Decorrenza termini costituzione attore (anche opposizione a d.ing.) ex art. 165 cpc

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Luca Turinelli

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Oct 7, 2010, 9:23:12 AM10/7/10
to legalit
Sarà che in questi giorni di delirio dopo la famigerata Sentenza sto
dando i numeri ... ma vi chiedo un confronto.

Allora: già incidentalmente si è parlato nell'altra discussione del
momento esatto dal quale decorrono i giorni (10 o 5, ora non conta)
per la costituzione dell'attore.
La norma dice "dalla notificazione".
In molti mi hanno risposto, ed io anche ho aderito a tale
impostazione, che il giorno coincide con quello in cui si porta l'atto
all'U.G. Mi sembrava, al momento, cosa scontata.

Tuttavia, vi chiedo un confronto, perché sarà la confusione ma non
riesco a cogliere il motivo per cui è questo il momento
perfezionativo.
Attenzione: ho letto bene le sentenze e le ordinanze della Corte Cost.
e della Cassazione.
Ma allora, perché per l'appello il termine decorre da quando il
destinatario ha ricevuto l'atto e per l'opposizione a d.ing. no?
O ancora: perché mai dovrei iscrivere a ruolo una causa (con relativo
versamento del CU) senza sapere se il convenuto riceverà l'atto? (es.
citazione a destinatario persona fisica che cambia residenza).

Confrontandomi con colleghi, a voce stamattina, ho ricevuto le
risposta più disparate, segno che l'argomento non è così lineare e che
quindi non sono l'unico ad avere "lacune" sul tema.

Leggendo il commentato UTET trovo
" Va richiamata la sentenza della Corte costituzionale C. Cost.
26.11.2002, n. 477, secondo la quale, in relazione alla notificazione
degli atti ed, in particolare, quello introduttivo, il momento di
perfezionamento dell'iter notificatorio coincide con quello della
consegna dell'atto nelle mani dell'ufficiale giudiziario, nell'ipotesi
di cui all'art. 149. Si è dubitato, tuttavia, che tale soluzione
interpretativa si potesse applicare proprio al termine per la
costituzione dell'attore. Il problema interpretativo non è stato
affatto acclarato, neppure dopo alcune successive pronunce della
stessa Corte costituzionale, la sentenza C. Cost. 13.1.2004, n. 28 e,
soprattutto, la sentenza C. Cost. 2.4.2004, n. 107, per la quale il
momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario consentiva
al notificante di compiere tutte quelle attività che si riferivano
alla notificazione. La stessa sentenza, tuttavia, faceva salva la
decorrenza del termine finale dalla consegna dell'atto al
destinatario.
***La Suprema Corte è giunta, infine, a chiarire la modalità temporale
di perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo,
affermando, per ciò che attiene al giudizio di appello, seppur con
valenza applicativa generale, che la distinzione dei momenti di
perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario
dell'atto, trova applicazione solo quando dal protrarsi del
procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative
per il notificante e non, invece, ove sia previsto che un termine a
suo carico debba iniziare a decorrere dal momento dell'avvenuta
notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche
per il notificante dal perfezionamento del procedimento notificatorio
nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale
momento possono decorrere i termini per la costituzione in appello (C.
27010/2008; C. 4996/2008)***"

Naturalmente si parla sempre di appello.

Quanto al caso dell'opposizione al decreto ingiuntivo (645 cpc) si
legge:

Secondo la Suprema Corte è rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui
agli articoli 645, 2° co., 647, 165, 1° co., c.p.c., 71, disp. att.,
in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 1° e 2° co., Cost., nella parte
in cui si prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a
decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto
anziché da quella della consegna di esso all'ufficiale giudiziario,
apparendo tale previsione non logicamente coerente con
l'interpretazione, fornita dalla C. Cost. 26.11.2002, n. 477, del
combinato disposto di cui agli artt. 149 c.p.c., 4, 3° co., L.
20.11.1982, n. 890 (secondo cui la notificazione si perfeziona, per il
notificante, alla data di ricezione dell'atto anziché a quella
antecedente della relativa consegna all'ufficiale giudiziario), e
apparendo invece più logico far decorrere il termine dalla consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario – evento controllabile dal giudice
a differenza della data di conoscenza o conoscibilità dell'avvenuta
notifica – e postergare ad un momento successivo l'assolvimento
dell'obbligo di documentare l'avvenuta notificazione dell'atto al
destinatario (C. 5094/2006).

