pignoramento presso terzi

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Monica Bursi

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Sep 17, 2010, 11:28:20 AM9/17/10
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Mi rivolgo a chi è più disinvolto nelle procedure esecutive…

Il pignoramento presso terzi notificato alla filiale di una banca impegna solo questa e non l’istituto di credito ed altre filiali, giusto?

Inoltre…con un unico atto si possono indicare più banche a cui notificare il presso terzi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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AVV. MONICA BURSI

Via G. Marconi, 9

41053 Maranello (MO)

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fax 0536.931346

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e-mail: monica...@tiscali.it

PEC: monica...@ordineavvmodena.it

 

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Alessandro Pedone

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Sep 17, 2010, 11:35:05 AM9/17/10
to leg...@googlegroups.com

Mah ... secondo me il pignoramento viene eseguito sull'istituto di credito ... e non solo sulla singola filiale. Per abitudine io notifico sempre alla sede.

Puoi notificare anche a più terzi ma devi notificare dall'ufficio UNEP competente.

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
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Avv. Alberto Sonego

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Sep 17, 2010, 12:04:27 PM9/17/10
to leg...@googlegroups.com

Il 17/09/2010 17.28, Monica Bursi ha scritto:
>
> Mi rivolgo a chi � pi� disinvolto nelle procedure esecutive�

>
> Il pignoramento presso terzi notificato alla filiale di una banca
> impegna solo questa e non l�istituto di credito ed altre filiali, giusto?
>

Sbagliato. :-)
Il terzo pignorato � l'istituto di credito, non la singola filiale.

> Inoltre�con un unico atto si possono indicare pi� banche a cui
> notificare il presso terzi?
>

Certamente si pu�. L'importante � che la sede di ciascuna banca o
filiale sia entro lo stesso Foro, per evidenti ragioni di competenza
territoriale.

> *************************
>
> *AVV. MONICA BURSI*


>
> Via G. Marconi, 9
>
> 41053 Maranello (MO)
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> /e-mail: monica...@tiscali.it/
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> Questo messaggio � da intendersi esclusivamente ad uso del
> destinatario e pu� contenere informazioni confidenziali e/o riservate

> non divulgabili ai sensi del D. Lgs.196/03. Nel caso in cui il
> presente messaggio venisse recapitato per errore a persona diversa dal
> destinatario indicato in indirizzo, si prega di eliminarlo e di
> comunicarlo allo Studio Legale mittente.
>

Monica Bursi

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Sep 17, 2010, 12:10:54 PM9/17/10
to leg...@googlegroups.com
Grazie mille per la celere risposta!
Quindi pignorata una filiale sono tutte sottoposte a pignoramento?
Siamo sicuri?

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AVV. MONICA BURSI


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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Avv. Alberto Sonego
Inviato: venerdì 17 settembre 2010 18:04
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] pignoramento presso terzi


Il 17/09/2010 17.28, Monica Bursi ha scritto:
>

> Mi rivolgo a chi è più disinvolto nelle procedure esecutive…
>

> Il pignoramento presso terzi notificato alla filiale di una banca

> impegna solo questa e non l’istituto di credito ed altre filiali, giusto?
>

Sbagliato. :-)
Il terzo pignorato è l'istituto di credito, non la singola filiale.

> Inoltre…con un unico atto si possono indicare più banche a cui
> notificare il presso terzi?
>

Certamente si può. L'importante è che la sede di ciascuna banca o

filiale sia entro lo stesso Foro, per evidenti ragioni di competenza
territoriale.

> *************************
>
> *AVV. MONICA BURSI*
>
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>
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>
> *PEC: monica...@ordineavvmodena.it*
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>

> Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del
> destinatario e può contenere informazioni confidenziali e/o riservate

Avv. Gabriele Orlando

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Sep 18, 2010, 2:23:15 PM9/18/10
to legalit
On 17 Set, 18:10, "Monica Bursi" <monica.bu...@tiscali.it> wrote:
> Grazie mille per la celere risposta!
> Quindi pignorata una filiale sono tutte sottoposte a pignoramento?
> Siamo sicuri?
>
Sì, perché dal punto di vista giuridico il rapporto che il debitore
pignorato ha con il terzo è instaurato con l'impresa in quanto tale,
mentre la filiale è una mera articolazione territoriale predisposta
per maggiore comodità.
Infatti nei pubblici registri le filiali non risultano come sedi
legali, né i direttori sono legali rappresentanti (sono institori).
Occorre poi precisare che con la notifica dell'atto di pignoramento
risultano pignorate le somme presso qualunque filiale, purché vi sia
un rapporto in essere gestito.
Nella pratica solo la sede centrale può fare controlli su tutte le
filiali per verificare se esiste un attivo da pignorare.

