Il problema è stabilire il momento della nascita del diritto, in relazione alla sua natura, dal momento che da tale momento dipende anche la risarcibilità e la quantificazione del risarcimento.Il diritto a conseguire la corresponsione dell'indennizzo per il danno non patrimoniale subito per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo 1, spettante alla parte del giudizio protrattosi eccessivamente, è trasmissibile agli eredi di quest'ultima. Costoro, pertanto, sono legittimati, "iure hereditatis", a proporre la domanda di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per reclamare quanto, a titolo di danno non patrimoniale, sarebbe spettato al "de cuius", parte nel processo presupposto del quale si lamenta la non ragionevole durata. (Cassa con rinvio, App. Roma, 15 Aprile 2003)
Cass. civ. Sez. I, 20/06/2006, n. 14284
In tema di equa riparazione per la irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, la fonte del riconoscimento del relativo diritto non deve essere ravvisata nella sola, citata normativa nazionale, coincidendo il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale con la violazione della norma contenuta nell'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, e, pertanto, di immediata rilevanza nell'ordinamento interno. Ne consegue che il diritto all'equa riparazione del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del processo, verificatosi prima della entrata in vigore della citata legge n. 89 del 2001 va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta la durata eccessiva, e sia deceduta prima della entrata in vigore della legge n. 89 del 2001. In tale ipotesi, essendo il diritto azionato dall'erede quello acquisito "iure hareditatis", deve farsi riferimento, nel calcolo della durata del processo eccedente la ragionevolezza, ai fini della determinazione dell'indennizzo, all'intero processo, e non valutare separatamente l'arco temporale riferibile al "de cuius" e quello riferibile all'erede. (Cassa con rinvio, App. Roma, 30 Aprile 2002)
Cass. civ. Sez. I, 11/07/2006, n. 15746
Qui praticamente sostiene che un conto è il diritto al risarcimento del de cuius e un conto quello degli eredi, che possono averlo solo se tra il momento della riassunzione del giudizio nei loro confronti e il termine del giudizio si è superato (immagino: di nuovo) il periodo di ragionevolezza.In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, spetta agli eredi la legittimazione alla proposizione della domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dal loro dante causa prima dell'entrata in vigore della citata legge e, conseguentemente, va riconosciuto agli eredi, "pro quota", l'equo indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l'eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua morte, al quale va aggiunto l'indennizzo (eventualmente) spettante per intero a ciascuno degli eredi per l'eccessiva durata della fase del processo successiva alla sua riassunzione. (Cassa con rinvio, App. Roma, 11 Marzo 2004)
Cass. civ. Sez. I, 09/11/2006, n. 23939
A mio giudizio, trattandosi di un danno di tipo morale, non dovrebbe in una prima analisi cumularsi il periodo dell'erede con quello del de cuius. Sotto altri profili, tuttavia, è vero che probabilmente il danno da sofferenza viene patito dall'erede anche quando è ancora vivo il de cuius, anche se qui si aprono discorsi difficilmente gestibili. Inoltre non sembra giusto che lo Stato possa permettersi di far durare, ad esempio, un procedimento 12 anni senza dover indennizzare nessuno solo perchè le parti ogni volta, ad es., prima del superamento del periodo di 4 anni di ragionevole durata decedono e sono sostituite dagli eredi che si costituiscono in giudizio.In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente una durata irragionevole, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione. (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione che aveva attribuito una somma complessiva, senza specificazione e quindi senza tenere conto della diversa natura delle pretese avanzate "iure successionis" e "iure proprio", ha rimesso al giudice di rinvio di procedere ad una analitica ricostruzione delle singole posizioni delle parti, senza escludere la possibilità di un cumulo tra danno morale sofferto dal dante causa e dall'erede nel frattempo intervenuto nel processo). (Cassa con rinvio, App. Caltanissetta, 25/07/2007)
Cass. civ. Sez. I, 23/06/2011, n. 13803
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Nel 2005 Tizio muore.
protrattosi eccessivamente, è trasmissibile agli *eredi* di quest'ultima.
Costoro, pertanto, sono legittimati, "iure hereditatis", a proporre la
domanda di *equa* *riparazione*, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,
In tema di *equa* *riparazione* per la irragionevole durata del processo ai
> sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, la fonte del riconoscimento
> del relativo diritto non deve essere ravvisata nella sola, citata normativa
> nazionale, coincidendo il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla
> legge nazionale con la violazione della norma contenuta nell'art.6 della
> Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva in
> Italia con la legge n. 848 del 1955, e, pertanto, di immediata rilevanza
> nell'ordinamento interno. Ne consegue che il diritto all'*equa* *
> riparazione* del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del
> processo, verificatosi prima della entrata in vigore della citata legge n.
