Applicando il buon senso, va semplicemente
rifatta la perizia e va precisata la circostanza nella ordinanza di vendita.
La vendita all’asta si compone anche di una
“parte negoziale” (che ha riverberi sugli atti preparatori della esecuzione), ma
non valgono le regole generali sui vizi, al di fuori della ipotesi vendita di
aliud pro alio.
Chi compra ha l’onere di sincerarsi “cosa
compra”, sicchè se il bene si vendesse senza alcuna specificazione in merito
alla sopravvenuta condizione di inagibilità, la vendita conserverebbe i suoi
effetti se, di fronte ad una azione di nullità dell’acquirente, alla condizione
di inagibilità fosse assegnato il crisma del semplice vizio, mentre sarebbe
ritenuta nulla, laddove le si assegnasse la condizione di elemento atto a
trasformare radicalmente la natura del bene.
Se poi la inagibilità deriva da una assenza delle
prescrizioni urbanistiche, in quel caso valgono le stesse considerazioni di cui
sopra. la vendita a mio avviso resta valida, e chi compra dovrà sanare il bene
ove sanabile. Laddove non lo sia avrà acquistato un bene non commerciabile
negozialmente.
In ogni caso al fine di evitare problemi di
natura risarcitoria (tutti da esplorare e da coniugare con le “consapevolezze”
acquisite dalle “parti” prima della vendita) sarà il caso di evidenziare per
bene la circostanza nella ordinanza di vendita.
E.
Sent: Monday, March 11, 2013 12:24 PM
Subject: [legalit] Procedura esecutiva - Inagibilità
dell'immobile