Gianni Cataldi

unread,
Sep 18, 2010, 2:42:37 PM9/18/10
to leg...@googlegroups.com
Gentile collega,
apprendo con piacere delle cose che, in tutta onestà, disconoscevo.
Approfittando della tua competenza e di quella di tutti coloro che hanno
condiviso i loro saperi in materia prendendo parte alla discussione, mi
permetterei di chiedere alcune cose:
1) se il direttore non è un legale rappresentante, come si giustifica la
competenza del Giudice individuato "in funzione territoriale" della filiale?

2) Si è detto che con la notifica presso una filiale devono intendersi
pignorate tutte le somme "depositate" anche presso altre filiali. Bene!
Tuttavia il controllo sulle altre filiali può farlo solo la sede centrale.
Premesso che ciò, con l'utilizzo dei mezzi telematici, non mi sembra
possibile, mi chiedo che funzione abbia notificare un presso terzi ad una
filiale se non siam certi che il rapporto sia intrattenuto proprio presso
tale filiale. Quindi, anche se in teoria sarebbero pignorabili tutte le
somme depositate presso le vari filiali, di fatto se notifichiamo ad una
determinata filiale son pignorabili solo quelle depositate presso tale
agenzia?
Ho capito male? Qualcosa mi sfugge?
Grazie per le delucidazioni che vorrete darmi.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di

Avv. Gabriele Orlando
Inviato: sabato 18 settembre 2010 20:23
A: legalit
Oggetto: Re: R: [legalit] pignoramento presso terzi

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Avv. Gabriele Orlando

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Sep 19, 2010, 8:11:11 AM9/19/10
to legalit


On 18 Set, 20:42, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it> wrote:
> Gentile collega,
> apprendo con piacere delle cose che, in tutta onestà, disconoscevo.
> Approfittando della tua competenza e di quella di tutti coloro che hanno
> condiviso i loro saperi in materia prendendo parte alla discussione, mi
> permetterei di chiedere alcune cose:
> 1) se il direttore non è un legale rappresentante, come si giustifica la
> competenza del Giudice individuato "in funzione territoriale" della filiale?
>
Il direttore non è legale rappresentante dell'impresa perché
certamente non ha il potere di impegnare la stessa in operazioni come
la cessione di beni aziendali o una fusione con altra impresa o altri
che riguardano l'amministrazione della società ed il perseguimento
della ragione sociale.
Tuttavia egli è institore, cioé ai sensi degli artt. 2203 e ss. c.c.
ha la rappresentanza commerciale dell'impresa relativamente al
distaccamento cui è preposto. In tale qualità ha il potere di compiere
tutti gli atti pertinenti agli affari che gestisce "salve le
limitazioni contenute nella procura" (così l'art. 2204 c.c.).
Nel particolare caso dell'istituto bancario la giurisprudenza è stata
piuttosto incerta, infatti in alcuni casi si è ammessa persino la
rappresentanza in giudizio e l'interrogatorio formale.
Da quanto mi risulta però questo orientamento è stato superato in
Cassazione negli ultimi 15 anni: infatti secondo il Supremo Collegio
si deve valutare di volta in volta l'estensione dei poteri conferiti
al direttore e, nei singoli casi, ha ritenuto erronea l'instaurazione
del giudizio contro la filiale e non contro l'impresa. Così come ha
ritenuto più corretto qualificare l'escussione del direttore come
testimonianza.
Quanto alla competenza per territorio, si tratta di uno dei pochi casi
in cui la prassi sopravanza le lacune del legislatore.
Ricordo che in una relazione di un convegno di aggiornamento dei
magistrati di Cassazione, si precisava proprio che l'impianto del
Codice di rito si basa sul presupposto che il terzo sia residente
nello stesso luogo del debitore.
Inoltre il relatore dava atto che per questioni di maggiore praticità
la prassi si è orientata nel riconoscere la competenza del Giudice del
luogo in cui il rapporto è materialmente gestito, in tal modo evitando
la sperequazione nella distribuzione del contenzioso fra le varie
città (il sistema non potrebbe reggere se tutti presso terzi d'Italia
si facessero a Roma, Milano e Torino).

