Caro Stefano,
non credo siano esperibili simili azioni (restituzione o reintegrazione) in quanto dovresti partire da un presupposto che è errato nel merito: nel tuo caso, infatti, non agiresti contro un occupante senza titolo ma formuleresti una delle simili azioni avverso un occupante con titolo scaduto o con titolo non prorogato nella sua efficacia.
Concettualmente le cose cambiano parecchio in quanto alla prima eccezione (od appena dovesse evidenziarsi la realtà dei fatti) dovresti fronteggiare un mutamento di rito (da ordinario a locatizio) con i risvolti del caso (immagina i costi di contributo unificato...).
Inoltre, circa la proroga, mi risulta che debba essere il conduttore a richiederla sulla base dei presupposti che hai correttamente elencato.
Sul punto, tuttavia, la legge sulle proroghe usa una dicitura particolare che è simile alla seguente: "proroga dell'esecuzione dello sfratto per finita locazione" (dunque i decreti legge convertiti o i decreti legislativi non usano terminologie del tipo "proroga della locazione").
Anche qui il dato letterale è particolarmente significativo nella sostanza: se hai una sentenza di sfratto per finita locazione da mettere in esecuzione, l'UNEP non provvederà a farlo (nella sostanza non verrà violata la sentenza del Giudice in quanto nè verrà data una esecuzione posticipata per fatto di legge).
Tengo a precisare di non essere mai incorso in una ipotesi di proroga allorquando ho provveduto a rappresentare proprietari, tuttavia posso dirti che ho assistito a tentativi di sfratto (3 accessi, 4 accessi, 5 accessi) che nella sostanza hanno portato allo sgombero effettivo dopo almeno 6-8 mesi dalla notifica del precetto (e dunque mooooooooolto tempo dopo la lettura del dispositivo in udienza).
Spero di esserti stato utile.
Cordialità ed in bocca al lupo
Gennaro
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Avv. Gennaro Izzo
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Data: 28/03/2013 7.39
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Ogg: Re: [legalit] Immobile occupato senza titolo
Questa vicenda si sta rivelando un po’ complicata e ho paura di perdermi quindi vi espongo altri dubbi...Il proprietario dell’immobile potrebbe agire anche con l'azione personale di restituzione di immobile o l’azione di reintegrazione, giusto? Esperienze in materia?Poi, data per conosciuta la differenza personale – reale tra le due azioni, se il proprietario ottenesse sentenza che stabilisce il rilascio in suo favore giusta azione di restituzione dell’immobile, come la potrebbe poi portare ad esecuzione? Penso con l’esecuzione per consegna o rilascio ex 605 cpc e seguenti e mi chiedo se anche in questo caso opererebbe la proroga annuale degli sfratti per finita locazione.Grazie,S.T.--
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Peso proprio di si! Potrebbe essere "riconfermato conduttore modello di anno in anno" :)
Tuttavia deve rimanere nell'ambito della "finita locazione regolare" perchè se comincia a divenire moroso anche dell'indennità di occupazione penso che l'UNEP non gli consentirebbe alternative valide (riterrei abnorme dover procedere pure con lo sfratto per morosità in quest'ultimo caso).
Gennaro
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Da: studiot...@aliceposta.it
Data: 28/03/2013 11.19
Il procedimento più rapido è quello di sfratto per finita locazione.
Ciao
Pietro
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Data: 27/03/2013 22.45
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Ogg: Re: [legalit] Immobile occupato senza titolo
Dovresti chiedere, nel tuo foro, quanto ci vuole per eseguire uno sfratto dopo che hai ottenuto la convalida per finita locazione...Dipende, peraltro, dalla tempistica dell'UNEP e dal fatto che sia locazione residenziale o no...Di sicuro, finché non ottieni un titolo idoneo per lo sgombero, quello continuerà ad occupare l'immobile...CiaoAntonio Lo BuglioVorrei chiedere quali sono le vostre esperienze su tempi e modi per liberare un immobile occupato da un ‘ex conduttore’ senza titolo.
