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----- Original Message -----
From: "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g....@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Friday, July 15, 2011 3:09 PM
Subject: [legalit] Re: come sollevare una questione di illegittimit�
costituzionale
On Jul 15, 12:28 pm, "Raffaele Boccia" <raffaele.boc...@libero.it>
wrote:
> Carissimi,
> mi sono imbarcato in una questione di principio e m� devo andare fino in
> fondo.
> Per sollevare la q.l.c. devo formulare un quesito (che poi il giudice a
> quo trasporr� nell'ordinanza di rimessione)
> o posso limitarmi a spiegare la fattispecie e indicare le norme che
> ritengo incostituzionali?
> ogni contributo � gradito
>
Ti soccorre l'art. 23 della lontana, ma ancora vigente, Legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 87:
"Art. 23.
Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorit� giurisdizionale una
delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di
legittimit� costituzionale mediante apposita istanza, indicando:
a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello
Stato o di una Regione, viziate da illegittimit� costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali,
che si assumono violate.
L'autorit� giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere
definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimit� costituzionale o non ritenga che la questione sollevata
sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti
i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione,
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e sospende il giudizio in corso.
La questione di legittimit� costituzionale pu� essere sollevata, di
ufficio, dall'autorit� giurisdizionale davanti alla quale verte il
giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere
a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.
L'autorit� giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria
l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia
notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico
dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il
suo intervento sia obbligatorio, nonch� al Presidente del Consiglio
dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia
in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o
di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del
Consiglio regionale interessato. "
Naturalmente se riesci a suggerire il contenuto del provvedimento al
giudice, agevolerai la rimessione degli atti alla Corte.
In bocca al lupo,
Gabriele Orlando
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