> 2) Si è detto che con la notifica presso una filiale devono intendersi
> pignorate tutte le somme "depositate" anche presso altre filiali.  Bene!

In verità io ho detto il contrario, perché sono convinto che il
direttore di una filiale non abbia alcun potere da esercitare presso
un'altra filiale dello stesso istituto.
Verrebbe meno il senso della preposizione institoria. Ogni filiale ha
il suo direttore.
Al limite per ragioni di cortesia può segnalare la situazione ma a
rigore io non escluderei qualche vizio nell'atto di pignoramento, che
rimane atto recettizio.

> Tuttavia il controllo sulle altre filiali può farlo solo la sede centrale.  
> Premesso che ciò, con l'utilizzo dei mezzi telematici, non mi sembra
> possibile, mi chiedo che funzione abbia notificare un presso terzi ad una
> filiale se non siam certi che il rapporto sia intrattenuto proprio presso
> tale filiale. Quindi, anche se in teoria sarebbero pignorabili tutte le
> somme depositate presso le vari filiali, di fatto se notifichiamo ad una
> determinata filiale son pignorabili solo quelle depositate presso tale
> agenzia?
> Ho capito male? Qualcosa mi sfugge?

Come già scritto io personalmente ritengo che una filiale possa
rispondere delle somme gestite sui conti intrattenuti presso la sua
sede e non presso altre filiali.
Solitamente nel mio studio si procede alla notifica presso più terzi
per aumentare le possibilità di avere un attivo da aggredire, ma per
quanto riguarda le banche nello specifico non notifichiamo alle
filiali se non abbiamo la certezza che vi è un conto corrente ed in
ogni caso una delle notifiche va sempre alla sede legale dell'impresa,
così da impegnare giuridicamente la persona giuridica senza avere
dubbi e senza che vi possano essere contestazioni di sorta.


Gianni Cataldi

unread,
Sep 19, 2010, 10:44:23 AM9/19/10
to leg...@googlegroups.com
Davvero molto interessante.
Gentile collega Orlando, innanzitutto i miei complimenti per le illuminanti
condivisioni dei tuoi saperi.
Ho riletto più volte i vari post afferenti la questione di cui all'oggetto e
se escludiamo qualche piccola "incomprensione mediatica" verosimilmente
dovuti ad errori di battitura e/o di velocità, credo sia possibile stilare i
seguenti principi:
1) Il direttore di filiale è un institore;
2) il pignoramento presso terzi notificato ad una certa filiale "blocca"
soltanto le somme connesse a rapporti in essere presso tale filiale non
avendo, tra l'altro, il direttore alcun titolo /obbligo di intervenire su
rapporti in essere presso altre filiali e/o di informare un certo altro
ufficio preposto (che interverrebbe solo per le notifiche dei pignoramenti
eseguiti presso la sede della banca);
3) di conseguenza se non conosciamo la filiale esatta, l'unica strada
percorribile per bloccare delle somme è quella di notificare l'atto alla
sede legale;
4) se vengono pignorate delle somme presso una certa filiale, la competenza
territoriale del Giudice dell'esecuzione è "determinata" in dipendenza della
"sede" di tale filiale per ragioni di ordine pratico
Ho capito bene? Posso andar bene come massimario della lista?
;-)
Gianni Cataldi

Inviato: domenica 19 settembre 2010 14:11
A: legalit
Oggetto: Re: R: R: [legalit] pignoramento presso terzi

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
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09/19/10 08:34:00

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 19, 2010, 4:09:11 PM9/19/10
to legalit


On 19 Set, 16:44, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it> wrote:
> Davvero molto interessante.
> Gentile collega Orlando, innanzitutto i miei complimenti per le illuminanti
> condivisioni dei tuoi saperi.

