Vi sottopongo un caso che mi sta capitando.
Fatte le opportune visure, accerti che il mio debitore possiede la nuda proprietà di alcuni immobili.
Effettuo, pertanto, il pignoramento della nuda proprietà.
Procuratomi tutta la documentazione ipocatastale del caso (spendendo oltre 1.500,00), al momento del comunicazione ai creditori scopro che l'usufruttuario era deceduto prima del pignoramento (senza che fosse stata fatta alcuna trascrizione al catasto o in conservatoria).
Poichè nella documentazione che allego all'istanza di vendita produco, ovviamente anche il certificato di morte, il giudice mi fissa udienza per dichiarare l'improcedibilità stante l'intervenuto congiungimento dell'usufrutto con la nuda proprietà.
Mentre ho trovato giurisprudenza nel caso in cui il decesso avvenga successivamente al pignoramento, non ho trovato nulla relativo ad un caso simile.
Mi chiedo: ma se nuda proprietà ed usufrutto sono diritti distinti, non posso pignorare comunque la nuda proprietà lasciando l'usufrutto al proprietario. Perchè deve ritenersi improcedibile? Chi danneggio?
Consigli?
Grazie
avv. Fabio Quadri | ||
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E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.
Giovanni Fanticini
Reggio Emilia
P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496 è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.
At 20.22 19/01/2011, you wrote:
Ecco appunto.
Siccome la nuda proprietà non è un diritto reale minore il procedente non può averlo costituito col suo pignoramento.
Non ha quindi scisso l'unità economico-funzionale del bene nè ha creato artificiosamente diritti minori.
Non può allora correttamente ritenersi che egli abbia pignorato sin da subito la proprietà (ancorchè ritenendola compressa da un invece inesistente usufrutto)?
At 22.18 20/01/2011, FANTICINI wrote:
E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.
Giovanni Fanticini
Reggio Emilia
P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496 è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.
At 20.22 19/01/2011, you wrote:
E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.
Giovanni Fanticini
Reggio Emilia
P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496 è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.
At 20.22 19/01/2011, you wrote:
Io molto sinteticamente continuo a pensare che la nuda proprietà si è "estinta" diciamo per "confusione", per usare una analogia tipica dei diritti reali.
Se non ricordo male tutti i diritti diversi dalla piena proprietà si possono estinguere in questo modo.
Parere personale, ovviamente.
Cordiali saluti.
Avv. Luca-M. de Grazia
Sent from S.G.T. sorry for short message
-----Messaggio Originale-----Da: Luca de GraziaData invio: venerdì 21 gennaio 2011 8.36Oggetto: Re: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda proprie tà
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Dott. Fanticini,
mi permetta di dissentire e di far rilevare, a mio sommesso avviso, la diversità di “pesi” adottati per la soluzione del caso de quo e quella sugli interessi moratori di qualche giorno fa.
In tale occasione avevo “apprezzato” il taglio pratico che era stato dato alla questione tanto da spingere la magistratura a concedere gli interessi moratori solo in presenza di espliciti richiami ed indicazioni nel d.i……la lettera della norma è un’altra, però ragioni di ordine pratico hanno portato Lei ed il “suo” Tribunale ad adottare una certa prassi per velocizzare i procedimenti ed evitare al massimo ulteriore contenzioso dovuto a fondate opposizioni.
Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad una soluzione che mi pare un’esasperata e maniacale applicazione di norme di legge che produce ed è atta a produrre risultati diametralmente opposti a quelli che si cerca di raggiungere con la prassi adottata dal Tribunale di RE con la prassi sugli interessi moratori:
1) Aumenta il contenzioso (il creditore dovrebbe ricominciare la procedura);
2) Comporta ulteriori costi al creditore ed al sistema Giustizia;
3) Offre ai furbetti un’ulteriore escamotage per farla franca;
4) Genera un diffuso sentimento di sfiducia in tutto il sistema.
Forse qualcosa mi sfugge, forse non ho ancora ben chiare tutte le sfaccettature dei vari procedimenti……ma l’impressione che ho è che la Cassazione a volte è un concentrato di formalità ed applicazione letterale delle norme di diritto altre volte va alla ricerca di soluzioni più orientate alla risoluzione “pratica” della questione (V. richiami al principio di ragionevolezza).
