Ordinanza di assegnazione di credito e fallimento del debitore esecutato

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Avv. Arcuri

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Jul 9, 2009, 6:51:18 AM7/9/09
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 Gentili colleghi,
vorrei chiedere le Vs. opinioni su un quesito che mi lascia un attimo stupita (forse per le accuse del tutto gratuite e per le quali sto valutando se presentare querela o meno) che mi sono state mosse da una società terza pignorata.
Ho ottenuto ordinanza di assegnazione di un credito nei confronti della società X agli inizi del mese di Giugno 2009 a parziale tacitazione di un maggior importo vantato dal mio assistito; essendo parte del credito sottoposta a termine di pagamento al 30/06/09 ho richiesto immediatamente la notifica dell'ordinanza al fine di evitare ulteriori ritardi nell'adempimento ed atteso la scadenza dello stesso.
dopo circa due settimane la società Y (debitore esecutato) è fallita. Oggi, dopo vari solleciti di pagamento alla società X, mi sono sentita rispondere di smetterla perchè loro non sono tenuti assolutamente a pagarmi in assenza di un ordine del Giudice o del curatore fallimentare (che avrebbe confermato tale teoria).
Io ritengo che il mio titolo si sia perfezionato precedentemente rispetto all'intervenuto fallimento eppertanto come sia sottratto alla massa fallimentare.
Il problema maggiore si pone per la quantificazione dell'importo residuo per il quale devo formulare istanza di insinuazione nel passivo fallimentare.
Avete esperienze od opinioni in merito?
Ringrazio sin da ora e cordialmente saluto
Avv. Carmelina Arcuri

edoardo patini

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Jul 9, 2009, 12:43:14 PM7/9/09
to leg...@googlegroups.com
Purtroppo, a meno che non abbia capito male, temo che il terzo assegnato abbia ragione.
La Cassazione è monolitica nell'affermare che l'ordinanza di assegnazione viene superata dalla dichiarazione di fallimento del debitore assegnato, sicchè laddove intervenga il fallimento di questo prima che il terzo abbia effettuato il pagamento questo (il pagamento) DEVE essere eseguito in favore della curatela, a nulla rilevando la assegnazione del credito in favore del creditore pignorante, ancorchè anteriore alla dichiarazione di fallimento. Pensa che addirittura la stessa cassazione assoggetta a revocatoria fallimentare il pagamento eseguito dal terzo sulla scorta della ordinanza di assegnazione facendo decorrere il termine per la proposizione della azione revocatoria fallimentare (art. 67) dalla data del pagamento e non da quella della ordinanza.
Ho scritto pagine e pagine sull'argomento per sostenere il contrario. In primo grado il Tribunale mi ha dato torto (il giudice estensore mi ha detto in camera caritatis: hai ragione, ma la cassazione dice il contrario ed io non posso farci niente). La Corte d'Appello ha fatto spallucce (la motivazione della sentenza è stata a dir poco "apparente) ed ora sono in Cassazione. Chiederò alla Corte di rimettere la decisione alle sezioni unite perchè le sentenze che affermano il concetto sopra esposto sono in netto contrasto con altre pronunce della suprema corte che hanno analizzato, seppure da altra angolazione, la natura della ordinanza di assegnazione.
Gli argomenti trattati sono obiettivamente complicati, ma se vuoi posso mandarti montagne di scritti.
 
Edoardo   

Avv. Emilio Curci

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Jul 9, 2009, 2:03:51 PM7/9/09
to legalit
Confermo anche io quanto affermato dal collega. Purtroppo la giurisprudenza è conforme in tal senso e ogni pagamento indipendentemente dalla anteriorità del suo titolo (come l'ordinanza di assegnazione intervenuta prima del fallimento) è da considerarsi revocabile. Dunque credo che il terzo stando almeno agli attuali orientamenti abbia ragione. Se stanno così le cose non potrai che insinuarti al passivo fallimentare

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From: "edoardo patini"
Date: Thu, 9 Jul 2009 18:43:14 +0200
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Subject: [legalit] Re: Ordinanza di assegnazione di credito e fallimento del debitore esecutato

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