Così mi sento lusingato :-)

> Ho riletto più volte i vari post afferenti la questione di cui all'oggetto e
> se escludiamo qualche piccola "incomprensione mediatica" verosimilmente
> dovuti ad errori di battitura e/o di velocità, credo sia possibile stilare i
> seguenti principi:
> 1) Il direttore di filiale è un institore;
> 2) il pignoramento presso terzi notificato ad una certa filiale "blocca"
> soltanto le somme connesse a rapporti in essere presso tale filiale non
> avendo, tra l'altro, il direttore alcun titolo /obbligo di intervenire su
> rapporti in essere presso altre filiali e/o di informare un certo altro
> ufficio preposto (che interverrebbe solo per le notifiche dei pignoramenti
> eseguiti presso la sede della banca);
> 3) di conseguenza se non conosciamo la filiale esatta, l'unica strada
> percorribile per bloccare delle somme è quella di notificare l'atto alla
> sede legale;
> 4) se vengono pignorate delle somme presso una certa filiale, la competenza
> territoriale del Giudice dell'esecuzione è "determinata" in dipendenza della
> "sede" di tale filiale per ragioni di ordine pratico
> Ho capito bene? Posso andar bene come massimario della lista?
> ;-)

Direi di sì, e con chiarezza cristallina, complimenti!

Agostino Mario Mela

unread,
Sep 20, 2010, 3:10:04 AM9/20/10
to leg...@googlegroups.com
Per la verità sono quasi vent'anni che io pignoro presso banche
crediti vantati da clienti in forza di rapporti gestiti da sedi fuori
circondario, e le somme le ho bloccate eccome (una volta ben
centocinquanta milioni di lire, bei tempi...).
C'è anche una solida ragione giuridica che giustifica questo: il terzo
deve dichiarare tutti i crediti vantati nei suoi confronti, non quelli
vantati in forza di rapporti gestiti da filiali aventi sede nel
circondario del tribunale adito.
avv. Agostino Mario Mela, Cagliari


Il giorno 19/set/10, alle ore 16:44, Gianni Cataldi ha scritto:

Gianni Cataldi

unread,
Sep 20, 2010, 3:24:38 AM9/20/10
to leg...@googlegroups.com
La conversazione si fa sempre più interessante........
A questo punto bisognerebbe sentire il vertice di qualche banca :-(
Invero, pur volendo sposare (ma è una mia personalissima opinione) la teoria
secondo la quale il pignoramento deve ritenersi eseguito nei confronti della
Banca e non alla filiale, quand'anche sia a quest'ultima notificato,
bisognerebbe capire chi materialmente procede al "blocco" delle somme.
Come giustamente rileva il collega Orlando, il direttore di una filiale non
dovrebbe aver potere per "bloccare" somme relative a rapporti in essere
presso altre filiali e queste ultime verrebbero ad essere, di fatto,
qualificate, come vere e proprie sedi secondarie (e sappiamo che non è
così).
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di

Agostino Mario Mela
Inviato: lunedì 20 settembre 2010 09:10
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] pignoramento presso terzi

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -

Agostino Mario Mela

unread,
Sep 20, 2010, 3:31:07 AM9/20/10
to leg...@googlegroups.com
Eh, ma non è il direttore che blocca le somme, è l'ufficiale
giudiziario.
In astratto la banca potrebbe porre la questione della competenza
territoriale del giudice dell'esecuzione, ma evidentemente l'interesse
a farlo non è abbastanza forte.

avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Il giorno 20/set/10, alle ore 09:24, Gianni Cataldi ha scritto:

Message has been deleted

Agostino Mario Mela

unread,
Sep 20, 2010, 4:03:58 AM9/20/10
to leg...@googlegroups.com
La competenza territoriale per l'esecuzione presso terzi è però
stabilita dall'art. 26 comma 2 cpc: il giudice del luogo ove risiede
il terzo debitore.
Se si pone mente all'art. 19 comma 2 cpc non appare del tutto
insensato che sia consentito agire davanti al giudice del luogo ove ha
sede la filiale.


avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Il giorno 20/set/10, alle ore 09:56, Avv. Marco Mecacci ha scritto:

> Agostino, scusa ma non sono d'accordo; la competenza territoriale
> nel giudizio di esecuzione si determina nel luogo ove si trovano i
> beni... ed è pacifico (almeno per ora), che le banche abbiano il
> denaro all'interno della filiale.
>
> A meno dunque di pignorare, come terzo, presso una banca con un
> unica sede nazionale (ad es. ING Direct), è giusta l'individuazione
> della competenza nel luogo ove è ubicata la filiale, così come è
> giusta la notificazione del titolo in detto luogo.
>
> Cordialità.
>
> M-M-
> Avv. Marco Mecacci
> Mecacci & Mensi Avvocati Associati
> Via Venti Settembre n. 84
> 50129 FIRENZE
> tel. 055210480 / 0555351740
> fax 055/7349010
> www.perdiritto.com
>
> --------------------------------------------------
> From: "Agostino Mario Mela" <agosti...@tiscali.it>
> Sent: Monday, September 20, 2010 9:31 AM
> To: <leg...@googlegroups.com>
> Subject: [legalit] pignoramento presso terzi

Francesco Cavaliere

unread,
Sep 20, 2010, 5:03:36 AM9/20/10
to leg...@googlegroups.com
Mi ricordo che un Giudice dell'Esecuzione qui a Roma sosteneva che ai sensi
dell'art. 26 comma 2 cpc l'espressione "risiede il terzo debitore" in caso
di persone giuridiche doveva intendersi come "ha la sede legale" e pertanto,
secondo lui, tutti i PPT contro il Monte Paschi potevano essere fatti solo a
Siena, quelli contro l'ex San Paolo solo a Torino, ecc. ecc. in quanto la
sede legale della banca è una sola e non è la filiale, anche se la filiale
su cui erano i soldi era a Roma.

Secondo lui l'art. 19 cpc non era applicabile in quanto norma di carattere
generale per tutte le cause contro persone giuridiche, mentre l'art. 26 è
norma speciale sulle esecuzioni contro terzi e quindi prevale.

Il ragionamento non mi sembra tanto peregrino, poiché la norma è poco
precisa in quanto la parola "risiede" fa riferimento esclusivamente alla
persona fisica; per la persona giuridica non si dice nulla e quindi si
tratta comunque di trovare una qualche interpretazione adeguatrice.

E' chiaro che le conseguenze di questa tesi "radicale" erano esattamente
quelle descritte in un precedente post e cioè che quasi tutti i PPT
andrebbero fatti a Roma, Milano, Torino o Siena con conseguenze (ancora più)
disastrose per la giustizia in Italia.

Resta il fatto che la norma è imprecisa...

Comunque, tornando al nostro GE, dopo un po’ è stato assegnato ad un'altra
sezione del Tribunale... Sarà un caso?

Saluti.
FC

CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato

Avv. Raffaele Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
Avv. Francesco Cavaliere, Solicitor (England and Wales) - Partner

Piazza Gentile da Fabriano, 3
00196 - Rome, Italy
http://www.cavaliere-law.com

Tel.  +39 06 320.0153 
Fax +39 06 320.1172
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> -----Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
di Agostino
> Mario Mela

> Inviato: lunedì 20 settembre 2010 10.04


> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: [legalit] pignoramento presso terzi
>

Luca de Grazia

unread,
Sep 20, 2010, 6:42:54 AM9/20/10
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 20 settembre 2010 11:03, Francesco Cavaliere <f.cav...@cavaliere-law.com> ha scritto:
Mi ricordo che un Giudice dell'Esecuzione qui a Roma sosteneva che ai sensi
dell'art. 26 comma 2 cpc l'espressione "risiede il terzo debitore" in caso
di persone giuridiche doveva intendersi come "ha la sede legale" e pertanto,
secondo lui, tutti i PPT contro il Monte Paschi potevano essere fatti solo a
Siena, quelli contro l'ex San Paolo solo a Torino, ecc. ecc. in quanto la
sede legale della banca è una sola e non è la filiale, anche se la filiale
su cui erano i soldi era a Roma.


Beh io per stare tranquillo notifico sempre e soltanto alla sede legale, poi...vedono loro

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

--
Sent from Gmail, please reply to original adress.

