Lo metto in circolo il doc. affinchè tutti ne possano attingere art.lo 10 esenzioni comma 1.
saluti
Avv Ferdinando Zannini
con studio in 60122 Ancona, via Leopardi n. 2 tel. 071203052 Skype ferdinando zannini
Nota all'art. 5 bis (abrogato) : l'articolo è stato inserito nel corpo
normativo della legge Pinto dall'art. 2, comma 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 10 maggio 2002, n. 91. In
seguito lo stesso articolo è stato abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002. La nuova disciplina è
dettata dagli articoli 10 e 265, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ART. 10 ESENZIONI
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.100 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. [1]
5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.