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Cerca Facile 892000: ennesima multa dall'Antitrust

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Gian Carlo

unread,
Sep 2, 2008, 5:25:14 PM9/2/08
to
Provvedimento n. 18775
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (...)
1. Con richiesta di intervento pervenuta in data 11 ottobre 2007, un
consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza di un messaggio
diffuso da Vodafone Omnitel N.V. mediante messaggio telefonico
registrato e volto a promuovere il servizio “Cerca Facile 892000”.
Nella richiesta di intervento il segnalante lamenta di essere stato
avvisato da una voce registrata, a seguito di una telefonata da lui
effettuata in data 12 agosto 2007 al numero gratuito Vodafone “456”,
che tale numerazione non era più attiva e che avrebbe potuto rinvenire
le informazioni da lui necessitate contattando telefonicamente il
servizio “Cerca facile” al numero 892000, senza che venisse specificato
che il contatto telefonico con tale servizio era a pagamento.
2. I messaggi oggetto di valutazione consistono nel messaggio fonico di
rete, diffuso a partire dal mese di maggio 2007 dalla società Vodafone
Omnitel N.V., che si ascolta in caso di digitazione di un numero errato
o disattivo: “Vodafone. Messaggio gratuito: il numero selezionato è
inesistente o momentaneamente non disponibile. Se desidera informazioni
sui numeri di telefono chiami l’892000”, e nel messaggio fonico
gratuito diffuso dallo stesso operatore connesso alla numerazione
892000: “Vodafone. Messaggio gratuito. Digiti 1 per le tariffe oppure
rimanga in linea”. (...)
Nel merito del giudizio sulla decettività del messaggio pubblicitario
che si ascolta in caso di digitazione di un numero errato, disattivo o
momentaneamente non disponibile, si osserva come esso non si conformi
all’onere minimo e indefettibile che grava sull’operatore pubblicitario
di coniugare, nelle proprie comunicazioni commerciali, le esigenze di
chiarezza e completezza informativa.
Tale onere - come affermato da costante orientamento di questa Autorità
e del giudice amministrativo, condiviso anche dall’Autorità di
regolamentazione settoriale - si rivela, peraltro, particolarmente
stringente per gli operatori nel settore delle telecomunicazioni, dove
il consumatore si trova di fronte a un’offerta estremamente varia,
articolata, in continua evoluzione tecnologica e oggetto di
un’aggressiva comunicazione commerciale, con conseguente
disorientamento aggravato ulteriormente da una forte asimmetria
informativa a favore degli operatori stessi.
In particolare, si rileva che il messaggio “Vodafone. Messaggio
gratuito: il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non
disponibile. Se desidera informazioni sui numeri di telefono chiami
l’892000” appare volto a promuovere il numero 892000 che corrisponde ad
un servizio di consultazione telefonica a pagamento (directory
assistance). Dalle risultanze istruttorie e dallo stesso sito internet
dell’operatore si evince infatti che, da utenze Vodafone, il costo di
ogni singola chiamata nazionale all’892000 e l’eventuale collegamento
al numero chiamato è di 1,74 euro alla risposta dell’operatore
comprensivo dei primi 60 secondi di conversazione mentre la
tariffazione dei minuti successivi è di 2,9 centesimi al secondo con
scatti di 60 secondi addebitati anticipatamente (costo dello scatto
1,74 euro).
Il messaggio contestato, pertanto, omette di indicare che il servizio
di consultazione telefonica è un servizio a pagamento e omette di
specificare in modo chiaro e immediato i rilevanti costi che il
consumatore è chiamato a sostenere per usufruire del servizio stesso.
Al riguardo giova osservare che, secondo l’orientamento più volte
espresso dall’Autorità, non ogni omissione informativa acquisisce
rilevanza ai fini del giudizio di ingannevolezza di un messaggio
pubblicitario: occorre invece valutare di volta in volta se le
lamentate omissioni siano tali da limitare significativamente la
portata delle affermazioni in esso riportate, inducendo in errore i
destinatari in ordine alla effettiva convenienza delle offerte
tariffarie promozionali pubblicizzate.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto rappresentato
dall’operatore pubblicitario, l’omissione dell’informazione relativa
alla natura a pagamento del servizio ed ai costi che il consumatore
deve sostenere deve considerarsi rilevante in quanto riferita ad un
elemento essenziale, quale il costo del servizio pubblicizzato, in
grado di incidere sulla scelta del consumatore. Va inoltre rilevato che
l’idoneità ingannatoria del messaggio non può essere esclusa dalla
circostanza evidenziata dall’operatore pubblicitario secondo la quale
il pubblico è posto nella condizione di apprendere le relative
informazioni mediante l’ascolto del messaggio preregistrato gratuito
connesso alla numerazione 892000 che avverte il consumatore della
possibilità di conoscere le “tariffe” digitando il tasto 1. Infatti,
per un verso, secondo il costante orientamento dell’Autorità, il Codice
del Consumo ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione
del consumatore da ogni erronea interferenza fin dal primo contatto
pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso
onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria
comunicazione d’impresa. Per altro verso, il messaggio che si ascolta
digitando la numerazione 892000 “Vodafone. Messaggio gratuito. Digiti 1
per le tariffe oppure rimanga in linea”, anch’esso oggetto del presente
procedimento, appare a sua volta decettivo in quanto non chiarisce che
il numero 892000 è un numero a pagamento ed in quanto, rinviando il
consumatore all’ascolto di un ulteriore messaggio solo mediante
l’eventuale digitazione di un tasto, non fornisce in modo immediato i
costi del servizio da utenza fissa e da utenza mobile, le relative
modalità di tariffazione a scatti prepagati e la circostanza che i
costi si estendono all’eventuale collegamento al numero richiesto.
A ciò si aggiunga che, del resto, lo stesso messaggio che si attiva
selezionando il numero 1 “Il costo di ogni chiamata e l’eventuale
collegamento al numero richiesto è di 2,9 centesimi al secondo,
tariffati al minuto” mediante l’espressione “2,9 centesimi al secondo,
tariffati al minuto” non consente al consumatore che riesca ad
accedervi di comprendere le modalità effettive di addebito, che
prevedono uno scatto alla risposta di 1,74 euro comprensivo dei primi
60 secondi di conversazione ed una tariffazione dei minuti successivi
con scatti di 60 secondi addebitati anticipatamente. Ulteriormente si
deve considerare che la modalità informativa adottata non appare idonea
a raggiungere tutti i consumatori che vogliano usufruire del servizio,
in quanto la digitazione del tasto, nel caso in cui il telefono mobile
o fisso sia privo di sistema digitale analogico, determina direttamente
il collegamento con l’operatore a pagamento.
In conclusione, in conformità al parere reso dall’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, il messaggio che si ascolta in caso di
digitazione di un numero errato o disattivo e il messaggio fonico
gratuito connesso alla numerazione 892000, in ragione delle modalità
informative utilizzate e delle omissioni informative riscontrate,
appaiono idonei ad indurre in errore i destinatari ai quali si
rivolgono sulla natura a pagamento e sulle effettive condizioni
economiche del servizio e a pregiudicarne il comportamento economico.
(...)
DELIBERA
a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi dalla società Vodafone Omnitel N.V.,
costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21
del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima
dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e
n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che sia irrogata alla società Vodafone Omnitel N.V. una sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 62.100 € (sessantaduemilacento euro).
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