Il comodatario ha la detenzione, per l'usucapione serve il possesso
uti dominus.
La prova del possesso è ad onere del comodatario, ed è (rectius,
dovrebbe essere...) particolarmente rigorosa.
Il comodatario ha mutato la detenzione (comodato) in possesso nel
momento in cui non ha risposto alla domanda di restituzione (se ho ben
capito, comodato precario, art. 1810c.c.) e non ha restituito.
Il termine annuale per agire in possessoria decorre dall'interversione
del possesso (particolarmente evidente se Caio intende usucapire,
presumendo dunque d'aver posseduto).
Non c'è stato spoglio (vi aut clam).
Si può dunque agire in manutenzione.
Ad majora.
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avvocato Mario Reiner
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