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Proposta di legge

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Sandro kensan

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Mar 29, 2019, 7:42:02 PM3/29/19
to
La presente proposta di legge, costituita da un solo articolo,
intervenendo proprio sul citato comma 4 dell’articolo 70, del Codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°agosto
2003, n. 259, dispone che dovranno essere stipulati dei contratti
stabili nel tempo e senza la possibilità di modifiche unilaterali; in
questo modo i consumatori avranno la certezza che le condizioni
contrattuali rimarranno certe per un determinato periodo di tempo.



Per quanto riguarda i contratti in essere di durata indeterminata, è
fatta salva la facoltà per gli operatori, entro tre mesi dall’entrata in
vigore della presente disposizione, di apporre un termine (comma 4-bis)



Con l’introduzione del comma 4–ter si interviene In relazione ai
cosiddetti “servizi a sovrapprezzo”, spesso ritenuti molto fastidiosi
dai consumatori. Ad oggi, infatti, molti dispositivi (come ad esempio le
carte SIM per i dispositivi mobili) vengono vendute al consumatore con
dei servizi a sovrapprezzo già attivati e sarà carico del consumatore,
eventualmente, la disattivazione.



Con la norma in commento viene invertita questa procedura: il
dispositivo dovrà essere consegnato al consumatore privo della
possibilità di servizi a sovrapprezzo e dovrà essere il titolare del
contratto a richiedere eventualmente l’attivazione. Inoltre, per evitare
possibili abusi, non potranno essere inserite nel contratto iniziale del
servizio delle clausole per l’attivazione dei servizi a sovrapprezzo.



Dovrà essere infatti il consumatore, in un momento successivo alla
conclusione del contratto, a richiedere per iscritto o tramite altro
supporto informatico l’attivazione di ogni singolo servizio a sovrapprezzo.



Si interviene, infine, sul potere sanzionatorio dell’AGCOM di cui
all’articolo 98, comma 16-ter del Codice delle comunicazioni
elettroniche. La finalità è quella di incrementare l'efficacia
dissuasiva delle sanzioni irrogabili dall'AGCOM a fronte di violazioni
delle norme a tutela degli utenti contenute nel Regolamento EU
(2015/2120) che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet
aperta ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, in quanto le sanzioni oggi previste,
prevedendo una cornice edittale fissa, risultano di dubbia efficacia nel
prevenire violazioni da parte dei grandi operatori.



Si prevede, pertanto, analogamente a quanto già disposto dall’articolo
98, comma 11, che punisce l’inottemperanza a “provvedimenti adottati
dall'Autorità' in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad
imprese aventi significativo potere di mercato”. Nel caso del comma 11,
la sanzione irrogabile va dal 2 al 5 per cento del fatturato realizzato
dal soggetto trasgressore nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale
l'inottemperanza si riferisce, l’irrogazione di sanzioni proporzionali
al fatturato, non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 4 per
cento del fatturato realizzato dal soggetto trasgressore nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione,
relativo al mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.
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Saluto gli agenti della NSA - Hello NSA - www.nsa.gov
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