Precetto e ipoteca

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Elisa Plutino

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Mar 10, 2009, 4:08:53 AM3/10/09
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Ciao.
Ho iscritto ipoteca giudiziale in forza di un d.i. Provvisoriamente esecutivo con esenzione dal termine di cui all’art. 482 cpc. Ora devo notificare titolo + precetto.
Mi confermate che le spese di iscrizione ipotecaria posso inserirle  nel precetto?

Grazie e scusate il quesito sciocco di prima mattina...

avv. Vincenzo Giordano

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Mar 10, 2009, 4:40:03 AM3/10/09
to leg...@googlegroups.com
Si, confermo.
Cordialità,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
Via A. Pitloo,8
80128 Italia

Andrea BULGARELLI

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Mar 10, 2009, 6:01:59 AM3/10/09
to leg...@googlegroups.com
dissento

Le spese di assistenza legale ai fini dell'iscrizione di ipoteca non possono comprendersi nella previsione di cui all'art. 2846 c.c., che pone a carico del debitore le spese per l'iscrizione di ipoteca, e, comunque, non possono ritenersi possibile oggetto di intimazione di pagamento nell'atto di precetto. Naturalmente, nel caso in cui il creditore, dopo avere iscritto ipoteca, promuova l'espropriazione forzata proprio sui beni ipotecati, le spese per le iscrizioni ipotecarie gli saranno riconosciute come spese di esecuzione ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 510 c.p.c., e con riguardo ad esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 2855 c.c.; ma se il creditore, dopo avere iscritto ipoteca su determinati beni del debitore, promuova l'esecuzione su altri beni, le spese per iscrizioni ipotecarie relative a beni del tutto estranei al processo esecutivo non potranno essergli riconosciute quali spese di esecuzione.

Tribunale Napoli, 13 febbraio 2004


Elisa Plutino

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Mar 10, 2009, 6:25:48 AM3/10/09
to leg...@googlegroups.com
Senza nulla togliere alla sentenza, ma non mi sembra condivisibile....
Insomma, se io iscrivo ipoteca e il debitore paga prima dell’esecuzione, io mi devo accollare il debito? Mi sembra  assurdo....


Il 10/03/09 11:01, "Andrea BULGARELLI" <andrea.b...@studiobulgarelli.it> ha scritto:

dissento

Le spese di assistenza legale ai fini dell'iscrizione di ipoteca non possono comprendersi nella previsione di cui all'art. 2846 c.c., che pone a carico del debitore le spese per l'iscrizione di ipoteca, e, comunque, non possono ritenersi possibile oggetto di intimazione di pagamento nell'atto di precetto. Naturalmente, nel caso in cui il creditore, dopo avere iscritto ipoteca, promuova l'espropriazione forzata proprio sui beni ipotecati, le spese per le iscrizioni ipotecarie gli saranno riconosciute come spese di esecuzione ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 510 c.p.c., e con riguardo ad esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 2855 c.c.; ma se il creditore, dopo avere iscritto ipoteca su determinati beni del debitore, promuova l'esecuzione su altri beni, le spese per iscrizioni ipotecarie relative a beni del tutto estranei al processo esecutivo non potranno essergli riconosciute quali spese di esecuzione.

Tribunale Napoli, 13 febbraio 2004


Andrea BULGARELLI

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Mar 10, 2009, 6:35:49 AM3/10/09
to leg...@googlegroups.com
Non è assurdo perchè un conto è il precetto un conto è la cancellazione della garanzia.
Poi se vuoi rischiare....

Elisa Plutino

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Mar 10, 2009, 6:56:22 AM3/10/09
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Ma io non inserisco le spese di cancellazione, ma quelle di iscrizione della garanzia....


Il 10/03/09 11:35, "Andrea BULGARELLI" <andrea.b...@studiobulgarelli.it> ha scritto:

Non è assurdo perchè un conto è il precetto un conto è la cancellazione della garanzia.
Poi se vuoi rischiare....


