Pignoramento immobiliare, nuda proprietà

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Avv. Fabio Quadri

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Jan 19, 2011, 12:39:45 PM1/19/11
to leg...@googlegroups.com
Vi sottopongo un caso che mi sta capitando.
Fatte le opportune visure, accerti che il mio debitore possiede la nuda proprietà di alcuni immobili.
Effettuo, pertanto, il pignoramento della nuda proprietà.
Procuratomi tutta la documentazione ipocatastale del caso (spendendo oltre 1.500,00), al momento del comunicazione ai creditori scopro che l'usufruttuario era deceduto prima del pignoramento (senza che fosse stata fatta alcuna trascrizione al catasto o in conservatoria).
Poichè nella documentazione che allego all'istanza di vendita produco, ovviamente anche il certificato di morte, il giudice mi fissa udienza per dichiarare l'improcedibilità stante l'intervenuto congiungimento dell'usufrutto con la nuda proprietà.
Mentre ho trovato giurisprudenza nel caso in cui il decesso avvenga successivamente al pignoramento, non ho trovato nulla relativo ad un caso simile.
Mi chiedo: ma se nuda proprietà ed usufrutto sono diritti distinti, non posso pignorare comunque la nuda proprietà lasciando l'usufrutto al proprietario. Perchè deve ritenersi improcedibile? Chi danneggio?
Consigli?
Grazie
avv. Fabio Quadri

Luca de Grazia

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Jan 19, 2011, 12:42:47 PM1/19/11
to leg...@googlegroups.com
A naso e di getto ti direi che i diritti esistono come diritti distinti solamente se anche i soggetti sono distinti, in caso contrario la distinzione è solamente concettuale.

Probabilmente sbaglio

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

Andrea BULGARELLI

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Jan 19, 2011, 1:37:41 PM1/19/11
to leg...@googlegroups.com, Avv. Fabio Quadri
La proprietà con la morte dell'usufruttuario si riespande.
Mi pare di capire che il giudice non ritenendo esistente il diritto reale pignorato (la c.d. nuda proprietà) voglia estinguere la procedura.
In realtà la nuda proprietà come diritto a reale a sè stante non esiste.
Esiste solo la proprietà che può essere limitata dalla sussistenza sullo stesso bene di altri diritti reali.
Spero che il Dr. Fanticini la pensi come me.
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Avv. Edoardo Patini

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Jan 19, 2011, 2:22:08 PM1/19/11
to leg...@googlegroups.com
Hai pignorato un bene per diritti minori rispetto a quelli astrattamente pignorabili.
Mi è capitato più volte ed ho sempre proceduto con pignoramenti in rettifica.
Il provvedimento del giudice mi sembra affrettato.
Perchè il pignoramento sarebbe improcedibile? Quale norma lo prevede?
Poichè nuda proprietà ed usufrutto si sono consolidati in capo alla stessa persona, non vedo dove sia il problema, in linea astratta, a sottoporre a pignoramento
non l’intero diritto reale, ma solo una parte di esso. Se il debitore è un mio conoscente e gli voglio pignorare solo la nuda proprietà, e se la stessa è più che sufficiente a garantire il mio credito, quale la norma mi vieta di separare la nuda proprietà dalla piena ?
La nuda proprietà è trasferibile separatamente dall’usufrutto. Ovviamente si. Ed allora per quale ragione quel che è trasferibile in via negoziale non lo sarebbe in via esecutiva?
E’ vero invece il contrario. Se un debitore ritiene che il pignoramento della nuda proprietà di un bene sia più che sufficiente a garantire la soddisfazione del credito per il quale subisce l’esecuzione, potrebbe addirittura profilarsi la possibilità, a suo favore, di instare per la riduzione del pignoramento.
A livello di regole processuali il discorso non penso faccia una sola grinza.
Altro discorso è poi dimostrare in concreto la fondatezza di una istanza di riduzione articolata in questi termini.
 
Bah ... !!!
 
E.
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Avv. Erik Maffei

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Jan 20, 2011, 5:03:28 AM1/20/11
to legalit
A mio avviso hai pignorato un bene indicando nell'atto una situazione
non piu' conforme allo stato giuridico del bene, concordo comunque con
Bulgarelli che la nuda proprieta' in se' non e' un dirittto reale
autonomo, ma una situazione di compressione della piena proprieta' che
si riespande con l'estinzione dell'ususfrutto (per stare al tuo caso).

La tesi del giudice mi sembra un'interpretazione molto agganciata al
dato formale dell'art. 555 c.p.c. che prevede che nell'atto "si
'indicano esattamente...i beni e i dirtti immobiliari che si intendono
sottoporre ad esecuzione". Secondo me ritiene che i diritti sono stati
indicati in modo inesatto.

Saluti.

EM

Avv. Erik Maffei

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Jan 20, 2011, 5:08:59 AM1/20/11
to legalit
Se ritieni che il giudice non cambi idea, prova a valutare, oltre al
reclamo al collegio, un pignoramento successivo ex art. 561 c.p.c.