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 20, 2010, 9:13:49 AM9/20/10
to legalit
On 20 Set, 09:31, Agostino Mario Mela <agostino.m...@tiscali.it>
wrote:
> Eh, ma non è il direttore che blocca le somme, è l'ufficiale  
> giudiziario.
> In astratto la banca potrebbe porre la questione della competenza  
> territoriale del giudice dell'esecuzione, ma evidentemente l'interesse  
> a farlo non è abbastanza forte.
>
> avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
>
Mi scuso, ma non sono d'accordo in punto di diritto.
L'atto di pignoramento è sì atto dell'Ufficiale giudiziario, ma lo
stesso si limita ad ingiungere gli avvertimenti di legge, senza avere
mai la disponibilità materiale dei beni staggiti. Il "blocco" dei
crediti è atto consequenziale del terzo divenuto giuridicamente
impegnato e responsabile ipso facto per aver ricevuto ritualmente
l'atto.
Sul piano della procedura invece segnalo che secondo la Cassazione è
pacifico che la banca in quanto terzo non è parte del processo
esecutivo.
Difatti, mi permetto di aggiungere, in quanto custode è ausiliario
"atipico" del giudice, perché non nominato dallo stesso (e questo
porta alla lunga diatriba che si è sviluppata in ordine
all'applicabilità dell'art. 65 c.p.c. che è meglio tralasciare per il
momento...).
La conseguenza che molti traggono, in dottrina ed in giurisprudenza, è
che la banca non essendo parte non ha il potere di sollevare eccezioni
di rito.

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 20, 2010, 9:19:47 AM9/20/10
to legalit
> Secondo lui l'art. 19 cpc non era applicabile in quanto norma di carattere
> generale per tutte le cause contro persone giuridiche, mentre l'art. 26 è
> norma speciale sulle esecuzioni contro terzi e quindi prevale.
>
> Il ragionamento non mi sembra tanto peregrino, poiché la norma è poco
> precisa in quanto la parola "risiede" fa riferimento esclusivamente alla
> persona fisica; per la persona giuridica non si dice nulla e quindi si
> tratta comunque di trovare una qualche interpretazione adeguatrice.
>
Il ragionamento è corretto, ma inattuabile per ovvie ragioni pratiche.
In realtà esiste una scappatoia che qui a Palermo viene accettata
anche dai giudici più pignoli: notificare l'atto di pignoramento ad un
istituto di credito che ha la sede legale nella città dove si vuole
iscrivere a ruolo il procedimento.

> E' chiaro che le conseguenze di questa tesi "radicale" erano esattamente
> quelle descritte in un precedente post e cioè che quasi tutti i PPT
> andrebbero fatti a Roma, Milano, Torino o Siena con conseguenze (ancora più)
> disastrose per la giustizia in Italia.
>
Infatti i magistrati di Cassazione chiudono un occhio proprio per
questo motivo.

> Resta il fatto che la norma è imprecisa...
>
Sono d'accordo, infatti tutte le norme sul processo esecutivo sono
state storicamente vituperate dai maggiori autori di dottrina, a causa
della loro sbrigatività e incoerenza sistematica.

Paolo

unread,
Sep 21, 2010, 4:03:38 AM9/21/10
to legalit
Sulla scia di questa discussione Vi chiedo:
pignoramento presso più istituti bancari, uno di questi risponde in
maniera positiva sull'esistenza di somme depositate ma comunica allo
stesso tempo che sulle stesse vi è già un precedente pignoramento
effettuato presso altro tribunale.
Come comportarsi in questo caso? Iscrivere la causa comunque secondo
Voi?

f.zannini

unread,
Sep 21, 2010, 4:51:26 AM9/21/10
to leg...@googlegroups.com
Iscrivi.... perché ti accodi e dopo che hanno estinto il primo proseguono
con te...

>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto

>di Paolo
>Inviato: martedì 21 settembre 2010 10.04
>A: legalit
>Oggetto: [legalit] Re: pignoramento presso terzi

Avv. Alberto Sonego

unread,
Sep 21, 2010, 5:28:23 AM9/21/10
to leg...@googlegroups.com
Dipende: se ci sono fondi sufficienti, ci si accoda. Se invece non ce
n'�... si fanno solo spese.


Il 21/09/2010 10.51, f.zannini ha scritto:
> Iscrivi.... perch� ti accodi e dopo che hanno estinto il primo proseguono


> con te...
>
>> -----Messaggio originale-----
>> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
>> di Paolo

>> Inviato: marted� 21 settembre 2010 10.04


>> A: legalit
>> Oggetto: [legalit] Re: pignoramento presso terzi
>>
>> Sulla scia di questa discussione Vi chiedo:

>> pignoramento presso pi� istituti bancari, uno di questi risponde in


>> maniera positiva sull'esistenza di somme depositate ma comunica allo

>> stesso tempo che sulle stesse vi � gi� un precedente pignoramento

Paolo

unread,
Sep 21, 2010, 6:20:58 AM9/21/10
to legalit
Nel mio caso.. credito di 3200, fondi bloccati in un istituto 500,
fondi nell'altro istituto ma bloccati in precedenza 2500..