Però non so come la Corte Costituzionale ha poi affrontato la
questione.

Mi ripeto: forse è la confusione di questi giorni ... ma vi sarei
grato del confronto.

Agostino Mario Mela

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Oct 7, 2010, 9:38:53 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
Secondo me il termine decorre dal perfezionamento della notifica nei
confronti del destinatario, e ciò per l'ovvia ragione che si tratta di
un termine stabilito a suo favore.
Il legislatore pretende che gli atti siano a disposizione dell'opposto
entro cinque giorni da quello nel quale l'atto gli è stato notificato.
Non avrebbe senso pretendere che siano posti a sua disposizione in un
momento che potrebbe essere addirittura anteriore alla ricezione
dell'atto da parte dell'opposto medesimo.


avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Il giorno 07/ott/10, alle ore 15:23, Luca Turinelli ha scritto:

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo
> "legalit" - http://legalit.solignani.it

Luca Turinelli

unread,
Oct 7, 2010, 9:42:19 AM10/7/10
to legalit
Caro Agostino,
è proprio questo il punto su cui dibattevamo nell'altra discussione e
che mi ha portato a queste riflessioni anche metagiuridiche.
Di riflesso, poi, ciò incide anche sul nuovo "regime" introdotto dalle
Sez. Unite: per capirci, io ho un'opposizione a d.i. consegnata all'UG
il 30 ottobre, ricevuta dal destinatario (ergo: notificata) il 2
novembre a mezzo posta, iscritta il 5 novembre.
Se tenessimo per buona la sentenza della Corte Cassazione, avrei
rispettato i 5 giorni del termine di costituzione soltanto nel caso in
cui si cominci a contare dal 2 novembre, non dal 30 ottobre (nel qual
caso avrei rispettato i 10 gg che allora erano il termine giusto, oggi
non più, così pare).

Attendiamo anche altri pareri, se possibile ...
grazie intanto

Agostino Mario Mela

unread,
Oct 7, 2010, 9:49:41 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
Non sarebbe male se anche su questa questione si intervenisse con
norme di interpretazione autentica.


Il giorno 07/ott/10, alle ore 15:42, Luca Turinelli ha scritto:

Giuliano Solenni

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Oct 7, 2010, 10:00:22 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
Hai ragione collega Turinelli! Il termine decorre dal ricevimento dell'atto da parte del proc. dell'opposto e non dalla consegna degli atti alla posta o all'uff giud. Lo si ricava dai principi che emergono dalla recente sent. della Consulta. Il termine per la cost. in giudizio e' un termine previsto nell'interesse dell'opposto e quindi decorre dal momento in cui la notifica si e' perfezionata per LUI.
Piuttosto credo che pochi abbiano notato un particolrer nella sentenza delle SU che tanti problemi ha portato al sonno di noi avvocati. Premetto che personalmente sono sempre stato convinto che la Corte avesse torto prima e non adesso (e per questo non ho mai avuto problemi perche' ho sempre costretto segretarie e praticanti ad iscrivere le opposizioni entro max 2 giorni dalla notifica). Pero' la follia provocata da questa improvviso ribaltamento di 55 anni di precedenti pacifici si potra' superare soltanto notando che la decisione delle SU e' un evidente obiter dictum: per il caso sottoposto alla Corte essa non aveva ALCUN motivo di enunciare quel principio"rivoluzIonario", perche' nel caso su cui ha deciso, il termine assegnato dall'opponente era COMUNQUE inferiore a quello ordinario. L'obiter ictum, ricordo, non costituisce precedente giurisprudenziale nemmeno per il diritto anglosassone, quindi a maggior ragione non puo' essere vincolante per i nostri giudici di merito. Con buona pace delle Sezioni Unite che avrebbero fatto meglio a non strafare e, con tutto il rispetto, a starsene zitte senza enunciare principi che nessuno aveva loro richiesto.
Buon lavoro a tutti e... State allegri, almeno per questa "tegolona".
Avv. Giuliano Solenni
Le mail ti raggiungono ovunque con BlackBerry® from Vodafone!