EM

FANTICINI

unread,
Jan 20, 2011, 4:18:38 PM1/20/11
to leg...@googlegroups.com
E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.

Giovanni Fanticini
Reggio Emilia

P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496  è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.

Andrea BULGARELLI

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Jan 21, 2011, 2:20:46 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
Ecco appunto.
Siccome la nuda proprietà non è un diritto reale minore il procedente non può averlo costituito col suo pignoramento.
Non ha quindi scisso l'unità economico-funzionale del bene nè ha creato artificiosamente diritti minori.
Non può allora correttamente ritenersi che egli abbia pignorato sin da subito la proprietà (ancorchè ritenendola compressa da un invece inesistente usufrutto)?




At 22.18 20/01/2011, FANTICINI wrote:
E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.

Giovanni Fanticini
Reggio Emilia

P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496  è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.




At 20.22 19/01/2011, you wrote:

FANTICINI

unread,
Jan 21, 2011, 2:25:07 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
Pignorando la nuda proprietà anzichè l'intero ... si crea - col pignoramento - un residuale usufrutto.
Come ho detto, ciò è inammissibile (e mi risulta che sia orientamento abbastanza condiviso).
Eventuali impugnazioni non si fanno reclamo, non essendo pronunciata un'estinzione tipica bensì un'estinzione atipica (melius, improseguibilità).
Giovanni Fanticini





At 08.20 21/01/2011, you wrote:
Ecco appunto.
Siccome la nuda proprietà non è un diritto reale minore il procedente non può averlo costituito col suo pignoramento.
Non ha quindi scisso l'unità economico-funzionale del bene nè ha creato artificiosamente diritti minori.
Non può allora correttamente ritenersi che egli abbia pignorato sin da subito la proprietà (ancorchè ritenendola compressa da un invece inesistente usufrutto)?



At 22.18 20/01/2011, FANTICINI wrote:
E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.

Giovanni Fanticini
Reggio Emilia

P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496  è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.




At 20.22 19/01/2011, you wrote:

edoardo patini

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Jan 21, 2011, 2:35:35 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
Non comprendo perché quel che si risolve in un vantaggio per il debitore debba essere considerato un illecito. Le sentenze, penso, non abbiano valore normativo, e secondo la mia sommessa opinione, tutto ciò che è concesso alla autonomia privata, può tranquillamente essere replicato in sede esecutiva, a meno che non generi un danno alla parte che subisce l'azione esecutiva oppure un vulnus ai principi di circolazione dei beni.

Tante cose affermate dalla Cassazione sono poi state ribaltate dalla Cassazione stessa. 
Una cosa è separare un auto dal motore, altra cosa è pignorare un bene in misura sufficiente a soddisfare un credito, lasciando al debitore una altra utilità di quello stesso bene, suscettibile di essere pienamente utilizzata e di altrettanta valutazione economica.
Nella ipotesi peggiore, poi, penso che non sarebbe insensato ordinare al creditore di procedere ad una integrazione del pignoramento, piuttosto che sanzionarlo per effetto di un possibile e giustificabile errore. 

Gentile Giovanni, non condivido, ma se subissi la dichiarazione di improcedibilità mi adeguerei sicuramente. Troppo difficile e troppo costoso, contrastare provvedimenti che pur offrendo significativi margini di discussione, non suggeriscono tuttavia azioni a contrasto. 
Forse è per questo che non si sono formate opinioni diverse.
Se il discorso invece dovesse svolgersi sul piano meramente teorico, penso che anche solo per passione, scriverei fiumi di inchiostro per contrastare un filone che ha una sua logica, ma che non costituisce affatto una regola insacrificabile.

Quanto alla richiesta di riduzione del pignoramento il mio ragionamento si svolgeva su un piano puramente teorico. 
Le norme sorgono sempre nel contesto socio giuridico che rappresenta il pensiero del legislatore del tempo.Iil loro significato si evolve e muta nel tempo. 
Se un mio cliente subisse il pignoramento di una villa per un debito di 5.000,00 euro e se non potesse in nessun modo reperire 5.000,00 euro per pagare il suo debito, mi farei in quattro per scindere la villa, che costituisce un bene unico, in diverse frazioni immobiliari; cercherei di assicurare al creditore la soddisfazione del credito, ed al mio cliente di non subire un danno solo  perché una determinata soluzione risponde ad un criterio di buon senso, ma non sembra rispondere al contenuto immediato di una specifica disposizione. 

