Legge 23 agosto 1988, n. 400
Art. 15 - Decreti-legge
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai
sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per
l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di
"decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze
straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano
l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei
ministri.
2. Il Governo NON PUO', mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione;
b) PROVVEDERE NELLE MATERIA INDICATE NELL'ARTICOLO 72, QUARTO COMMA,
DELLA COSTITUZIONE (1)
c) rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata
negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime
dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il
loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al
titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella
Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve
contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la con-
versione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo pubblicazione della
legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga
diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di
conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché
della mancata conversione per decorrenza del termine sia data
immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
costituzione italiana Articolo 72(1)
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme
del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se
il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità
dei lavori delle Commissioni.
[(1) QUARTO COMMA]
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA
COSTITUZIONALE ED ELETTORALE e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
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