Se non ricordo male nelle cessioni con patto di riservato dominio si può procedere con il decreto ingiuntivo per la consegna dei beni in caso di mancato pagamento del prezzo. Con la cessione di azienda posso fare lo stesso discorso?
Seconda cosa: nella cessione è prevista una clausola arbitrale per l'esecuzione, interpretazione e validità del contratto. La clausola si applica anche se devo azionare la riserva di proprietà?
grazie anticipatamente per gli spunti ...
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> Scusa la provocazione estiva:
> se la riserva di proprietà consegue l'inadempimento nella prestazione
> pecuniaria,
> ti senti tranquillo in relazione all'art. 2560 c.c. ?
> Franco Confalonieri
Cioè?
l'art. 2560 riguarda i debiti relativi all'azienda ceduta.
il mio non ha preso i soldi della cessione e, a questo punto, vorrebbe riacquistare la proprietà dell'azienda. Non credo che facendo questo si faccia carico dei debiti contratti dal compratore inadempiente, o sbaglio?
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Oggetto: Re: R: [legalit] Cessione d'azienda e riserva di proprietà
> E perché no ?
> Se non fosse così,
> sarebbe facile "ripulire" le aziende.
> Saluti
Beh, l'azienda non aveva debiti al momento della cessione.
I debiti successivi non possono gravare su chi agisce in virtù del patto di riservato dominio, in tal caso non è una cessione, perché dovrebbe applicarsi il 2560?
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Come configuri, da un punto di vista giuridico, la retrocessione
dell'azienda ? (con eventuale reintestazione dei beni registrati, licenze,
marchi, ...).
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Inviato: martedì 3 agosto 2010 17.20
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Oggetto: Re: R: R: [legalit] Cessione d'azienda e riserva di proprietà
l'azienda non aveva debiti al momento della cessione.
I debiti successivi non possono gravare su chi agisce in virtù del patto di
riservato dominio, in tal caso non è una cessione, perché dovrebbe
applicarsi il 2560?
> Per la tutela dei terzi in buona fede.
>
> Come configuri, da un punto di vista giuridico, la retrocessione
> dell'azienda ? (con eventuale reintestazione dei beni registrati, licenze,
> marchi, ...).
Non sono d'accordo con il tuo punto di vista ... quali terzi in buona fede ... il contratto è registrato e la riserva di proprietà anche. Pertanto la clausola di riserva di proprietà è anteriore agli eventuali debiti contratti dall'acquirente che se inadempiente risponderà personalmente dei debiti contratti senza vincolo di solidarietà.
Qui si parla di inadempimento: i debiti non si trasmettano in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto il venditore resterebbe altrimenti esposto alla mercè dell'acquirente con riserva di proprietà (che è pur sempre acquirente sotto condizione sospensiva).
In altri termini, non dovrebbe trovare applicazione l'art.2560 perchè il trasferimento dell'azienda non si è ancora verificato. Pertanto, non si ha una responsabilità solidale per i debiti aziendali nei rapporti esterni e ciascuno risponde dei debiti contratti durante la propria gestione. Lo stesso a dirsi per i crediti (2559).
Si potrebbe tutt'al più discutere del subentro nei contratti.
Tuttavia, con specifico riferimento all'ipotesi di affitto di azienda la giurisprudenza ha escluso l’applicabilità di tale principio - successione nei contratti da parte del concedente - nel caso in cui la cessazione dell’affitto sia conseguenza diretta di un fatto non negoziale, quale ad esempio la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dell’affittuario prima della scadenza (Cass.1979 n.969).
>
>
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> Inviato: martedì 3 agosto 2010 17.20
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> Oggetto: Re: R: R: [legalit] Cessione d'azienda e riserva di proprietà
>
>
> l'azienda non aveva debiti al momento della cessione.
> I debiti successivi non possono gravare su chi agisce in virtù del patto di
> riservato dominio, in tal caso non è una cessione, perché dovrebbe
> applicarsi il 2560?
>
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> Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.
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>
>
Se non avevo male inteso, qui si parla di cessione di un'azienda
e tu sostieni che il 2560 non si applichi
dal momento che l'azienda NON è ancora stata ceduta
perché esiste la riserva di proprietà.