Non condivido l'interpretazione della sentenza cui hai fatto riferimento, occorre contestualizzarla, e se contestualizzata fosse quello il suo significato, resterei egualmente della mia idea. 
Tutto ciò che è giuridicamente valido non vedo perché non dovrebbe essere utilizzato per garantire i diritti di tutte le parti coinvolte nel processo esecutivo. 
Per quanto mi sforzi non reperisco nè nel diritto positivo n'è nel diritto processuale alcuna norma che sancisca la nullità di un pignoramento che risponde a tutti i requisiti di forma e sostanza previsti dal codice, e che in concreto sortisce l'effetto di limitare al minimo il sacrificio del patrimonio del debitore. Se la nuda proprietà non fosse un "bene" suscettibile di circolazione, le ragioni della nullità mi sarebbero immediatamente evidenti. Essendolo (essendo cioè un diritto pacificamente separabile dalla intera proprietà) ho oggettive difficoltà a condividere. 

Edoardo Patini 


Inviato da iPad

Il giorno 20/gen/2011, alle ore 22:18, FANTICINI <fant...@sirio.com> ha scritto:

E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.

Giovanni Fanticini
Reggio Emilia

P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496  è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.




At 20.22 19/01/2011, you wrote:

Luca de Grazia

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Jan 21, 2011, 2:36:31 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com

Io molto sinteticamente continuo a pensare che la nuda proprietà si è "estinta" diciamo per "confusione", per usare una analogia tipica dei diritti reali.
Se non ricordo male tutti i diritti diversi dalla piena proprietà si possono estinguere in questo modo.
Parere personale, ovviamente.
Cordiali saluti.
Avv. Luca-M. de Grazia

Sent from S.G.T. sorry for short message

avv. Vincenzo Giordano

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Jan 21, 2011, 3:02:41 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
...in linea di massima condivido anch'io il pensiero di Luca e del dott. Fanticini, senonche', in una fattispecie abbastanza analoga capitatami proprio negli ultimi giorni, il g.e., prima di pronunciare la "improseguibilità" dell'esecuzione, ha concesso al creditore procedente termine perentorio per estendere il pignoramento e integrarlo con la relativa documentazione ad hoc.
Questo del g.e. napoletano  mi sembra un provvedimento un po' più accettabile, che tiene conto anche dei costi esosi che, oggi come oggi, richiede un esproprio immobiliare.
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
-----Messaggio Originale-----
Data invio: venerdì 21 gennaio 2011 8.36
Oggetto: Re: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda proprie tà
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Gianni Cataldi

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Jan 21, 2011, 3:18:58 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com

Dott. Fanticini,

mi permetta di dissentire e di far rilevare, a mio sommesso avviso, la diversità di “pesi” adottati per la soluzione del caso de quo e quella sugli interessi moratori di qualche giorno fa.

In tale occasione avevo “apprezzato” il taglio pratico che era stato dato alla questione tanto da spingere la magistratura a concedere gli interessi moratori solo in presenza di espliciti richiami ed indicazioni nel d.i……la lettera della norma è un’altra, però ragioni di ordine pratico hanno portato Lei ed il “suo” Tribunale ad adottare una certa prassi per velocizzare i procedimenti ed evitare al massimo ulteriore contenzioso dovuto a fondate opposizioni.    

Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad una soluzione che mi pare un’esasperata e maniacale applicazione di norme di legge che produce ed è atta a produrre risultati diametralmente opposti a quelli che si cerca di raggiungere con la prassi adottata dal Tribunale di RE con la prassi sugli interessi moratori:

1)     Aumenta il contenzioso (il creditore dovrebbe ricominciare la procedura);

2)     Comporta ulteriori costi al creditore ed al sistema Giustizia;

3)     Offre ai furbetti un’ulteriore escamotage per farla franca;

4)     Genera un diffuso sentimento di sfiducia in tutto il sistema.  

Forse qualcosa mi sfugge, forse non ho ancora ben chiare tutte le sfaccettature dei vari procedimenti……ma l’impressione che ho è che la Cassazione a volte è un concentrato di formalità ed applicazione letterale delle norme di diritto altre volte va alla ricerca di soluzioni più orientate alla risoluzione “pratica” della questione (V. richiami al principio di ragionevolezza).

Buon lavoro a tutti.  

Gianni Cataldi  

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di FANTICINI
Inviato: venerdì 21 gennaio 2011 08:25
A: leg...@googlegroups.com


Oggetto: Re: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda propri età

 

Pignorando la nuda proprietà anzichè l'intero ... si crea - col pignoramento - un residuale usufrutto.


Come ho detto, ciò è inammissibile (e mi risulta che sia orientamento abbastanza condiviso).
Eventuali impugnazioni non si fanno reclamo, non essendo pronunciata un'estinzione tipica bensì un'estinzione atipica (melius, improseguibilità).
Giovanni Fanticini




At 08.20 21/01/2011, you wrote:

Ecco appunto.
Siccome la nuda proprietà non è un diritto reale minore il procedente non può averlo costituito col suo pignoramento.
Non ha quindi scisso l'unità economico-funzionale del bene nè ha creato artificiosamente diritti minori.
Non può allora correttamente ritenersi che egli abbia pignorato sin da subito la proprietà (ancorchè ritenendola compressa da un invece inesistente usufrutto)?