Luca Turinelli

unread,
Oct 7, 2010, 10:02:46 AM10/7/10
to legalit
Al proposito, su "Il Procedimento di Ingiunzione" di R. Mazzon, CEDAM,
2010, al cap. XI, par. 5.1 leggo:
"il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente decorre dal
perfezionamento della notificazione dell'atto di opposizione, senza
possibilità alcuna di addurre alcuna incostituzionalità afferente il
principio normativo predetto".

Mi sono poi trovato da solo la risposta alla questione di legittimità
sollevata dalla Corte cass. cui facevo cenno prima:

È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt.
645, comma 2, 647, 165, comma 1, c.p.c. e 71 delle disposizioni di
attuazione di detto codice, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24
e 111, commi 1 e 2, Cost., nella parte in cui prevede che il termine
per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla
data di notificazione dell'atto anziché da quella di consegna di esso
all'ufficiale giudiziario. L'assunto del giudice a quo, il quale
ritiene non escluso il requisito della rilevanza sul presupposto che
oggetto della questione sia la richiesta di una pronuncia per un verso
dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma che fissa
il dies a quo del termine alla data della notificazione, e per altro
verso additiva, nel punto in cui si chiede invece che tale dies venga
fatto corrispondere alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario
- profilo, questo, che produrrà i suoi effetti solo a decorrere dalla
pronuncia della Corte -, contrasta con il principio secondo cui le
sentenze di accoglimento di una eccezione di illegittimità
costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite, nella
specie non sussistente, delle situazioni consolidate per essere il
relativo rapporto definitivamente esaurito. (C. Cost. 18/2008)

Sarei quindi portato a credere, con un po' di sollievo, che il termine
decorre da quando la notifica si perfeziona (ovvero, da quanto il
destinatario la riceve) ...
ma ormai sto delirando ... ;-)

Luca Turinelli

unread,
Oct 7, 2010, 10:06:02 AM10/7/10
to legalit
Grazie del conforto Giuliano, e mi associo anche sulla questione
dell'obiter dicta.
Tuttavia, mi pare che alcuni giudici del merito (così ci veniva
riferito da colleghi bresciani) se ne stiano già approfittando per
sfoltire i ruoli ...
e se si arriva in Cassazione, vuoi vedere che non si smentiscono?!?

Giusto per curiosità: immagino che tu "costringa" ad iscrivere entro 2
giorni da quando ti torna la cartolina (o comunque conosci il buon
fine della notifica), vero?

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Avv. Elisa Plutino

unread,
Oct 7, 2010, 10:30:16 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
Questo mi sembra troppo....
:-)
Il giorno 07/ott/2010, alle ore 16.23, Avv. Marco Mecacci ha scritto:

Il termine decorre da quando ho ricevuto l'avviso.


___________________________
Avv. Elisa Plutino- Studio Legale Avvocati Associati Faletti, Lamberti, Plutino e Testori
Via Aldo Moro 13 - 25124 Brescia
Tel. 030.226420- Fax 030226421

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono
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mail siete pregati di contattare il mittente e di provvedere alla sua rimozione e
distruzione. La relativa diffusione e comunicazione, da parte di soggetto diverso dal
destinatario, è vietata dagli artt.li 616 e segg. c.p. e dal D.Lg.vo nr. 196/03.
Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e vincolato dalla Legge
a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla

Avv. Federico Cracco

unread,
Oct 7, 2010, 10:33:07 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com

Caro Turinelli, sono stato uno dei "poveri" (ma assai fortunati) praticanti
di Giuliano "costretti" ad iscrivere a ruolo entro i 2 giorni dalla notifica
e ti posso confermare che per 2 giorni intende "dal momento della consegna
del plico all'uff. giudiziario"!!!
Ciò detto ho avuto modo anch'io nel recente passato di apporfondire la
questione se il termine per la costituzione dell'opponente decorra dalla
consegna del plico per la notifica o dall'effettivo ricevimento da parte del
destinatario.
A parte qualche sparuta sentenza, mi sento di poterti tranquillizzare ...
per la stragrande maggioranza dottrina e giurisprudenza concordano nel
ritenere che il termine decorra dall'effettivo ricevimento da parte del
destinatario.

