Ciao Marianna,
vorrei riflettere con Te: può il Tuo cliente fornire la prova che,
anche per la seconda proposta irrevocabile/preliminare d'acquisto,
doveva essere il mediatore immobiliare ad occuparsi del mutuo?
Tu sicuramente sai che il mediatore tanto bene non si è comportato, ma
mettiti nei panni di un giudice terzo: nella prima proposta
condizionata, il mediatore si offre anche di reperire il mutuo e il
mutuo non viene concesso. Secondo tentativo: proposta e poi anche
preliminare senza condizione sospensiva; il mutuo non viene concesso.
Non potrebbe interpretarsi come una "insistenza" da parte
dell'acquirente che pensa di ottenere il mutuo da contatti propri?
Appare strano che nel primo tentativo sia stata inserita una clausola
di salvaguardia e nel secondo (dove a fortiori si doveva inserire,
visto il primo insuccesso) no.
Nel descrivere il secondo tentativo di acquisto, dici che il
compratore ha saputo dopo diversi mesi di non aver ottenuto il mutuo,
ma non specifichi da chi lo ha saputo e perché ha lasciato trascorrere
diversi mesi?
Se nel primo tentativo è stata inserita la condizione sospensiva, il
cliente è stato informato e posto sul chi va là. Perché allora non ha
preteso la stessa clausola nel secondo tentativo? Potrebbe sostenere
che non sapeva della possibilità di inserire una simile salvaguardia?
Io penso di no, visto che era già stata inserita nel primo tentativo.
Forse il rischio maggiore è che un giudice stabilisca un onere di
diligenza in capo al cliente-aspirante acquirente e non in capo al
mediatore per il mancato inserimento nel secondo tentativo di una
clausola di salvaguardia/condizione sospensiva.
In sostanza voglio dire: se la condizione sospensiva è stata messa nel
primo tentativo, il mediatore mostra di padroneggiare i suoi
strumenti. L'omissione nel secondo tentativo può essere dovuta ad un
errore tanto stupido (dimenticanza?) quanto grave. O a volontà - anche
solo implicita: non hai saputo trovarmi il mutuo, ora me lo cerco da
solo - del cliente. Se è un errore del mediatore, occorre dimostrarlo
e non è punto facile (di solito i mediatori dispongono di testimoni,
tipo collaboratori, segretarie, etc., mentre le parti negoziano quasi
sempre da sole o con il coniuge spesso coinvolto perché in comunione
dei beni e/o cointestario del contratto).
Non potendo dimostrare l'errore stupido/grave del mediatore, il
giudice valuterebbe (è una mia opinione) che il cliente è stato
informato nel corso del primo tentativo (non solo informato, bensì ha
sperimentato la bontà della soluzione con la condizione sospensiva) e
che, essendo stato informato, avrebbe dovuto pretendere l'inserimento
di detta condizione sospensiva anche nel corso del secondo tentativo
di acquisto, o avrebbe dovuto accorgersi della mancanza al momento in
cui è stato chiamato alla firma del preliminare: se non ho ancora il
mutuo, il preliminare non lo firmo!
Spero che queste considerazioni possano esserTi d'aiuto nelle Tue
valutazioni.
Cordialmente
Marisa
On Oct 19, 10:05 am, marianna <
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