At 22.18 20/01/2011, FANTICINI wrote:

E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.

Giovanni Fanticini
Reggio Emilia

P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496  è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.




At 20.22 19/01/2011, you wrote:

Valeria Lai

unread,
Jan 21, 2011, 3:47:02 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
Scrivo soltanto per fare i miei sinceri complimenti ai Colleghi del gruppo, che intervengono con osservazioni davvero acute, stimolanti e intellettualmente "balsamiche".
Avanti così!
Valeria Lai

Avv. Marco Mecacci

unread,
Jan 21, 2011, 4:11:19 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
Premesso che sono totalmente d'accordo nel merito con il dott. Fanticini, mi chiedo se a livello sistematico, non sia più coerente l'inquadramento da me proposto (nullità dell'intera procedura per difetto di petitum).
 
Cordialità.
 
M-M-
Avv. Marco Mecacci
Mecacci & Mensi Avvocati Associati
Via Venti Settembre n. 84
50129 FIRENZE
tel. 055210480 / 0555351740
fax 055/7349010

From: FANTICINI
Sent: Friday, January 21, 2011 8:25 AM
Subject: Re: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda propri età

Pignorando la nuda proprietà anzichè l'intero ... si crea - col pignoramento - un residuale usufrutto.
Come ho detto, ciò è inammissibile (e mi risulta che sia orientamento abbastanza condiviso).
Eventuali impugnazioni non si fanno reclamo, non essendo pronunciata un'estinzione tipica bensì un'estinzione atipica (melius, improseguibilità).
Giovanni Fanticini




At 08.20 21/01/2011, you wrote:
Ecco appunto.
Siccome la nuda proprietà non è un diritto reale minore il procedente non può averlo costituito col suo pignoramento.
Non ha quindi scisso l'unità economico-funzionale del bene nè ha creato artificiosamente diritti minori.
Non può allora correttamente ritenersi che egli abbia pignorato sin da subito la proprietà (ancorchè ritenendola compressa da un invece inesistente usufrutto)?



At 22.18 20/01/2011, FANTICINI wrote:
E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.

Giovanni Fanticini
Reggio Emilia

P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496  è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.




At 20.22 19/01/2011, you wrote:

Mario Reiner

unread,
Jan 21, 2011, 4:22:47 AM1/21/11
to legalit
Non è stata pignorata la "nuda" proprietà, bensì la proprietà tout
court.
Se non esiste un usufrutto, non esiste la nuda proprietà, ma la
proprietà e basta; non esistendo più la "nuda" proprietà, estinto
l'usufrutto, il pignoramento è stato eseguito sulla proprietà.
Ragioni ovvie (buon senso innanzitutto, economia processuale)
impongono di evitare il soliti bizantinismi, che a nulla giovano.
L'errore, nell'atto di pignoramento, è meramente formale e non dipende
da colpa del creditore procedente, mancando la trascrizione
dell'estinzione dell'usufrutto. Il pignoramento è stato trascritto sul
libro fondiario, in un momento in cui sul libro non era stata
trascritta l'estinzione dell'usufrutto.
Se, per esempio, fosse stata erroneamente trasferita per atto tra vivi
la "nuda" proprietà in un momento in cui l'usufrutto s'era già
estinto, il trasferimento rimaneva valido o no?
Suggerirei di parlarne col G.E. per ovviare pragmaticamente, per
esempio con un atto "integrativo" del pignoramento, da notificare e
trascrivere al libro fondiario - nella peggiore delle ipotesi
notificherei e trascriverei nuovo atto di pignoramento, per riunire
poi le procedure.
E' a causa di questi dannati bizantinismi che il Paese va in malora.
Non mettiamoci anche noi.

Buon lavoro (oggi sono furibondo)

Mario Reiner
Trieste
>   -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -http://legalit.solignani.it
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Avv. Edoardo Patini

unread,
Jan 21, 2011, 4:47:17 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
Sono totalmente d'accordo con Mario, e continuo a pensare che non sussista
nessuna nullit�.
Non penso poi, riguardo all'intervento di Marco, che nella esecuzione si
possa parlare di petitum.
Il pignoramento non contiene "domande" la cui natura � limitata a pronunce
di accertamento, di condanna o costitutive, ma solo un "oggetto".
Il pignoramento potrebbe essere nullo se manca l'oggetto, ma non il petitum.
Perch� il petitum non pu� esserci.
Non a caso il pignoramento non contiene conclusioni ma solo richieste e
consta di atti di natura restrittiva emessi dall'Ufficiale Giudiziario e non
dal giudice.
Nel caso di specie l'oggetto c'�.
E' un bene giuridico suscettibile di valutazione economica ed � senz'altro
assoggettabile ad esecuzione con le forme del pignoramento immobiliare.
Nella peggiore delle ipotesi sarebbe errata la individuazione del tipo di
diritto sottoposto ad esecuzione. Non l'intera propriet� ma la nuda.
I problemi potrebbero sorgere, volendo accedere alla teoria (rispettabile ma
non assoluta) della inseparabilit� del diritto di usufrutto da quello di
propriet�, solo per effetto della non continuit� delle trascrizioni, atteso
che risulterebbe astrattamente pignorata la nuda propriet� e venduta la
piena (penso tuttavia che sia un problema apparente perch� non mi sembra che
l'estinzione dell'usufrutto per morte del titolare debba essere trascritto.
Il consolidamento, mi sembra che operi in via automatica, e la trascrizione
della estinzione dell'usufrutto non mi sembra sia neanche prevista (non ho
approfondito questo aspetto e potrei anche sbagliarmi).
Continuo quindi a pensare che nella peggiore delle ipotesi un semplice
pignoramento in rettifica possa risolvere il problema.