Aggiungi che il contratto è registrato e - mi pare di capire - i terzi
possono verificare il tutto poiché il contratto di cessione d'azienda (con
riserva di proprietà) ha avuto iscrizione al registro delle imprese.
Ho capito bene ? (mi confermi ?).
Io credo che l'art. 2560 c.c. serva a tutelare i terzi in buona fede
ed il fatto che si parli di cessione di azienda fa si che tale articolo sia
applicabile sempre (anche nel caso di riserva di proprietà).
Mi rendo anche conto che, probabilmente, sul tema della cessione d'azienda
con riserva di proprietà, non sia stato consumato molto inchiostro.
Per questo ragiono "ad alta voce", senza alcuna certezza.
L'art. 2555 del c.c. fornisce la nozione di azienda come il complesso dei
beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
L'azienda ha un aspetto complesso e molto dinamico e parlare di riserva di
proprietà rischia di non rendere giustizia a uomini e mezzi.
La riserva di proprietà è invece trattata agli articoli 1523 e seg. c.c. ed
assume un aspetto a mio parere più semplice e statico: si parla di una
"cosa", ma il concetto di "cosa" può essere ampliato al punto da
ricomprendere le persone ?
In poche parole:
azienda e riserva di proprietà sono due concetti che possono coesistere ?
Ossia: è possibile, una volta accertato l'inadempimento, resettare il tutto
e rendere allo stesso modo quanto ricevuto e non pagato ?
(senza debiti, ma neppure senza i nuovi beni o servizi ricevuti e
conseguenti tali debiti).
Se parliamo di un singolo bene tangibile allora il concetto di riserva di
proprietà è chiaro,
ma se parliamo di un'azienda, come fai ad estendere il concetto al punto di
sopprimere il diritto dei terzi e cancellare l'art. 2560 c.c. ?
Perché i debiti, se non sono frutto di atti illeciti, conseguono sempre a
beni o servizi ricevuti,
ed i beni ricevuti saranno all'interno dell'azienda, nella forma originaria
o trasformati
oppure saranno stati rivenduti e
avranno creato nuovo attivo in capo all'azienda.
Non potrai certamente pretendere di avere indietro l'azienda
ed i nuovi beni (o crediti)
dimenticando i debiti,
a discapito dei terzi in buona fede ?!
Tornando alla riserva di proprietà, il caso più classico che conosco è la
cessione di un macchinario.
La pluridecennale legge Sabatini è lineare e semplice: richiede
l'apposizione di apposita targhetta sul macchinario da parte del
cancelliere.
Questo mette in guardia gli eventuali interessati acquirenti e rende chiara
la riserva di proprietà.
Ma nella cessione d'azienda, con riserva di proprietà, chi può tutelare i
terzi ? (dove metti la targhetta ?)
Può l'iscrizione al registro delle imprese (sempre che, nel tuo caso, sia
stata effettuata) compiere la funzione della targhetta per il macchinario ?
Ma se anche si potesse mettere una targhetta ad un bene in evoluzione (quale
è l'azienda), come farebbe il terzo a sapere quali sono i beni nuovi e
quelli vecchi ?
Ed in questa confusione, perché mai dovrebbe guadagnarci il proprietario
originario, che acquisirebbe solo l'attivo
e non il passivo ?
Perché se discuti di subentro nei contratti
riconosci certamente anche i conseguenti debiti
e non può essere altrimenti.
Ritengo non estendibile per analogia quanto deciso nel caso di affitto
d'azienda, perché è chiaro che il 2560 c.c. non si applica a tale caso.
Franco Confalonieri
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Inviato: martedì 3 agosto 2010 18.45
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Oggetto: Re: R: R: R: [legalit] Cessione d'azienda e riserva di proprietà
firme digitali 5341 (20100804) __________
La mia domanda era un'altra ...
posto che il venditore, giustamente, non avendo preso una lira, non vuole perdere anche l'attività (che comunque potrebbe riavviare positivamente), mi chiedevo se era possibile azionare con un decreto ingiuntivo la riserva di proprietà oppure utilizzare il nuovo 702 bis c.p.c. per ottenere un titolo rapidamente.