At 11.25 10/03/2009, Elisa Plutino wrote:
Senza nulla togliere alla sentenza, ma non mi sembra condivisibile....
Insomma, se io iscrivo ipoteca e il debitore paga prima dell’esecuzione, io mi devo accollare il debito? Mi sembra  assurdo....


Il 10/03/09 11:01, "Andrea BULGARELLI" < andrea.b...@studiobulgarelli.it <andrea.b...@studiobulgarelli.htm> > ha scritto:

Andrea BULGARELLI

unread,
Mar 10, 2009, 7:04:49 AM3/10/09
to leg...@googlegroups.com
è logico ma quando ti paga ti paga il precetto. le spese per iscrivere la garanzia sono concettualmente un'altra cosa.
se il debitore vuole anche cancellare la ipoteca ti farai pagare (a parte) detto adempimento.
in fin dei conti potrebeb anche decidere di lasciare la ipoteca ma di estinguere la procedura esec.
fossi in te non rischierei

mandami una cassa di prosecco ;-)

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Mar 10, 2009, 7:12:09 AM3/10/09
to leg...@googlegroups.com
Caro Andrea,
mi hai quasi convinto,  e consiglio a Elisa di  ascoltarti: ma una cassa di prosecco di sembra un'esagerazione...te ne offro solo una coppa!     
 
Cordialità,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
Via A. Pitloo,8
80128 Italia
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 10, 2009 12:04 PM
Subject: [legalit] Re: Precetto e ipoteca

è logico ma quando ti paga ti paga il precetto. le spese per iscrivere la garanzia sono concettualmente un'altra cosa.
se il debitore vuole anche cancellare la ipoteca ti farai pagare (a parte) detto adempimento.
in fin dei conti potrebeb anche decidere di lasciare la ipoteca ma di estinguere la procedura esec.
fossi in te non rischierei

mandami una cassa di prosecco ;-)


At 11.56 10/03/2009, Elisa Plutino wrote:

edoardo patini

unread,
Mar 10, 2009, 7:13:43 AM3/10/09
to leg...@googlegroups.com
Mi permetto di intervenire per supportare la tesi del collega Bulgarelli. Il problema non è se il debitore debba sopportare o meno le spese per la iscrizione della ipoteca, perchè se il credito per il quale la ipoteca è stata iscritta acquista valore di giudicato, ancorchè ridotto, è certo che il debitore dovrà accollarsi anche il pagamento delle spese ipotecarie (proporzionalmente ridotte).
Cosa è l'esistenza di un credito, altra cosa è metterlo in esecuzione.
Nel caso di specie il titolo per far valere il credito ipotecario, e mi sembra esista anche qualche risalnte precedente giurisprudenziale, non può rinvenirsi nel decreto ingiuntivo, il quale legittima la richiesta di pagamento delle somme in esso contenute. La liquidazione delle spese sostenute per la ipoteca (essendo la stessa atto prodromico al pignoramento e quindi di natiura esecutiva) avverrà poi in sede esecutiva, ed allorquando si procederà alla redazione dell'atto di precisazione del credito.
Si tratta di una questione, che per certi versi potrebbe sembrare di lanacaprina, perchè alla fine il debitore comunque dovrà pagare anche le spese esecutive, ma che in realtà non lo è. Se insersci nel precetto le spese ipotecarie commetti l'errore di precettare somme non comprese nel titolo esecutivo per il quale agisci. E' come si ti autoliquidassi le spese fino a quel momento anticipate per l'esecuzione. Io eviterei. Se poi il debitore dovesse pagare il debito ma si ostinasse a non pagare le spese per la iscrizione della ipoteca, a qual punto dovrai procurati un autonomo titolo per la restituzione di tali somme. 
Tutto questo è illogico e farraginoso, ed è proprio per questo che è assolutamente in linea con il nostro ordinamento :))) 
 
edoardo patini         
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 10, 2009 11:35 AM
Subject: [legalit] Re: Precetto e ipoteca

Non è assurdo perchè un conto è il precetto un conto è la cancellazione della garanzia.
Poi se vuoi rischiare....