Questo ovviamente � quello che penso io .. ma da piccolo, a me, hanno
inoculato il vaccino anti burocratizzazione in ogni settore.
Forse mi ha fatto troppo effetto :)

E.

-----Messaggio originale-----
From: Mario Reiner
Sent: Friday, January 21, 2011 10:22 AM
To: legalit
Subject: [legalit] Re: Pignoramento immobiliare, nuda propri et�

Non � stata pignorata la "nuda" propriet�, bens� la propriet� tout
court.
Se non esiste un usufrutto, non esiste la nuda propriet�, ma la
propriet� e basta; non esistendo pi� la "nuda" propriet�, estinto
l'usufrutto, il pignoramento � stato eseguito sulla propriet�.


Ragioni ovvie (buon senso innanzitutto, economia processuale)
impongono di evitare il soliti bizantinismi, che a nulla giovano.

L'errore, nell'atto di pignoramento, � meramente formale e non dipende


da colpa del creditore procedente, mancando la trascrizione

dell'estinzione dell'usufrutto. Il pignoramento � stato trascritto sul


libro fondiario, in un momento in cui sul libro non era stata
trascritta l'estinzione dell'usufrutto.
Se, per esempio, fosse stata erroneamente trasferita per atto tra vivi

la "nuda" propriet� in un momento in cui l'usufrutto s'era gi�


estinto, il trasferimento rimaneva valido o no?
Suggerirei di parlarne col G.E. per ovviare pragmaticamente, per
esempio con un atto "integrativo" del pignoramento, da notificare e
trascrivere al libro fondiario - nella peggiore delle ipotesi
notificherei e trascriverei nuovo atto di pignoramento, per riunire
poi le procedure.
E' a causa di questi dannati bizantinismi che il Paese va in malora.
Non mettiamoci anche noi.

Buon lavoro (oggi sono furibondo)

Mario Reiner
Trieste

On Jan 21, 3:47 am, "Valeria Lai" <laivaleri...@libero.it> wrote:
> Scrivo soltanto per fare i miei sinceri complimenti ai Colleghi del
> gruppo, che intervengono con osservazioni davvero acute, stimolanti e
> intellettualmente "balsamiche".

> Avanti cos�!


> Valeria Lai
>
>
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Gianni Cataldi
> To: leg...@googlegroups.com
> Sent: Friday, January 21, 2011 9:18 AM
> Subject: R: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda propri et�
>
> Dott. Fanticini,
>
> mi permetta di dissentire e di far rilevare, a mio sommesso avviso, la

> diversit� di �pesi� adottati per la soluzione del caso de quo e quella

> sugli interessi moratori di qualche giorno fa.
>

> In tale occasione avevo �apprezzato� il taglio pratico che era stato

> dato alla questione tanto da spingere la magistratura a concedere gli
> interessi moratori solo in presenza di espliciti richiami ed indicazioni

> nel d.i��la lettera della norma � un�altra, per� ragioni di ordine pratico
> hanno portato Lei ed il �suo� Tribunale ad adottare una certa prassi per

> velocizzare i procedimenti ed evitare al massimo ulteriore contenzioso
> dovuto a fondate opposizioni.
>

> Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad una soluzione che mi pare un�esasperata
> e maniacale applicazione di norme di legge che produce ed � atta a

> produrre risultati diametralmente opposti a quelli che si cerca di
> raggiungere con la prassi adottata dal Tribunale di RE con la prassi sugli
> interessi moratori:
>
> 1) Aumenta il contenzioso (il creditore dovrebbe ricominciare la
> procedura);
>
> 2) Comporta ulteriori costi al creditore ed al sistema Giustizia;
>

> 3) Offre ai furbetti un�ulteriore escamotage per farla franca;


>
> 4) Genera un diffuso sentimento di sfiducia in tutto il sistema.
>
> Forse qualcosa mi sfugge, forse non ho ancora ben chiare tutte le

> sfaccettature dei vari procedimenti��ma l�impressione che ho � che la
> Cassazione a volte � un concentrato di formalit� ed applicazione letterale
> delle norme di diritto altre volte va alla ricerca di soluzioni pi�
> orientate alla risoluzione �pratica� della questione (V. richiami al

