violazione di corrispondenza (o diario) della moglie

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Enrico Gorini

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Mar 3, 2014, 8:07:01 AM3/3/14
to leg...@googlegroups.com

In procedimento di separazione il marito preleva da corrispondenza telematica della moglie una ‘epistola’ compromettente, avvalendosene per richiedere l’addebito.

A me sembra un passo falso, perché la violazione di corrispondenza (anche telematica) è reato ex art.616 c.p., che corrobora la personalità negativa del marito.

 

Problema: se, anziché corrispondenza, si trattasse di “diario digitale”, si compirebbe comunque il reato ?

Non c’è un principio generale che tutela l’intimità dei propri scritti personali destinati a rimanere segreti?  I “diari” (ben diversi dai cd. blogs, destinati evidentemente ad essere pubblicati)  non sono protetti

 

Luca de Grazia

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Mar 3, 2014, 10:42:26 AM3/3/14
to avv. Vincenzo Giordano
lunedì 3 marzo 2014 ore 16:41:43

Direi che ovviamente il "diario" non sia corrispondenza
Potrebbe entrarci il D.Lgs. n.196/2003 art.167...
Ma sicuramente non tranquillamente
A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento
Cordiali saluti.

Luca de Grazia


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Leone Gatti

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Mar 3, 2014, 11:35:23 AM3/3/14
to leg...@googlegroups.com
Mi segnalano, con forti perplessità, la seguente decisione del Tribunale di Torino ( non dispongo di altri dati in merito ):
"...Questa la motivazione che il magistrato usa a fondamento della propria ordinanza: non esistono norme esplicite, all’interno del codice di procedura civile, che vietino l’ingresso – nel processo civile – di prove acquisite commettendo un reato. Pertanto, nessuna preclusione potrebbe esservi – sempre secondo l’interpretazione in commento – a decidere una causa in base a tali documentazioni ottenute illecitamente. Il che equivale un po’ a dire che, sebbene un’azione possa essere considerata illecita dalla legge, il conseguente corpo del reato non è detto che lo sia; anzi, ben potrebbe essere utilizzato per scopi probatori (se spacciare cocaina è illecito, la cocaina è invece lecita?).
Secondo il Tribunale di Torino, non è sufficiente, a rendere inutilizzabile la prova acquisita in violazione della privacy, il semplice fatto che tale azione sia punita con il codice penale, né che la stessa Costituzione sancisca il principio di segretezza della corrispondenza..."

Avv. Gatti Leone


Luca de Grazia

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Mar 3, 2014, 12:12:44 PM3/3/14
to avv. Vincenzo Giordano
E' un principio assolutamente consolidato in giurisprudenza.
Non esiste come nel processo penale una espressa sanzione che renda giuridicamente inutilizzabili le prove
Sicuramente esiste una sorta di "contrappasso", ossia il Giudice, in quanto P.U., dovrebbe trarre determinate conseguenze in ordine alla avvenuta conoscenza da parte sua della prova illegalmente acquisita
Ma non può non tenerne conto
Cordiali saluti.

Luca de Grazia


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Enrico Gorini

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Mar 5, 2014, 1:23:02 PM3/5/14
to leg...@googlegroups.com

Certo che, se vale il principio – come voi scrivete - che la prova illecitamente procurata è utilizzabile processualmente, allora eventuali diari, manoscritti o epistole (e anche le email) non saranno al sicuro neppure in cassaforte:  al marito voglioso di trovare lettere compromettenti, converrà sempre intrufolarsi in qualsiasi cassetto alla ricerca di prove cd. compromettenti ! (la condanna penale sarà solo eventuale, e comunque non tanto pesante).

Secondo me prove di tal genere sono ammissibili solo eccezionalmente, quando cioè il fatto da provare – con violazione di privacy - corrobora un diritto di rilevanza costituzionale uguale o superiore al diritto alla riservatezza.

Nel mio caso, il marito ha violato la privacy della moglie solo per dimostrare l’addebitabilità della separazione (il diario conteneva una confessione di avere l’amante): io direi che il diritto all’intimità dei propri sentimenti non può essere violato per un vantaggio economico,  tantopiù che il diario, se dimostra sentimenti confliggenti con lo stato maritale, non dimostra affatto (irrefragabilmente) che la causa della rottura sia la leggerezza sentimentale della moglie ! Nei fatti, il matrimonio era già morto !

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca de Grazia
Inviato: lunedì 3 marzo 2014 18:13
A: avv. Vincenzo Giordano
Oggetto: Re: [legalit:37867] violazione di corrispondenza (o diario) della moglie

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Luca de Grazia

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Mar 5, 2014, 1:25:47 PM3/5/14
to avv. Vincenzo Giordano
Enrico, semplicemente la giurisprudenza mi sembra totalmente conforme nel senso da me segnalato
Tutto qui.

