Intervento in pignoramento presso terzi

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avv. M&Vdf

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Mar 15, 2017, 11:01:55 AM3/15/17
to legalit
Colleghi, dopo aver ottenuto una miracolosa dichiarazione positiva dall'Asl su un presso terzi risalente al 2014 e dopo un rinvio d'ufficio ( che se non ci fosse stato...) chiatto chiatto, un collega con un decreto ing. di fine 2016 mi fa un bell'intervento nel pignoramento e naturalmente rischio l'incapienza. I maroni mi girano assai anche perchè così si rischia un effetto boomerang per cui io a mia volta dovrò intervenire e rompere le scatoline a qualcuno di voi. Vi è già capitato? sapete come si regola il G.E. in sede di assegnazione delle somme ?

Antonio

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Mar 15, 2017, 12:43:41 PM3/15/17
to leg...@googlegroups.com
In realtà, dovresti fare subito l'invito all'intervenuto per estendere il pignoramento.
Soprattutto se sapessi di capienza per ulteriori esecuzioni nei confronti del terzo debitore.

Art. 499 cpc
Omissis
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Omissis

Cordiali saluti
Antonio Lo Buglio

Il 15/03/17 16:01, avv. M&Vdf ha scritto:
Colleghi, dopo aver ottenuto una miracolosa dichiarazione positiva dall'Asl su un presso terzi risalente al 2014 e dopo un rinvio d'ufficio ( che se non ci fosse stato...) chiatto chiatto, un collega con un decreto ing. di fine 2016 mi fa un bell'intervento nel pignoramento e naturalmente rischio l'incapienza. I maroni mi girano assai anche perchè così si rischia un effetto boomerang per cui io a mia volta dovrò intervenire e rompere le scatoline a qualcuno di voi. Vi è già capitato? sapete come si regola il G.E. in sede di assegnazione delle somme ?
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avv. M&Vdf

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Mar 15, 2017, 12:49:15 PM3/15/17
to legalit
ma per mè tardivo perchè già c'è stata l'udienza di prima comparizione ex art 551 cpc secondo capoverso. Poi la causa venne rinviata per altre ragioni...

Antonio

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Mar 15, 2017, 12:58:46 PM3/15/17
to leg...@googlegroups.com
Avevi scritto che c'era stato un rinvio d'ufficio.
Quindi, non sembrava ci fosse stata l'udienza ex art. 551.
Peraltro, se c'è già stata, perchè non è stata già disposta l'assegnazione?
Temo che l'intervento non sia poi così tardivo...
In ogni caso, se è tempestivo, partecipa come te.
Se è tardivo, partecipa dopo che sia stato soddisfatto il tuo credito.

Cordiali saluti

Antonio

Il 15/03/17 17:49, avv. M&Vdf ha scritto:

Antonio de falco

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Mar 15, 2017, 2:35:15 PM3/15/17
to leg...@googlegroups.com
Antonio,
grazie del tuo contributo. Mi spiego meglio.
Ci fu una prima udienza. In questa udienza sono comparsi il creditore pignorante ed il terzo esecutato che ha depositato la dichiarazione di quantità positiva.
Tuttavia rilevammo che i titoli furono invertiti dalla caecelleria che mise quelli dell'avvocato antistarario nella procedura per la parte e viceversa.
Il giudice dispose rinvio per lo scambio dei titoli rinviando ad altra udienza. A questa udienza il giudice non presenziò e ci fu rinvio d'ufficio.
Tuttavia la comparizione delle parti ed il deposito della dichiarazione sono avvenute nel corso della prima udienza di comparizione.
Il collega interviene per l'udienza prossima.
Concordi con me che sia tardiva? E quindi che deve essere soddisfatto solo dopo di me?

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Antonio de falco

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Mar 15, 2017, 2:44:58 PM3/15/17
to leg...@googlegroups.com
cassazione 20595/10 : nell'espropriazione presso terzi l'intervento di altri creditori ex art.551 cpc non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione delle parti nella quale il terzo rende la dichiarazione di cui all'art.547 cpc per tale dovendosi intendere quella indicata nella citazione notificata al terzo ovvero quella differita d'ufficio dal giudice. E' qui lo spartiacque tra il tempestivo ed il tardivo.

Antonio Roberto Lo Buglio

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Mar 15, 2017, 6:58:28 PM3/15/17
to leg...@googlegroups.com
Seguendo questo principio, sembreresti avere ragione e l'intervento dovrebbe essere considerato tardivo.
Sicuramente chiederai che il giudice lo dichiari tale, così da essere tranquillo in sede di assegnazione.
Tuttavia, i nostri ragionamenti si scontrano spesso con la giurisprudenza creativa (se non cretina) e il GE potrebbe avere la tentazione di considerarlo tempestivo in virtù del fatto che, ancora, non sia stata assegnata alcuna somma.
Ti auguro che non sia così.
Facci sapere

Antonio

avv. M&Vdf

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Mar 16, 2017, 4:07:49 PM3/16/17
to legalit
Antonio posto che per il 528 l'interveniente tardivo può solo concorrere sulla somma che sopravanza dopo soddisfatto il creditore pignorante, mica può chiedere l'estensione del pignoramento?
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