At 11.25 10/03/2009, Elisa Plutino wrote:

Elisa Plutino

unread,
Mar 10, 2009, 7:40:21 AM3/10/09
to leg...@googlegroups.com
Grazie a tutti...Mi avete convinto....
Devo mandare una cassa di prosecco a ciascuno di voi 3?
Mi sembra eccessivo, visto anche che per il momento non recupero le spese di ipoteca...;-)

Vada per un bicchiere o un aperitivo di quelli “giusti”....

Scherzi a parte....grazie mille!



Il 10/03/09 12:13, "edoardo patini" <pat...@officine.it> ha scritto:

Mi permetto di intervenire per supportare la tesi del collega Bulgarelli. Il problema non è se il debitore debba sopportare o meno le spese per la iscrizione della ipoteca, perchè se il credito per il quale la ipoteca è stata iscritta acquista valore di giudicato, ancorchè ridotto, è certo che il debitore dovrà accollarsi anche il pagamento delle spese ipotecarie (proporzionalmente ridotte).
Cosa è l'esistenza di un credito, altra cosa è metterlo in esecuzione.
Nel caso di specie il titolo per far valere il credito ipotecario, e mi sembra esista anche qualche risalnte precedente giurisprudenziale, non può rinvenirsi nel decreto ingiuntivo, il quale legittima la richiesta di pagamento delle somme in esso contenute. La liquidazione delle spese sostenute per la ipoteca (essendo la stessa atto prodromico al pignoramento e quindi di natiura esecutiva) avverrà poi in sede esecutiva, ed allorquando si procederà alla redazione dell'atto di precisazione del credito.
Si tratta di una questione, che per certi versi potrebbe sembrare di lanacaprina, perchè alla fine il debitore comunque dovrà pagare anche le spese esecutive, ma che in realtà non lo è. Se insersci nel precetto le spese ipotecarie commetti l'errore di precettare somme non comprese nel titolo esecutivo per il quale agisci. E' come si ti autoliquidassi le spese fino a quel momento anticipate per l'esecuzione. Io eviterei. Se poi il debitore dovesse pagare il debito ma si ostinasse a non pagare le spese per la iscrizione della ipoteca, a qual punto dovrai procurati un autonomo titolo per la restituzione di tali somme.
Tutto questo è illogico e farraginoso, ed è proprio per questo che è assolutamente in linea con il nostro ordinamento :)))

edoardo patini         

----- Original Message -----
 
From:  Andrea BULGARELLI <mailto:andrea.b...@studiobulgarelli.it>   
 
To: leg...@googlegroups.com ; leg...@googlegroups.com
 
Sent: Tuesday, March 10, 2009 11:35  AM
 
Subject: [legalit] Re: Precetto e  ipoteca
 

Non è assurdo perchè un conto è il precetto un conto è la  cancellazione della garanzia.
Poi se vuoi rischiare....


At 11.25  10/03/2009, Elisa Plutino wrote:
 
Senza nulla  togliere alla sentenza, ma non mi sembra condivisibile....
Insomma, se io  iscrivo ipoteca e il debitore paga prima dell’esecuzione, io mi devo  accollare il debito? Mi sembra  assurdo....


Il 10/03/09  11:01, "Andrea BULGARELLI" <  andrea.b...@studiobulgarelli.it <mailto:andrea.b...@studiobulgarelli.it> > ha scritto:

Moderatore

unread,
Mar 12, 2009, 4:03:39 AM3/12/09
to leg...@googlegroups.com

Buongiorno a tutti gli iscritti

 

Pongo un  quesito con riguardoun contratto di locazione di immobile ad uso abitativo stipulato tra un locatore e due conduttori, (io assisto uno dei due conduttori entrati ora tra loro in insanabile dissidio), contratto che inizialmente era ad uso transitorio per esigenze di matrimonio del locatore, ma che successivamente si è trasformato in un normale 4+4, dato non si è verificata la causa di transitorietà.