> 89 del 2001 va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli *
> eredi* della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio
> del quale si lamenta la durata eccessiva, e sia deceduta prima della
> entrata in vigore della legge n. 89 del 2001. *In tale ipotesi, essendo
> il diritto azionato dall'erede quello acquisito "iure hareditatis", deve
> farsi riferimento, nel calcolo della durata del processo eccedente la
> ragionevolezza, ai fini della determinazione dell'indennizzo, all'intero
> processo, e non valutare separatamente l'arco temporale riferibile al "de
> cuius" e quello riferibile all'erede*. (Cassa con rinvio, App. Roma, 30
> Aprile 2002)
>
> Cass. civ. Sez. I, 11/07/2006, n. 15746
>
Questa pronuncia sembra sostenere che i due periodi si cumulino senza
interruzione e sempre a condizione naturalmente che gli eredi si
costituiscano in giudizio (in caso contrario, non sono parti e possono al
massimo chiedere quello che loro spetta jure hereditatis), però non è molto
chiara perchè se un periodo trascorre in capo all'avo e viene
quindi «acquisito» jure hereditatis, il secondo segmento temporale non è un
fenomeno successorio, ma una esperienza diretta dell'erede, che matura un
danno in capo a sè stesso e quindi jure proprio.
Questa, invece, non si sa con quale consapevolezza, sembra a favore della
tesi contraria:
In tema di *equa* *riparazione* ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,
spetta agli *eredi* la legittimazione alla proposizione della domanda di *
equa* *riparazione* per la non ragionevole durata del processo promosso dal
loro dante causa prima dell'entrata in vigore della citata legge e,
conseguentemente, va riconosciuto agli *eredi*, "pro quota", l'equo
indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l'eccessiva
durata del processo da lui promosso *sino alla data della sua morte*, al
quale va aggiunto l'indennizzo (*eventualmente*) spettante per intero a
ciascuno degli *eredi* per l'eccessiva durata della fase del processo
*successiva
alla sua riassunzione*. (Cassa con rinvio, App. Roma, 11 Marzo 2004)
Cass. civ. Sez. I, 09/11/2006, n. 23939
Qui praticamente sostiene che un conto è il diritto al risarcimento del de
cuius e un conto quello degli eredi, che possono averlo solo se tra il
momento della riassunzione del giudizio nei loro confronti e il termine del
giudizio si è superato (immagino: di nuovo) il periodo di ragionevolezza.
Questa, la più recente, subito sembra escludere il cumulo, ma poi (almeno
nella parte finale della massima), sembra riconoscerne la possibilità (che
poi in realtà non è una eventualità o si cumula o no):
In tema di *equa* *riparazione* ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,
qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un
processo avente una durata irragionevole, l'*erede* ha diritto al
riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" soltanto per il superamento
della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con
la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di
parte;*non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità
della sua
posizione processuale rispetto a quella del dante causa*, prevista
dall'art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato
dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si
fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma
sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal
ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante
indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale
*presuppone
la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione*.
(Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione che aveva attribuito una
somma complessiva, senza specificazione e quindi senza tenere conto della
diversa natura delle pretese avanzate "iure successionis" e "iure proprio",
ha rimesso al giudice di rinvio di procedere ad una analitica ricostruzione
delle singole posizioni delle parti, *senza escludere la possibilità di un
cumulo tra danno morale sofferto dal dante causa e dall'erede nel frattempo
intervenuto* nel processo). (Cassa con rinvio, App. Caltanissetta,
25/07/2007)
Cass. civ. Sez. I, 23/06/2011, n. 13803
A mio giudizio, trattandosi di un danno di tipo morale, non dovrebbe in una
prima analisi cumularsi il periodo dell'erede con quello del de cuius.
Sotto altri profili, tuttavia, è vero che probabilmente il danno da
sofferenza viene patito dall'erede anche quando è ancora vivo il de cuius,
anche se qui si aprono discorsi difficilmente gestibili. Inoltre non sembra
giusto che lo Stato possa permettersi di far durare, ad esempio, un
procedimento 12 anni senza dover indennizzare nessuno solo perchè le parti
ogni volta, ad es., prima del superamento del periodo di 4 anni di
ragionevole durata decedono e sono sostituite dagli eredi che si
costituiscono in giudizio.
Sotto un altro profilo, va detto che questa discussione avrebbe meno senso
di esistere se la giurisprudenza italiana si adeguasse a quella della CEDU
per cui in caso di superamento della ragionevole durata l'indennizzo fosse
dovuto per l'intera durata del procedimento e non solo per la parte
eccedente, ma su questo la giurisprudenza italiana, probabilmente per la
solita ragione fiscale, è abbastanza ferma.
Che ne pensate?
– cordialmente,
tiziano solignani, da Mac
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