ricorso per ingiunzione solo su fattura

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Avv. Giuseppe Romani

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May 11, 2018, 5:36:11 AM5/11/18
to legalit
Cari Colleghi,

un mio cliente, imprenditore individuale, che opera nel settore dell'edilizia, il quale ha aderito al c.d. "regime forfettario" 2015 (contribuenti minimi), senza obbligo quindi di tenuta di scritture contabili e annotazioni i.v.a. (che non applica), non è stato pagato per alcune prestazioni che ha eseguito e intende ricorrere al Giudice di Pace, per ottenere l'ingiunzione nei confronti del committente (anch'esso imprenditore - nello specifico una società che opera nel settore immobiliare).

Vorrei tentare di presentare il ricorso supportato dalle sole fatture (che ha comunque emesso prima della riscossione come richiesto dal committente), specificando l'impossibilità di produrre le scritture contabili, ancorchè autenticate.

La questione giuridica è: 
in caso di emissione del decreto ingiuntivo (ove non lo emettesse dovrei instaurare inevitabilmente un giudizio ordinario...) cosa rischio in caso di (molto probabile) opposizione? 

E cioè, l'opponente potrebbe contestare, nel merito il credito (e lì non ci sarebbero problemi di carattere giuridico), ma potrebbe anche eccepire che il decreto è stato emesso in mancanza dei requisiti previsti dalla legge ex art. 633 cpc. In quest'ultimo caso, posso comunque provare la prestazione e insistere nella conferma del decreto ingiuntivo, oppure posso (dovrei..) modificare la domanda chiedendo la condanna al pagamento della somma indicata nel decreto e quindi la sentenza supererebbe l'efficacia del decreto stesso?

Vi chiedo gentilmente un Vostro parere e se avete eventuale giurisprudenza a supporto  su: 

1) valore probatorio della sola fattura (anche nei rapporti fra imprenditori) per l'emissione del decreto ingiuntivo; 

2) difesa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in caso di contestazione della mancata sussistenza dei requisiti per l'emissione di cui all'art. 633 cpc e seguenti.

Ringraziando, 
saluto cordialmente

Giuseppe Romani




antoni...@alice.it

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May 11, 2018, 5:54:37 AM5/11/18
to leg...@googlegroups.com
LA FATTURA NON HA VALENZA PROBATORIA IN QUANTO ATTO UNILATERALE, DOVRESTI CITALO IN GIUDIZIO. CIAO

----Messaggio originale----
Da: avv.giuse...@gmail.com
Data: 11-mag-2018 11.36
A: "legalit"<leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit:43547] ricorso per ingiunzione solo su fattura
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Enrico Gorini

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May 14, 2018, 9:40:16 AM5/14/18
to leg...@googlegroups.com

 

1)   è possibile che il giudice non consenta il decreto, difettando la domanda dei requisiti formali imposti (estratto scritture contabili);

2)   se per caso lo emette, l’opposizione non può fondarsi sulla mancanza di scritture, perché l’opposizione non è un’impugnazione del decreto, ma un azzerare la situazione con il semplice ritorno alle regole sull’onere della prova; quindi si va nel merito, e tu hai ancora il tempo di dimostrare (non con semplice fattura ma con prova ordinaria) l’esistenza del credito;

 

Quindi alla tua domanda:

), ma potrebbe anche eccepire che il decreto è stato emesso in mancanza dei requisiti previsti dalla legge ex art. 633 cpc. In quest'ultimo caso, posso comunque provare la prestazione e insistere nella conferma del decreto ingiuntivo, oppure posso (dovrei..) modificare la domanda chiedendo la condanna al pagamento della somma indicata nel decreto e quindi la sentenza supererebbe l'efficacia del decreto stesso?

 

rispondo: non è che modifichi la domanda, semplicemente, superando la domanda monitoria, chiedi nelle conclusioni esattamente ciò che avresti chiesto in un procedimento ordinario; essendo nella forma della “comparsa di risposta”, puoi persino introdurre – credo – una riconvenzionale.

avv.Enrico Gorini

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di antoni...@alice.it
Inviato: venerdì 11 maggio 2018 11:55
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:43547] ricorso per ingiunzione solo su fattura
Priorità: Alta

Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/1634e9fa6f9.antonio.meli%40alice.it.

Giuseppe Romani

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May 14, 2018, 9:50:15 AM5/14/18
to leg...@googlegroups.com
Ringrazio per la risposta,
da un'approfondimento sono giunto alle Tue stesse conclusione, ad eccezione della riconvenzionale - che direi preclusa all'opposto (attore sostanziale - l'opposto può al più presentare una riconvenzionale della riconvenzionale , per le difese avversarie).

L'emissione del decreto in mancanza dei requisiti di legge (come nel caso in questione) in sede di opposizione potrebbe esser al massimo esser rilevata per la condanna alle spese della fase monitoria o provvisoria esecuzione in corso di causa - lasciando, come hai giustamente detto, la possibilità all'opposto di provare il credito, come in un giudizio ordinario (ove la fattura rimane un mero indizio).

Pertanto, per ragioni di tempo e costi, tenerò la strada dell'ingiunzione: ove il Giudice non emetta il decreto presenterò inevitabilmente domanda ordinaria, al contrario - potrò dirmi sollevato, ove l'ingiunto, in caso di opposizione, eccepisca la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto.

ringrazio nuovamente

saluti

Giuseppe

Il giorno 14 maggio 2018 15:40, 'Enrico Gorini' via legalit <leg...@googlegroups.com> ha scritto:

 

1)   è possibile che il giudice non consenta il decreto, difettando la domanda dei requisiti formali imposti (estratto scritture contabili);

2)   se per caso lo emette, l’opposizione non può fondarsi sulla mancanza di scritture, perché l’opposizione non è un’impugnazione del decreto, ma un azzerare la situazione con il semplice ritorno alle regole sull’onere della prova; quindi si va nel merito, e tu hai ancora il tempo di dimostrare (non con semplice fattura ma con prova ordinaria) l’esistenza del credito;

 

Quindi alla tua domanda:

), ma potrebbe anche eccepire che il decreto è stato emesso in mancanza dei requisiti previsti dalla legge ex art. 633 cpc. In quest'ultimo caso, posso comunque provare la prestazione e insistere nella conferma del decreto ingiuntivo, oppure posso (dovrei..) modificare la domanda chiedendo la condanna al pagamento della somma indicata nel decreto e quindi la sentenza supererebbe l'efficacia del decreto stesso?

 

rispondo: non è che modifichi la domanda, semplicemente, superando la domanda monitoria, chiedi nelle conclusioni esattamente ciò che avresti chiesto in un procedimento ordinario; essendo nella forma della “comparsa di risposta”, puoi persino introdurre – credo – una riconvenzionale.

avv.Enrico Gorini

 


Inviato: venerdì 11 maggio 2018 11:55
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:43547] ricorso per ingiunzione solo su fattura
Priorità: Alta

 

LA FATTURA NON HA VALENZA PROBATORIA IN QUANTO ATTO UNILATERALE, DOVRESTI CITALO IN GIUDIZIO. CIAO

----Messaggio originale----
Da: avv.giuse...@gmail.com
Data: 11-mag-2018 11.36

Ogg: [legalit:43547] ricorso per ingiunzione solo su fattura

Cari Colleghi,

 

un mio cliente, imprenditore individuale, che opera nel settore dell'edilizia, il quale ha aderito al c.d. "regime forfettario" 2015 (contribuenti minimi), senza obbligo quindi di tenuta di scritture contabili e annotazioni i.v.a. (che non applica), non è stato pagato per alcune prestazioni che ha eseguito e intende ricorrere al Giudice di Pace, per ottenere l'ingiunzione nei confronti del committente (anch'esso imprenditore - nello specifico una società che opera nel settore immobiliare).

 

Vorrei tentare di presentare il ricorso supportato dalle sole fatture (che ha comunque emesso prima della riscossione come richiesto dal committente), specificando l'impossibilità di produrre le scritture contabili, ancorchè autenticate.

 

La questione giuridica è: 

in caso di emissione del decreto ingiuntivo (ove non lo emettesse dovrei instaurare inevitabilmente un giudizio ordinario...) cosa rischio in caso di (molto probabile) opposizione? 

 

E cioè, l'opponente potrebbe contestare, nel merito il credito (e lì non ci sarebbero problemi di carattere giuridico), ma potrebbe anche eccepire che il decreto è stato emesso in mancanza dei requisiti previsti dalla legge ex art. 633 cpc. In quest'ultimo caso, posso comunque provare la prestazione e insistere nella conferma del decreto ingiuntivo, oppure posso (dovrei..) modificare la domanda chiedendo la condanna al pagamento della somma indicata nel decreto e quindi la sentenza supererebbe l'efficacia del decreto stesso?

 

Vi chiedo gentilmente un Vostro parere e se avete eventuale giurisprudenza a supporto  su: 

 

1) valore probatorio della sola fattura (anche nei rapporti fra imprenditori) per l'emissione del decreto ingiuntivo; 

 

2) difesa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in caso di contestazione della mancata sussistenza dei requisiti per l'emissione di cui all'art. 633 cpc e seguenti.

 

Ringraziando, 

saluto cordialmente

 

Giuseppe Romani

 

 

 

 

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Avv. Giuseppe Romani
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