> principio di ragionevolezza).
>
> Buon lavoro a tutti.
>
> Gianni Cataldi
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
>
> GIOVANNI CATALDI
>
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax
> +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da

> parte di terzi � proibita e pu� costituire violazione della normativa che

> tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
> errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio
> e di distruggere questa e-mail.
>
>
> ___________________________________________________________________________
> _________________
>
> This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have
> received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and
> then delete this message from your system. Please do not copy it or use it
> for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that
> to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your
> co-operation.
>
>
> ___________________________________________________________________________
> _______________________
>
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
> di FANTICINI

> Inviato: venerd� 21 gennaio 2011 08:25
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: Re: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda propri et�
>
> Pignorando la nuda propriet� anzich� l'intero ... si crea - col

> pignoramento - un residuale usufrutto.

> Come ho detto, ci� � inammissibile (e mi risulta che sia orientamento

> abbastanza condiviso).
> Eventuali impugnazioni non si fanno reclamo, non essendo pronunciata

> un'estinzione tipica bens� un'estinzione atipica (melius,
> improseguibilit�).


> Giovanni Fanticini
>
> At 08.20 21/01/2011, you wrote:
>
> Ecco appunto.

> Siccome la nuda propriet� non � un diritto reale minore il procedente
> non pu� averlo costituito col suo pignoramento.
> Non ha quindi scisso l'unit� economico-funzionale del bene n� ha creato
> artificiosamente diritti minori.
> Non pu� allora correttamente ritenersi che egli abbia pignorato sin da
> subito la propriet� (ancorch� ritenendola compressa da un invece

> inesistente usufrutto)?
>
> At 22.18 20/01/2011, FANTICINI wrote:
>
> E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente
> e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il

> quale il creditore non pu� scindere l'unit� economico-funzionale del bene
> n� creare artificiosamente diritti minori.
> Qualche esempio: non si pu� pignorare una cucina e una sala di un
> appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, cos� come non si
> pu� pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti,
> non si pu� colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di
> cui il debitore � proprietario per l'intero.
> Per le medesime ragioni, non � possibile, col pignoramento, costituire
> diritti reali minori su un cespite che � nella piena propriet� del
> debitore (le modalit� di costituzione di diritti reali non annoverano il
> pignoramento).
> Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era gi�
> titolare della piena propriet� ... anche io non esiterei (n� ho esitato in

> passato) a dichiarare improseguibile la procedura.
>
> Giovanni Fanticini
> Reggio Emilia
>

> P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496 � ammessa nel caso in
> cui siano colpiti pi� cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene

> autonomo dagli altri.
>
> At 20.22 19/01/2011, you wrote:
>
> Hai pignorato un bene per diritti minori rispetto a quelli astrattamente
> pignorabili.

> Mi � capitato pi� volte ed ho sempre proceduto con pignoramenti in

> rettifica.
> Il provvedimento del giudice mi sembra affrettato.

> Perch� il pignoramento sarebbe improcedibile? Quale norma lo prevede?
> Poich� nuda propriet� ed usufrutto si sono consolidati in capo alla

> stessa persona, non vedo dove sia il problema, in linea astratta, a
> sottoporre a pignoramento

> non l�intero diritto reale, ma solo una parte di esso. Se il debitore �
> un mio conoscente e gli voglio pignorare solo la nuda propriet�, e se la
> stessa � pi� che sufficiente a garantire il mio credito, quale la norma mi
> vieta di separare la nuda propriet� dalla piena ?
> La nuda propriet� � trasferibile separatamente dall�usufrutto.
> Ovviamente si. Ed allora per quale ragione quel che � trasferibile in via

> negoziale non lo sarebbe in via esecutiva?

> E� vero invece il contrario. Se un debitore ritiene che il pignoramento
> della nuda propriet� di un bene sia pi� che sufficiente a garantire la
> soddisfazione del credito per il quale subisce l�esecuzione, potrebbe
> addirittura profilarsi la possibilit�, a suo favore, di instare per la

> riduzione del pignoramento.
> A livello di regole processuali il discorso non penso faccia una sola
> grinza.

> Altro discorso � poi dimostrare in concreto la fondatezza di una istanza

> di riduzione articolata in questi termini.
>
> Bah ... !!!
>
> E.
> Il giorno 19/gen/2011, alle ore 18:39, "Avv. Fabio Quadri"
> <qua...@avvocatimonza.it > ha scritto:
>
> Vi sottopongo un caso che mi sta capitando.
> Fatte le opportune visure, accerti che il mio debitore possiede la nuda

> propriet� di alcuni immobili.
> Effettuo, pertanto, il pignoramento della nuda propriet�.