Valeria Lai

unread,
Mar 5, 2014, 1:33:00 PM3/5/14
to leg...@googlegroups.com
Sì, però la fedeltà - anche se non costituzionalizzata - è uno dei doveri che nascono dal matrimonio e vi deve essere un modo per dare la prova della violazione di un proprio diritto (quello a non avere le corna).....
Concordo sull'eccezionalità, nel senso che per l'addebito deve esservi anche un comportamento esteriore, materiale, che segue all'infedeltà on line o su carta; altrimenti un coniuge amorevole e devoto, con decine di relazioni epistolari, sarebbe esposto a conseguenze negative. Potrebbe anche darsi che quanto contenuto nel famoso diario fosse frutto di pura fantasia.
V. Lai




Marco Meneghello

unread,
Mar 5, 2014, 4:39:05 PM3/5/14
to leg...@googlegroups.com
Se per provare il tradimento si è reso necessario ricorrere alla produzione di un diario privato, allora significa che tale tradimento non si è verificato in modalità tali da recare pubblica offesa al coniuge, e ben può essere stato conseguenza, e non causa, del logoramento del rapporto coniugale.
-- 
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova, Italia
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Andrea Buti (ADR)

unread,
Mar 6, 2014, 2:51:37 AM3/6/14
to leg...@googlegroups.com
Io ho sempre pensato (ma nn ho trovato conferma) che in questi casi rilevi l'ultimo comma dell'art. 11 del d. lgs. 196/2003 che prevede: 

" I dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati".

Direi che la violazione del principio del consenso faccia parte della disciplina rilevante.

E direi pure che "non possono esser utilizzati" è una formulazione abbastanza ampia da includere anche "nemmeno in giudizio".. poiché portarli in giudizio si significa comunque utilizzare i dati, cosa che appunto la norma vieta.

Il principio di irrilevanza della illiceità della fonte di prova civile può valere, ma solo se non ci sono altre norme (come l'art. 11) che pongono un limite ex se.

Io opererei un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e quello all'utilizzazione in giudizio e qui differenzierei tra effetti patrimoniali dell'addebito ed effetti personali dell'addebito: nel primo caso sono d'accordo con Enrico anche perché nella gerarchia costituzionale dei valori la persona viene prima del patrimonio, ma se la domanda tendesse a realizzare una tutela dell'aspetto prettamente personale ed umano, forse il bilanciamento diventerebbe più delicato..

Non so se nel diario ci sono dati relativi alle abitudini sessuali o dati sensibili: in ipotesi affermativa, rileverebbe anche il principio del "pari rango" di cui all'art. 60 d. lgs. 196/2003, che è una specificazione e/o applicazione, appunto, del bilanciamento.

Segnalo il provvedimento del 8-1-2004 del Garante che ha ritenuto non necessario e non pertinente l'uso di dossier fotografico realizzato da un investigatore privato su commissione dell'altro coniuge per provare l'infedeltà..proprio perché finalizzato ad ottenere una modifica delle condizioni economiche della separazione:


Cordialità

AB
_____________________________________ ____________________________________

Avv. Andrea Buti
Via Marcantonio Colonna, 54 - Roma
Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
T   06 69380004  F  06 69190408 T   0737 630402  F  0737630395
andre...@adrcenter.com and...@studiobuti.it   -   and...@pec.studiobuti.it
www.adrcenter.com
www.studiobuti.it   -  www.dirittomoderno.it
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Enrico Gorini

unread,
Mar 6, 2014, 6:57:15 AM3/6/14
to leg...@googlegroups.com

meneghello scriveva:

Se per provare il tradimento si è reso necessario ricorrere alla produzione di un diario privato, allora significa che tale tradimento non si è verificato in modalità tali da recare pubblica offesa al coniuge, e ben può essere stato conseguenza, e non causa, del logoramento del rapporto coniugale.

 

Approvo, infatti è la mia idea.  Anche perché nel diario si descrivono sentimenti amorosi, ma non c’è prova ne’ di una infedeltà effettiva (uno potrebbe scrivere poesie all’amato, senza “consumare” – i sentimenti non sono censurabili, è censurabile casomai il darvi compimento) ne’ di un sovvertimento della famiglia.  Inoltre diviene prevalente la testimonianza dei due figli maggiorenni che potrebbero descrivere una situazione di pregressa ‘morte matrimoniale’.

enrico gorini  

 

 

-- 

Corrado Amoroso

unread,
Mar 6, 2014, 8:07:13 AM3/6/14
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Il giorno mercoledì 5 marzo 2014 22:39:05 UTC+1, Marco Meneghello ha scritto:
Se per provare il tradimento si è reso necessario ricorrere alla produzione di un diario privato, allora significa che tale tradimento non si è verificato in modalità tali da recare pubblica offesa al coniuge, e ben può essere stato conseguenza, e non causa, del logoramento del rapporto coniugale.

Vero. Questo e' l'orientamento costante.
Personalmente lo ritengo aberrante.

Saluti.
Corrado Amoroso
 
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