Avv. Federico Cracco
__________________________
Stradone S. Fermo, 21
37121 Verona
Tel. 045/8000616 - Fax 045/8015339
e-mail: cra...@solenni-miani.com

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Luca Turinelli
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010 16.06
A: legalit
Oggetto: [legalit] Re: Decorrenza termini costituzione attore (anche


opposizione a d.ing.) ex art. 165 cpc

Grazie del conforto Giuliano, e mi associo anche sulla questione

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

Luca Turinelli

unread,
Oct 7, 2010, 10:40:07 AM10/7/10
to legalit
Grazie a tutti per il confronto.
A questo punto ... aspettiamo una Sezioni Unite anche sul punto??
:-)

Quanto al ragionamento di Marco Mecacci, ha ragione Elisa a dire che
forse è troppo, ma del resto l'unico modo per sapere quando il
destinatario ha ricevuto l'atto è proprio quando ti torna l'avviso
(sito delle Poste escluso!).

Avv. Elisa Plutino

unread,
Oct 7, 2010, 10:50:01 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
Questa però è una questione pratica.
In realtà la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto. Non con la consegna dell'avviso....


-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Avv. Elisa Plutino

unread,
Oct 7, 2010, 11:01:24 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
hai ragione e condivido questa tesi (è anche più pratica), ma non mi pare che i Tribunale (almeno qui) valutino in questi termini.
Addirittura ho assistito ad una declaratoria di improcedibilità perchè una causa era stata iscritta a ruolo dopo 10 giorni dal ricevimento dell'atto e non dalla consegna agli Uff Giud...
 Che te devo di'.....sono traumatizzata ormai...

Il giorno 07/ott/2010, alle ore 16.57, Avv. Marco Mecacci ha scritto:

Per il destinatario della notifica al momento della ricezione dell'atto, per l'autore della notifica al momento in cui riceve comunicazione che l'atto è pervenuto... altrimenti l'avvocato chi é, Frate Indovino o Mago Zurlì? come fa a sapere con certezza (dunque senza il Gossip del sito delle poste) che la notifica è andata a buon fine? 

Agostino Mario Mela

unread,
Oct 7, 2010, 11:15:55 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
La tesi, de iure condendo, è apprezzabile.
Purtroppo è allo stato contra legem: il termine decorre dalla notifica e non dall'avvenuta conoscenza di essa da parte del richiedente la notifica.
Personalmente stabilirei che tutte le cause, compresa quella di opposizione a decreto ingiuntivo, debbano essere introdotte con ricorso, da notificare alla controparte unitamente al decreto di fissazione d'udienza.

avv. Agostino Mario Mela, Cagliari



Il giorno 07/ott/10, alle ore 17:01, Avv. Elisa Plutino ha scritto:

Gianni Cataldi

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Oct 7, 2010, 11:27:21 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
Io sinceramente non ho capito bene quale sia il problema.......
L'art. 149, terzo comma, dovrebbe essere risolutivo per gli interrogativi di
Luca.
:-(
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
 
  
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di

Agostino Mario Mela
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010 15:50
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Decorrenza termini costituzione attore (anche opposizione


a d.ing.) ex art. 165 cpc

Non sarebbe male se anche su questa questione si intervenisse con
norme di interpretazione autentica.