Preciso che nel mio caso il conduttore ha avuto comunicato il tempestivo recesso dal locatore sei mesi prima della seconda scadenza contrattuale e che ancora oggi corrisponde una ‘indennità per l’occupazione’. Nella raccomandata si precisava la richiesta di liberazione dell’immobile e che ogni somma corrisposta dopo la scadenza del secondo quadriennio andava considerata ‘indennità di occupazione’ e non avrebbe comportato in alcun caso il rinnovo del rapporto locatizio.
Grazie,
Stefano Tognacci
Rimini
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Rito locatizio.
Ciao
Alberto
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Stefano Tognacci
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013 12:12
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] comodato di immobile
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Gentili Colleghi,
un Cliente mi chiede un parere ad ampio raggio, legale e fiscale. Sul secondo punto sono poco ferrato ma per il momento mi sono fatto una bella studiata. Espongo di seguito la richiesta e le informazioni che per ora ho raccolto e che mi sentirei di fornire al Cliente chiedendo ogni Vostro contributo sulla loro correttezza e ogni Vostro ulteriore suggerimento di aspetti che potrebbero essermi sfuggiti, ognuno per la sua competenza ed esperienza.
Grazie, perdonate se non sono riuscito ad essere troppo sintetico, ci ho provato.
Stefano Tognacci, Avvocato in Rimini
DOMANDA – il Cliente intende dare una somma in mutuo ad una sua amica, l’amica la userà per acquistare una casa. Non intende ricevere interessi ma solo la restituzione rateale del capitale a partire dal mese di gennaio 2015.
ASPETTI CHE HO VALUTATO E INTENDO EVIDENZIARE, in sintesi.
- nessun problema per la sottoscrizione di un contratto di mutuo con restituzione rateale del solo capitale senza interessi. Dal punto di vista fiscale il mutuante non dovrà evidenziare nulla nelle sue future dichiarazioni dei redditi non percependo interessi. Non si tratta di esercizio abusivo del credito (Cassazione 2404 del 19/1/2009);
- ai fini della registrazione: non sarà obbligatoria se il contratto verrà formato per corrispondenza (Tariffa Parte II, art. 1 lettera A) del DPR 131/86), sarà dovuta in caso di uso presso una cancelleria giudiziaria, per l’esplicazione di attività amministrative, presso le amministrazioni dello stato o enti pubblici territoriali;
- ciascuna delle parti apporrà la propria sottoscrizione davanti a un Notaio in modo che sia autenticata e allo stesso tempo l’atto abbia data certa (se non ricordo male la sottoscrizione autenticata in questi casi non si può fare presso gli uffici comunali);
- la somma concessa in mutuo verrà versata tramite bonifico bancario: ritengo che esibendo il contratto in copia alle rispettive banche il mutuante e il mutuatario potrebbero ottenere che non venga effettuata alcuna segnalazione (per la conoscenza della clientela e la verifica della destinazione del movimento dei capitali);
- rapporti con il Fisco, l’Agenzia delle Entrate: non riesco a immaginare quali contestazioni potrebbero muovere al mutuante. Al mutuatario, dato che acquista un immobile e al momento non ne ha in maniera autonoma le potenzialità (lavoro dipendente con stipendio di circa 1.200 al mese, nessuna altra entrata, nessun risparmio bancario), è probabile che venga effettuata qualche richiesta a seguito di accertamento. In tale caso credo potrebbe essere sufficiente l’esibizione del contratto di mutuo per scongiurare ogni sanzione, che ne pensate? In tale caso ritorna anche di interesse il punto della Tassa di Registro: vi sarebbe infatti il deposito dell’atto e questo credo costituirebbe un ‘caso d’uso’ (o no?... in tal caso il deposito si dovrebbe ritenere effettuato ‘ai fini dell’adempimento di un obbligo nei confronti di una Amministrazione dello Stato, come indica il DPR 131/1986?).