Ti posto una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che spero possa
essere d'aiuto.
Non è recentissima (2008) ma ci può aiutare a definire il reddito da
prendere in considerazione per il gratuito patrocinio.
Anche io spesso mi scervello con questo limite...
Lorenza
Gratuito patrocinio: come determinare il limite reddituale.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 387 del 20.10.2008
Oggetto: Richiesta di Consulenza Giuridica - Uffici
dell'Amministrazione Finanziaria - Gratuito patrocinio -
Determinazione del reddito del nucleo familiare - Art. 76, comma 2,
del D.P.R. n. 115 del 2002
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 387 del 20.10.2008
QUESITO
L'art. 76, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riconosce il
diritto a fruire del gratuito patrocinio in favore dei soggetti
titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul
reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
9.723,84.
Per quanto concerne la corretta interpretazione del concetto di
reddito che definisce lo stato di non abbienza, l'amministrazione
finanziaria è intervenuta con risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15,
chiarendo che il reddito cui far riferimento per poter riconoscere il
diritto al gratuito patrocinio è quello imponibile ai fini dell'Irpef,
quale definito dall'art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi
indicati dall'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Ad avviso di codesta Direzione, permangono, tuttavia, incertezze
interpretative in merito alle disposizioni contenute nel comma 2
dell'art. 76 sopra citato il quale prevede che "se l'interessato
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito
dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia compreso l'istante".
La norma sopra citata fa riferimento, infatti, ai redditi conseguiti e
non a quelli imponibili, con la conseguenza che, al fine di
determinare lo stato di non abbienza del nucleo familiare, potrebbero
essere considerati anche altri elementi non rilevanti ai fini della
determinazione del reddito Irpef.
In particolare, è stata posta all'attenzione di codesta Direzione
Regionale la problematica concernente la possibilità, per i soggetti
esercenti attività d'impresa commerciale, di scomputare le perdite
eventualmente subite dall'ammontare complessivo dei redditi degli
altri familiari conviventi.
Al riguardo, il Tribunale di.., il Garante del contribuente per.. e il
Garante del contribuente per.. hanno espresso un orientamento
favorevole, ritenendo che il diritto al gratuito patrocinio debba
essere riconosciuto sulla base del reddito effettivo dei soggetti
interessati, prescindendo da disposizioni di portata meramente
fiscale.
Ciò premesso, codesta Direzione Regionale chiede di sapere se, ai fini
della determinazione del reddito del nucleo familiare di cui all'art.
76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, sia corretto compensare le
perdite subite dal soggetto che esercita attività d'impresa col
reddito conseguito dai familiari conviventi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
La Direzione Regionale ritiene che i soggetti interessati a
beneficiare del gratuito patrocinio, che convivono con altri familiari
titolari di reddito, non possano operare alcuna compensazione tra i
redditi conseguiti dai familiari e l'eventuale perdita subita
nell'esercizio di un'attività d'impresa.
PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE
Le condizioni per poter essere ammessi al gratuito patrocinio sono
disciplinate dall'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi
del quale:
"1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale, risultante dall'ultima
dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
2...se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto
anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".
In relazione alla richiamata disposizione, la scrivente, con
risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, ha chiarito che il reddito cui far
riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per
l'accesso al diritto al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai
fini dell'Irpef, quale definito dall'art. 3 del Tuir, integrato dagli
altri redditi indicati dallo stesso art. 76 del D.P.R. n. 115 del
2002.
Per effetto del riportato comma 2 dell'art. 76, i redditi prodotti dai
contribuenti che compongono il nucleo familiare del soggetto
interessato al gratuito patrocinio sono rilevanti ai fini della
formazione del reddito da confrontare con l'ammontare massimo di
reddito previsto dal comma 1 dello stesso articolo 76.
Al riguardo, la scrivente ritiene che, analogamente a quanto precisato
per i soggetti interessati a beneficiare del gratuito patrocinio,
anche per i familiari conviventi sia corretto far riferimento al
reddito imponibile ai fini dell'Irpef, così come determinato dall'art.
3 del Tuir.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 76,
comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, è possibile dedurre dal reddito
complessivo dei singoli componenti del nucleo familiare, determinato
ai sensi dell'art. 8 del Tuir, esclusivamente gli oneri previsti
dall'art. 10 del Tuir.
Non è possibile, invece, attesa la chiara formulazione del comma 2 del
richiamato art. 76, diminuire l'importo risultante dalla somma redditi
dei componenti del nucleo familiare delle eventuali perdite subite
nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da uno o più di essi,
che non abbiano trovato capienza nel reddito d'impresa o (nel caso di
imprese minori o di lavoro autonomo), nel reddito complessivo
dell'esercente.
Di conseguenza, con particolare riferimento al quesito posto da
codesta Direzione Regionale, la scrivente ritiene che, ai fini della
determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare
lo stato di non abbienza di un soggetto interessato al gratuito
patrocinio, non sia possibile scomputare dal reddito complessivo
l'eventuale perdita subita nell'esercizio di un'attività d'impresa
svolta da altri componenti del nucleo familiare.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità
On 2 Lug, 14:49, Emanuele Roli <
r...@solignani.it> wrote:
> Quello che dici sui redditi dichiarati come riferimento è vero, ma i
> consigli dell'ordine ammettono che, in assenza di CUD o dichiarazioni,
> l'istante possa (a suo rischio e pericolo) presentare in alternativa una
> autocertificazione dei redditi dove dichiara il reddito percepito l'anno
> precedente a quello in cui chiede il beneficio.
>
> Il mio caso è proprio questo: l'istante lo scorso anno ha ricevuto
> un'eredità di circa 20.000 euro e se concorrono (come io credo e come logica
> vorrebbe) a formare reddito il limite di 10.628,16 € per chiedere il
> patrocinio a sepse dello stato viene sforato.
>
> Dico giusto?
>
> Il giorno 01 luglio 2011 19:22, Gianni Cataldi
> <
giovannicata...@teletu.it>ha scritto:
>
> > Caro Emanuele, siccome siamo avvocati e non commercialisti e poiché, se non
> > ricordo male la legge sul gratuito patrocinio fa riferimento ai redditi
> > dichiarati, non credo sia un “tuo problema” nel senso che se il
> > commercialista del tuo assistito ha ritenuto opportuno riportarli nella
> > dichiarazione dei redditi annuale per un ammontare X a te interessa il
> > totale.****
>
> > Mi son perso qualcosa?****