 

Orbene nel contratto di locazione è previsto che “il conduttore ha facoltà di recedere al contratto inviando una raccomandata a.r. almeno tre mesi prima”.

                                                                                          

Secondo voi può un solo conduttore recedere dal contratto?

 

È possibile ipotizzare una risoluzione consensuale anticipata del contratto tra il locatore ed un solo conduttore?

 

Marco Pescarollo Treviso

 

 

Gianni Cataldi

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Mar 12, 2009, 4:22:26 AM3/12/09
to leg...@googlegroups.com

Suppongo che per la stipula del contratto le parti abbiano utilizzato un prestampato ed immagino, anche, che per la parte conduttrice abbiano firmato entrambi i soggetti oggi in insanabile conflitto.

Cmq, ritengo che se applichiamo le comuni regole di interpretazione del contratto e la ratio della legge sulle locazioni, il contratto non dovrebbe potersi risolvere per volontà di uno solo dei conduttori.

Dal lato del locatore, ritengo, non cambi nulla.........o non dovrebbe (V. infra) ed il bene della vita tutelato dalla legge sulla locazione dovrebbe impedire che una persona si ritrovi “per strada” per volontà di terze persone.

Inoltre, la fattispecie da te sottoposta, potrebbe inquadrarsi tra quelle nelle quali la volontà di una parte è a “formazione progressiva” (Chiedo venia se sono poco preciso; ma ho delle piccole reminescenze in tal senso)...........ergo, essendo la parte conduttrice costituita da due soggetti, per il perfezionamento della volontà di tale parte dovrebbe essere necessario il consenso di entrambi.

   

I problemi a mio modesto avviso sono di altra natura:

1) il conduttore che resta dovrà pagare da solo il canone?

2) il locatore avrà, comunque, titolo per chiedere il pagamento del canone anche a chi è andato via (non essendosi la risoluzione perfezionatasi in virtù della mancanza di una COMPLETA dichiarazione della parte conduttrice)?  

3) il locatore ha facoltà di “mettere” in casa un altro in casa? Magari uno studente universitario, un bancario, un insegnante..........

 

Gianni Cataldi

 


Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Moderatore
Inviato: giovedì 12 marzo 2009 9.04
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Recesso da contratto di locazione di un solo dei due conduttori:e possibile?


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Domenico Odetti

unread,
Mar 12, 2009, 5:03:51 AM3/12/09
to leg...@googlegroups.com
Il 12/03/2009 09:22, Gianni Cataldi ha scritto:
>
> Suppongo che per la stipula del contratto le parti abbiano utilizzato
> un prestampato ed immagino, anche, che per la parte conduttrice
> abbiano firmato entrambi i soggetti oggi in insanabile conflitto.
>
> Cmq, ritengo che se applichiamo le comuni regole di interpretazione
> del contratto e la ratio della legge sulle locazioni, il contratto non
> dovrebbe potersi risolvere per volontà di uno solo dei conduttori.
>
> Dal lato del locatore, ritengo, non cambi nulla.........o non dovrebbe
> (V. infra) ed il bene della vita tutelato dalla legge sulla locazione
> dovrebbe impedire che una persona si ritrovi “per strada” per volontà
> di terze persone.
>
> Inoltre, la fattispecie da te sottoposta, potrebbe inquadrarsi tra
> quelle nelle quali la volontà di una parte è a “formazione
> progressiva” (Chiedo venia se sono poco preciso; ma ho delle piccole
> reminescenze in tal senso)...........ergo, essendo la parte
> conduttrice costituita da due soggetti, per il perfezionamento della
> volontà di tale parte dovrebbe essere necessario il consenso di entrambi.
>
>
Ritengo di dissentire, almeno in parte, da quanto sostenuto dal collega
Cataldi.
Infatti, il soggetto che si viene a trovare con insanabile dissidio non
può essere obbligata per volontà dell'altro conduttore a mantenere la
locazione. Quindi? A mio avviso il conduttore che vorrà liberarsi del
contratto potrà recedere con le modalità pattuite, sapendo che la sua
responsabilità nei confronti del locatore permarrà per le obbligazioni
che sorgeranno dal contratto sino alla prossima scadenza contrattuale.
In questo caso avremmo che:

1) se si verifica una morosità entrambi i conduttori sono solidalmente
obbligati nei confronti del locatore ma nei loro rapporti interni solo
quello che continua la locazione dovrà sopportarne gli oneri.
2) alla prima scadenza contrattuale il locatore potrà chiedere la
risoluzione per il venir meno delle garanzie e comunque rinegoziare il
contratto.
3) il soggetto che non intende più proseguire il contratto otterrà la
medesima tutele che potrà ottenere il soggetto che prosegue
nell'esecuzione del contratto

Se quanto precede è corretto o, quantomeno, condivisibile il soggetto
che intende liberarsi dal contratto scriverà ad entrambe le altre parti
che intende recedere per i motivi e con i tempi previsti dal contratto.

Cosa ne pensate?
domenico


--
Studio Bertolotto
via Agnelli, 5 - 10064 Pinerolo
Tel. e Fax 0121.794803

Peter Lewis Geti

unread,
Mar 12, 2009, 6:28:39 AM3/12/09
to leg...@googlegroups.com
Se si ragionasse applicando la logica del 1594, c. 1, c.c.?
Ovvero, con il recesso anticipato "chiedo" anche il consenso del locatore a cedere la mia quota di responsabilità e di onere all'altro conduttore (ponendo, che questo, come mi pare di capire, sia d'accordo).
Nell'ottica di risolvere la situazione e ricevere puntualmente il canone, mi sembra una soluzione accettabile.

Segnalo la necessità di presentare all'Ag. delle Entrate la modifica delle parti che hanno registrato il contratto.

Nulla toglie, ad ogni modo, ma tutto dipende dalle intenzioni del locatore e del conduttore rimasto, che si possa preferire risolvere interamente il precedente contratto e stipularne uno nuovo.
- Costo dell'operazione € 68,00 -
In questo caso, il nuovo contratto potrebbe prevedere la locazione di "porzione dell'immobile" (lasciando quindi aperta la possibilità che terzi vengano immessi nell'immobile) o un canone ridotto in considerazione dell'uso da parte di una sola persona...
Da saggiare da entrambe le parti la volontà circa la durata del rapporto locatizio (i termini ricominciano daccapo) e la disponibilità economica.

Peter
2009/3/12 Domenico Odetti <dome...@studiobertolotto.org>



--
Peter Lewis Geti

Pierpaolo Rosetti

unread,
Mar 12, 2009, 8:04:30 AM3/12/09
to legalit
Ho trovato interessante la problematica esposta dal collega, in merito
alla quale si potrebbe considerare i due conduttori come parte
complessa del contratto, salvo che abbiano sottoscritto lo stesso
assumendo obbligazioni distinte.
Il recesso di uno dei soggetti che compongono la parte complessa è
ammissibile, restando valide le obbligazioni contrattuali per il
conduttore che non recede, il quale potrebbe avvalersi dell'art.1301
c.c. in tema di remissione del debito, salvo che opportunamente il
locatore si sia riservato l'intero credito a carico del restante
conduttore che, comunque, avrebbe azione di regresso su quello che ha
esercitato il recesso. (Trib. Roma 23.3.2000)
Proseguo nella ricerca e vi aggiorno.
saluti

Moderatore

unread,
Mar 16, 2009, 1:55:54 PM3/16/09
to leg...@googlegroups.com
Mi scuso del ritardo con cui ringrazio i colleghi per le interessanti
riflessioni proposte sul quesito.

Vi farò sapere il proseguo.

Avv. Marcio Pescarollo Treviso

-----Messaggio originale-----
Pierpaolo Rosetti
Inviato: giovedì 12 marzo 2009 13.05
A: legalit
Oggetto: Re: R: [legalit] Recesso da contratto di locazione di un solo dei
due conduttori:e possibile?

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