo per esperire tutti i rimedi
interni, in modo da poter "finalmente" adire un giudice (non a Berlino
ma a Strasburgo) che mi riconosca - come da sua costante
giurisprudenza - la riparazione commisurandola a tutta la durata del
giudizio, senza incostituzionali detrazioni.
Venendo al tuo caso, io calcolerei il danno per tutta la durata del
giudizio sencondo Sempronio, da quando ha riassunto il giudizio dopo
la morte de cuius, fino a quando il giudizio è stato definito. Anche
in una caso vagamente simile mi ero regolato così: procedura esecutiva
iniziata nel 2000 e conclusa nel 2010. Il mio cliente interviene nella
procedura nel 2002. Ho commisurato il danno a 8 anni e non a 10, anche
se ho fatto notare, in un inciso, che lo Stato in quel proc. esec. era
inadempiente dal 2000. Naturalmente il risarcimento riconosciuto è
stato dalla dalla CA di BS commisurato a 5 (8 - 3). Ricorso per
cassazione e conferma senza condanna alle spese (c'era anche un errore
minimo della CA di BS sulla decorrenza degli interssi,, domanda sulla
quale ho avuto ragione, ma è stata una vittoria di Pirro). Ora devo
fare ricorso alla CEDU per chiedere risarcimento commisurato a 8 anni,
ovvero l'intera durata del giudizio. Vedremo come va a finire.
Tenetemi informato invece di come vi vanno le ottemperanze al TAR e
gli eventuali pignoramenti presso terzi, ora pressoché impossibili.



On 17 Nov, 16:17, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
> Direi che avete entrambi inquadrato perfettamente il problema, soprattutto
> Vincenzo in relazione al possibile rischio di condanna alle spese o anche
> solo compensazione.
>
> Grazie a tutti, valuterò.
>
> Buona serata.
>
> – cordialmente,
>
> tiziano solignani, da  Machttp://ts.solignani.ithttp://blog.solignani.it
>
> Il giorno 16 novembre 2011 09:32, avv. Vincenzo Giordano <
> avv.vincenzogiord...@libero.it> ha scritto:
>
>
>
> > io propenderei per il distinguo fra la pretesa che gli eredi possono
> > avanzare in nome del de cuius e quella che, invece, potrebbero
> > eventualmente avanzare in nome proprio.
> > Quindi, rispetto alla fattispecie da te rappresentata, Tizio non avrebbe
> > diritto ad alcuna riparazione, mentre Sempronio solo a quella relativa
> > all'anno in più rispetto ai quattro decorsi dalla sua costituzione (2006).
> > D'altronde, poichè le corti, in linea di massima, liquidano sempre meno di
> > quello che dovrebbero, si tratta di  questione di scarsa rilevanza
> > economica, cosicchè io, al tuo posto, non rischierei d'avanzare una domanda
> > che potrebbe esser rigettata, quanto alla sua estensione temporale, e,
> > soprattutto, potrebbe produrre conseguenze negative in tema di liquidazione
> > delle spese.- Nascondi testo citato
>
> - Mostra testo citato -

Tiziano Solignani

unread,
Nov 18, 2011, 4:37:09 AM11/18/11
to leg...@googlegroups.com
Grazie per le tue eccellenti osservazioni. Devo riferire che a me purtroppo la CdA di Ancona, competente anche in questo secondo caso che ho portato alla vostra attenzione, per aver chiesto 14 anni interi di durata del giudizio e non 14-3 mi ha compensato le spese. I miei clienti hanno dovuto pagare la registrazione della sentenza e sono ancora in attesa di liquidazione  di quanto lo Stato è stato condannato a pagare...


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac

avv. Giorgio Marzocchi

unread,
Nov 18, 2011, 8:51:07 AM11/18/11
to legalit
Mi pare che la CA di AN, compensando le spese, abbia commesso una
palese ingiustizia, perché lo Stato era comunque in difetto svolgendo
un giudizio presupposto in 14 anni. L'aver chiesto, come tu
giustamente hai fatto, un risarcimento commisurato a 14 , e non ai 14
- 3 = 11, era semplicemente in linea con la costante giurisprudenza
della Corte EDU. Credo che la SC, se avrai avuto la pazienza di
attendere la sua decisione, dovrebbe averti riconosciuto - se non i 14
- almeno le spese del primo e del secondo grado. Per avere i 14 (più
le ulteriori spese legali) ci sarà sempre la Corte di Strasburgo,
ovviamente anche lei con i suoi tempi.

On 18 Nov, 10:37, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
> Grazie per le tue eccellenti osservazioni. Devo riferire che a me purtroppo
> la CdA di Ancona, competente anche in questo secondo caso che ho portato
> alla vostra attenzione, per aver chiesto 14 anni interi di durata del
> giudizio e non 14-3 mi ha compensato le spese. I miei clienti hanno dovuto
> pagare la registrazione della sentenza e sono ancora in attesa di
> liquidazione  di quanto lo Stato è stato condannato a pagare...
>
> – cordialmente,
>
> tiziano solignani, da  Machttp://ts.solignani.ithttp://blog.solignani.it
>
> Il giorno 18 novembre 2011 10:22, avv. Giorgio Marzocchi <
> giorgio.marzoc...@gmail.com> ha scritto:
>
>
>
> > Mai la corte (né la CA di BS, né la SC) mi hanno per
> > questo condannato alle spese, né hanno compensato- Nascondi testo citato
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