Nessun virus nel messaggio in arrivo.
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Versione: 9.0.862 / Database dei virus: 271.1.1/3181 - Data di rilascio:
10/06/10 20:34:00

f.zannini

unread,
Oct 7, 2010, 11:34:09 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
Sono d’accordo sull'obiter dictum in realtà è così...ma purtoppo l'obiter
serve ai giudici ordinari per sapere come la pensa sul tema le sez un. E
credimi non se ne discostano se non dopo aver motivato in modo ineccepibile
e come si sa le motivazioni ai giudici gliele forniscono gli avvocati...
quindi penso che ci dovremmo sforzare a trovare un punto debole alla
sentenza...certo che una legge di interpretazione autentica starebbe alle
sez. un. Come un cappotto nuovo....così imparano...forza berlusca questa è
l'occasione di sputtanare la magistratura...

>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto

>di Giuliano Solenni
>Inviato: giovedì 7 ottobre 2010 16.00
>A: leg...@googlegroups.com
>Oggetto: R: [legalit] Decorrenza termini costituzione attore (anche

Giovanni Borney

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Oct 7, 2010, 11:44:54 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
ragionando in termini astratti, se per il notificante la notifica si perfeziona con la consegna all U.G. questo vale tanto per gli effetti favorevoli quanto per quelli sfavorevoli, o sbaglio?
Giovanni Borney

Giovanni Borney

unread,
Oct 7, 2010, 11:45:45 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
Appunto!
GB

Luca Turinelli

unread,
Oct 7, 2010, 11:50:06 AM10/7/10
to legalit
Ma la questione su cui dibattiamo qui è proprio questa.
Tralasciando il ritorno dell'avviso di ricevimento, per il notificante
l'atto di citazione, la notifica si perfeziona:
- con la consegna all'UG
OPPURE
- con il ricevimento dell'atto da parte del destinatario?

Ecco il quesito. Elisa dice di aver assistito ad una declaratoria di
improcedibilità perché non era 10 gg dopo la consegna all'UG.
Però mi pare che quanto abbiamo sino ad ora visto insieme lasciava
pensare che i 10 gg si calcolassero da quanto il destinatario ha
ricevuto l'atto.
Anche ragioni di merito, giustamente evidenziate da Agostino, mi
sembrano molto condivisibili.

Però ... il dubbio, ormai, rimane.

Luca Turinelli

unread,
Oct 7, 2010, 11:56:00 AM10/7/10
to legalit
Il 149 (nel caso di notifica a mezzo posta) taglia le gambe ... ma non
sempre avviene mezzo posta, né tantomeno vengono meno i ns
ragionamenti sull'utilità dell'iscrizione a ruolo prima ancora di
sapere se il destinatario ha ricevuto l'atto.
Ma, ripeto ... mi sa che ormai sto sfarfallando ... e ci rinuncio

Avv. Elisa Plutino

unread,
Oct 7, 2010, 11:57:42 AM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
Segnalo questa sentenza di cui riporto un estratto

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile

Sentenza del 21 maggio 2007, n. 11783



Come è noto, a seguito della sentenza n. 477 del 2002, della successiva sentenza n. 28 del 2004 e delle ordinanze n. 97, 107, 132 e 153 del 2004, n. 154 del 2005 della Corte Costituzionale - che hanno ravvisato quale soluzione costituzionalmente obbligata delle questioni sottoposte allo scrutinio di legittimità quella desumibile dal principio, già in precedenza affermato, della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante - opera nell'ordinamento processuale civile il principio, ora assunto come norma generale sulle notificazioni, secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si considera perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative dell'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la frazione sottratta alla sua disponibilità, così che per il notificante la notifica deve intendersi effettuata al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (v. più di recente sul punto Cass. 2007 n. 2261; 2006 n. 22480; 2006 n. 21760; 2006 n. 10216; 2006 n. 2593; 2006 n. 239).

