R: [legalit:41114] Opposizione all'esecuzione in materia locatizia

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Avv. Pietro Lavezzari

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Jun 3, 2015, 9:31:07 AM6/3/15
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Sez. 3Sentenza n. 16377 del 04/08/2005 (Rv. 585208)

Presidente: Fiduccia G.  Estensore: Varrone M.  Relatore: Varrone M.  P.M. Sorrentino F. (Conf.)

Ricci (Jonna ed altro) contro Primucci ed altri (Grifantini)

(Rigetta, Trib. Macerata, 18 Maggio 2001)

079 ESECUZIONE FORZATA   038 CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE - Immobili locati - Esecuzione dello sfratto -Opposizione all'esecuzione - Rito del lavoro - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di competenza nelle cause relative a rapporti di locazione, le controversie in materia di locazione disciplinate dal rito di cui agli artt. 414 e ss. cod. proc. civ. sono quelle che riguardano direttamente un rapporto locatizio, il suo accertamento e i suoi effetti nella fase di cognizione e non anche nella successiva fase di esecuzione, nella quale l'oggetto non è più detto rapporto, ma l'attuazione di un titolo che nella locazione trova origine remota. Ne consegue che l'opposizione ai sensi dell'art. 615, 2º comma, cod. proc. civ., avverso una esecuzione iniziata in base ad una ordinanza di convalida di sfratto, non rientra nell'ambito delle controversie locative che ora sono soggette al rito speciale dell'art. 447 bis, ma va decisa con il rito ordinario e non con quello del lavoro.

Spero ti possa aiutare

Ciao

Avv. Pietro Lavezzari



----Messaggio originale----
Da: avv.franc...@gmail.com
Data: 02/06/2015 22.49
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit:41114] Opposizione all'esecuzione in materia locatizia

Salve,
ho due quesiti da sottoporre rispetto ad una opposizione all'esecuzione in materia locatizia, segnatamente a precetto ex art. 615 comma 1 cpc.
I due quesiti vertono sull'autorità giudiziaria da adire e sul rito da applicarsi.
E' stato intimato atto di precetto (su titolo esecutivo) per importo inferiore ad € 5.000, per effetto della mancata restituzione del deposito cauzionale.
Sussistendone i presupposti, vorrei oppormi al precetto ai sensi dell'art. 615 comma 1 cpc.
A mio modo di vedere sussiste la competenza per materia del Tribunale, siccome l'opposizione verte comunque in materia di locazione, da instaurarsi con ricorso, secondo il rito di cui all'art. 447 bis cpc.
Ma potrebbe anche ritenersi sussistente una competenza per valore del GDP ed in tal caso l'opposizione ex art. 615 comma 1 cpc si instaurerebbe con citazione.
Il tema è abbastanza controverso...
Qual é il Vs parere a riguardo?
Ringrazio anticipatamente coloro che mi risponderanno.

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avv.franc...@gmail.com

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Jun 3, 2015, 10:34:45 AM6/3/15
to leg...@googlegroups.com, lave...@libero.it
Ti ringrazio, l'avevo già rintracciata.
Io propendo per la competenza del tribunale per materia, siccome l'opposizione de quo (opp all'esecuzione ex art. 615 comma I cpc con la quale si contesta l'an), basata su un titolo in materia locatizia, verte comunque in materia di locazioni.
Ma la ripartizione verticale tra GDP per valore (perché nel caso di specie il credito avente ad oggetto il pagamento intimato è inferiore a €. 5.000) e Tribunale per materia è tutt'altro che scontata..
Qualcuno può vantare qualche esperienza sul campo?
Grazie ancora..
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