Buon lavoro a tutti.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di FANTICINI
Inviato: venerdì 21 gennaio 2011 08:25
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda propri età
Pignorando la nuda proprietà anzichè l'intero ... si crea - col pignoramento - un residuale usufrutto.
Come ho detto, ciò è inammissibile (e mi risulta che sia orientamento abbastanza condiviso).
Eventuali impugnazioni non si fanno reclamo, non essendo pronunciata un'estinzione tipica bensì un'estinzione atipica (melius, improseguibilità).
Giovanni Fanticini
At 08.20 21/01/2011, you wrote:
Ecco appunto.
Siccome la nuda proprietà non è un diritto reale minore il procedente non può averlo costituito col suo pignoramento.
Non ha quindi scisso l'unità economico-funzionale del bene nè ha creato artificiosamente diritti minori.
Non può allora correttamente ritenersi che egli abbia pignorato sin da subito la proprietà (ancorchè ritenendola compressa da un invece inesistente usufrutto)?
At 22.18 20/01/2011, FANTICINI wrote:
E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.
Giovanni Fanticini
Reggio Emilia
P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496 è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.
At 20.22 19/01/2011, you wrote:
Ecco appunto.
Siccome la nuda proprietà non è un diritto reale minore il procedente non può averlo costituito col suo pignoramento.
Non ha quindi scisso l'unità economico-funzionale del bene nè ha creato artificiosamente diritti minori.
Non può allora correttamente ritenersi che egli abbia pignorato sin da subito la proprietà (ancorchè ritenendola compressa da un invece inesistente usufrutto)?
At 22.18 20/01/2011, FANTICINI wrote:
E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.
Giovanni Fanticini
Reggio Emilia
P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496 è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.
At 20.22 19/01/2011, you wrote:
Questo ovviamente � quello che penso io .. ma da piccolo, a me, hanno
inoculato il vaccino anti burocratizzazione in ogni settore.
Forse mi ha fatto troppo effetto :)
E.
-----Messaggio originale-----
From: Mario Reiner
Sent: Friday, January 21, 2011 10:22 AM
To: legalit
Subject: [legalit] Re: Pignoramento immobiliare, nuda propri et�
Non � stata pignorata la "nuda" propriet�, bens� la propriet� tout
court.
Se non esiste un usufrutto, non esiste la nuda propriet�, ma la
propriet� e basta; non esistendo pi� la "nuda" propriet�, estinto
l'usufrutto, il pignoramento � stato eseguito sulla propriet�.
Ragioni ovvie (buon senso innanzitutto, economia processuale)
impongono di evitare il soliti bizantinismi, che a nulla giovano.
L'errore, nell'atto di pignoramento, � meramente formale e non dipende
da colpa del creditore procedente, mancando la trascrizione
dell'estinzione dell'usufrutto. Il pignoramento � stato trascritto sul
libro fondiario, in un momento in cui sul libro non era stata
trascritta l'estinzione dell'usufrutto.
Se, per esempio, fosse stata erroneamente trasferita per atto tra vivi
la "nuda" propriet� in un momento in cui l'usufrutto s'era gi�
estinto, il trasferimento rimaneva valido o no?
Suggerirei di parlarne col G.E. per ovviare pragmaticamente, per
esempio con un atto "integrativo" del pignoramento, da notificare e
trascrivere al libro fondiario - nella peggiore delle ipotesi
notificherei e trascriverei nuovo atto di pignoramento, per riunire
poi le procedure.
E' a causa di questi dannati bizantinismi che il Paese va in malora.
Non mettiamoci anche noi.
Buon lavoro (oggi sono furibondo)
Mario Reiner
Trieste
On Jan 21, 3:47 am, "Valeria Lai" <laivaleri...@libero.it> wrote:
> Scrivo soltanto per fare i miei sinceri complimenti ai Colleghi del
> gruppo, che intervengono con osservazioni davvero acute, stimolanti e
> intellettualmente "balsamiche".
> Avanti cos�!