> Procuratomi tutta la documentazione ipocatastale del caso (spendendo
> oltre 1.500,00), al momento del comunicazione ai creditori scopro che
> l'usufruttuario era deceduto prima del pignoramento (senza che fosse stata
> fatta alcuna trascrizione al catasto o in conservatoria).

> Poich� nella documentazione che allego all'istanza di vendita produco,

> ovviamente anche il certificato di morte, il giudice mi fissa udienza per

> dichiarare l'improcedibilit� stante l'intervenuto congiungimento
> dell'usufrutto con la nuda propriet�.


> Mentre ho trovato giurisprudenza nel caso in cui il decesso avvenga
> successivamente al pignoramento, non ho trovato nulla relativo ad un caso
> simile.

> Mi chiedo: ma se nuda propriet� ed usufrutto sono diritti distinti, non
> posso pignorare comunque la nuda propriet� lasciando l'usufrutto al
> proprietario. Perch� deve ritenersi improcedibile? Chi danneggio?

Andrea BULGARELLI

unread,
Jan 21, 2011, 4:48:50 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
PREMESSA: Mi permetto di replicare al Dr.
Fanticini solo perchè l'argomento mi appassiona e
ben sapendo che è giudice molto preparato ed
esperto di esecuzioni immobiliari e non solo.
CONSIDERAZIONE: Mi sia però permesso rilevare
come mi sembra che così argomentando (V. stralcio
sua email sotto) stia cadendo in contraddizione
con quanto in precedenza sostenuto, e cioè che
non si possano costituire diritti reali minori col pignoramento.
La proprietà è unica.
La nuda proprietà è una mera espressione
lessicale che descrive la insistenza sul bene di un diritto di usufrutto.
La nuda proprietà non esiste come diritto reale a sè stante.
Non esistendo alcuna compressione della proprietà
al momento del pignoramento (che dia luogo alla
c.d. nuda proprietà) esso ha colpito la piena proprietà.
O si vuole arrivare a sostenere che se avessi
indicato nel pignoramento la proprietà con
qualsiasi altra termine (es. titolarità del bene
immobile ..., spettanza del bene immobile.....,
ogni diritto sul bene immobile.....) esso non sarebbe stato valido?
Perchè qui secondo me stiamo arrivando...

At 08.25 21/01/2011, FANTICINI wrote:
>Pignorando la nuda proprietà anzichè l'intero

Luca de Grazia

unread,
Jan 21, 2011, 5:27:03 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
La nuda proprietà è una mera espressione lessicale che descrive la insistenza sul bene di un diritto di usufrutto.
La nuda proprietà non esiste come diritto reale a sè stante.

Ed io che ho detto? :-)

Per quanto mi concerne anche io concordo che si possa ritenere come estesa al diritto completo

gianluca

unread,
Jan 21, 2011, 7:27:34 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
Mamma mia! Questione identica mi ha tormentato quasi due anni fa. La soluzione sta nel fatto che la nuda proprietà, se andate al catasto o da un professionista del settore, è fornita di un suo valore per metro quadro. Io, pertanto, ho provveduto a pignorare tale nuda proprietà che, inoltre, è vendibile separatamente. Ergo ho provveduto a pignorare il tutto e sono in attesa di arrivare alla vendita. Adesso non ho le sentenze che avevo trovato a supporto di questa possibilità ma non si può parlare di improcedibilità. Questo anche perché non è giusto favorire sempre le aziende furbette che si difendono adottando questo metodo. Comunque io proseguo con la mia procedura e vi farò sapere.
Ciao a tutti

From: FANTICINI
Sent: Friday, January 21, 2011 8:25 AM
Subject: Re: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda propri età

Pignorando la nuda proprietà anzichè l'intero ... si crea - col pignoramento - un residuale usufrutto.
Come ho detto, ciò è inammissibile (e mi risulta che sia orientamento abbastanza condiviso).

Eventuali impugnazioni non si fanno reclamo, non essendo pronunciata un'estinzione tipica bensì un'estinzione atipica (melius, improseguibilità).
Giovanni Fanticini




At 08.20 21/01/2011, you wrote:
Ecco appunto.
Siccome la nuda proprietà non è un diritto reale minore il procedente non può averlo costituito col suo pignoramento.
Non ha quindi scisso l'unità economico-funzionale del bene nè ha creato artificiosamente diritti minori.
Non può allora correttamente ritenersi che egli abbia pignorato sin da subito la proprietà (ancorchè ritenendola compressa da un invece inesistente usufrutto)?




At 22.18 20/01/2011, FANTICINI wrote:
E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.

Giovanni Fanticini
Reggio Emilia

P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496  è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.





At 20.22 19/01/2011, you wrote:

Avv. Marco Mecacci

unread,
Jan 21, 2011, 7:44:27 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
Non per difendere Fanticini.... non � questione sostanziale, ma processuale,
c'� un problema di petitum.... vuoi prenderti un mazzo di rose, quando io ho
tutta la pianta...

Ok?