On 21 Set, 11:28, "Avv. Alberto Sonego" <son...@studioavvocati.tv>
wrote:
>   Dipende: se ci sono fondi sufficienti, ci si accoda. Se invece non ce
> n' ... si fanno solo spese.
>
> Il 21/09/2010 10.51, f.zannini ha scritto:
>
> > Iscrivi.... perch ti accodi e dopo che hanno estinto il primo proseguono
> > con te...
>
> >> -----Messaggio originale-----
> >> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
> >> di Paolo
> >> Inviato: marted 21 settembre 2010 10.04
> >> A: legalit
> >> Oggetto: [legalit] Re: pignoramento presso terzi
>
> >> Sulla scia di questa discussione Vi chiedo:
> >> pignoramento presso pi istituti bancari, uno di questi risponde in
> >> maniera positiva sull'esistenza di somme depositate ma comunica allo
> >> stesso tempo che sulle stesse vi gi un precedente pignoramento
> >> effettuato presso altro tribunale.
> >> Come comportarsi in questo caso? Iscrivere la causa comunque secondo
> >> Voi?
>
> >> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit"
> >> -http://legalit.solignani.it

Raffaele Boccia

unread,
Sep 21, 2010, 6:46:56 AM9/21/10
to leg...@googlegroups.com
mi inserisoo nella discussione e domando:
ho eseguito un pig. del quinto dello stipendio che consentir�, se tutto va
bene, di recuperare l'intero credito tra una ventina d'anni.
il debitore risulta titolare di conto corrente ove si fa accreditare gli
stipendi.
Posso procedere ad altro pig. presso terzi o il primo deve intendersi
satisfattivo?
grazie

Raffaele Boccia

Avv. Alberto Sonego

unread,
Sep 21, 2010, 6:52:51 AM9/21/10
to leg...@googlegroups.com
Se non li hai ancora riscossi, il tuo credito rimane intatto, secondo
me. Io procederei a nuovo pignoramento: si fa sempre tempo a rinunciare
al primo (che � solo per i posteri).
Cordialit�

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 21, 2010, 9:01:45 AM9/21/10
to legalit
On 21 Set, 12:46, "Raffaele Boccia" <raffaele.boc...@libero.it> wrote:
> mi inserisoo nella discussione e domando:
> ho eseguito un pig. del quinto dello stipendio che consentir , se tutto va
> bene, di recuperare l'intero credito tra una ventina d'anni.
> il debitore risulta titolare di conto corrente ove si fa accreditare gli
> stipendi.
> Posso procedere ad altro pig. presso terzi o il primo deve intendersi
> satisfattivo?

Puoi agire fino ad effettiva concorrenza del credito. Ma devi
scomputare dal precetto e dal pignoramento le somme che avrai già
incamerato in forza dell'ordinanza del G.E.

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 21, 2010, 9:13:44 AM9/21/10
to legalit
On 21 Set, 12:20, Paolo <paolo.alf...@gmail.com> wrote:
> Nel mio caso.. credito di 3200, fondi bloccati in un istituto 500,
> fondi nell'altro istituto ma bloccati in precedenza 2500..
>
L'art. 550, terzo comma, c.p.c. prevede per il tuo caso che si
applichino i commi secondo e terzo dell'art. 524 c.p.c.
In poche parole tu puoi procedere autonomamente per i fondi della
dichiarazione positiva "solitaria", ma per quella ove sei stato
preceduto sei un intervenuto tardivo e pertanto puoi soddisfarti solo
successivamente al primo pignorante.
Tuttavia volendo dare un'interpretazione favorevole della normativa se
il primo pignorante avesse proceduto per una somma inferiore alle
risultanze attive del conto, potresti cercare di farti assegnare
l'eccedenza in via principale in seno alla causa che iscriverai a
ruolo per quello dove sei il solo creditore...
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