Resta peraltro fermo che in ogni ipotesi in cui la norma preveda che un adempimento debba essere compiuto in uno spazio temporale decorrente dalla avvenuta notificazione, e quindi non vengano in rilievo questioni di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività non riferibili al richiedente la notifica, la predetta distinzione dei momenti di perfezionamento non trova applicazione, dovendo la notificazione considerarsi per entrambe le parti compiuta al tempo della sua effettuazione nei confronti del destinatario, e quindi, nel caso di notifica effettuata a mezzo posta, alla data di ricezione dell'atto, certificata nell'avviso di ricevimento. Ciò vale a dire che l'anticipazione del perfezionamento della notificazione al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, integrando una tutela per il notificante diligente, in relazione alla esigenza di garantire il suo diritto di difesa ed anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, non ha ragione di operare e non opera - come hanno precisato le Sezioni Unite nell'ordinanza n. 458 del 2005- con riguardo ai casi in cui il momento di perfezionamento della notifica assume rilevanza (non già ai fini dell'osservanza di un termine A pendente nei confronti del notificante, bensì) per stabilire il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo.


-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Luca Turinelli

unread,
Oct 7, 2010, 12:04:57 PM10/7/10
to legalit
Che tradotto potrebbe esserci d'aiuto ... ma come si concilia con il
dato letterale dell'art. 149 giustamente rilevato da Gianni Cataldi?

Agostino Mario Mela

unread,
Oct 7, 2010, 12:11:45 PM10/7/10
to leg...@googlegroups.com
Come si concilii, l'ha detto più volte la cassazione anche nella
sentenza citata da Elisa Plutino.

avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Il giorno 07/ott/10, alle ore 18:04, Luca Turinelli ha scritto:

> Che tradotto potrebbe esserci d'aiuto ... ma come si concilia con il
> dato letterale dell'art. 149 giustamente rilevato da Gianni Cataldi?
>

Luca Turinelli

unread,
Oct 8, 2010, 4:47:58 AM10/8/10
to legalit
Io la condivido molto.
Meno i giudici di merito, a quanto pare.
Come ci diceva Elisa stessa, pare che abbia assistito ad una
declaratoria di improcedibilità perché quel GI ha contato i 10 gg
dalla consegna del plico all'UG.
Ho trovato questa:

Trib. Teramo, 4 aprile 2007

Ai sensi del novellato terzo comma dell'art. 149 c.p.c. la notifica
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si
perfeziona, per l'opponente, al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario, pertanto la mancata costituzione in
giudizio dell'opponente stesso nel termine di dieci giorni stabilito
dall'art. 165 c.p.c. impone al giudice di dichiarare l'esecutività del
decreto tardivamente opposto.

Evidentemente emessa prima di quella bella Cassazione.
A questo punto, spero che il "mio" Tribunale accetti l'impostazione
(per me molto condivisibile) per cui la notifica si perfeziona nel
momento in cui la consegno all'UG solo quando ci sono effetti positivi
(es. vado dall'UG il 40mo giorno utile per l'opposizione stessa) e non
negativi, anche per lo spirito che sta alla base della normativa che
disciplina l'iscrizione a ruolo ... e giustamente rilevato in apertura
di questa discussione.

Avv. Alberto Sonego

unread,
Oct 8, 2010, 6:29:28 AM10/8/10
to leg...@googlegroups.com
Il 07/10/2010 16.23, Avv. Marco Mecacci ha scritto:
> Il termine decorre da quando ho ricevuto l'avviso..

Dissento. Mi sembra troppo generoso per l'attore. Non vedo appigli
normativi.
Cordialit�

A.S.

Avv. Alberto Sonego

unread,
Oct 8, 2010, 6:31:56 AM10/8/10
to leg...@googlegroups.com

Il 07/10/2010 17.44, Giovanni Borney ha scritto:
> ragionando in termini astratti, se per il notificante la notifica si perfeziona con la consegna all U.G. questo vale tanto per gli effetti favorevoli quanto per quelli sfavorevoli, o sbaglio?
> Giovanni Borney
>
Eh gi�!
ubi commoda ibi et incommoda

Avv. Alberto Sonego

unread,
Oct 8, 2010, 6:34:46 AM10/8/10
to leg...@googlegroups.com
Il 07/10/2010 17.57, Avv. Elisa Plutino ha scritto:
> Segnalo questa sentenza di cui riporto un estratto
>
> Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
>
> Sentenza del 21 maggio 2007, n. 11783
>

Molto interessante. Grazie.
Cordialit�

A.S.

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