M-M-

--------------------------------------------------
From: "Andrea BULGARELLI" <andrea.b...@studiobulgarelli.it>
Sent: Friday, January 21, 2011 10:48 AM
To: <leg...@googlegroups.com>
Subject: Re: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda propri et�

> PREMESSA: Mi permetto di replicare al Dr. Fanticini solo perch�
> l'argomento mi appassiona e ben sapendo che � giudice molto preparato ed

> esperto di esecuzioni immobiliari e non solo.

> CONSIDERAZIONE: Mi sia per� permesso rilevare come mi sembra che cos�

> argomentando (V. stralcio sua email sotto) stia cadendo in contraddizione

> con quanto in precedenza sostenuto, e cio� che non si possano costituire

> diritti reali minori col pignoramento.

> La propriet� � unica.
> La nuda propriet� � una mera espressione lessicale che descrive la

> insistenza sul bene di un diritto di usufrutto.

> La nuda propriet� non esiste come diritto reale a s� stante.
> Non esistendo alcuna compressione della propriet� al momento del
> pignoramento (che dia luogo alla c.d. nuda propriet�) esso ha colpito la
> piena propriet�.


> O si vuole arrivare a sostenere che se avessi indicato nel pignoramento la

> propriet� con qualsiasi altra termine (es. titolarit� del bene immobile

> ..., spettanza del bene immobile....., ogni diritto sul bene
> immobile.....) esso non sarebbe stato valido?

> Perch� qui secondo me stiamo arrivando...


>
>
>
> At 08.25 21/01/2011, FANTICINI wrote:

>>Pignorando la nuda propriet� anzich� l'intero ... si crea - col

>>pignoramento - un residuale usufrutto.
>

Agostino Mario Mela

unread,
Jan 21, 2011, 8:10:33 AM1/21/11
to leg...@googlegroups.com
A me sembra che, se il pignoramento (della proprietà) di un terreno si estende automaticamente alla (proprietà della) casa edificata sopra di esso, a maggior ragione il pignoramento della nuda proprietà di un bene non gravata da usufrutto si estenda automaticamente alla piena proprietà. Non c'è bisogno di fare un gran ragionamento per arrivare a questa conclusione, che rispetta i principi del giusto processo.


avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Il giorno 21/gen/2011, alle ore 10.48, Andrea BULGARELLI ha scritto:

> PREMESSA: Mi permetto di replicare al Dr. Fanticini solo perchè l'argomento mi appassiona e ben sapendo che è giudice molto preparato ed esperto di esecuzioni immobiliari e non solo.
> CONSIDERAZIONE: Mi sia però permesso rilevare come mi sembra che così argomentando (V. stralcio sua email sotto) stia cadendo in contraddizione con quanto in precedenza sostenuto, e cioè che non si possano costituire diritti reali minori col pignoramento.
> La proprietà è unica.

> La nuda proprietà è una mera espressione lessicale che descrive la insistenza sul bene di un diritto di usufrutto.
> La nuda proprietà non esiste come diritto reale a sè stante.
> Non esistendo alcuna compressione della proprietà al momento del pignoramento (che dia luogo alla c.d. nuda proprietà) esso ha colpito la piena proprietà.
> O si vuole arrivare a sostenere che se avessi indicato nel pignoramento la proprietà con qualsiasi altra termine (es. titolarità del bene immobile ..., spettanza del bene immobile....., ogni diritto sul bene immobile.....) esso non sarebbe stato valido?
> Perchè qui secondo me stiamo arrivando...


>
>
>
> At 08.25 21/01/2011, FANTICINI wrote:

>> Pignorando la nuda proprietà anzichè l'intero ... si crea - col pignoramento - un residuale usufrutto.

Mario Reiner

unread,
Jan 21, 2011, 11:39:12 AM1/21/11
to legalit
Egregio Mecacci,
non questione processuale, ma sostanziale: la "nuda" proprietà, in
mancanza di usufrutto, semplicemente non esiste.
Esiste la proprietà e basta.
Se pignoro la proprietà "nuda" in presenza di usufrutto, l'esecuzione
riguarderà la proprietà "nuda", tenendo salvo l'usufrutto. Ma se
l'usufrutto non c'è, e pignoro la "nuda" proprietà, in effetti pignoro
la proprietà, non altro!
La "nuda" proprietà non esiste se non in presenza di un usufrutto sul
medesimo bene.
Quindi, anche se per errore pignorando ho dichiarato di pignorare la
"nuda" proprietà, dal momento che non esiste l'usufrutto in effetti ho
pignorato la proprietà, sic et simpliciter. Non qualcosa di meno che
la proprietà, né qualcosa d'altro. Proprio quella.
Sbaglierò, ma credo che nell'esecuzione civile non si parli proprio di
petitum (che al caso, sarebbe la somma di danaro richiesta in atto di
precetto).

Mario Reiner


On Jan 21, 1:44 pm, "Avv. Marco Mecacci" <avv.marco.meca...@gmail.com>
wrote:
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