Contenzioso contro l'INPS - Obbligo del ricorso amministrativo prima dell'esercizio dell'azione giudiziaria?
Buongiorno a tutti, un lavoratore ha inviato una domanda di intervento del fondo di garanzia inps per il tfr, l'inps gli ha risposto che la documentazione va integrata e l'interessato successivamente ha depositato il documento richiesto, tuttavia l'inps ha rigettato la domanda per motivi che sembrano essere inconferenti rispetto alla situazione del lavoratore.
Non è stato ancora proposto il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto e mi chiedevo se lo stesso fosse obbligatorio prima di intraprendere un giudizio.
La circolare INPS n. 70/2023, all'art. 14 chiarisce che:
"L’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, ha previsto un termine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria in materia di prestazioni della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n. 88/1989, nella quale espressamente rientra il Fondo di garanzia.
Il termine decorre:
- dalla data di comunicazione dell’esito del ricorso amministrativo, se questo è stato presentato nei termini;
- dal 91° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso amministrativo, se il Comitato non si è pronunciato e il ricorso stesso è stato presentato nei termini;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui l’Istituto non abbia adottato alcun provvedimento o abbia adottato un provvedimento tardivo o nel caso in cui l’assicurato non abbia presentato ricorso avverso il provvedimento di reiezione.
Il termine di 300 giorni dalla data della domanda corrisponde alla durata massima del procedimento amministrativo."
Il mio caso sembrerebbe rientrare nella fattispecie in cui "l'assicurato non abbia presentato ricorso avverso il provvedimento di reiezione" e dunque, se interpreto bene la circolare dell'INPS, l'interessato non avrebbe l'obbligo di procedere con un ricorso amministrativo e avrebbe 1 anno di tempo per l'esercizio dell'azione giudiziaria, termine decorrente, nel caso specifico in cui appunto non è stato presentato il ricorso amministrativo, dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
E' giusto?
Nel mio caso il termine di 90 giorni per impugnare il provvedimento di rigetto con un ricorso amministrativo sta per scadere (2 settembre 2024) e, prima che l'inps si pronunci su un eventuale ricorso, sicuramente scadrebbe anche il termine di decadenza per il ricorso giudiziario (10 settembre 2024) di 1 anno e 300 giorni dal deposito della domanda, Dunque, se non c'è l'obbligo del preventivo ricorso amministrativo, procederei direttamente con il giudizio.
A vostro parere, il deposito del ricorso amministrativo sospenderebbe il termine di un anno di tempo per l'esercizio dell'azione giudiziaria anche quando dal deposito della domanda presentata dall'interessato si supera il termine di 1 anno e 300 giorni?
Grazie a che saprà aiutarmi...
Daniele