comunione de residuo

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Ludovica Serri Pierfederici

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Sep 13, 2011, 2:09:42 PM9/13/11
to legalit


Ho due amici che si stanno separando, il regime del loro matrimonio è
la comunione legale dei beni, ed ora mi chiedono se in sede di
separazione i versamenti fatti in questi anni ai fondi pensione (le
c.d. pensioni volontarie), le assicurazioni sulla vita sottoscritte
(non scadute) ed il trattamento di fine rapporto (non percepito e non
in scadenza) cadano in comunione e pertanto se gli stessi andranno
divisi al 50% come i conto correnti ed i depositi bancari.
In merito al Tfr ho trovato solo l'art. 12 bis della legge 1970 n. 898
sul resto nulla.
Ritengo che non cadano in comunione i fondi pensione in quanto soldi
"già spesi"
mentre le assicurazioni andrebbero riscattate e divise, per il tfr
esiste solo un diritto di credito del coniuge al momento del divorzio
solo se titolare di assegno divorzile.
E' mai capitato un caso simile a qualcuno di voi? Cosa ne pensate?

Grazie

Ludovica

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 14, 2011, 3:21:43 PM9/14/11
to leg...@googlegroups.com
Non mi è capitato ma credo di poter sottoporre una piccola riflessione.
La comunione "de residuo" riguarda beni percepiti e non consumati, ma se i proventi dell'attività lavorativa sono stati appunto "consumati" con funzione previdenziale dubito assai che cadano in comunione.
Inoltre quel poco di esperienza che ho fatto mi mostra che la funzione solidaristica sottesa agli strumenti previdenziali solitamente giustifica una disciplina normativa speciale, che si manifesta ad es. nell'impignorabilità delle polizze vita.

Insomma, senza particolari ricerche tendo a pensare che non sussistono obblighi/diritti a dividersi i fondi pensione e le assicurazioni vita, ma sicuramente andrebbe fatta qualche ricerca particolare.

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando

Avv. Ludovica Serri

unread,
Sep 15, 2011, 6:50:18 AM9/15/11
to legalit
Grazie, anch'io sono del parere.

Questa è l'osservazione che mi è stata fatta in merito al tfr,
premetto che la mia amica è commercialista motivo per cui è oltremodo
agguerrita......

"Non sono d’accordo sul t.f.r. proprio per la sua natura contabile e
giuridica di istituto e secondo me ci devono essere pronunciazioni in
merito.
Infatti il t.f.r. è “retribuzione che matura anno per anno, e da due
anni mese x mese, la cui erogazione è differita al momento della
conclusione del rapporto di lavoro o su richiesta del lavoratore al
verificarsi al verificarsi di alcune condizioni (acquisto della prima
casa, spese mediche e di istruzione per la famiglia e comunque anche
nel caso in cui l’azienda sia in grado di anticiparne l’erogazione a
richiesta).
Potrei scrivere un trattato in merito e credo che se la regola sia
quella del 40% (perché 40% ?) solo al coniuge titolare di assegno
divorzile sia veramente un trattamento iniquo.
Ma come ho detto al momento non voglio dedicare energie a questo.

Intanto lascio andare avanti loro.
Ho ben altro di cui occuparmi.
Grazie Viky e a presto."

Ho cercato nuovamente in banca dati ma non ho trovato giurisprudenza
che riconosca il diritto al Tfr tanto più che poi sorgerebbe il
problema fiscale della tassazione, come si fa a calcolare un tfr non
percepito quando non si conosce il regime fiscale a cui sarà
sottoposto al momento dello smobilizzo? L'unica alternativa sarebbe
chiederne lo smobilizzo anticipato.......... ma rienterebbe in
comunione visto l'art. 12 bis della legge 898/1970
Cordiali saluti.
Ludovica

On 14 Set, 21:21, "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g.orla...@gmail.com>
wrote:

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 15, 2011, 3:20:24 PM9/15/11
to leg...@googlegroups.com
Il giorno giovedì 15 settembre 2011 12:50:18 UTC+2, Avv. Ludovica Serri ha scritto:
Grazie, anch'io sono del parere.

Ho cercato nuovamente in banca dati ma non ho trovato giurisprudenza
che riconosca il diritto al Tfr tanto più che poi sorgerebbe il
problema fiscale della tassazione, come si fa a calcolare un tfr non
percepito quando non si conosce il regime fiscale a cui sarà
sottoposto al momento dello smobilizzo? L'unica alternativa sarebbe
chiederne lo smobilizzo anticipato.......... ma rienterebbe in
comunione visto l'art. 12 bis della legge 898/1970


Allora secondo me siamo al "molto rumore per nulla".
Perché giuridicamente il T.F.R. non fa parte della comunione ed è un credito inesigibile ed intangibile fino al pensionamento del lavoratore.
Dunque non suscettibile di apprensione da parte del lavoratore né di terzi.

Inoltre se leggi l'art. 12bis dell 898/1970 troverai la disciplina dettata dal legislatore: Una quota del T.F.R. spetta al coniuge diverso dal percipiente solo se ricorrono tutti i seguenti presupposti
1. Viene materialmente erogato;
2. L'altro coniuge è titolare di assegno di mantenimento;
3. L'altro coniuge non è passato a nuove nozze.

Se fai una ricerca nelle banche dati con quell'articolo come riferimento, troverai tutta la giurisprudenza che ti serve.
Ti ricordo però che è una norma espressamente dettata per il divorzio e non per la separazione (ma lì soccorrono altri ragionamenti).

In ogni caso, dal punto di vista pratico, mi sembra inutile accapigliarsi per qualcosa che attualmente non esiste.
Infatti le somme versate all'ente previdenziale quale T.F.R. non costituiscono deposito vincolato a tal fine, anzi confluiscono nella complessiva gestione dell'ente che si preoccuperà di trovare il modo di corrisponderle se e quando sarà necessario.

Cordiali saluti,
Avv. Gabriele Orlando
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