Scusate se mi intrometto, ma sto rimuginando....
La denuntiatio è vincolante e potrebbe essere un'arma a doppio taglio.
Se "prelazione del coerede" significa "preferenza del coerede a parità
di condizioni", il coerede che intendere vendere a terzi deve fare la
denuntiatio agli altri coeredi inviando, con raccomandata, la proposta
contrattuale (meglio ancora la bozza del contratto come dice Tiziano,
ma è sufficiente indicare tutti gli elementi essenziali del contratto,
in primo luogo oggetto, prezzo, tempi e modalità di pagamento) e
avvertire che, decorso infruttuosamente il termine di legge di 2 mesi,
ci si riterrà liberi di vendere a terzi. Ho qualche perplessità, però,
sulla attuale inesistenza in concreto di un terzo interessato
all'acquisto e quindi di una concreta base di negoziato. Infatti se il
coerede che riceve la denuntiatio non manifesta nel termine di legge
l'intenzione di comprare, la vendita a terzi estranei alla comunione
ereditaria dovrà essere fatta alle stesse condizioni contenute nella
denuntiatio, altrimenti (ad es. vendita ad un prezzo inferiore, pur di
realizzare) la stessa non avrà alcuna efficacia e il coerede
destinatario della stessa potrebbe esperire un'azione di riscatto
contro il terzo acquirente, ai sensi dell'art. 732 c.c..
Se invece l'interesse del cliente di Daniela è quello di diventare
l'unico proprietario del cespite per poi liberamente venderlo a terzi,
senza vincoli nella contrattazione del prezzo, forse si potrebbe
partire con la domanda di divisione - preceduta ovviamente da una
richiesta stragiudiziale, per stimolare la soluzione bonaria.
Cari saluti,
Maria Gabriella Quadri, Milano