Secondo me il terzo è oberato dell'obbligo di versare le somme quando saranno liquide. Il giudice dovrebbe assegnare l'importo al creditore vista la dichiarazione positiva.
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Stando addosso al terzo.
Sembrerebbe essere anche la posizione di Cass. n. 9027/1987:
"L'espropriazione infatti, come essa è stata concepita dal legislatore, deve investire non soltanto beni suscettibili di esecuzione immediata, bensì la posizione attiva dell'esecutato (cfr. Cass. N. 2803-63; 2887-59; 2055-72).
In altri termini, l'operatività dell'accertamento di un credito può estendersi anche allo ambito della titolarità della posizione creditoria, senza investire l'esigibilità.
Di conseguenza, ben può essere assegnato un credito "ora per allora", quanto un rapporto già esista e sia tale da creare la concreta aspettativa che la somma dovuta per le relative prestazioni, diverrà esigibile, una volta verificatesi le condizioni rese note dal terzo pignorato. "
Resta il problema che il creditore pignorante come deve fare per far diventare esigibile il credito?
Il 20/11/2012 17:20, Alessandro Pedone ha scritto:
Secondo me il terzo è oberato dell'obbligo di versare le somme quando saranno liquide. Il giudice dovrebbe assegnare l'importo al creditore vista la dichiarazione positiva.
Il giorno 20/nov/2012 16:52, "Alberto Sonego" <son...@teletu.it <mailto:son...@teletu.it>> ha scritto:
Un quesito urgente (l'udienza è domani...).
Pignoro un credito, presso terzi. Il terzo manda (oggi) dichiarazione
via fax con la quale si dichiara debitore del debitore per una somma
illiquida, per unultimo stato di avanzamento lavori non definito
tra le
parti ma i cui lavori ammontano a circa € 400.000.
E' pacifico (in giurisprudenza) che l'espropriazione presso terzi può
avere per oggetto anche un credito illiquido, ma suscettibile di
capacità satisfattiva futura.
Il mio dubbio riguarda se chiederel'accertamento dell'obbligo del
terzo,
per rendere liquido ovvero quantificare il credito pignorato,
oppure se
chiedere direttamente l'assegnazione (come sembrerebbe possibile,
leggendo la Suprema Corte: Cass. 5235/2004 e 9027/1987). In
quest'ultimo
caso, mi chiedo però come fare per rendere liquido il credito: una
successiva causa di merito?
Qualcuno ha esperienze in proposito?
Cordialità
A.S.
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Concordo in pieno con il collega Mecacci
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Da:
leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv.
Marco Mecacci
Inviato: mercoledì 21 novembre 2012 15:13
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] URGENTE: pignoramento presso terzi di credito
illiquido
Non so che hai fatto all'udienza, ma la leggo oggi causa impegni.
In passato m'è capitato che il terzo dichiarasse l'esistenza del credito ed eccepisse l'illiquidità, causa mancata presentazione del DURC.
Per cadere in piedi, visto che il giudice non si era pronunciato sul punto, nè era molto convinto su come interpretare la dichiarazione (negativa), ho chiesto l'accertamento del credito.
Da lì sono partite varie azioni che dopo qualche anno mi hanno consentito l'espropriazione.
L'eccezione di "illiquidità", a mio avviso, è uguale a una dichiarazione negativa, perché vuol dire il credito c'è ma "non ti spetta".
Fattispecie simili, si verificano nel caso di pignoramento del credito da risarcimento vantato verso un assicuratore.
Cordialità.
Marco Mecacci.