Delibera n. 247/17/CONS
Ordinanza ingiunzione alla società wind tre s.p.a. (già h3g s.p.a.) per la
violazione degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,
in combinato disposto con gli articoli 3 e 6, dell’allegato a, della delibera n.
519/15/cons e 3 delle delibere nn. 96/07/cons e 252/16/cons (contestazione n.
1/17/dtc)
MULTA: € 580.000,00
www.agcom.it/visualizza-documento/764f59ce-d1cb-481f-8ba9-08ee895ce856
Interessante specialmente questo passaggio: "è agevole verificare che, sia
nella sezione dedicata ai “Prodotti” che nella sezione “Trasparenza tariffaria”
nonché nei moduli contrattuali, non è mai stata indicata la durata della
promozione e, difatti, la Società ha pacificamente dichiarato che la “durata
della promozione relativa all’opzione 4G LTE è per tutta la durata del
contratto sottoscritto, fatta salva la possibilità di rimodulazione”, con ciò
dimostrando che, in realtà, non si è trattato di una opzione in promozione in
senso stretto, quanto piuttosto di una modalità di fruizione del servizio dati
inclusa nel contratto a cui gli utenti hanno aderito in buona fede senza
ricevere alcuna indicazione, necessaria per ponderare meglio le proprie scelte,
sul termine a partire dal quale avrebbero dovuto sostenere un costo aggiuntivo."
Quindi quando i gestori dicono che una certa caratteristica è fornita di base,
non possono poi qualificarla con opzione quando ne cambiano il costo.