Difetto di mandato ricorso monitorio

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Gianni Cataldi

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Sep 7, 2011, 10:06:52 AM9/7/11
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Chiedo scusa per i dubbi a raffica da cui sono investito L

1)   Tizio (così si legge nel cappelletto introduttivo del d.i.) propone ricorso per d.i. contro Semprenio

2)   Tuttavia, l’avvocato ha ricevuto mandato da Caio: ergo dovrebbe esser nullo.

3)   Il Giudice non rilevando il difetto di procura ha concesso il d.i. in favore di Tizio (ovvero colui che si proclama creditore).

Omettendo ogni giudizio sulla qualità e/o sull’opportunità dell’eccezione, posso assicurare che il collega la merita, a vostro illuminante avviso le conclusioni della citazione in opposizione a d.i. come dovrebbe recitare? Di chi dovrei chiedere la condanna?

a)   Di Caio che, di fatto ha agito per far valere un diritto altrui?....Anche se non è parte del Giudizio, formalmente instauratosi tra Tizio e Sempronio?  

b)   Dell’avvocato?

c)    Di entrambi?

d)   Mi sembrerebbe logico non chieder la condanna di Tizio anche perchè non è parte (formalmente) del procedimento monitorio e di quello di opposizione

Grazie per gli slanci che vorrete darmi J

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

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Luca de Grazia

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Sep 7, 2011, 10:43:06 AM9/7/11
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mercoledì 7 settembre 2011 ore 16:39:03

Niente di tutto questo

Se il d.i. viene opposto, è sufficiente l'espressa ratifica dell'attività compiuta da parte del cliente.

Ovviamente le spese liquidate per il d.i. non saranno dovute

“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo […omissis…]da un punto di vista formale deve invece ritenersi che [l’opponente ] […omissis…] che promuove il giudizio di opposizione va parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione con la conseguenza che, nel caso di nullità della notifica dell'atto di opposizione […omissis…] con applicazione dell'art. 291 c.p.c. va ordinato alla detta parte opponente, che male abbia provveduto ad instaurare il contraddittorio, di provvedere alla rinnovazione dell'atto di opposizione nelle forme di legge. - Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1990, n. 1442  in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 2

[...omissis...]

da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che vi è sempre la possibilità di ratifica degli atti compiuti da eventuale “falsus procurator” da parte del mandante; restano ferme le eventuali decadenze intervenute.

Ma poiché – come è noto – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da un punto di vista sostanziale, in special modo avendo  riguardo alla ripartizione del relativo onere probatorio, la qualità di attore spetta al creditore che abbia chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente, la conseguenza della ratifica degli atti compiuti dall’eventuale “falsus procurator” deve essere verificata nel giudizio di opposizione, la cui sentenza conclusiva in ogni caso terrà luogo del decreto ingiuntivo opposto.

Tale assunto è costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte; tra le altre:

(1) Cassazione civile, sez. II, 27 marzo 1997, n. 2754 in Giust. civ. Mass. 1997, 483 (2) Cassazione civile, sez. II, 8 novembre 1993, n. 11049 in Giust. civ. Mass. 1993, fasc. 11 (3) Cassazione civile, sez. I, 4 dicembre 1992, n. 12928 in Foro it. 1993, I,1118 (4) Cassazione civile, sez. III, 13 dicembre 1990, n. 11828 in Giust. civ. Mass. 1990, fasc.12. (5) Cassazione civile, sez. II, 6 febbraio 1987, n. 1186 in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 2.

     Recentemente, inoltre, è stata pubblicata una sentenza che sembra attagliarsi perfettamente al caso in esame, esattamente la n° 20913 Sez. III civile, sentenza 27.10.2005, [allegato n.1: Sentenza n° 20913 Sez. III civile, sentenza 27.10.2005,] con la quale a Corte ha ribadito che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator"; né tale sanatoria può essere impedita dalla previsione dell'art. 182 c.p.c., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi, la quale va riferita alle decadenze sostanziali (sancite, cioè, per l'esercizio del diritto e dell'azione: artt. 2964 c.c. e segg.) e non a quelle che si esauriscono nell'ambito del processo, com'è dimostrato dal fatto che, in caso contrario, si avrebbe l'inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) dell'art. 182 c.p.c. in tutte le ipotesi in cui le parti incorrono in decadenze processuali già nell'atto introduttivo.  

Cordiali saluti.

Luca de Grazia

Gianni Cataldi

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Sep 7, 2011, 2:29:16 PM9/7/11
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Caro Luca,

avevo guardato la questione e sto continuando a guardarla.

Credo di non aver ben afferrato l’insegnamento della Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1990, n. 1442 nella quale si discute di un “errore di notifica” e non di un procuratore che non ha il potere di fare la causa.

Quanto alle altre sentenze, direi che si occupano di casi “più lineari” introdotti con citazione.

Nel caso che mi occupa, invece, il vizio relativo alla rappresentanza afferisce il monitorio: è stato proposto un ricorso ed emesso il decreto senza che l’avvocato potesse avanzare alcunché.

Di fronte a tua cotanta precisione, rispondo con le sotto elencate sentenze le cui massime (reperibili su De Jure) non pare dicano molto ma le cui versione integrali sono illuminanti:

 

Trib. Macerata 29/04/11, qui anche commentata http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/28343

 

Trib. Nola 24/05/05

 

Trib. Tivoli 05/11/11

 

Trib Teramo 28/01/11

 

In un testo (il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione – Valitutti / De Stefano) leggo poi che non è ammissibile il rilascio del mandato difensivo successivamente alla proposizione del ricorso per ingiunzione.

 

Cmq, continuo a studiare.

Grazie per il contributo.

Gianni Cataldi

 

 

 

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GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca de Grazia
Inviato: mercoledì 7 settembre 2011 16:43
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Difetto di mandato ricorso monitorio

--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

Francesco Cavaliere

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Sep 8, 2011, 4:41:12 AM9/8/11
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Gianni,

 

senza aver fatto ricerche di alcun genere, la mia sensazione è che il d.i. emesso senza la procura del cliente/creditore sia nullo e che tu nell’opposizione dovresti limitarti a chiedere che il d.i. venga dichiarato nullo o quanto meno revocato per difetto di procura. Che il difetto di procura non possa essere sanato successivamente all’emissione del d.i. mi sembra condivisibile, perché il procedimento monitorio si chiude con l’emissione del d.i.

 

L’opposizione è un altro giudizio, peraltro del tutto eventuale.

 

Io credo che hai una buona arma in mano e … may the force be with you!

 

Saluti.

FC

 

 

CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato

 

Avv. Raffaele Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
Avv. Francesco Cavaliere, Solicitor (England and Wales) - Partner

 

Piazza Gentile da Fabriano, 3
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Gianni Cataldi
Inviato: mercoledì 7 settembre 2011 20:29
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] Difetto di mandato ricorso monitorio

Luca de Grazia

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Sep 8, 2011, 5:04:43 AM9/8/11
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 07 settembre 2011 20:29, Gianni Cataldi <giovann...@teletu.it> ha scritto:

Caro Luca,

avevo guardato la questione e sto continuando a guardarla.


Che ti devo dire?

A me è capitato, non è questione di rilascio di mandato successivamente, ma di ratifica dell'attività compiuta.

Il giudizio viene introdotto con l'opposizione, promossa dall'ingiunto, che è attore in senso formale e convenuto in senso sostanziale.
Nelle memoria di costituzione, il ricorrente, che è attore in senso sostanziale  e convenuto in senso formale si costituisce, effettua le sue richieste, ratifica l'attività di quello che in caso contrario sarebbe un "falsus procurator", e se la sentenza gli darà ragione, comunque non potrà chiedere le spese del monitorio, se la sentenza gli darà torto, gli darà torto nel merito, ma non per questo motivo.

Nello specifico il ragionamento era "mio", nel senso che se l'avvocato non ha mandato allora si deve notificare alla parte, tutto qui. E se non si notifica in termini il d.i. diviene esecutivo per mancata opposizione.
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