comodato e azione a tutela proprietà

709 views
Skip to first unread message

Federica

unread,
Aug 4, 2011, 11:08:31 AM8/4/11
to legalit
....tizio da in comodato (verbalemente) il proprio pezzo di terreno a
Caio, che fa un orticello e gli regala, in cambio, anche qualche
prodotto dello stesso.
A distanza di qualche anno (non comunque venti) Caio è intenzionato a
chiedere l'usucapione del terreno di che trattasi; a questo punto per
tutelare la proprietà di Tizio posso agire in petitoria
(rivendicazione....ma è più complesso) ma posso anche agire con la
manutenzione nel possesso, considerato che non si tratta di uno
spoglio vero e proprio e che comunque l'anno dalla turbativa è
passato??

Valeria Lai

unread,
Aug 4, 2011, 4:45:37 PM8/4/11
to leg...@googlegroups.com
In che senso Caio "è intenzionato"? Lo hai formalmente diffidato a rendere il bene? E lui cosa ha fatto? Hai  prova testimoniale del comodato o, in alternativa, del pagamento in natura?
La tua domanda è un po' sintetica.
Valeria Lai
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

Federica

unread,
Aug 5, 2011, 4:17:31 AM8/5/11
to legalit
certamente ho diffidato caio a restituire il bene e certamente ci sono
testi.
La mia domanda riguardava il tipo di azione da preferire: si può agire
in possessoria avendo TOLLERATO che caio utilizzasse il bene?

avv. cosentino

unread,
Aug 5, 2011, 4:33:24 AM8/5/11
to leg...@googlegroups.com
La possessoria è da escludere del tutto. E ciò perchè il possesso è stato concesso a seguito di un contratto ( di comodato o altro è da stabilire visto che v'era una sorta di controprestazione...) e comunque perchè è passato ben più di un anno per l'esercizio dell'azione possessoria.
Dando per scontato che sia intercorso un contratto di comodato (a tempo indeterminato) potresti chiedere la restituzione della cosa ed agire, in mancanza, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
Saluti
avv. Michele Cosentino

avv. cosentino

unread,
Aug 5, 2011, 5:01:43 AM8/5/11
to leg...@googlegroups.com

Valeria Lai

unread,
Aug 5, 2011, 7:44:18 AM8/5/11
to leg...@googlegroups.com
Colleghi, ma se c'è la prova che Caio era lì in comodato o, alternativamente, in "affitto", Caio non aveva il possesso del bene ma solo la sua detenzione. Si può dire che ha spossessato solo dal momento in cui è stato diffidato a restituire il bene ed ha rifiutato, mutando il suo atteggiamento; infatti finchè consegnava gli ortaggi riconosceva la signoria altrui sul fondo.
Che ne pensate? Buon week-end!

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Aug 5, 2011, 9:42:45 AM8/5/11
to legalit
Fai attenzione, perché se c'è la prova di un contratto con le
previsioni di cui sopra potrebbe trattarsi di affitto di fondi rustici
o affitto a coltivatore diretto.
In quest'ultimo caso in particolare si tratterebbe di controversia
agraria e si applicherebbe la L. 203/1982 (e la tacita riconduzione
ivi prevista).

Al tuo posto io valuterei cosa può provare Caio in giudizio e decidere
se far finta che l'accordo non esista (e quindi una possessoria o una
petitoria, anche con un 702-bis).
Se invece c'è una qualche ammissione o prova del contratto, valuterei
la possibilità di instaurare la controversia agraria.

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Aug 5, 2011, 9:49:54 AM8/5/11
to legalit
On Aug 5, 7:44 am, "Valeria Lai" <laivaleri...@libero.it> wrote:
> Colleghi, ma se c'è la prova che Caio era lì in comodato o, alternativamente, in "affitto", Caio non aveva il possesso del bene ma solo la sua detenzione. Si può >dire che ha spossessato solo dal momento in cui è stato diffidato a restituire il bene ed ha rifiutato, mutando il suo atteggiamento; infatti finchè consegnava gli >ortaggi riconosceva la signoria altrui sul fondo.
> Che ne pensate? Buon week-end!

Sono d'accordo, ma considerate le circostanze confessare l'esistenza
di un contratto comporta il rischio (non la certezza, ovviamente) che
il giudice lo qualifichi come affitto con tacita riconduzione, rigetto
della domanda e condanna alle spese.
Insomma di... "darsi la zappa sui piedi" :-)

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando

Mario Reiner

unread,
Aug 5, 2011, 11:59:38 AM8/5/11
to legalit
Il comodatario ha la detenzione, per l'usucapione serve il possesso
uti dominus.
La prova del possesso è ad onere del comodatario, ed è (rectius,
dovrebbe essere...) particolarmente rigorosa.
Il comodatario ha mutato la detenzione (comodato) in possesso nel
momento in cui non ha risposto alla domanda di restituzione (se ho ben
capito, comodato precario, art. 1810c.c.) e non ha restituito.
Il termine annuale per agire in possessoria decorre dall'interversione
del possesso (particolarmente evidente se Caio intende usucapire,
presumendo dunque d'aver posseduto).
Non c'è stato spoglio (vi aut clam).
Si può dunque agire in manutenzione.
Ad majora.

--

avvocato Mario Reiner
Largo Don Bonifacio 1
34125 Trieste - ITALY
Tel/Fax +39 040638320
Mobile +39 3358180802
C.F. RNRMRA61C28L424S

avv. cosentino

unread,
Aug 5, 2011, 1:43:58 PM8/5/11
to leg...@googlegroups.com
Ovviamente il comodatario ha la detenzione del bene e non il possesso. Il mio intervento presupponeva che non vi fosse stata interversione del possesso ma solo rifiuto a restiuire il bene.
A mio parere:
1) Se è provato il contratto di comodato o qualsivoglia altro rapporto contrattuale anche nell'ipotesi di rifiuto del "comodatario" di restituire il bene si ha un inadempimento contrattuale e non spoglio o molestia.
2) A meno che,  il "comodatario" pur ammettendo che un rapporto contrattuale vi sia stato provi che poi v'è stata anche interversione del possesso (in questo caso l'anno decorre dall'interversione).
3) Solo nell'ipotesi in cui il "comodatario" rilevi (e provi) che non vi sia mai stato alcun rapporto contrattuale e che abbia avuto sin dall'inizio il possesso del bene allora il termine per l'esercizio dell'azione possessoria può considerarsi spirato..
 


 

ferdinandozannini

unread,
Aug 6, 2011, 3:01:54 AM8/6/11
to leg...@googlegroups.com
alle ore 8.30 del 06/08/2011 avvzannini wrote:
Valeria ha ragione il comodato come la locazione non attribuisce il possesso del bene ma la semplice detenzione essendo il possesso correlato all'esercizio sul bene di un diritto reale 1140 cc.
Conseguentemente il mutamento nell'animus del detentore, da detentore appunto a possessore, determina il momento da cui far decorrere l'anno per la possessoria  1141 cc.
Saluti


-------- Messaggio originale --------
Oggetto: Re: [legalit] Re: comodato e azione a tutela proprietà
Mittente: Valeria Lai <laival...@libero.it>
A: leg...@googlegroups.com
Data: Venerdì 5 Agosto 2011 13.44.18
ferdinandozannini.vcf

avv.ma...@gmail.com

unread,
Aug 6, 2011, 6:03:38 AM8/6/11
to legalit
Perchè non provi con la mediazione visto che in materia di comodato è
obbligatoria?
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages