R: Re: R: [legalit] Voci da inserire in precetto a seguito sentenza di rigetto dell'opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto

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Avv. Pietro Lavezzari

unread,
May 7, 2012, 7:01:17 AM5/7/12
to leg...@googlegroups.com
La sentenza ha avuto per oggetto l'esistenza del credito e condannato il
debitore a pagare
quanto indicato dal decreto , quindi anche le spese legali LIQUIDATE in
decreto.
Le voci di cui al numero 2 , non sono voci contenute nel decreto , ma extra
decreto.
Quindi , sulla base di un ragionamento puramente letterale non le potresti
chiedere.
SE però , valutiamo bene la cosa , la sentenza ha in sostanza detto che il
decreto era giusto e quindi ogni attività
successiva al medesimo era legittima. In questi termini potresti richiederle.
Da collega a collega , ti direi , al fine di evitare una eventuale
opposizione di rinunziare a quei pochi diritti.
Con i più cordiali saluti
Pietro


>----Messaggio originale----
>Da: simonistu...@gmail.com
>Data: 07/05/2012 12.51
>A: <leg...@googlegroups.com>
>Ogg: Re: R: [legalit] Voci da inserire in precetto a seguito sentenza di
rigetto dell&#39;opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo
opposto
>
>Io inserisco queste:
>
>- Accesso ufficio per verifica emissione D.I.
>- Richiesta copie decreto
>- Ritiro dette copie
>- Esame decreto ingiuntivo
>- Notifica decreto ingiuntivo
>- Esame di ogni relata di notifica
>- Ritiro decreto notificato
>
>Avv. Luca Simoni
>
>Il 07/05/2012 12:47, Avv. Pietro Lavezzari ha scritto:
>> Quali sarebbero le oci che inserisci nel numero 3?
>> Avv. Pietro Lavezzari
>>
>>
>>> ----Messaggio originale----
>>> Da: simonistu...@gmail.com
>>> Data: 06/05/2012 13.40
>>> A:<leg...@googlegroups.com>
>>> Ogg: [legalit] Voci da inserire in precetto a seguito sentenza di rigetto
>> dell&#39;opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto
>>> Salve a tutti,
>>> la questione è banale ma, confrontandomi con una Collega, mi è sorto
>>> qualche dubbio in merito.
>>>
>>> Ebbene, trattasi di una sentenza in un giudizio di opposizione a decreto
>>> ingiuntivo (non provvisoriamente esecutivo).
>>> Nel provvedimento il Giudice:
>>> - ha rigetto l'opposizione confermando, per l'effetto, il decreto
>>> ingiuntivo opposto;
>>> - ha condannato l'opponente al pagamento delle spese del giudizio
>>> liquidate in ecc. ecc.;
>>> - ha dichiarato che la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
>>>
>>> Ora, mi appresto a notificare il precetto inserendo le seguenti voci:
>>> 1. capitale indicato in decreto ingiuntivo;
>>> 2. spese legali liquidate in decreto ingiuntivo;
>>> 3. spese successive, sostenute a seguito dell'emissione del decreto e
>>> prima dell'instaurazione dell'opposizione;
>>> 4. spese legali liquidate in sentenza;
>>> 5. spese successive, sostenute a seguito della pronuncia della sentenza.
>>>
>>> La mia Collega sostiene al contrario che la liquidazione delle spese del
>>> procedimento nella sentenza di rigetto del decreto ingiuntivo
>>> ricomprenderebbe tutta l'attività svolta, ivi compreso il procedimento
>>> monitorio, con la conseguenza che le voci n.ri 2 e 3 non dovrebbero
>>> essere inserite in atto di precetto in quanto costituirebbero
>>> un'indebita duplicazione. A me pare un'asserzione non condivisibile ma,
>>> dato che nonostante qualche mia ricerca in merito il dubbio comunque mi
>>> rimane, volevo condividere la questione con Voi.
>>>
>>> Cordialmente
>>>
>>> Avv. Luca Simoni
>>>
>>> --
>>> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit"
(http:
>> //legalit.solignani.it)
>>
>
>
>--
>Avv. Luca Simoni
>Studio Legale Associato Rinaldi Guidi
>Via Nazario Sauro n. 2
>40121 BOLOGNA
>Tel 051.237572 / Fax 051.6569710

>_________________________________________________________________________________________________
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>c. E' proibito a qualunque persona diversa dal destinatario leggerlo,
copiarlo e/o altrimenti farne uso
>d. E' altresì assolutamente vietato divulgarne e/o diffonderne il contenuto
senza previa autorizzazione scritta del mittente.
>e. Chiunque abbia ricevuto questa copia per errore e' cortesemente pregato di
provvedere alla sua immediata distruzione, dandone tempestiva comunicazione al
mittente.
>f. E’ proibito comunicare o diffondere il recapito del mittente
>
>
>--
>hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http:
//legalit.solignani.it)
>


debora...@virgilio.it

unread,
May 7, 2012, 7:23:55 AM5/7/12
to leg...@googlegroups.com
Il decreto non è stato revocato  dunque le spese sono dovute.
Io ho sempre fatto come te e non  ho mai avuto alcun problema. Se la Collega insiste potresti comunque  proporle di chiedere un parere sia al tuo  che al suo ordine...

Avv. D Carnini


----Messaggio originale----
Da: simonistu...@gmail.com
Data: 7-mag-2012 12.51

Luca Simoni

unread,
May 7, 2012, 9:36:34 AM5/7/12
to leg...@googlegroups.com
Grazie a tutti per le ulteriori conferme.

Sono d'accordo inoltre con il Collega Pietro sull'opportunit� di
rinunciare a quei pochi diritti concernenti le spese sostenute tra
l'emissione del decreto e l'instaurazione del procedimento di
opposizione: ci� al fine di sottrarre alla controparte una possibilit�
di formulare un'opposizione.

Tuttavia non posso non rilevare come il decreto ingiuntivo confermato
contenga altres� la condanna a tutte le spese successive occorrende con
la conseguenza che, almeno in teoria, tali spettanze sarebbero
pienamente dovute anche secondo la sentenza... almeno credo!

Cordialmente

Luca

Il 07/05/2012 13:23, debora...@virgilio.it ha scritto:
> Il decreto non � stato revocato dunque le spese sono dovute.
> Io ho sempre fatto come te e non ho mai avuto alcun problema. Se
> la Collega insiste potresti comunque proporle di chiedere un parere
> sia al tuo che al suo ordine...
>
> Avv. D Carnini
>
> Il 07/05/2012 13:01, Avv. Pietro Lavezzari ha scritto:
>> La sentenza ha avuto per oggetto l'esistenza del credito e condannato il
>> debitore a pagare
>> quanto indicato dal decreto , quindi anche le spese legali LIQUIDATE in
>> decreto.
>> Le voci di cui al numero 2 , non sono voci contenute nel decreto , ma extra
>> decreto.
>> Quindi , sulla base di un ragionamento puramente letterale non le potresti
>> chiedere.
>> SE per� , valutiamo bene la cosa , la sentenza ha in sostanza detto che il
>> decreto era giusto e quindi ogni attivit�
>> successiva al medesimo era legittima. In questi termini potresti richiederle.
>> Da collega a collega , ti direi , al fine di evitare una eventuale
>> opposizione di rinunziare a quei pochi diritti.
>> Con i pi� cordiali saluti
>> Pietro
> >> la questione � banale ma, confrontandomi con una Collega, mi � sorto
> >> qualche dubbio in merito.
> >>
> >> Ebbene, trattasi di una sentenza in un giudizio di opposizione a
> decreto
> >> ingiuntivo (non provvisoriamente esecutivo).
> >> Nel provvedimento il Giudice:
> >> - ha rigetto l'opposizione confermando, per l'effetto, il decreto
> >> ingiuntivo opposto;
> >> - ha condannato l'opponente al pagamento delle spese del giudizio
> >> liquidate in ecc. ecc.;
> >> - ha dichiarato che la sentenza � provvisoriamente esecutiva ex lege.
> >>
> >> Ora, mi appresto a notificare il precetto inserendo le seguenti voci:
> >> 1. capitale indicato in decreto ingiuntivo;
> >> 2. spese legali liquidate in decreto ingiuntivo;
> >> 3. spese successive, sostenute a seguito dell'emissione del decreto e
> >> prima dell'instaurazione dell'opposizione;
> >> 4. spese legali liquidate in sentenza;
> >> 5. spese successive, sostenute a seguito della pronuncia della
> sentenza.
> >>
> >> La mia Collega sostiene al contrario che la liquidazione delle
> spese del
> >> procedimento nella sentenza di rigetto del decreto ingiuntivo
> >> ricomprenderebbe tutta l'attivit� svolta, ivi compreso il procedimento
> d. E' altres� assolutamente vietato divulgarne e/o diffonderne il
> contenuto senza previa autorizzazione scritta del mittente.
> e. Chiunque abbia ricevuto questa copia per errore e' cortesemente
> pregato di provvedere alla sua immediata distruzione, dandone
> tempestiva comunicazione al mittente.
> f. E� proibito comunicare o diffondere il recapito del mittente
>
>
> --
> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit"
> (http://legalit.solignani.it)
>
>

avv. Vincenzo Giordano

unread,
May 7, 2012, 11:13:25 AM5/7/12
to leg...@googlegroups.com
In realt�, se il decreto � stato depositato ante abrogazione tariffe, quei
diritti e quelle spese, giacch� sostenute all'epoca in cui esse vigevano,
sono dovuti e non credo che ci sia spazio per proporre un'eventuale
opposizione al riguardo.
Cordiali saluti,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
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avv.vincen...@pec.it
tel/fax 081.5569828
via F. Solimena, 139
(80129) Italia
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