avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
Il giorno 07/ott/10, alle ore 15:23, Luca Turinelli ha scritto:
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> "legalit" - http://legalit.solignani.it
Il giorno 07/ott/10, alle ore 15:42, Luca Turinelli ha scritto:
Il termine decorre da quando ho ricevuto l'avviso.
Avv. Federico Cracco
__________________________
Stradone S. Fermo, 21
37121 Verona
Tel. 045/8000616 - Fax 045/8015339
e-mail: cra...@solenni-miani.com
-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Luca Turinelli
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010 16.06
A: legalit
Oggetto: [legalit] Re: Decorrenza termini costituzione attore (anche
opposizione a d.ing.) ex art. 165 cpc
Grazie del conforto Giuliano, e mi associo anche sulla questione
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it
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Per il destinatario della notifica al momento della ricezione dell'atto, per l'autore della notifica al momento in cui riceve comunicazione che l'atto è pervenuto... altrimenti l'avvocato chi é, Frate Indovino o Mago Zurlì? come fa a sapere con certezza (dunque senza il Gossip del sito delle poste) che la notifica è andata a buon fine?
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da
parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che
tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e
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received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then
delete this message from your system. Please do not copy it or use it for
any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do
so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your
co-operation.
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Agostino Mario Mela
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010 15:50
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Decorrenza termini costituzione attore (anche opposizione
a d.ing.) ex art. 165 cpc
Non sarebbe male se anche su questa questione si intervenisse con
norme di interpretazione autentica.
Nessun virus nel messaggio in arrivo.
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>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
>di Giuliano Solenni
>Inviato: giovedì 7 ottobre 2010 16.00
>A: leg...@googlegroups.com
>Oggetto: R: [legalit] Decorrenza termini costituzione attore (anche
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 21 maggio 2007, n. 11783
Come è noto, a seguito della sentenza n. 477 del 2002, della successiva sentenza n. 28 del 2004 e delle ordinanze n. 97, 107, 132 e 153 del 2004, n. 154 del 2005 della Corte Costituzionale - che hanno ravvisato quale soluzione costituzionalmente obbligata delle questioni sottoposte allo scrutinio di legittimità quella desumibile dal principio, già in precedenza affermato, della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante - opera nell'ordinamento processuale civile il principio, ora assunto come norma generale sulle notificazioni, secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si considera perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative dell'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la frazione sottratta alla sua disponibilità, così che per il notificante la notifica deve intendersi effettuata al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (v. più di recente sul punto Cass. 2007 n. 2261; 2006 n. 22480; 2006 n. 21760; 2006 n. 10216; 2006 n. 2593; 2006 n. 239).
Resta peraltro fermo che in ogni ipotesi in cui la norma preveda che un adempimento debba essere compiuto in uno spazio temporale decorrente dalla avvenuta notificazione, e quindi non vengano in rilievo questioni di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività non riferibili al richiedente la notifica, la predetta distinzione dei momenti di perfezionamento non trova applicazione, dovendo la notificazione considerarsi per entrambe le parti compiuta al tempo della sua effettuazione nei confronti del destinatario, e quindi, nel caso di notifica effettuata a mezzo posta, alla data di ricezione dell'atto, certificata nell'avviso di ricevimento. Ciò vale a dire che l'anticipazione del perfezionamento della notificazione al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, integrando una tutela per il notificante diligente, in relazione alla esigenza di garantire il suo diritto di difesa ed anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, non ha ragione di operare e non opera - come hanno precisato le Sezioni Unite nell'ordinanza n. 458 del 2005- con riguardo ai casi in cui il momento di perfezionamento della notifica assume rilevanza (non già ai fini dell'osservanza di un termine A pendente nei confronti del notificante, bensì) per stabilire il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo.
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
Il giorno 07/ott/10, alle ore 18:04, Luca Turinelli ha scritto:
> Che tradotto potrebbe esserci d'aiuto ... ma come si concilia con il
> dato letterale dell'art. 149 giustamente rilevato da Gianni Cataldi?
>
Dissento. Mi sembra troppo generoso per l'attore. Non vedo appigli
normativi.
Cordialit�
A.S.
Molto interessante. Grazie.
Cordialit�
A.S.