> Valeria Lai
>
>
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Gianni Cataldi
> To: leg...@googlegroups.com
> Sent: Friday, January 21, 2011 9:18 AM
> Subject: R: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda propri et�
>
> Dott. Fanticini,
>
> mi permetta di dissentire e di far rilevare, a mio sommesso avviso, la
> diversit� di �pesi� adottati per la soluzione del caso de quo e quella
> sugli interessi moratori di qualche giorno fa.
>
> In tale occasione avevo �apprezzato� il taglio pratico che era stato
> dato alla questione tanto da spingere la magistratura a concedere gli
> interessi moratori solo in presenza di espliciti richiami ed indicazioni
> nel d.i��la lettera della norma � un�altra, per� ragioni di ordine pratico
> hanno portato Lei ed il �suo� Tribunale ad adottare una certa prassi per
> velocizzare i procedimenti ed evitare al massimo ulteriore contenzioso
> dovuto a fondate opposizioni.
>
> Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad una soluzione che mi pare un�esasperata
> e maniacale applicazione di norme di legge che produce ed � atta a
> produrre risultati diametralmente opposti a quelli che si cerca di
> raggiungere con la prassi adottata dal Tribunale di RE con la prassi sugli
> interessi moratori:
>
> 1) Aumenta il contenzioso (il creditore dovrebbe ricominciare la
> procedura);
>
> 2) Comporta ulteriori costi al creditore ed al sistema Giustizia;
>
> 3) Offre ai furbetti un�ulteriore escamotage per farla franca;
>
> 4) Genera un diffuso sentimento di sfiducia in tutto il sistema.
>
> Forse qualcosa mi sfugge, forse non ho ancora ben chiare tutte le
> sfaccettature dei vari procedimenti��ma l�impressione che ho � che la
> Cassazione a volte � un concentrato di formalit� ed applicazione letterale
> delle norme di diritto altre volte va alla ricerca di soluzioni pi�
> orientate alla risoluzione �pratica� della questione (V. richiami al
> principio di ragionevolezza).
>
> Buon lavoro a tutti.
>
> Gianni Cataldi
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
>
> GIOVANNI CATALDI
>
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax
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>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da
> parte di terzi � proibita e pu� costituire violazione della normativa che
> tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
> errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio
> e di distruggere questa e-mail.
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> received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and
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> for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that
> to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your
> co-operation.
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>
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
> di FANTICINI
> Inviato: venerd� 21 gennaio 2011 08:25
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: Re: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda propri et�
>
> Pignorando la nuda propriet� anzich� l'intero ... si crea - col
> pignoramento - un residuale usufrutto.
> Come ho detto, ci� � inammissibile (e mi risulta che sia orientamento
> abbastanza condiviso).
> Eventuali impugnazioni non si fanno reclamo, non essendo pronunciata
> un'estinzione tipica bens� un'estinzione atipica (melius,
> improseguibilit�).
> Giovanni Fanticini
>
> At 08.20 21/01/2011, you wrote:
>
> Ecco appunto.
> Siccome la nuda propriet� non � un diritto reale minore il procedente
> non pu� averlo costituito col suo pignoramento.
> Non ha quindi scisso l'unit� economico-funzionale del bene n� ha creato
> artificiosamente diritti minori.
> Non pu� allora correttamente ritenersi che egli abbia pignorato sin da
> subito la propriet� (ancorch� ritenendola compressa da un invece
> inesistente usufrutto)?
>
> At 22.18 20/01/2011, FANTICINI wrote:
>
> E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente
> e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il
> quale il creditore non pu� scindere l'unit� economico-funzionale del bene
> n� creare artificiosamente diritti minori.
> Qualche esempio: non si pu� pignorare una cucina e una sala di un
> appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, cos� come non si
> pu� pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti,
> non si pu� colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di
> cui il debitore � proprietario per l'intero.
> Per le medesime ragioni, non � possibile, col pignoramento, costituire
> diritti reali minori su un cespite che � nella piena propriet� del
> debitore (le modalit� di costituzione di diritti reali non annoverano il
> pignoramento).
> Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era gi�
> titolare della piena propriet� ... anche io non esiterei (n� ho esitato in
> passato) a dichiarare improseguibile la procedura.
>
> Giovanni Fanticini
> Reggio Emilia
>
> P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496 � ammessa nel caso in
> cui siano colpiti pi� cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene
> autonomo dagli altri.
>
> At 20.22 19/01/2011, you wrote:
>
> Hai pignorato un bene per diritti minori rispetto a quelli astrattamente
> pignorabili.
> Mi � capitato pi� volte ed ho sempre proceduto con pignoramenti in
> rettifica.
> Il provvedimento del giudice mi sembra affrettato.
> Perch� il pignoramento sarebbe improcedibile? Quale norma lo prevede?
> Poich� nuda propriet� ed usufrutto si sono consolidati in capo alla
> stessa persona, non vedo dove sia il problema, in linea astratta, a
> sottoporre a pignoramento
> non l�intero diritto reale, ma solo una parte di esso. Se il debitore �
> un mio conoscente e gli voglio pignorare solo la nuda propriet�, e se la
> stessa � pi� che sufficiente a garantire il mio credito, quale la norma mi
> vieta di separare la nuda propriet� dalla piena ?
> La nuda propriet� � trasferibile separatamente dall�usufrutto.
> Ovviamente si. Ed allora per quale ragione quel che � trasferibile in via
> negoziale non lo sarebbe in via esecutiva?
> E� vero invece il contrario. Se un debitore ritiene che il pignoramento
> della nuda propriet� di un bene sia pi� che sufficiente a garantire la
> soddisfazione del credito per il quale subisce l�esecuzione, potrebbe
> addirittura profilarsi la possibilit�, a suo favore, di instare per la
> riduzione del pignoramento.
> A livello di regole processuali il discorso non penso faccia una sola
> grinza.
> Altro discorso � poi dimostrare in concreto la fondatezza di una istanza
> di riduzione articolata in questi termini.
>
> Bah ... !!!
>
> E.
> Il giorno 19/gen/2011, alle ore 18:39, "Avv. Fabio Quadri"
> <qua...@avvocatimonza.it > ha scritto:
>
> Vi sottopongo un caso che mi sta capitando.
> Fatte le opportune visure, accerti che il mio debitore possiede la nuda
> propriet� di alcuni immobili.
> Effettuo, pertanto, il pignoramento della nuda propriet�.
> Procuratomi tutta la documentazione ipocatastale del caso (spendendo
> oltre 1.500,00), al momento del comunicazione ai creditori scopro che
> l'usufruttuario era deceduto prima del pignoramento (senza che fosse stata
> fatta alcuna trascrizione al catasto o in conservatoria).
> Poich� nella documentazione che allego all'istanza di vendita produco,
> ovviamente anche il certificato di morte, il giudice mi fissa udienza per
> dichiarare l'improcedibilit� stante l'intervenuto congiungimento
> dell'usufrutto con la nuda propriet�.
> Mentre ho trovato giurisprudenza nel caso in cui il decesso avvenga
> successivamente al pignoramento, non ho trovato nulla relativo ad un caso
> simile.
> Mi chiedo: ma se nuda propriet� ed usufrutto sono diritti distinti, non
> posso pignorare comunque la nuda propriet� lasciando l'usufrutto al
> proprietario. Perch� deve ritenersi improcedibile? Chi danneggio?
At 08.25 21/01/2011, FANTICINI wrote:
>Pignorando la nuda proprietà anzichè l'intero
La nuda proprietà è una mera espressione lessicale che descrive la insistenza sul bene di un diritto di usufrutto.
La nuda proprietà non esiste come diritto reale a sè stante.
Ecco appunto.
Siccome la nuda proprietà non è un diritto reale minore il procedente non può averlo costituito col suo pignoramento.
Non ha quindi scisso l'unità economico-funzionale del bene nè ha creato artificiosamente diritti minori.
Non può allora correttamente ritenersi che egli abbia pignorato sin da subito la proprietà (ancorchè ritenendola compressa da un invece inesistente usufrutto)?
At 22.18 20/01/2011, FANTICINI wrote:
E' principio insito nel processo esecutivo (e conacrato in una risalente e mai smentita pronuncia del 1985 ... credo la 4612) quello secondo il quale il creditore non può scindere l'unità economico-funzionale del bene nè creare artificiosamente diritti minori.
Qualche esempio: non si può pignorare una cucina e una sala di un appartamento escludendo le camere da lette e il bagno, così come non si può pignorare il motore di un'auto escludendo la carrozzeria; parimenti, non si può colpire la quota di 1/2 (o di 1/3 o di 1/25) di un cespite di cui il debitore è proprietario per l'intero.
Per le medesime ragioni, non è possibile, col pignoramento, costituire diritti reali minori su un cespite che è nella piena proprietà del debitore (le modalità di costituzione di diritti reali non annoverano il pignoramento).
Nel caso prospettato, al momento del pignoramento il debitore era già titolare della piena proprietà ... anche io non esiterei (né ho esitato in passato) a dichiarare improseguibile la procedura.
Giovanni Fanticini
Reggio Emilia
P.S.: la riduzione del pignoramentoex art. 496 è ammessa nel caso in cui siano colpiti più cespiti che costituiscono, ciascuno, un bene autonomo dagli altri.
At 20.22 19/01/2011, you wrote:
Ok?
M-M-
--------------------------------------------------
From: "Andrea BULGARELLI" <andrea.b...@studiobulgarelli.it>
Sent: Friday, January 21, 2011 10:48 AM
To: <leg...@googlegroups.com>
Subject: Re: [legalit] Pignoramento immobiliare, nuda propri et�
> PREMESSA: Mi permetto di replicare al Dr. Fanticini solo perch�
> l'argomento mi appassiona e ben sapendo che � giudice molto preparato ed
> esperto di esecuzioni immobiliari e non solo.
> CONSIDERAZIONE: Mi sia per� permesso rilevare come mi sembra che cos�
> argomentando (V. stralcio sua email sotto) stia cadendo in contraddizione
> con quanto in precedenza sostenuto, e cio� che non si possano costituire
> diritti reali minori col pignoramento.
> La propriet� � unica.
> La nuda propriet� � una mera espressione lessicale che descrive la
> insistenza sul bene di un diritto di usufrutto.
> La nuda propriet� non esiste come diritto reale a s� stante.
> Non esistendo alcuna compressione della propriet� al momento del
> pignoramento (che dia luogo alla c.d. nuda propriet�) esso ha colpito la
> piena propriet�.
> O si vuole arrivare a sostenere che se avessi indicato nel pignoramento la
> propriet� con qualsiasi altra termine (es. titolarit� del bene immobile
> ..., spettanza del bene immobile....., ogni diritto sul bene
> immobile.....) esso non sarebbe stato valido?
> Perch� qui secondo me stiamo arrivando...
>
>
>
> At 08.25 21/01/2011, FANTICINI wrote:
>>Pignorando la nuda propriet� anzich� l'intero ... si crea - col
>>pignoramento - un residuale usufrutto.
>
avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
Il giorno 21/gen/2011, alle ore 10.48, Andrea BULGARELLI ha scritto:
> PREMESSA: Mi permetto di replicare al Dr. Fanticini solo perchè l'argomento mi appassiona e ben sapendo che è giudice molto preparato ed esperto di esecuzioni immobiliari e non solo.
> CONSIDERAZIONE: Mi sia però permesso rilevare come mi sembra che così argomentando (V. stralcio sua email sotto) stia cadendo in contraddizione con quanto in precedenza sostenuto, e cioè che non si possano costituire diritti reali minori col pignoramento.
> La proprietà è unica.
> La nuda proprietà è una mera espressione lessicale che descrive la insistenza sul bene di un diritto di usufrutto.
> La nuda proprietà non esiste come diritto reale a sè stante.
> Non esistendo alcuna compressione della proprietà al momento del pignoramento (che dia luogo alla c.d. nuda proprietà) esso ha colpito la piena proprietà.
> O si vuole arrivare a sostenere che se avessi indicato nel pignoramento la proprietà con qualsiasi altra termine (es. titolarità del bene immobile ..., spettanza del bene immobile....., ogni diritto sul bene immobile.....) esso non sarebbe stato valido?
> Perchè qui secondo me stiamo arrivando...
>
>
>
> At 08.25 21/01/2011, FANTICINI wrote:
>> Pignorando la nuda proprietà anzichè l'intero ... si crea - col pignoramento - un residuale usufrutto.